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Bollettino Ufficiale n. 20 del 15 / 05 / 2008

Codice DA0826
D.D. 22 aprile 2008, n. 157

Legge 17 febbraio 1992, n. 179. VIII Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, quadriennio 1996-99. Assestamento dei programmi di intervento.

Con la legge regionale del 26/04/1993 n° 11 e s.m.i., è entrato in vigore il nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata. A seguito dell’entrata in vigore di tale legge sono state successivamente istituite presso le A.T.C. provinciali le nuove Commissioni Tecniche Consultive per l’esame dei programmi costruttivi.

L’art. 22, comma 3°, della citata legge regionale n. 11/93 stabilisce che spetta alla Giunta Regionale autorizzare eventuali superamenti dei massimali di costo, nonché deliberare in merito alle integrazioni di finanziamento richieste dagli enti attuatori degli interventi.

Il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 974-3901 del 3/03/1995 ha approvato il nuovo regolamento che disciplina l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata; con il D.P.G.R. n. 1522 del 4/4/1995 tale regolamento è stato promulgato ad ogni effetto di legge. Con il D.P.G.R. n.2/R del 14/04/2000 sono state approvate le modifiche agli art. 4 e 12 del citato regolamento.

L’articolo 5 del citato regolamento stabilisce gli indirizzi alla C.T.C. per l’esame dei programmi di intervento, mentre l’articolo 6 richiama le competenze regionali per quanto riguarda il superamento dei massimali di costo e la concessione delle integrazioni finanziarie, subordinando le stesse all’acquisizione del parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Consultiva provinciale.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 19-23488 del 22/12/1997 ha approvato i criteri in materia di assestamenti, integrazioni finanziarie e deroghe ai massimali di costo dei programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata successivamente integrata con la D.G.R. n° 2-2082 del 29/01/2001.

Dai pareri espressi dalle C.T.C. provinciali e da quanto comunicato dalle Amministrazioni comunali risulta quanto segue:

Ambito Provinciale di Cuneo

- Comune di Niella Belbo. P.I. n. 3041. Intervento di recupero edilizio “Ex Casa Canonica” .

Ente attuatore: Comune di Niella Belbo .

La C.T.C. operante presso l’A.T.C. di Cuneo nella seduta del 17/12/2007 ha espresso un parere favorevole all’approvazione dei Q.T.E. n° 5 a collaudo con un costo globale dell’intervento di euro 617.906,51, che comporta una economia finanziaria di euro 45.735,44 rispetto al finanziamento concesso di euro 663.641,95, riportata sull’allegato “A”. L’Amministrazione comunale di Niella Belbo ha approvato il certificato di chiusura conti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la legge regionale del 26/04/1993, n. 11, e s.m.i.

visto il D.P.G.R. del 04/04/1995, n. 1522, e s.m.i.

visti gli art. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001,

visto l’art. 22 della legge regionale del 8/08/1997, n. 51,

vista la D.G.R. n. 19-23488 del 22/12/1997 e la D.G.R. n° 2-2082 del 29/01/2001,

visto il parere favorevole espresso dalla C.T.C. di Cuneo

determina

- di approvare l’assestamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata così come risulta dall’allegato “A” alla presente determinazione che contiene l’indicazione delle singole variazioni apportate;

- di accantonare per l’ambito provinciale di Cuneo, P.I. n° 3021, l’importo di euro 590.080,64 derivante dalla somma tra l’importo precedentemente accantonato con la determinazione dirigenziale n° 22 del 01/02/2008 di euro 544.345,20 e l’importo di euro 45.735,44 relativo all’economia accertata, di cui all’allegato “A”, così come risulta dall’allegato “B” alla presente determinazione;

L’allegato “B” rappresenta la situazione dei fondi accantonati per maggiori oneri ed imprevisti per l’ambito provinciale di Cuneo, con riferimento all’ultimo provvedimento di aggiornamento ed alle variazioni apportate sull’allegato “A”.

Gli allegati “A” e “B” fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e del Regolamento Regionale 29 luglio 2002, n° 8/R.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

Allegato