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Bollettino Ufficiale n. 21 del 22 / 05 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 12 maggio 2008, n. 32-8768

Eventi atmosferici considerati di tipo “B” L. 225/92 dei giorni 29-30-31 agosto 2007 in alcuni Comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Approvazione criteri e modalita’ per la concessione dei benefici ai soggetti privati per il ristoro dei danni subiti a beni immobili, beni mobili, beni mobili registrati e alle attivita’ produttive.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1) di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei benefici ai soggetti privati e alle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno interessato alcuni comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo nei giorni 29-30-31 agosto 2007, che si allegano al presente atto come parte integrante;

2) di incaricare la direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della gestione amministrativa e contabile delle operazioni e dell’erogazione dei contributi ai comuni interessati secondo le procedure indicate nelle disposizioni di cui sopra;

3) di precisare che con successivo provvedimento si farà fronte alla spesa necessaria nei limiti della disponibilità dei fondi di cui al capitolo n. 231878 del bilancio 2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

PARTE PRIMA

Eventi meteorici dei giorni 29-30-31 agosto 2007

Criteri e modalità per la concessione dei benefici ai soggetti privati per il ristoro dei danni subiti a beni immobili, beni mobili, beni mobili registrati.

1) Benefici finanziari e spese ammissibili a favore dei soggetti privati per il ristoro dei danni subiti a beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati

I benefici finanziari sono concessi per:

* ripristino di unità immobiliari ad uso di abitazioni principali e non principali (solamente in presenza di fatture di spesa quietanzate);

* spese conseguenti alla distruzione o al danneggiamento di beni mobili in relazione al nucleo familiare;

* spese conseguenti al danneggiamento di beni mobili registrati (solamente in presenza di fatture di spesa quietanzate);

I benefici finanziari possono essere richiesti una sola volta dai proprietari o dai titolari di diritti reali di godimento, e sono riferiti ad opere già realizzate o da realizzarsi, ovvero a spese già sostenute o ancora da sostenersi, purché direttamente dipendenti dalle conseguenze degli eventi calamitosi in oggetto. In ogni caso per ottenere la concessione del contributo devono sempre essere esibite le fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute.

2) Opere e spese ammissibili a contributo

Sono previste le seguenti entità e tipologie di finanziamento.

a) Unità immobiliari ad uso di abitazione principale danneggiate e ripristinabili (prime case): può essere concesso un contributo, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, fino a un massimo del 75% della spesa sostenuta.

b) Unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale danneggiate e ripristinabili (seconde case): può essere concesso un contributo, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, fino a un massimo del 50% della spesa sostenuta.

c) Parti ad uso comune di un condominio danneggiato ma ripristinabile: può essere concesso un contributo fino a un massimo del 75% della spesa sostenuta qualora all’interno del condominio vi sia almeno un’unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale, e fino a un massimo del 50% in caso contrario.

d) Beni mobili distrutti o danneggiati: può essere concesso un contributo per il ristoro dei danni fino ad un massimo di euro 3.100,00 per ogni vano catastale danneggiato dagli eventi e fino ad un massimo di euro 52,00 al mq. per i locali adibiti a garage, box o cantina per un limite complessivo massimo di 40 mq., per un ammontare totale non superiore a euro 15.000,00 per nucleo familiare.

e) Beni mobili registrati danneggiati: può essere concesso un contributo fino al 60% della spesa sostenuta, così come risultante dalle fatture di riparazione, per un limite massimo di euro 15.000,00 per nucleo familiare.

2.1) Precisazioni

I contributi sono concessi per il ripristino delle unità immobiliari e in particolare delle parti residenziali, dell’autorimessa e dell’unica strada di accesso quando interrotta. Non sono ammesse a contributo le spese relative a verande, tende da esterno, recinzioni, ricoveri, terreni, cortili, orti, giardini e ad altre pertinenze non sopra elencate.

Non sono ammesse opere realizzate direttamente dal danneggiato e non documentabili. Possono essere ammessi i noli, le forniture, gli acquisti di materiali, attrezzature, componenti ed altro purché debitamente documentati.

Sono esclusi da ogni forma di contributo edifici ad uso residenziale non abitabili per fatiscenza o degrado al momento dell’evento calamitoso.

Dall’ammontare della spesa sostenuta per i beni immobili e i beni mobili registrati, prima dell’ applicazione delle percentuali previste, oppure, qualora sia maggiore, dall’importo dei danni accertati per i beni mobili, va detratta una franchigia di euro 3000,00 nonché l’ammontare di eventuali risarcimenti assicurativi.

3) Domanda di contributo e soggetti titolati

I privati cittadini interessati avranno 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione di approvazione delle presenti disposizioni per presentare formale domanda di contributo per i danni conseguenti dagli eventi atmosferici in oggetto. I comuni dovranno dare tempestiva ed adeguata informazione alla popolazione interessata. La domanda dovrà essere formulata sul modulo predisposto, sarà indirizzata esclusivamente al comune sede del bene danneggiato, e dovrà essere di conferma delle segnalazioni già trasmesse in precedenza. In alternativa le domande presentate potranno essere accolte, a giudizio dei comuni interessati, unicamente in presenza di situazioni riconosciute e certificate dall’ amministrazione mentre non saranno prese in considerazione richieste di aumenti delle spese superiori al 20% rispetto a quanto riportato nelle segnalazioni. Potranno sottoscrivere la domanda, oltre ai cittadini già firmatari della prima segnalazione, anche i discendenti diretti in caso di intervenuto decesso.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

* fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;

* elenco autocertificato dei danni subiti complessivamente ai beni immobili, mobili e mobili registrati e del costo per il loro ripristino;

* elenco autocertificato dei danni subiti ai beni mobili con l’indicazione della loro collocazione e del numero di vani danneggiati o indicazioni sulla superficie di garage o cantine;

* eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito;

* copia delle fatture di spesa quietanzate e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello predisposto;

* eventuali altri documenti probatori a supporto della domanda;

* per le spese dipendenti dal danneggiamento di beni mobili, calcolati a forfait come indicato al precedente punto 2), lettera d), non è necessaria alcuna documentazione probatoria di riparazione o riacquisto;

* certificazione rilasciata dal Comune circa la congruità della spesa dei lavori necessari per il ripristino, in relazione alla diretta conseguenza degli stessi dall’evento in oggetto, qualora l’importo dei danni sia superiore a euro 25.000,00 riferito ai soli beni immobili.

Qualora il soggetto interessato, al momento di avanzare domanda di risarcimento, non sia ancora in possesso di tutti i documenti giustificativi della spesa provvederà all’inoltro al comune entro 180 giorni dalla comunicazione della definizione del contributo.

4) Adempimenti dei comuni

Le domande di contributo dovranno essere raccolte dai comuni interessati che provvederanno all’istruttoria secondo le indicazioni specificate, e che dovranno operare tutte le verifiche del caso nel merito dei danni denunciati, in particolare per i seguenti aspetti:

* nesso di causalità dei danni con gli eventi calamitosi in oggetto;

* titolarità dei beni;

* utilizzo nella documentazione probatoria di importi dei lavori in linea con i costi fissati dal Prezziario regionale;

* conformità sostanziale degli edifici danneggiati alle norme urbanistiche vigenti e/o alle autorizzazioni di legge eventualmente previste per il caso specifico;

* coerenza degli importi denunciati con gli effetti dei danni rilevati in ordine all’entità dell’evento;

* numero dei vani danneggiati per il calcolo di cui al punto 2 lettera d.

I sindaci dei comuni, accertata la completezza delle domande e la rispondenza ai punti sopra citati, provvederanno ala certificazione della spesa ammissibile massima, ed alla definizione dei benefici spettanti ed invieranno entro i successivi 60 giorni il prospetto riepilogativo delle domande pervenute e ritenute ammissibili a contributo redatto secondo il modello predisposto.

5) Pagamenti

La regione provvederà a trasferire ai comuni interessati anche in fasi successive le somme destinate ai privati cittadini beneficiari di contributo: tale somme dovranno essere sollecitamente erogate a favore dei singoli destinatari.

6) Controlli

I comuni in qualità di enti territoriali direttamente interessati dovranno attivare tutti i controlli del caso per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati di recupero del patrimonio abitativo danneggiato in un’ottica di massima trasparenza ed efficacia. I controlli, che dovranno essere scrupolosi in particolare per gli aspetti già ricordati al precedente punto 4) “Adempimenti dei comuni”, dovranno anche riguardare verifiche incrociate con archivi e data bases anagrafici, catastali, edilizi, fiscali, etc. per accertare la regolare posizione di ogni immobile oggetto di contributo. In particolare saranno attivati sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta’, come previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, su almeno il 5% dei beneficiari.

La Regione si riserva di effettuare riscontri a campione al fine di perseguire una sostanziale omogeneità di interpretazione e di valutazioni nel ristoro dei danni.

7) Termini

I comuni dovranno concludere le operazioni e inviare la rendicontazione finale entro la data del 30.06.2009.

PARTE SECONDA

Eventi meteorici dei giorni 29-30-31 agosto 2007

Criteri e modalità per la concessione dei benefici alle imprese industriali, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi.

1) Benefici finanziari

I benefici finanziari sono concessi ai seguenti soggetti aventi sede o unità produttive nei territori dei Comuni interessati o ai soggetti delle sottoelencate categorie che, pur non avendo sede nei territori colpiti dalle calamità, hanno comunque riportato danni alla loro attività per effetto dei medesimi eventi:

* Imprese industriali, artigiane, alberghiere, commerciali, di servizi alla produzione e alla persona, agenzie di viaggi, pubblici esercizi;

* Persone fisiche proprietarie degli immobili destinati all’esercizio di impresa ubicati nei territori danneggiati.

Si precisa che ad ogni soggetto spetta un unico contributo, a prescindere dal numero delle unità produttive e dalle sedi nelle quali viene esercitata l’attività (ciò determina la presenza di un’unica domanda).

2) Entità e tipologia dei benefici concedibili

Ai soggetti sopra elencati può essere concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di euro 250.000,00 (a prescindere dalle unità produttive danneggiate).

Alle spese sostenute viene applicata una franchigia di euro 3.000,00.

a) Ulteriori disposizioni

* Il beneficio di cui sopra non è cumulabile con altri contributi, sovvenzioni o benefici pubblici ricevuti per lo stesso titolo;

* Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono detratte dall’importo del danno ammissibile a contributo;

* Nei danni non sono ricompresi i lavori svolti in economia (manodopera del titolare e/o dei soci dell’impresa e/o dei dipendenti), nonché tutti i beni di proprietà di terzi detenuti a qualunque titolo dal richiedente;

* Non sono ammissibili spese che determinano un incremento della capacità produttiva.

3) Interventi ammissibili

La finalità dell’intervento pubblico è strettamente e unicamente legata alla ripresa delle attività produttive (pertanto il contributo non può in alcun caso essere considerato risarcimento del danno) e i contributi devono essere impiegati per le seguenti finalità:

* lavori per sgombero macerie;

* lavori per il ripristino di opere di difesa preesistenti e di ripristino dei fabbricati, nonché degli edifici adibiti ad uso ufficio o laboratorio, compresi gli impianti fissi in genere;

* ripristino, mediante riparazione o riacquisto, di attrezzature, macchinari, automezzi;

* ricostituzione e/o riacquisto delle scorte danneggiate o perdute;

* perizia asseverata per un ammontare di danni subiti al di sopra di euro 25.000,00.

Le spese sostenute, da dimostrarsi unicamente a mezzo di fatture, scontrini fiscali o ricevute di pagamento per prestazioni occasionali (esclusa ogni forma di autofatturazione o di autocertificazione), si intendono al netto degli oneri fiscali, fatto salvo per i soggetti i quali non possono dedurre l’IVA.

Ai fini della concessione dei benefici suindicati la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni e relative al complesso dell’unità immobiliare.

4) Modalità di concessione ed erogazione dei benefici

La procedura per la concessione e l’erogazione dei benefici previsti segue le seguenti modalità:

a) Presentazione delle domande

La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste e unica anche se le sedi danneggiate sono diverse), in carta semplice secondo il modello predisposto, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o dal titolare dell’immobile, deve essere presentata, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione di approvazione delle presenti disposizioni. I Comuni devono a tale scopo dare tempestiva ed adeguata informazione alla popolazione interessata. La citata domanda va presentata al Comune ove ha sede il sito danneggiato (nel caso di più unità produttive danneggiate appartenenti ad un unico soggetto, la domanda può essere presentata, a scelta del richiedente, presso uno dei Comuni interessati, indicando nella stessa tutte le sedi danneggiate) e dovrà essere di conferma delle segnalazioni già trasmesse in precedenza. In alternativa la domanda presentata potrà essere accolta, a giudizio dei comuni interessati, unicamente in presenza di situazioni riconosciute e certificate dall’ amministrazione mentre non saranno prese in considerazione richieste di aumenti delle spese superiori al 20% rispetto a quanto riportato nelle segnalazioni

La domanda, secondo il modello predisposto, deve essere compilata integralmente in ogni sua parte.

b) Documentazione allegata alla domanda

Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:

* fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore della stessa in corso di validità;

* perizia asseverata dei danni subiti, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, qualora i danni stessi siano superiori a euro 25.000,00;

* eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito o dichiarazione del legale rappresentante indicante la somma presunta o concordata del risarcimento assicurativo;

* per i danni alle scorte, fatture di acquisto delle stesse con allegato un elenco analitico e dettagliato dei beni danneggiati o distrutti. Qualora le fatture di acquisto fossero andate distrutte a causa dell’evento calamitoso, occorre produrre i libri contabili da cui si ricavano le scorte andate perdute e/o un elenco dettagliato dei fornitori delle scorte stesse.

c) Adempimenti dei Comuni

Le domande di contributo dovranno essere raccolte dai Comuni interessati che provvederanno all’istruttoria secondo le indicazioni specificate, e che dovranno operare tutte le verifiche del caso nel merito dei danni denunciati, in particolare per i seguenti aspetti:

* nesso di causalità dei danni con gli eventi calamitosi in oggetto;

* titolarità dei beni;

* conformità sostanziale degli edifici danneggiati alle norme urbanistiche vigenti e/o alle autorizzazioni di legge eventualmente previste per il caso specifico;

* numero dei dipendenti al fine della scelta della tipologia di finanziamento;

* completezza della documentazione.

I sindaci dei Comuni, accertata la completezza delle domande e la rispondenza ai punti sopra citati, provvederanno alla certificazione della spesa ammissibile massima, ed alla definizione dei benefici spettanti ed invieranno alla Regione entro i successivi 60 giorni il prospetto riepilogativo delle domande pervenute e ritenute ammissibili a contributo redatto secondo i modelli predisposti.

5) Pagamenti

La Regione provvederà a trasferire, qualora richiesto, ai Comuni interessati acconti idonei a consentire l’avvio dei lavori: tali acconti, in misura non superiore al 30% del contributo concesso, dovranno essere sollecitamente erogati a favore dei singoli beneficiari anche senza alcuna dimostrazione di spesa.

Il restante fabbisogno, relativo ad acconti successivi, sarà reso disponibile su richiesta dei Comuni a seguito della presentazione da parte dei soggetti beneficiari della rendicontazione della spesa sostenuta tramite la documentazione contabile di cui al punto 3.

Il saldo del contributo potrà venire erogato solo dietro accertamento comunale della effettiva esecuzione dei lavori e del riacquisto e/o ripristino dei beni danneggiati: qualora i danni non vengano ripristinati, le somme anticipate dovranno essere restituite.

6) Controlli

I Comuni in qualità di enti territoriali direttamente interessati e responsabili dei procedimenti di concessione dei presenti contributi dovranno attivare tutti i controlli del caso per verificare l’effettiva ripresa o continuazione delle attività produttive danneggiate, in un’ottica di massima trasparenza ed efficacia. I controlli dovranno essere scrupolosi per gli aspetti già ricordati al precedente punto 4 “Adempimenti dei comuni”, potranno anche riguardare verifiche incrociate con archivi e data bases anagrafici, catastali, edilizi , fiscali, etc. e in particolare saranno attivati sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta’, come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, su almeno il 5% dei beneficiari.

La Regione si riserva di effettuare riscontri a campione al fine di perseguire una sostanziale omogeneità di interpretazione e di valutazioni nel ristoro dei danni.

7) Termini

L’inoltro ai Comuni da parte dei soggetti beneficiari della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al modello predisposto, che comprova in via definitiva tutte le spese sostenute e consente il calcolo definitivo dell’onere finanziario globale, deve avvenire entro la data del 31.03.2009. I Comuni dovranno inviare tutte le documentazioni riepilogative entro la data del 30.06.2009.