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Bollettino Ufficiale n. 21 del 22 / 05 / 2008
Decreto della Presidente della Giunta Regionale 19 maggio 2008, n. 8/R.
Regolamento regionale recante: Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dellutilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)).
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
Visti i regolamenti regionali 18 ottobre 2002, n. 9/R e 29 ottobre 2007, n. 10/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27-8798 del 19 maggio 2008
emana
il seguente regolamento
Regolamento regionale recante: Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dellutilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)).
Art. 1.
(Integrazione dellarticolo 3 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R)
1. Dopo il comma 5 dellarticolo 3 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è aggiunto, infine, il seguente:
5 bis. Sono esonerate dallobbligo di comunicazione:
a) le aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati e che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto zootecnico al campo per anno inferiore o uguale a 1.000 kg;
b) le aziende non ricadenti in zona vulnerabile da nitrati e che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto zootecnico al campo per anno inferiore o uguale a 3.000 kg."
Art. 2.
(Sostituzione del numero 1 della lettera b) del comma 3 dellarticolo 24 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R)
1. Il numero 1 della lettera b) del comma 3 dellarticolo 24 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è sostituito dal seguente:
1) gli allevamenti di bovini da carne, suini e avicunicoli;
Art. 3.
(Integrazione dellarticolo 29 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R)
1. Dopo il comma 2 dellarticolo 29 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è aggiunto, infine, il seguente:
2 bis. Il materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e/o altre sostanze naturali provenienti da attività agricola è assimilabile, ai fini dellutilizzo agronomico, alleffluente zootecnico disciplinato dal presente regolamento alle condizioni e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale..
Art. 4.
(Sostituzione dellarticolo 32 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R)
1. Larticolo 32 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è sostituito dal seguente:
Art. 32. (Norme transitorie)
1. Le aziende zootecniche esistenti redigono e depositano in formato cartaceo presso il proprio fascicolo aziendale la comunicazione riguardante lutilizzo agronomico di effluenti zootecnici di cui allarticolo 3 entro il 30 giugno 2008 in conformità ai contenuti dellallegato II, parte C. La comunicazione deve essere inserita nel sistema on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte nellambito dellAnagrafe unica, entro i successivi 30 giorni. I restanti contenuti della comunicazione, ove prescritti, sono completati, sempre tramite il servizio on-line, entro il 31 dicembre 2008 in conformità ai contenuti dellallegato II, parte A. Nel caso di aziende non zootecniche e piccole aziende agroalimentari esistenti, la comunicazione di utilizzazione agronomica deve essere presentata, sempre tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, entro il 31 dicembre 2008.
2. Le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il Piano di utilizzazione agronomica di cui allarticolo 4 entro il 31 luglio 2009, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento.
3. Le aziende che debbano effettuare investimenti finalizzati al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, presentano alle province competenti per territorio per la relativa approvazione, entro il 31 dicembre 2008, un programma di adeguamento redatto secondo lo schema definito dalla Giunta regionale entro il 30 giugno 2008; lo stesso schema stabilisce, inoltre, le tolleranze massime ammissibili per ladeguamento strutturale delle aziende. Il piano di adeguamento di cui al presente comma è aggiornato, ove necessario, a seguito della presentazione del Piano di utilizzazione agronomica di cui al comma 2. Sulla base delle risultanze emerse, la Regione potrà definire, nel rispetto degli orientamenti comunitari, i necessari strumenti finalizzati a favorire il sostegno delladeguamento stesso.
4. Ferme restando le scadenze definite dalle deliberazioni della Giunta regionale attuative del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma dazione), le previsioni del programma di adeguamento di cui al comma 3 e le eventuali prescrizioni dettate in merito dalla provincia competente sono realizzate entro il 31 dicembre 2010.
5. Per le aziende esistenti che procedono allutilizzazione agronomica delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento il divieto di cui allarticolo 25 si applica entro 36 mesi dallentrata in vigore del presente regolamento.
6. Fatta eccezione per i casi di ampliamento di allevamenti zootecnici esistenti, le aziende zootecniche che, in applicazione delle disposizioni regionali vigenti in materia, abbiano provveduto alladeguamento delle proprie strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e lentrata in vigore del presente regolamento, sono esonerate dalleventuale obbligo di ulteriore adeguamento delle strutture stesse in applicazione di diversi limiti imposti dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2013.".
Art. 5.
(Integrazione dellAllegato II del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R)
1. Allallegato II del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è aggiunta, infine, la parte C, come riportata nellallegato A del presente regolamento.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 19 maggio 2008.
Mercedes Bresso