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Bollettino Ufficiale n. 20 del 15 / 05 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Comune di Fresonara (Alessandria)

Statuto comunale - Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 26/04/2004

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Comune di Fresonara

1. Il Comune di Fresonara è Ente autonomo locale di governo e di amministrazione nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, delle leggi generali della Repubblica e dallo Stato.

2. Il Comune esercita funzioni proprie di autogoverno con i poteri e gli istituti contemplati dallo Statuto e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità con lo scopo e la finalità di favorire il pieno sviluppo della persona umana ed il soddisfacimento dei bisogni collettivi.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

4. In particolare, nell’ambito delle proprie competenze il Comune:

a) assicura a tutti i cittadini, direttamente o indirettamente, i servizi sociali, con particolare riguardo a quelli inerenti all’istruzione, alla salute, alla sicurezza sociale e ai trasporti;

b) concorre, nei limiti delle leggi dello Stato e della Regione, alla disciplina dell’attività economica pubblica e privata ai fini del superamento degli squilibri socio-economici della comunità;

c) promuove ed attua un organico assetto del territorio pianificando la localizzazione degli insediamenti umani, sociali ed industriali;

d) concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell’ambiente ecologico e del paesaggio;

e) tutela il patrimonio storico ed artistico presente nel proprio territorio;

f) incoraggia lo sviluppo del patrimonio culturale locale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali;

g) favorisce l’istituzione di Enti, organismi ed associazioni aventi finalità morali, educative, culturali, ricreative e sportive per il raggiungimento dei fini di pubblico interesse, di impegno civile e di solidarietà.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Rappresentanza

1. Il Comune ha personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri diritti.

Art. 5
Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Fresonara è costituito dalla comunità insediata sul proprio territorio, che si estende per Kmq.6,94 e confina con i Comuni di Basaluzzo, Predona e Bosco Marengo.

2. Gli organi del Comune hanno sede nel palazzo civico sito in Piazza Italia n. 9.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il gonfalone comunale può essere esibito, accompagnato dal Sindaco, nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 7
Albo Pretorio

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario comunale cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE
ORGANI

Art. 8
ORGANI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 9
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La legge disciplina la composizione, la durata in carica del Consiglio Comunale, le sue modalità di convocazione e la posizione giuridica dei Consiglieri.

Art. 10
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3. Coordina l’adozione degli atti fondamentali con la programmazione, provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6. Nei casi in cui sia previsto che di un organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.

7.Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare che il Sindaco dovrà presentare entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio, con le modalità stabilite dalle norme regolamentari.

8.Partecipa all’adeguamento e alla verifica periodica di tali linee programmatiche contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità stabilite nelle norme regolamentari.

Art. 11
Sessione convocazione

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso si sospensione dall’esercizio delle funzioni del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco.

5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo eletto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

6. Il funzionamento del Consiglio comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 12
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina le modalità di nomina delle commissioni, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche presenti ed operanti nel territorio per l’esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 13
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

2. Il Regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) le modalità di nomina delle commissioni e del Presidente delle medesime, le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune:

b) forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

c) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 14
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano, senza vincoli di mandato, l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da chi ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati eletti Consiglieri Comunali.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere che possono aver luogo anche in corso di seduta, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 141 del D.Lgs. 267/00.

4. Il seggio rimasto vacante per decadenza, dimissioni o altra causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

5. La decadenza dalla carica di consigliere per mancata partecipazione a n. 5 (cinque) sedute in un periodo di 365 giorni, viene pronunciata dal Consiglio Comunale, su contestazione dello stesso Consiglio. L’interessato, dalla data della notifica della contestazione ha dieci giorni di tempo per proporre le cause giustificative, con le modalità delle norme regolamentari.

6. Il Consiglio Comunale con la pronuncia di decadenza, contestualmente procede alla surroga.

Art. 15
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto procedimento”.

3. Ai sensi del presente Statuto si intende “giusto procedimento” quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, e contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai capogruppo consiliari.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 16
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale ed al Sindaco. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il Regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 17
Giunta comunale

1. La Giunta è l’organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

4. Esamina gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art.18
Nomina e prerogative

1. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

2. La Giunta, tra cui il Vicesindaco, è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il Vicesindaco e gli Assessori, escluso il caso di dimissioni singole, restano in carica, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco fino alla nomina del nuovo Sindaco.

Art. 19
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero minimo di due Assessori ad un numero massimo di quattro Assessori.

2. Il Sindaco determina in concreto il numero degli Assessori, sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative.

3. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, il quale, nel prendere atto, provvede con suo decreto alla sostituzione.

Art. 20
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento.

3. Possono essere eletti alla carica di Assessore anche cittadini non appartenenti al Consiglio comunale, ed avente comunque i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, con le seguenti condizioni e limitazioni:

a) che la possibilità sia limitata a due soli membri;

b) che siano residenti o domiciliati nel territorio comunale;

c) che non si tratti di soggetti che, già presentatisi come candidati, non abbiano ottenuto i consensi necessari per l’elezione a Consigliere comunale;

d) che non si sia in presenza di candidati che, al momento della presentazione delle liste per le consultazioni elettorali, si trovavano in una posizione di ineleggibilità e, come tale, soggetta a preventiva rimozione dei motivi ostativi;

e) che si sia in presenza di cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale opportunamente documentata.

4. Gli Assessori extraconsiliari godono di tutti i diritti e le prerogative degli altri membri per quanto concerne i poteri attribuiti alla Giunta comunale, mentre per quelli di competenza del Consiglio comunale la loro partecipazione dovrà limitarsi alla sola illustrazione delle proposte con esclusione quindi del diritto di voto.

5. L’accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità sarà effettuato dal Consiglio comunale al momento dell’elezione a membro della Giunta comunale.

Art. 21
Attribuzioni

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune.

2. Alla Giunta Comunale compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio o attribuiti dal presente Statuto al Sindaco o al Segretario.

3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

4. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo:

a) collabora alla definizione delle linee programmatiche e operative che il Sindaco presenterà all’inizio del suo mandato;

b) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività;

c) adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

d) presenta, allegata al conto consuntivo, una relazione illustrativa contenente le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi, agli obiettivi e ai costi sostenuti;

e) delibera sulla possibilità del Sindaco di conferire le funzioni di direttore al Segretario Comunale;

f) delibera l’organizzazione operativa, la dotazione di personale e relative variazioni da assegnare ai singoli servizi per il suo funzionamento, in attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

g) approva il piano esecutivo di gestione, se obbligatorio per legge, e le eventuali sue variazioni;

h) individua i responsabili dei servizi;

i) propone al Consiglio Comunale i bilanci e i suoi allegati;

j) adotta in caso di urgenza e sotto ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza, eventuali variazioni di bilancio;

k) approva i prelevamenti dal fondo di riserva;

l) delibera le eventuali richieste di anticipazione di tesoreria;

m) predispone e propone al Consiglio Comunale i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;

n) approva i progetti, i programmi esecutivi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale, e i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non assegnati alla competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco, del Segretario Comunale, dei Responsabili dei servizi;

o) approva il progetto preliminare delle opere pubbliche da includere nell’elenco annuale dei lavori pubblici da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale;

p) approva proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;

q) accetta o rifiuta lasciti e donazioni;

r) esercita le funzioni delegate dallo stato, dalla regione o dalla provincia;

s) determina l’ammontare delle indennità di funzioni in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’Interno;

t) autorizza il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale o amministrativo, sia come attore che come convenuto, ed approva le transazioni;

u) nomina le commissioni di gara, di concorso e di selezione pubblica;

v) stabilisce l’avvio del procedimento per l’assunzione di personale;

w) aggiorna le tariffe, le imposte, le tasse ed i tributi;

x) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce un ufficio comunale apposito;

z) individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

x) approva il programma triennale delle assunzioni.

Art. 22
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Il consiglio comunale delibera validamente con l’intervento di un terzo dei Consiglieri assegnati le delibere di Giunta Comunale senza conteggiare a tal fine il Sindaco ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi e dallo Statuto. Gli astenuti si contano tra i presenti.

2. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. Gli astenuti si computano tra i presenti.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla votazione dell’azione da questi svolta.

4. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi in cui la seduta deve essere segreta secondo Regolamento.

5. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

7. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 23
Organismi collegiali - Pari opportunità

1. Il Comune, riconoscendo nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, è impegnato a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità tra uomo e donna.

2. A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle cariche tecniche o in quelle elettive, negli Enti, aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi.

Art. 24
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. La mozione va presentata al Segretario comunale, affinché ne disponga l’immediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.

Art.25
Sindaco

1. Il Sindaco è organo responsabile dell’Amministrazione del Comune, rappresenta anche legalmente l’Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

2. Ha competenza e poteri di indirizzi, di vigilanza e controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’Ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 26
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) determina il numero degli Assessori, sulla base di specifiche valutazioni politiche-amministrative, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del presente Statuto;

b) nomina i componenti della giunta, fra i quali il vice sindaco, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione, assegnando con suo provvedimento a ciascuno, o solo ad alcuni di essi, proprie competenze ordinate organicamente per gruppi di materie. Nel rilasciare le deleghe, uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui agli assessori spettano i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale o ai responsabili dei servizi;

c) può revocare gli assessori e sostituirli, dandone motivata comunicazione al Consiglio: nel caso di dimissioni da parte di uno o più assessori, provvede alla loro sostituzione dandone comunicazione al Consiglio;

d) coordina l’attività dei singoli assessori;

e) presenta al Consiglio comunale, entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio, la relazione sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare;

f) ha la rappresentanza generale dell’ente, anche in giudizio nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi;

g) partecipa come membro effettivo alle adunanze del Consiglio Comunale, con potere di voto, ed è computato ai fini della determinazione del quorum delle presenze;

h) presenta proposte relative agli atti fondamentali di competenza del consiglio;

i) risponde direttamente, o a mezzo degli assessori da lui stesso delegati, alle interrogazioni e a ogni altra istanza presentata da consiglieri nell’esercizio delle loro funzioni di controllo;

j) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di valorizzazione delle associazioni di volontariato, qualora esistenti nel Comune;

k) rappresenta il Comune nei consorzi fra Comuni ed altri enti, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;

l) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma, ove la competenza primaria dell’intervento sia del Comune per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi che con la loro completa realizzazione richiedono l’azione integrata di più soggetti pubblici;

m) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla eventuale revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, nomina che dovrà essere effettuata entro 45 giorni dall’insediamento, ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico;

n) sovrintende e coordina il funzionamento dei servizi e degli uffici, e all’esecuzione degli atti con attività di indirizzo, controllo e vigilanza nei confronti dell’intera organizzazione comunale circa il rispetto degli indirizzi fissati dagli organi elettivi;

o) è competente, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché di intesa con i responsabili territoriali competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

p) nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti all’apposito albo, per la durata del suo mandato, al quale può affidare le funzioni di direttore;

q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna;

r) fa pervenire al segretario comunale e al vice sindaco l’eventuale atto di dimissioni, affinché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta e del consiglio;

s) convoca i comizi per i referendum.

Art. 27
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni a capitale pubblico locale, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, istituzioni e Società, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

g) compie gli atti per la vigilanza nel territorio e sull’ambiente, a tutela del territorio comunale.

h) collabora per la vigilanza a tutela del territorio comunale su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto;

i) compie gli atti per gli interventi immediati nella qualità di organo di protezione civile.

Art. 28
Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla sua convocazione entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede ai sensi del Regolamento;

e) ha il potere di delega generale o parziale dalle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 29
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco contemporaneamente agli altri componenti la Giunta

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco nei casi previsti dalla legge.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 30
Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L’attività gestionale dell’Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che la esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale funzionalmente dipende, e con l’osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto;

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, è l’organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi;

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell’Ente, esercita l’attività di sua competenza con potestà d’iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con la responsabilità del risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 31
Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi.

2. In particolare il Segretario:

a) predispone programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) esercita i poteri di spesa per i servizi e procedimenti di cui è responsabile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, nell’osservanza dei principi stabiliti nel regolamento di contabilità comunale ed in conformità ai criteri ed alle direttive emanate dagli organi del Comune;

c) presiede le Commissioni di gara e di concorso con l’osservanza dei criteri e i principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell’Ente;

d) adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

e) verifica tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emana tutti gli atti, anche esterni, conseguenti e necessari per l’esecuzione delle deliberazioni;

f) determina i criteri generali di riorganizzazione del personale, secondo i principi stabiliti dalle vigenti norme e le direttive del Sindaco, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali di categoria, definendo in particolare l’orario di servizio e l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro secondo le modalità previste dalla legge.

g) adotta gli atti di gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di assunzione, cessazione e disciplinari, provvede all’attribuzione di trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale dipendente;

h) coordina l’attività dei responsabili dei procedimenti, individuati in base alla legge 07 agosto 1990, n. 241 ed al relativo regolamento comunale di attuazione;

i) verifica e controlla l’attività dei responsabili dei servizi, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

l) roga nell’esclusivo interesse del Comune, gli atti ed i contratti di cui alle vigenti disposizioni di legge, fatta eccezione per gli atti e contratti per i quali sia necessaria la particolare competenza di un Notaio.

Art. 32
Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi, in relazione alle sue competenze. Non sono previsti pareri sulle proposte di deliberazione che sono di mero indirizzo. Sulle altre proposte deve limitarsi in ordine alla sola regolarità tecnica. Sugli atti che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrate deve limitarsi alla regolarità contabile.

Art. 33
Attribuzioni di sovraintendenza - Direzione - Coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita funzioni d’impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi del personale, con l’osservanza delle norme vigenti e del Regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste dalle disposizioni in materia, sentito il Sindaco.

Art. 34
Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta, curando la verbalizzazione, secondo le norme del Regolamento.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l’ufficio comunale per le consultazioni popolari e dei referendum a carattere locale, secondo le norme del Regolamento.

4. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.

5. Attesta su dichiarazione del Messo Comunale avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’Ente.

6. Cura gli adempimenti previsti dalla Legge 24.4.2002 n. 75 in caso di reiterata inerzia della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale per l’approvazione del bilancio di previsione.

CAPO II
UFFICI E PERSONALE

Art. 35
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) Organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per programmi, servizi ed interventi.

b) Individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

Art. 35
Struttura

1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 37
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione del personale.

2. Il Comune disciplina con apposito regolamento l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. Per l’assunzione del personale, per la determinazione della dotazione organica, nonché per le relative qualifiche, nell’ambito della propria autonomia sono previsti soltanto i seguenti limiti: la disponibilità di bilancio, la contrattazione di comparto, le esigenze di servizio delle funzioni.

4. Non essendo previsto personale di qualifica dirigenziale, le seguenti funzioni amministrative possono essere attribuite, previa individuazione della Giunta e con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale:

a) atti delle procedure d’appalto;

b) determinazioni a contrattare e relative procedure;

c) atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione di impegni di spesa;

d) provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

e) provvedimenti di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative;

f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

g) la stipulazione dei contratti.

TITOLO IV
SERVIZI

Art. 38
Sistema dei servizi pubblici locali
(fatta salva la gestione in economia)

1. L’Amministrazione opera nel sistema dei servizi pubblici locali gestendo gli stessi mediante moduli organizzativi differenziati a seconda della loro rilevanza economica o meno, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. L’Amministrazione interviene rispetto alle società di capitali partecipate, che gestiscono per essa servizi pubblici locali, secondo linee operative che privilegino le strategie di corporate governance, costituendo, se necessario, apposita società holding.

3. L’Amministrazione opera per il complesso dei servizi pubblici locali non gestiti direttamente come soggetto regolatore, salva diversa disciplina di settore.

4. In relazione alle funzioni di cui al precedente comma 3 e al controllo sulla qualità dei servizi pubblici locali erogati dai soggetti gestori, l’amministrazione può istituire un’Agenzia, con ruolo di organismo autonomo di garanzia.

5. Nelle interazioni tra amministrazione e soggetti gestori, necessariamente regolate da contratti di servizio, sono comunque realizzati sistemi di controllo e di verifica qualitativa dei servizi pubblici locali affidati.

Art. 39
Servizi pubblici locali a rilevanza economica

1. L’Amministrazione definisce per i servizi pubblici locali a rilevanza economica adeguate strategie inerenti:

a) lo sviluppo dimensionale ed economico di tali servizi, anche in relazione ad ambiti territoriali interrelati,

b) l’esatta definizione dei processi di separazione delle reti della gestione,

c) l’individuazione di assetti gestionali ottimali, riferiti comunque al modello organizzativo della società di capitali,

d) le interazioni con altri enti locali, anche con riguardo alle politiche di gestione di società a capitale interamente pubblico.

2. I servizi pubblici locali a rilevanza economica sono qualificati in relazione ai moduli imprenditoriali di gestione, anche sulla base di linee evolutive dei contesti di riferimento.

3. Nell’affidamento dei servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2 l’amministrazione tiene in considerazione il piano industriale e di sviluppo configurato dai soggetti gestori.

Art. 40
Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1. L’Amministrazione opera per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica secondo strategie volte a individuare un modello organizzativo -gestionale coerente con le esigenze del contesto socio-economico di riferimento e con eventuali interazioni su area vasta coinvolgenti altri soggetti pubblici.

2. La gestione dei servizi pubblici di natura sociale è delineata nel rispetto dei principi di programmazione d’area e tenendo conto delle possibili relazioni organizzative con soggetti privati.

3. I servizi culturali e del tempo libero sono affidati in via preferenziale ad associazioni e fondazioni, costituite o partecipate dall’amministrazione, nelle quali comunque la stessa possa esercitare, per previsione statutaria, specifici poteri di indirizzo e di controllo rilevante.

TITOLO V
CONTROLLI INTERNI

Art. 41
Principi e criteri

1. L’Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell’azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l’analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell’ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell’azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

3. L’organizzazione del sistema di controlli interni dell’amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

5. Per la revisione economico finanziaria del Comune si applicano le disposizioni del D.Lgs. 267/00 e del regolamento di contabilità.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 42
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

Art. 43
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 44
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 45
Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio con altri Comuni e/o con la Provincia per realizzare e gestire servizi, ovvero per economia di scelta e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti nell’articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2° comma del precedente art.44, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 46
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 43 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, previo referendum consultivo, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 47
Accordi di programma

1. Il Comune per la definizione e la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco aderisce all’accordo, previa deliberazione d’intenti del Consiglio comunale, con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

4. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48
Principi generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente, attraverso la loro consultazione nelle forme e nei modi previsti dai successivi articoli, che saranno integrati, sviluppati, interpretati ed ampliati dall’apposito regolamento.

2. I cittadini partecipano all’amministrazione, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che gli organi elettivi del Comune dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell’attività amministrativa o su altri temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 49
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno la facoltà di intervenirvi, tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi, costituiti in Associazioni o comitati, rappresentativi di interessi rilevanti.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo pubblicazione all’Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro i termini previsti per ciascun tipo di provvedimento dal Regolamento comunale in osservanza delle norme stabilite dalla legge 07 agosto 1990, n. 241, possono presentare istanza, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del provvedimento.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro i termini previsti per ciascun tipo di provvedimento dal Regolamento comunale, in osservanza delle norme stabilite dalla legge 07 agosto 1990, n. 241, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno delle richieste di cui al precedente comma, e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al 1° comma hanno altresì il diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all’accesso.

Art. 50
Atti d’intervento partecipativo: istanze, petizioni, proposte

1. Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi i cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardani l’azione amministrativa del Comune.

2. Gli atti di intervento partecipativo devono essere indirizzati all’organo o agli organi comunali cui il cittadino intende rivolgersi. Nel caso non risulti nessuna indicazione in proposito, l’istanza, la petizione o la proposta vengono, per il tramite del Sindaco, sottoposte all’attenzione del Consiglio comunale.

3. Il Segretario del Comune provvede alla raccolta delle istanze, delle petizioni e delle proposte pervenute agli organi comunali, mediante l’inserzione in apposito registro degli estremi delle stesse nonché dell’iter di esame e degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti. Il registro è disponibile alla consultazione del pubblico.

4. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere esaminate, dagli organi comunali cui sono rivolte, entro trenta giorni.

5. Sono escluse dal diritto di proposta le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto comunale,

b) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) proposte che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo triennio nell’ambito del Comune;

d) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche del personale e relative variazioni;

e) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

f) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

g) assunzione di mutui;

h) designazione e nomine di rappresentanti.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 51
Libere forme associative

1. La Giunta comunale, ai fini dell’art.49 provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta. Queste devono documentare il possesso di requisiti di effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi e notizie sulla loro organizzazione.

2. In uno degli albi sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell’altro albo sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all’educazione, allo sport ed alla qualità della vita.

3. Sono istituite la consulta dell’economia, del lavoro e delle attività sociali, e la consulta della cultura, dell’educazione, dello sport e della qualità della vita. Fanno parte delle consulte tutte le associazioni e le organizzazioni registrate negli appositi albi di cui al precedente comma e sono rappresentate dal loro Presidente o da un suo delegato. Possono far parte delle consulte anche illustri membri della comunità, nominati dal Sindaco, che si siano distinti per meriti in campo sociale, economico, artistico, culturale e sportivo.

4. Il funzionamento e l’organizzazione delle consulte sono disciplinati dal regolamento comunale per la partecipazione.

5. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti Enti ed organismi non possono far parte delle Consulte di cui al terzo comma.

Art. 52
L’attività di partecipazione delle consulte

1. Le due consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta comunale almeno una volta all’anno, su convocazione di quest’ultima, prima della stesura del bilancio di previsione, della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale. Il Sindaco, su richiesta della Giunta comunale, di almeno un quinto dei Consiglieri o di almeno i due terzi dei membri di ogni consulta, richiede il parere della consulta competente prima della presentazione al Consiglio comunale di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni riguardanti la comunità.

Art. 53
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall’ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 54
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari di cui all’art. 12 dello Statuto, su richiesta delle Associazioni e degli organismi interessati, possono invitare per partecipare ai propri lavori, i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 55
Consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l’indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l’invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l’espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicati.

3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 56
Referendum consultivo

1.Con l’istituto del referendum consultivo tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al quarto comma - relativi all’amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell’orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 25 per cento degli elettori iscritti nelle liste del Comune. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale circa la regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data del ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuate risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum le materie di cui all’art. 50, 5°comma.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell’ammissibilità e si svolgono con le modalità stabilite dal regolamento.

6. L’esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di informazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il quesito sottoposto a referendum si intende accolto se i voti attribuiti alla risposta positiva raggiungono la maggioranza assoluta degli elettori del Comune che hanno diritto al voto.

8. Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum delibera gli atti d’indirizzo per l’attuazione dell’esito della consultazione.

9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune con delibera motivata.

10. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art. 57
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 58
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, sono pubblici con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. Il Comune, deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione informatici ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26, legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art.59
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale, potere sanzionatorio compreso. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno 150 cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscenza.

Art. 60
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le materie di competenza comunale.

c) in materia sanzionatoria.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini elettori, per questi ultimi ai sensi di quanto disposto dall’art. 50 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.