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Bollettino Ufficiale n. 21 del 22 / 05 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Comune di San Pietro Val Lemina (Torino)

Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 21/04/2008 “Regolamento Igienico Edilizio comunale approvato con delibera C.C. n. 5 in data 04-06-2002. Approvazione integrazioni art. 18 lettera f) punto 2 (superficie utile lorda) e art. 39 (coperture, canali di gronda e pluviali)”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di modificare, per quanto esposto in premessa, la lettera f) del punto 2 dell’art. 18 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di San Pietro Val Lemina che, conseguentemente, risulta così riformulato:

“2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

a) ai “bow window” ed alle verande;

b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

d) ai porticati, ai “pilotis”, alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali";

f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili; i locali cantina, se realizzati fuori terra, devono essere in numero massimo di uno e di superficie massima di mq 6; se realizzati al piano interrato, la superficie massima consentita, per ciascuna unità immobiliare, è pari a mq 20; I sottotetti non abitabili o agibili non vengono conteggiati nella superficie utile lorda della costruzione, nè nella altezza dei fronti dell’edificio, se rispettano le seguenti caratteristiche e prescrizioni nella loro totalità: 1) altezza al colmo non superiore a m 2,50, misurata dal piano di calpestio all’intradosso della copertura; 2) altezza al perimetro non superiore a m 1,20, misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio di copertura; 3) superficie complessiva di illuminazione ed areazione non superiore ad 1/30 della superficie di calpestio dell’intero piano sottotetto; 4) assenza di abbaini, di balconi e porte verso l’esterno; 5) è consentito l’accesso solamente con scala retrattile - botola e con passo d’uomo a filo copertura; qualora il sottotetto sia in parte abitabile, le porzioni restanti saranno conteggiate nella S.U.L. se hanno altezza superiore a m 1,60;

g) ai cavedi;

h) i locali tavernetta e lavanderia già esistenti, situati ai piani interrati, solo se di pertinenza esclusiva della residenza";

- di modificare, per quanto esposto in premessa, il punto 1 dell’art. 39, del vigente Regolamento Edilizio del Comune di San Pietro Val Lemina che, conseguentemente, risulta così riformulato:

“Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

Per ragioni di inserimento ambientale, deve di norma essere adottata la soluzione a due falde inclinate o a padiglione, fino ad un massimo del 40% di pendenza; soluzioni a tetto piano sono ammissibili unicamente per volumi tecnici ed edifici industriali-artigianali o commerciali. Su parere della Commissione Igienico Edilizia potranno essere ammesse delle deroghe ove il progetto proposto presenti significative valenze espressive o si renda necessario uniformarsi a soluzioni già esistenti.

Nel caso di nuovi interventi o rifacimenti di coperture esistenti prospicienti spazi ed aree pubbliche, devono essere predisposte gronde per la raccolta acque piovane e opportuni fermaneve".

- di dare atto che il nuovo testo, con le modifiche ed integrazioni sopra riportate, risulta conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte, approvato con D.C.R. n. 548/9691 del 29-07-1999;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR e la sua trasmissione alla Regione Piemonte per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. 08.07.1999 n. 19.

(omissis)