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Bollettino Ufficiale n. 20 del 15 / 05 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 5 maggio 2008, n. 22-8733

Criteri per la valutazione dell’ammissibillita’ a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l’utilizzo di biomasse come combustibili.

A Relazione degli Assessori Bairati, De Ruggiero:

Nel quadro della programmazione 2007-2013 gli investimenti per la realizzazione di misure di sostenibilità e efficienza energetica ed in particolare per la produzione di energia da fonti rinnovabili rappresentano una priorità strategica del programma di governo della Regione Piemonte.

Gli impegni assunti dall’Italia in sede di sottoscrizione del Protocollo di Kyoto e, più in generale, gli obiettivi e le misure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la soluzione dei problemi ambientali, la promozione e l’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili rappresentano infatti misure necessarie per concorrere all’orientamento della domanda di energia verso consumi più controllati e rispettosi dell’ambiente.

Nella trasposizione in chiave regionale degli obiettivi comunitari al 2020, il risultato di ridurre gli sprechi di energia mediante un incremento dell’efficienza energetica negli usi finali pari al 20%, di ridurre del pari le emissioni di CO2 rispetto ai valori del 1990, nonché di incrementare del 20% il concorso della produzione di energia da fonti rinnovabili al soddisfacimento del fabbisogno energetico, non costituisce che una prima tappa nel contesto di un più ambizioso processo di affrancamento del sistema-Piemonte dalle fonti energetiche fossili.

La centralità della questione energetica, anche nella sua valenza ambientale, ribadita da tutti gli strumenti di pianificazione strategica a partire dal Documento di Programmazione Strategico Operativa, per giungere al DPEFR 2007-2009 e al Piano di Sviluppo Rurale, e al tempo stesso la sua trasversalità rispetto alle diverse politiche di settore, nell’intento di conseguire una gestione più razionale dell’energia, un maggiore sviluppo delle fonti rinnovabili e la decisa affermazione di una strategia di crescita sostenibile e durevole tesa alla riduzione degli inquinamenti, rendono improrogabile anche l’adozione di criteri volti ad orientare le scelte dell’azione regionale in modo tale da coniugare l’esigenza di disporre di fonti energetiche affidabili ed economicamente sostenibili con quella di lotta agli inquinamenti e di tutela delle risorse naturali.

Gli eventi programmati dalla Regione nell’arco del 2008 per la promozione del risparmio energetico e della produzione da fonti rinnovabili evidenziano quindi in primo luogo il nodo delle ricadute sull’ambiente della politica energetica volta alla promozione delle fonti rinnovabili, in particolare per quanto concerne la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici e e di quelli alimentati a biomassa.

A fianco del vantaggio di una produzione priva di emissioni, vi è infatti la necessità di ottimizzare gli interventi in campo idroelettrico per contrastare gli impatti inevitabili sui corpi idrici e sulle aree umide limitrofe, particolarmente gravosi sia sotto l’aspetto della naturalità idromorfologica dei corpi idrici, sia in relazione allo stato delle comunità biologiche.

Gli studi condotti per la redazione del Piano di tutela delle acque (PTA) hanno evidenziato le rilevanti ricadute sull’ambiente idrico prodotte dalla presenza di centrali idroelettriche e di dighe che si possono riassumere sinteticamente in:

* diminuzione della velocità della corrente e delle sue variazione stagionali, del battente idrico, del contorno bagnato e conseguente diminuzione dei microhabitat;

* aumento della temperatura dell’acqua (alterazione del range termico annuale e giornaliero con condizioni di riscaldamento estivo, ritardo del riscaldamento post-invernale e ritardo nel raffreddamento autunnale) e conseguente riduzione dell’ossigeno disciolto;

* modifica della dinamica del trasporto solido e riduzione quantitativa e talvolta qualitativa della biomassa;

* diminuzione della portata media annua con marcata artificializzazione del corso d’acqua caratterizzato da prolungati periodi con portate appiattite sui valori minimi;

* processi di stagnazione e quindi sedimentazione di materia organica nonché riduzione della capacità di autodepurazione;

* ridotta turbolenza, conseguente alla diminuzione della portata, e quindi minore ossigenazione delle acque con riflessi negativi sugli organismi animali.

La presenza di sbarramenti sul corpo idrico a sua volta determina vincoli alla possibilità di migrazione della fauna ittica e degli invertebrati; la fauna acquatica subisce inoltre danni causati dall’installazione meccanica delle dighe.

Al fine di riconciliare la protezione del clima con la protezione delle acque e della natura, risulta necessario che l’energia idroelettrica sia generata in modo tale da consentire il mantenimento delle funzioni ecologiche del corpo idrico interessato.

Si pone pertanto la necessità di provvedere con celerità alla definizione di linee di intervento volte a consentire scelte strategiche in materia energetica con una minimizzazione degli impatti ambientali ed una efficace tutela del patrimonio idrico della Regione attraverso l’adozione di criteri che prevedano l’ammissibilità agli strumenti di sostegno e incentivazione finanziari unicamente per alcune tipologie d’intervento.

In quest’ottica si reputa di dover considerare ammissibili a finanziamento esclusivamente le seguenti tipologie d’intervento:

a) efficientamento di impianti esistenti;

b) potenziamento di impianti esistenti nell’ambito di un’azione di razionalizzazione dei prelievi idrici all’interno dell’area idrografica;

c) sfruttamento a fini di generazione elettrica delle acque scorrenti nei canali irrigui nell’ambito dell’uso plurimo della risorsa idrica;

d) sfruttamento a fini di generazione elettrica dei salti esistenti nelle reti acquedottistiche;

Le predette tipologie d’intervento, ad eccezione dell’efficientamento e del potenziamento di impianti esistenti nell’ambito di un’azione di razionalizzazione dei prelievi idrici, sono da considerarsi altresì inammissibili qualora insistano su porzioni di territorio individuate come “Aree a elevata protezione” dall’articolo 23, lett. a), b), c) e d) del Piano di Tutela delle Acque, nonché su aree soggette a vincolo paesaggistico di cui agli articoli 136 e 157 del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero qualora comportino l’utilizzo di acque di sorgente o impattino su cascate naturali.

I predetti criteri sono stati portati all’attenzione della Conferenza regionale delle risorse idriche istituita dalla l.r. 13/1997, che nella seduta del 12 marzo 2008 si è espressa favorevolmente in merito.

Per quanto concerne invece l’utilizzo delle biomasse ai fini energetici è indispensabile identificare un insieme di condizioni in grado di coniugare, in modo corretto, l’esigenza di incrementare, alla luce degli obiettivi di riduzione di gas climalteranti fissati dalla UE per l’anno 2020, l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (tra cui sono annoverate le biomasse), con la necessità, se possibile ancora più urgente, di migliorare la qualità dell’aria (ad oggi ancora critica su vaste zone del territorio regionale) nonché con l’esigenza di un impiego razionale e ambientalmente compatibile del territorio e delle risorse in esso disponibili.

E’ noto, infatti, come la produzione di energia (termica o elettrica), realizzata attraverso impianti alimentati a biomassa, sia caratterizzata da emissioni specifiche di inquinanti, quali ad esempio gli ossidi di azoto (NOx) e il particolato fine (PM10), mediamente più alti rispetto a quanto ottenibile con altri combustibili.

A tale aspetto si affiancano anche le problematiche legate al trasporto della biomassa, che assumono un’importanza tanto più evidente quanto più è alta la distanza tra il luogo di produzione della stessa (in alcuni casi sito anche in Stati Esteri o in altri continenti) e il luogo in cui si realizza la conversione energetica.

In ultimo, ma non meno importanti, si pongono gli aspetti inerenti l’utilizzo razionale del territorio, che possono evidenziare, a seconda dei casi, opportunità di sfruttamento di risorse in altro modo non valorizzabili oppure criticità legate agli aspetti ambientali dell’uso del suolo o alla competizione tra la filiera energetica e quella collegata all’alimentazione umana.

Un’analisi degli aspetti e dei problemi sopra accennati ha condotto a considerare ammissibili a finanziamento, nell’ambito delle iniziative regionali di incentivazione, le seguenti tipologie d’intervento, comunque caratterizzate da una filiera corta di approvvigionamento:

1. Impianti alimentati a biomassa solida per la produzione esclusiva di energia termica caratterizzati da:

* potenza termica nominale maggiore di 35 kW e inferiore a 10 MW asserviti a reti di distribuzione calore e/o a processi produttivi;

* approvvigionamento da realizzarsi con biomassa da scarti agricoli e/o zootecnici prodotta esclusivamente in porzioni di territorio site entro un raggio di 50 km dall’impianto di utilizzo;

* approvvigionamento da realizzarsi con biomassa forestale prodotta, per una quota pari ad almeno il 50% del consumo annuo della stessa nei primi tre anni di esercizio dell’impianto e pari ad almeno il 70% negli anni successivi, in porzioni di territorio site entro un raggio di 50 km dall’impianto di utilizzo;

* rispetto delle prescrizioni energetiche ed emissive stabilite nell’Allegato 2 alla DCR 11 gennaio 2007 n. 98-1247.

Nei bandi potranno essere inseriti criteri di premialità per l’approvvigionamento locale della biomassa forestale in percentuale superiore al 70%.

2. Impianti alimentati a biomassa solida per la produzione di energia elettrica così caratterizzati:

- potenza elettrica nominale non superiore a 5 MWe;

* sfruttamento dell’energia termica cogenerabile finalizzato alla climatizzazione degli ambienti (anche mediante reti locali di teleriscaldamento) e/o al soddisfacimento di esigenze produttive locali. L’impianto deve comunque garantire un rendimento totale medio annuo (riferito alla somma dell’energia elettrica e termica utile prodotta in relazione all’effettivo esercizio dell’impianto) non inferiore a 0,75;

* approvvigionamento da realizzarsi con biomassa da scarti agricoli e/o zootecnici prodotta esclusivamente in porzioni di territorio site entro un raggio di 70 km dall’impianto di utilizzo;

* approvvigionamento da realizzarsi con biomassa forestale prodotta, per una quota pari ad almeno il 70% del consumo annuo della stessa nei primi tre anni di esercizio dell’impianto e pari al 100% negli anni successivi, in porzioni di territorio site entro un raggio di 70 km dall’impianto di utilizzo;

* per i sistemi di cogenerazione la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente per il riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, rispetto delle prescrizioni energetiche ed emissive stabilite nell’Allegato 1 alla DCR 11 gennaio 2007 n. 98-1247; negli altri casi, indipendentemente dalla effettiva potenza termica nominale degli impianti, rispetto dei limiti di emissione in atmosfera stabiliti al punto 1.1 del paragrafo I della Parte III dell’Allegato 1 alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 per impianti con potenza termica nominale maggiore di 20 MW.

Tali indicazioni sono da considerarsi esclusivamente come requisito minimo e non come vincolo rispetto ad eventuali prescrizioni più restrittive espresse negli specifici provvedimenti autorizzativi.

3. Impianti di cogenerazione alimentati a biomassa liquida, in particolare ad olio vegetale, anche asserviti a reti di distribuzione calore, qualora la filiera di produzione della biomassa si sviluppi integralmente su porzioni di territorio comprese entro un raggio di 50 km dal sito di utilizzo.

4. Impianti di cogenerazione alimentati con biogas da digestione anaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivanti da attività agricola e dal settore agro-alimentare per la produzione di energia elettrica e termica caratterizzati da:

* approvvigionamento degli effluenti zootecnici e degli scarti vegetali di origine agricola o provenienti dal settore agro-alimentare da realizzarsi esclusivamente entro un raggio massimo di 50 km dall’impianto di utilizzo;

* sia nella fase di progettazione sia in quella di gestione la quantità di scarti vegetali addizionata agli effluenti zootecnici non deve superare il 50% in peso della quantità totale annua di materiale fermentabile alimentato all’impianto;

* massimizzazione dello sfruttamento dell’energia termica cogenerata tenendo conto sia delle utenze interne al ciclo produttivo sia di quelle esterne;

* garanzia che i limiti alle emissioni in atmosfera non siano superiori a quelli indicati nell’Allegato 2, suballegato 1, Punto 2 del DM 5 febbraio 1998. Tale indicazione non è da intendersi di carattere procedurale ed è da considerarsi esclusivamente come requisito minimo relativamente alle emissioni in atmosfera e non come vincolo rispetto ad eventuali prescrizioni più restrittive espresse negli specifici provvedimenti autorizzativi;

* sono considerati prioritari gli impianti consortili di trattamento, mediante digestione anaerobica, degli effluenti zootecnici.

5. Impianti di recupero energetico alimentati a biogas da discarica e da processi di depurazione delle acque, per la produzione di energia elettrica e/o termica con le seguenti caratteristiche:

* limitatamente agli impianti alimentati con biogas da discarica, dimensionamento del sistema di recupero energetico basato su un approfondito studio della capacità produttiva della discarica e su una attenta progettazione e realizzazione/adeguamento del sistema di captazione e pretrattamento del biogas, finalizzate alla massimizzazione dell’energia recuperabile e alla riduzione delle emissioni diffuse di biogas dalla discarica;

* devono essere esplorate tutte le possibilità che consentano una gestione dell’impianto in assetto cogenerativo.

Dato atto che per la formulazione dei predetti criteri sono state sentite le Direzioni regionali competenti in materia di agricoltura e economia montana e foreste;

tutto ciò premesso,

visto l’articolo 17 della legge regionale 51/1997

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1) di approvare, per i motivi in premessa illustrati, i criteri per la valutazione dell’ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l’utilizzo di biomasse come combustibili di cui all’allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’AMMISSIBILITÀ A FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE A SCOPO IDROELETTRICO E DI PROGETTI CHE PREVEDONO L’UTILIZZO DI BIOMASSE COME COMBUSTIBILI.

DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE A SCOPO IDROELETTRICO

Si ritengono ammissibili a finanziamento esclusivamente le seguenti tipologie d’intervento:

a) efficientamento di impianti esistenti;

b) potenziamento di impianti esistenti nell’ambito di un’azione di razionalizzazione dei prelievi idrici all’interno dell’area idrografica;

c) sfruttamento a fini di generazione elettrica delle acque scorrenti nei canali irrigui nell’ambito dell’uso plurimo della risorsa idrica;

d) sfruttamento a fini di generazione elettrica dei salti esistenti nelle reti acquedottistiche.

Le predette tipologie d’intervento, ad eccezione dell’efficientamento e del potenziamento di impianti esistenti nell’ambito di un’azione di razionalizzazione dei prelievi idrici, sono da considerarsi altresì inammissibili qualora insistano su porzioni di territorio individuate come “Aree a elevata protezione” dall’articolo 23, lett. a), b), c) e d) del Piano di Tutela delle Acque, nonché su aree soggette a vincolo paesaggistico di cui agli articoli 136 e 157 del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero qualora comportino l’utilizzo di acque di sorgente o impattino su cascate naturali.

IMPIANTI A BIOMASSA

Si ritengono ammissibili a finanziamento esclusivamente le seguenti tipologie d’intervento:

1. Impianti alimentati a biomassa solida per la produzione esclusiva di energia termica caratterizzati da:

* potenza termica nominale maggiore di 35 kW e inferiore a 10 MW asserviti a reti di distribuzione calore e/o a processi produttivi;

* approvvigionamento da realizzarsi con biomassa da scarti agricoli e/o zootecnici prodotta esclusivamente in porzioni di territorio site entro un raggio di 50 km dall’impianto di utilizzo;

* approvvigionamento da realizzarsi con biomassa forestale prodotta, per una quota pari ad almeno il 50% del consumo annuo della stessa nei primi tre anni di esercizio dell’impianto e pari ad almeno il 70% negli anni successivi, in porzioni di territorio site entro un raggio di 50 km dall’impianto di utilizzo;

* rispetto delle prescrizioni energetiche ed emissive stabilite nell’Allegato 2 alla DCR 11 gennaio 2007 n. 98-1247.

Nei bandi potranno essere inseriti criteri di premialità per l’approvvigionamento locale della biomassa forestale in percentuale superiore al 70%.

2. Impianti alimentati a biomassa solida per la produzione di energia elettrica così caratterizzati:

- potenza elettrica nominale non superiore a 5 MWe;

* sfruttamento dell’energia termica cogenerabile finalizzato alla climatizzazione degli ambienti (anche mediante reti locali di teleriscaldamento) e/o al soddisfacimento di esigenze produttive locali. L’impianto deve comunque garantire un rendimento totale medio annuo (riferito alla somma dell’energia elettrica e termica utile prodotta in relazione all’effettivo esercizio dell’impianto) non inferiore a 0,75;

* approvvigionamento da realizzarsi con biomassa da scarti agricoli e/o zootecnici prodotta esclusivamente in porzioni di territorio site entro un raggio di 70 km dall’impianto di utilizzo;

* approvvigionamento da realizzarsi con biomassa forestale prodotta, per una quota pari ad almeno il 70% del consumo annuo della stessa nei primi tre anni di esercizio dell’impianto e pari al 100% negli anni successivi, in porzioni di territorio site entro un raggio di 70 km dall’impianto di utilizzo;

* per i sistemi di cogenerazione la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente per il riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, rispetto delle prescrizioni energetiche ed emissive stabilite nell’Allegato 1 alla DCR 11 gennaio 2007 n. 98-1247; negli altri casi, indipendentemente dalla effettiva potenza termica nominale degli impianti, rispetto dei limiti di emissione in atmosfera stabiliti al punto 1.1 del paragrafo I della Parte III dell’Allegato 1 alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 per impianti con potenza termica nominale maggiore di 20 MW.

Tali indicazioni sono da considerarsi esclusivamente come requisito minimo e non come vincolo rispetto ad eventuali prescrizioni più restrittive espresse negli specifici provvedimenti autorizzativi.

3. Impianti di cogenerazione alimentati a biomassa liquida, in particolare ad olio vegetale, anche asserviti a reti di distribuzione calore, qualora la filiera di produzione della biomassa si sviluppi integralmente su porzioni di territorio comprese entro un raggio di 50 km dal sito di utilizzo.

4. Impianti di cogenerazione alimentati con biogas da digestione anaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivanti da attività agricola e dal settore agro-alimentare per la produzione di energia elettrica e termica caratterizzati da:

* approvvigionamento degli effluenti zootecnici e degli scarti vegetali di origine agricola o provenienti dal settore agro-alimentare da realizzarsi esclusivamente entro un raggio massimo di 50 km dall’impianto di utilizzo;

* sia nella fase di progettazione sia in quella di gestione la quantità di scarti vegetali addizionata agli effluenti zootecnici non deve superare il 50% in peso della quantità totale annua di materiale fermentabile alimentato all’impianto;

* massimizzazione dello sfruttamento dell’energia termica cogenerata tenendo conto sia delle utenze interne al ciclo produttivo sia di quelle esterne;

* garanzia che i limiti alle emissioni in atmosfera non siano superiori a quelli indicati nell’Allegato 2, suballegato 1, Punto 2 del DM 5 febbraio 1998. Tale indicazione non è da intendersi di carattere procedurale ed è da considerarsi esclusivamente come requisito minimo relativamente alle emissioni in atmosfera e non come vincolo rispetto ad eventuali prescrizioni più restrittive espresse negli specifici provvedimenti autorizzativi;

* sono considerati prioritari gli impianti consortili di trattamento, mediante digestione anaerobica, degli effluenti zootecnici.

5. Impianti di recupero energetico alimentati a biogas da discarica e da processi di depurazione delle acque, per la produzione di energia elettrica e/o termica con le seguenti caratteristiche:

* limitatamente agli impianti alimentati con biogas da discarica, dimensionamento del sistema di recupero energetico basato su un approfondito studio della capacità produttiva della discarica e su una attenta progettazione e realizzazione/adeguamento del sistema di captazione e pretrattamento del biogas, finalizzate alla massimizzazione dell’energia recuperabile e alla riduzione delle emissioni diffuse di biogas dalla discarica;

* devono essere esplorate tutte le possibilità che consentano una gestione dell’impianto in assetto cogenerativo.