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Bollettino Ufficiale n. 20 del 15 / 05 / 2008

Codice DA1100
D.D. 28 aprile 2008, n. 265

Reg. (CE) n. 1698/2005 - P.S.R. 2007-2013 - Azioni agroambientali 214.1, 214.2 e 214.8 - Disposizioni operative per l’adeguamento delle domande presentate ai sensi del Bando 2007 e per la gestione delle domande presentate ai sensi dei bandi 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

In attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, per quanto riguarda le azioni 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata), 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica), 214.8 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono), circa le quali con D.G.R. n. 59-5652 del 2.04.2007 è stata disposta la presentazione delle domande di adesione alle citate azioni nel 2007 e con D.G.R. n. 51-8661 del 21.04.2008 e n. 52-8662 del 21.04.2008 è stata disposta, tra l’altro, la presentazione delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni nel 2008, di approvare le seguenti disposizioni operative:

1 Dichiarazioni ed impegni che i richiedenti devono sottoscrivere con la domanda

Le dichiarazioni e gli impegni che i richiedenti dovranno sottoscrivere con la presentazione della domanda sono riportati nei modelli 1a), 1b) e 1c) allegati alla presente determinazione.

La mancata presentazione della domanda 2008 costituisce rinuncia ai pagamenti anche per l’anno 2007.

2 Applicazione dei criteri di selezione.

A) Relativamente alle azioni 214.1 e 214.2, le domande presentate nel 2007 ai sensi della D.G.R. n. 59-5652 del 2.04.2007 e presentate nel 2008 ai sensi della D.G.R. n. 52-8662 del 21.04.2008 (ed ammesse all’istruttoria) sono inserite in una graduatoria regionale applicando i criteri di selezione finalizzati come di seguito indicato (applicando i punteggi specificati):

I -ad attribuire priorità alle aziende interessate a zone con particolari problemi ambientali e cioè:

a) aree protette(parchi naturali, riserve naturali etc., istituite dallo Stato, dalla regione, dalle Province e aree Natura 2000; 10 punti

b) aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile. ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R 7 punti

c) zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17.06.2003, n. 287-20269 8 punti

d) zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. 6 punti

II -a considerare comunque anche l’appartenenza delle aziende ad altre zone individuate nella parte generale del PSR:

- Zona A - Poli urbani 4 punti

- Zona B - Aree rurali ad agricoltura intensiva 5 punti

- Zona C - Aree rurali intermedie 3 punti

- Zona D - Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo 1 punto

B) si considera che l’azienda agricola è interessata:

- alle zone di tipo a), c, d) di cui al punto I ed alle zone di cui al punto II se oltre il 25% della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta all’impegno ricade in tali zone;

- alla zona di tipo b) di cui al punto I, se la SAU soggetta all’impegno contiene, totalmente o parzialmente, le zone di salvaguardia di cui trattasi;

C) nel caso in cui sia necessario selezionare le aziende a cui sia assegnato pari punteggio per mancanza di disponibilità finanziaria, è assegnata priorità ai più giovani di età;

3. Fase istruttoria

Nello svolgimento delle fasi istruttorie gli Enti delegati (Province e Comunità montane) fanno riferimento alla versione disponibile del Manuale delle procedure elaborato dall’ARPEA per le misure del PSR 2007-2013, oltre che alle indicazioni di dettaglio riguardanti le azioni 214.1, 214.2 e 214.8.

Come previsto dalla normativa comunitaria, le attività di istruttoria si articolano in controlli amministrativi e controlli in loco.

3.A) Controlli amministrativi

Si richiama quanto prescritto in proposito dall’art. 11 del reg. CE n. 1975/2006.

I controlli amministrativi riguardano la totalità delle domande pervenute e comprendono l’esame delle domande e dei relativi allegati e le verifiche incrociate svolte mediante trattamento informatico dei dati. Le eventuali anomalie risultanti da tali controlli, tracciate nel sistema informativo, vengono risolte prima della chiusura dell’istruttoria mediante le necessarie verifiche e l’esame della pertinente documentazione.

3.B) Controlli in loco

Si richiama quanto prescritto in proposito dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del reg. CE n. 1975/2006.

E’ previsto che i controlli in loco vengano eseguiti dagli Organismi delegati (o dall’Organismo pagatore) presso un campione di aziende pari almeno al 5% di quelle assegnate all’istruttoria (prese in carico).

Il campione, estratto mediante le indicazioni fornite dall’ARPEA e da Agea-Coordinamento, assicura un’opportuna valutazione dei fattori di rischio.

Le aziende facenti parte del campione estratto per il controllo in loco decadute a seguito dei controlli amministrativi vengono sostituite con l’estrazione di altre aziende, qualora ciò sia necessario per evitare che la percentuale di aziende da sottoporre a controllo in loco scenda al di sotto del 5%.

3.B.1) Verifica sui dati dichiarati per quanto riguarda la superficie ed il numero dei capi

In generale, si richiama quanto previsto agli articoli 16, 17 del reg. CE 1975/2006.

Per l’individuazione degli elementi da rilevare nella verifica sulla conformità dei dati dichiarati si rimanda agli schemi allegati alla presente Determinazione (modello 2.a).

Le discordanze fra i dati dichiarati e quelli accertati in merito alle superfici e agli animali, evidenziate a seguito dei controlli amministrativi e in loco, comportano le conseguenze previste dal regime di riduzioni ed esclusioni indicato, rispettivamente, negli articoli sopra richiamati.

3.B.2) Verifica sul rispetto degli impegni agroambientali

In generale, si richiama quanto previsto dall’art. 18 del reg. CE n. 1975/2006.

Nell’ambito dei controlli in loco, gli Organismi delegati verificano il rispetto degli impegni tecnici previsti dalle azioni 214.1, 214.2 e 214.8.

Per l’individuazione degli elementi da rilevare nella verifica sugli impegni tecnici si rimanda agli schemi allegati alla presente Determinazione (modelli 2.b).

Una miglior efficacia dei controlli in loco viene raggiunta prevedendo che gli stessi vengano svolti nei periodi di maggior verificabilità degli impegni tecnici collegati alle azioni attivate (ad es. maggior rischio di trattamenti legati al verificarsi di condizioni favorevoli alle fitopatie, alle infestazioni, ecc.).

3.B.3) Verifica sul rispetto della condizionalità e di altri requisiti

In generale si richiama quanto previsto dagli articoli dal 19 al 24 del reg. CE n. 1975/2006, anche in riferimento a come la valutazione delle inadempienze relative alla condizionalità si dovrà integrare con la valutazione delle difformità dei dati dichiarati e delle inadempienze circa gli impegni agroambientali.

L’1% dei richiedenti è sottoposto anche a controlli in merito alla condizionalità. Quest’ultima verifica è svolta secondo le indicazioni dell’Organismo pagatore.

Inoltre, in base all’art. 39 (par. 3) e all’art. 51 (par. 1, 2° comma) del reg. 1698/2005 ed all’art. 19 del reg. 1975/2006, le aziende estratte nell’ambito del campione dell’1% vengono assoggettate anche a controlli sul rispetto dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e fitofarmaci e di altri pertinenti requisiti obbligatori, relativamente ai quali si rimanda alla PARTE VI: Allegati alla misura 2.4 - Baseline e schede delle razze minacciate di abbandono

3.C) Riduzioni ed esclusioni dei pagamenti

In merito alle penalizzazioni conseguenti alle difformità fra dati dichiarati e accertati e al mancato rispetto degli impegni agroambientali, della condizionalità e degli altri requisiti, si rimanda ad una successiva Determinazione per la definizione di un sistema di riduzioni ed esclusioni di premio che dovrà tener conto, in particolare, della gravità, dell’entità e della durata delle inadempienze riscontrate.

La definizione di tale sistema terrà conto delle disposizioni emanate con il Decreto 20 marzo 2008 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali recante Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del reg. CE 1782/03 del Consiglio e del reg. CE 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

3.D) Comunicazioni agli interessati

E’ fornita comunicazione agli interessati (utilizzando i facsimile di lettera di cui ai modelli 3a e 3b allegati alla presente determinazione) circa le conseguenze per gli anni 2007 e 2008 che le modifiche apportate al PSR 2007-2013 comportano relativamente ai pagamenti ed agli impegni di cui alle azioni 214.1 e 214.2.

3.D.1) Azione 214.1

3.D.1.A) Mancato rispetto dell’impegno di riduzione del 30%

In proposito, si precisa quanto segue.

Nel PSR 2007-2013 approvato, circa la concimazione azotata è previsto il criterio di riduzione del 30% degli apporti di fertilizzante azotato rispetto alle pratiche normali (definito in appresso “criterio di riduzione del 30%).

Se nel PSR. 2007-2013 resta confermato che il criterio di riduzione del fertilizzante azotato consiste nel criterio di riduzione del 30%, cioè qualora non sia accettata dalla Commissione Europea la proposta di modifica del PSR 2007-2013 allo scopo di ridefinire tale criterio, quest’ultimo deve essere rispettato non solo per il 2008 ma anche per il 2007.

Per il 2007 e per il 2008, si verifica mancata osservanza del criterio di riduzione del 30%, relativamente ad una determinata coltura, quando risulta la distribuzione di una quantità di azoto superiore alla quantità di azoto necessaria per rispettare tale criterio.

E’ possibile che tale fatto si verifichi anche distribuendo la quantità di azoto prevista dalle Norme tecniche 2007.

Nel caso di mancata osservanza di tale criterio per il 2007, è prevista una penalizzazione in termini di riduzione del pagamento quantificata secondo quanto specificato nel modello 4.a, in attuazione della D.G.R. n. 54-8664 del 21.04.2008 (sostanzialmente, una riduzione del pagamento non inferiore all’1% del pagamento).

Nel caso di mancata osservanza di tale criterio per il 2008, è prevista una penalizzazione in termini di riduzione del pagamento quantificata secondo quanto specificato a proposito del DM di cui prima si è parlato.

L’ applicazione complessiva di tale DM è demandata ad un apposito provvedimento ma a proposito del caso specifico in esame la penalizzazione di cui prima si è parlato è quantificata in base a quanto indicato nel modello 4.b (sostanzialmente una riduzione del pagamento non inferiore al 5%).

Comunque, nel caso specifico in esame, è prevista una riduzione non inferiore al 5% del pagamento.

In considerazione del fatto che l’anno 2008 è il primo anno in cui coloro che presentano domanda ai sensi dell’azione 214.1 sono a conoscenza del criterio di riduzione del 30%, il 2008 costituisce l’anno a partire dal quale sono considerate le reiterazioni e la ripetizione di reiterazioni ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 - Violazioni commesse deliberatamente - del citato DM.

Si rimanda ad apposita circolare la specificazione delle quantità di azoto necessarie per rispettare l’impegno di riduzione del 30% e le colture a proposito delle quali si verifica il fatto che tali quantità non risultano soddisfatte attenendosi alle Norme tecniche 2007.

Quando è necessario applicare le penalizzazioni di cui si è parlato per il 2007 e per il 2008, nel caso di più colture la riduzione è applicata all’importo di pagamento separatamente coltura per coltura anche nel caso di colture che appartengano allo stesso gruppo.

La riduzione complessiva circa un determinato gruppo di colture risulta dalla somma delle riduzioni di pagamento per ogni coltura del gruppo.

Le riduzioni del pagamento sono cumulabili con quelle quantificate nel caso in cui siano rilevate discordanze nelle superfici e/o nel numero dei capi accertati rispetto alle superfici e/o al numero dei capi dichiarati.

Sono inoltre cumulabili anche alle riduzioni quantificate nel caso in cui non siano stati rispettati altri impegni tecnici previsti per l’azione.

3.D.1.B) Possibilita’ di prova contraria circa il mancato rispetto dell’impegno di riduzione del 30%

E’ data facoltà ai richiedenti di provare il fatto che, effettivamente, nell’anno 2007 hanno rispettato l’impegno di riduzione del 30%.

A tale scopo, è necessario che forniscano all’Ente Istruttore entro 15 giorni dalla comunicazione di cui si è parlato al punto 1C) appositi elementi in tal senso consistenti in:

- richiesta di revisionare il calcolo del pagamento in quanto effettivamente, nell’anno 2007 hanno rispettato l’impegno di riduzione del 30%;

- le schede di fertilizzazione riguardanti le colture interessate;

- la scheda di magazzino;

- la documentazione giustificativa (fatture, ricevute, scontrini fiscali, etc.);

- una sintetica relazione che, a partire dalla documentazione prima specificata, dimostri gli apporti unitari di fertilizzanti azotati per ognuna delle colture interessate.

L’Ente Istruttore si pronuncia sulla documentazione entro 15 giorni dal ricevimento.

In caso di documentazione non completa, la richiesta prima specificata è respinta.

Nel caso in cui gli elementi forniti provino il rispetto dell’impegno di riduzione del 30%, entro 15 giorni dalla comunicazione all’interessato in tal senso, sarà effettuata una visita con preavviso massimo di 48 ore presso l’azienda agricola.

Nel caso in cui sia provato che l’interessato ha rispettato l’impegno di riduzione del 30%, l’Ente Istruttore non applica più riduzione del pagamento di cui si è parlato.

3.D.2) Azione 214.2

Circa l’anno 2007, la superficie considerata per il pagamento è quella dichiarata in domanda, anche se inferiore all’intera SAU aziendale.

Il pagamento è quantificabile nella misura in cui la superficie accertata è conforme alla superficie dichiarata in domanda.

Circa l’anno 2008 (e per tutti gli anni seguenti fino alla conclusione del periodo di impegno) deve essere osservato l’impegno di applicare il metodo di produzione biologica all’intera SAU aziendale (con la possibile eccezione dei corpi aziendali separati).

In caso contrario, la domanda decade anche per il 2007.

4. Possibilita’ di recesso dalla domanda 2007

Gli aderenti alle azioni attivate nella campagna 2007 che avendo ricevuto la comunicazione di cui al punto 3D), non presentino domanda per il 2008, rinunciano anche alla domanda di aiuto per il 2007.

I richiedenti che, invece, presentino domanda per il 2008 (o al loro posto i subentranti negli impegni intrapresi nel 2007) manifestano l’intenzione di proseguire il periodo di impegno alle condizioni specificate nella comunicazione.

5. Verifica sul rispetto dell’obbligo di commercializzazione dei prodotti biologici da parte delle aziende aderenti all’azione 214.2

Al fine di permettere la verifica che il volume del prodotto dichiarato come biologico raggiunga la percentuale fissata nel bando (almeno il 5% della quantità per l’anno 2007, ecc.), ogni anno gli agricoltori le cui aziende sono state estratte per il controllo in loco dovranno presentare nel corso di tale controllo copia della seguente documentazione riguardante la campagna cui ci si riferisce:

1. autorizzazione alla vendita (certificato di prodotto), nel caso di prodotti avviati alla trasformazione;

2. eventuale registro di carico/scarico delle etichette, nel caso di prodotti venduti confezionati/imballati;

3. il Piano Annuale di Produzione (PAP) consolidato secondo le indicazioni dell’Organismo di controllo.

L’obbligo della commercializzazione descritto non deve essere verificato relativamente alle aziende che reimpiegano i prodotti di coltivazioni foraggere ottenute con il metodo di produzione biologico nella realizzazione di prodotti zootecnici (carne e/o latte) e per le aziende che effettuano vendite dirette.

Quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 123 del 29.05.2007 a proposito dell’anno 2007 (relativamente alle aziende che, nell’anno specificato, hanno già superato il periodo di conversione oppure che si trovano ancora in fase di conversione e, pertanto, non possono commercializzare il prodotto come biologico), vale in genere relativamente a qualunque anno a cui si riferisca la domanda presentata.

Nel caso di chi inizia a produrre con metodo biologico nella campagna di riferimento, è consentito presentare la documentazione in modo non completo. In tal caso, deve osservare gli adempimenti in appresso specificati.

Gli Organismi delegati potranno inserire il beneficiario in un elenco di liquidazione, anche se non viene raggiunta la percentuale di commercializzazione prevista per la campagna cui ci si riferisce.

Tuttavia, Il beneficiario deve allegare alla domanda dell’anno successivo ulteriore documentazione, al fine di dimostrare il raggiungimento della percentuale prevista relativa alla campagna di riferimento dell’anno precedente. Nel caso in cui il raggiungimento non si verifichi nemmeno nell’anno successivo, dovrà essere applicata una penalizzazione a carico del premio secondo modalità che verranno stabilite in seguito.

6. Disposizioni relative all’attuazione degli impegni

Si rimanda all’apposita parte 5 dell’Allegato.

7. Conclusione delle istruttorie ed elenchi di liquidazione

Le istruttorie si concludono con l’ultimazione dei controlli in loco (verifiche di cui al punto 3.B) e con il completamento di tutte le verifiche previste del Sistema integrato di gestione e di controllo.

Tuttavia è necessario tener conto anche dei seguenti elementi.

L’inserimento delle domande in elenchi di liquidazione potrà essere effettuato solo dopo la conclusione della corrispondente istruttoria, cioè dopo l’effettuazione dell’ultimo controllo in loco.

In proposito, è necessario tener conto dell’eventualità che, qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative, è necessario procedere a controlli in loco supplementari nell’anno in corso ai sensi del reg. CE n. 796/2004, art. 26 comma 3 e del Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni (parte II -Linee generali e comuni relative ai controlli) dell’Organismo Pagatore Regionale.

Tuttavia, non potranno essere inserite negli elenchi di liquidazione domande con anomalie ancora irrisolte o, per le azioni 214.1 e 214.2, domande oggetto di campionamenti per la determinazione dei residui di fitofarmaci, previsti dalla D.D. n. 93 del 19/4/2007 o svolti durante i controlli in loco, qualora al momento della predisposizione degli elenchi non siano ancora noti i risultati definitivi delle analisi.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia

Allegato