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Bollettino Ufficiale n. 19 del 8 / 05 / 2008
Codice DA1004
D.D. 29 aprile 2008, n. 239
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche.
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - che provvede al riordino, al coordinamento e allintegrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
considerato che la parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 Norme in materia di tutela dellaria e di riduzione delle emissioni in atmosfera disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera;
visto lart. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 che al comma 2 prevede che, per specifiche categorie di impianti, lautorità competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, e che lautorità competente debba in ogni caso procedere alladozione di tali autorizzazioni generali, entro due anni dallentrata in vigore del decreto, per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dellallegato IV alla parte quinta del medesimo decreto, tra i quali sono compresi la Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo di materie prime non superiore a 500 kg che, per quanto attiene alle materie plastiche, sono trattati nel presente provvedimento;
visto lart. 281, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede che gli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del D.P.R. n. 203/88 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, debbano presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dellart. 269 (primo rinnovo) entro i termini stabiliti nellart. 281 comma 1 o nei calendari adottati dalla Regione nel rispetto dei medesimi, e ritenuto necessario introdurre anche per tale fattispecie la semplificazione procedurale di cui allart. 272 comma 3;
viste la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 artt. 3, 36, 43 e 44 e la L.R. n. 43 del 7 aprile 2000, che individuano la Regione quale autorità competente per le attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali ivi compresa lemanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, e le Province quali autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni;
considerato che con D.C.R. n. 946 - 17595 del 13 dicembre 1994 sono state definite le modalità ed i criteri per la predisposizione ed approvazione delle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera;
valutato che, fra le tecnologie attualmente disponibili per gli stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti per la trasformazione delle materie plastiche indicati nellallegato 2, possono essere individuati processi caratterizzati da una minor pericolosità delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione, che, allo stato attuale delle conoscenze, risultano essere quelli descritti nello stesso allegato 2, i cui contenuti tecnici sono conformi, come disposto dallart. 272 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, a quanto stabilito nellart. 271, commi 6 e 9 del medesimo decreto legislativo per il primo rinnovo dellautorizzazione agli impianti di cui allart. 281 comma 1 e a quanto stabilito nellart. 271, comma 8 per lautorizzazione degli impianti ivi previsti;
ritenuto pertanto possibile attivare la procedura semplificata di autorizzazione di cui allart. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire stabilimenti nei quali verranno eserciti gli impianti per la trasformazione di materie plastiche indicati nellallegato 2, adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui allo stesso allegato 2, presentando domanda secondo il modello di cui allallegato 1A, nonché per gli enti e le imprese autorizzati ex D.P.R. n. 203/88 al 29 aprile 2006, che eserciscono stabilimenti con impianti per la trasformazione di materie plastiche indicati nellallegato 2, adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui allo stesso allegato 2, presentando domanda di primo rinnovo secondo il modello di cui allallegato 1B entro i termini stabiliti nellart. 281 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero:
entro il 31 dicembre 2010, per gli impianti anteriori al 1988,
tra il 1 gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1 gennaio 2000,
tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;
visto il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 che nellallegato I individua le categorie di attività industriali soggette allautorizzazione integrata ambientale (AIA) e considerato che le lavorazioni di trasformazione materie plastiche, se svolte in tali impianti (stabilimenti), sono da considerarsi tecnicamente connesse allattività industriale soggetta ad AIA e pertanto non autorizzabili in via generale;
visto il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 Valutazione di Impatto Ambientale - VIA e considerato che le lavorazioni di trasformazione materie plastiche, se contemplate nellambito di progetti assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, debbano essere valutate contestualmente al progetto complessivo e non possano, comunque, essere autorizzate in via generale;
visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;
vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;
viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 7 aprile 2000, n. 43;
visto lart. 22 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 40-23049 del 10 novembre 1997;
determina
- di attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire stabilimenti in cui verranno eserciti impianti per la trasformazione di materie plastiche indicati nellallegato 2 adottando le soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui allo stesso allegato 2.
Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire stabilimenti nei quali verranno eserciti tali impianti, per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione, devono presentare domanda secondo il modello di cui allallegato 1A e rispettare le prescrizioni di cui allallegato 2;
- di attivare la procedura semplificata di autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti dagli stabilimenti in cui vengono eserciti impianti per la trasformazione di materie plastiche indicati nellallegato 2 con le soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui allo stesso allegato 2, che risultano, alla data del 29 aprile 2006, autorizzati anche in via provvisoria o in forma tacita ai sensi del D.P.R. n. 203/88, procedura utilizzabile per il primo rinnovo dellautorizzazione previsto nellart. 281 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, a condizione che:
la domanda di primo rinnovo sia presentata, seguendo il modello di cui allallegato 1B, entro i termini indicati nellart. 281 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;
le prescrizioni di cui allallegato 2 siano rispettate entro i medesimi termini.
Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Provincia deve essere contestualmente inviata al Sindaco e allAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio.
Gli enti e le imprese che presentano, almeno 45 giorni prima dellinstallazione degli impianti o dellavvio dellattività, la domanda di autorizzazione di cui allallegato 1A, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui allallegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, fatte salve le disposizioni di cui allart. 272, comma 3 del medesimo, che prevedono, tra laltro, che la Provincia possa negare lautorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dellaria.
Gli enti e le imprese che presentano la domanda di primo rinnovo dellautorizzazione di cui allallegato 1B, dichiarando di rispettare le prescrizioni di cui allallegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, fatte salve le disposizioni di cui allart. 272, comma 3 del medesimo, che prevedono, tra laltro, che la Provincia possa negare lautorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dellaria.
Gli enti e le imprese che non ritengono di aderire allautorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dallart. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, anche in relazione allart. 281 comma 1 del medesimo.
Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 e s.m.i. le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui allallegato 2 sono affidate allA.R.P.A.
In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie la Provincia procederà secondo quanto previsto dallart. 278 del D.Lgs. n. 152/2006.
Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dellAutorità Sanitaria ai sensi dellart. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed allA.R.P.A. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.
Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed allA.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dellattività degli impianti autorizzati e la data prevista per leventuale smantellamento degli stessi.
Gli enti e le imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Provincia, al Comune ed allA.R.P.A. competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:
richiesta di chiusura della pratica nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nello stabilimento della precedente sede;
elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nello stabilimento della precedente sede nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa.
Gli allegati 1A, 1B e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto.
Il Dirigente responsabile
Carla Contardi