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Bollettino Ufficiale n. 21 del 22 / 05 / 2008

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 14 maggio 2008, n. 64

Comune di Scalenghe (TO) Ricorso dei sigg. (omissis) ai sensi dell’art. 17, comma 10 bis, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Scalenghe n. 73 del 21 dicembre 2007.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

per i motivi esposti, di dichiarare inammissibile per tardività il ricorso presentato dai sigg. (omissis) per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Scalenghe n. 73 del 21 dicembre 2007, avente ad oggetto: “Approvazione (ai sensi dell’art.17 comma 7 L.R. N.56/77 e S.M.I.) del progetto definitivo di variante parziale al P.R.G.C. già adottata con D.C.C. N.37 del 26.06.2007. Spostamento area normativa RI10 da Pieve a Viotto”.

Avverso la presente decisione è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla comunicazione o dall’intervenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Mercedes Bresso