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Bollettino Ufficiale n. 19 del 8 / 05 / 2008

Codice DA1004
D.D. 29 aprile 2008, n. 239

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - che provvede al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

considerato che la parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera;

visto l’art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 che al comma 2 prevede che, per specifiche categorie di impianti, l’autorità competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, e che l’autorità competente debba in ogni caso procedere all’adozione di tali autorizzazioni generali, entro due anni dall’entrata in vigore del decreto, per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del medesimo decreto, tra i quali sono compresi la “Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo di materie prime non superiore a 500 kg” che, per quanto attiene alle materie plastiche, sono trattati nel presente provvedimento;

visto l’art. 281, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede che gli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del D.P.R. n. 203/88 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, debbano presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 (primo rinnovo) entro i termini stabiliti nell’art. 281 comma 1 o nei calendari adottati dalla Regione nel rispetto dei medesimi, e ritenuto necessario introdurre anche per tale fattispecie la semplificazione procedurale di cui all’art. 272 comma 3;

viste la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 artt. 3, 36, 43 e 44 e la L.R. n. 43 del 7 aprile 2000, che individuano la Regione quale autorità competente per le attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali ivi compresa l’emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, e le Province quali autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni;

considerato che con D.C.R. n. 946 - 17595 del 13 dicembre 1994 sono state definite le modalità ed i criteri per la predisposizione ed approvazione delle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera;

valutato che, fra le tecnologie attualmente disponibili per gli stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti per la trasformazione delle materie plastiche indicati nell’allegato 2, possono essere individuati processi caratterizzati da una minor pericolosità delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione, che, allo stato attuale delle conoscenze, risultano essere quelli descritti nello stesso allegato 2, i cui contenuti tecnici sono conformi, come disposto dall’art. 272 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, a quanto stabilito nell’art. 271, commi 6 e 9 del medesimo decreto legislativo per il primo rinnovo dell’autorizzazione agli impianti di cui all’art. 281 comma 1 e a quanto stabilito nell’art. 271, comma 8 per l’autorizzazione degli impianti ivi previsti;

ritenuto pertanto possibile attivare la procedura semplificata di autorizzazione di cui all’art. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire stabilimenti nei quali verranno eserciti gli impianti per la trasformazione di materie plastiche indicati nell’allegato 2, adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui allo stesso allegato 2, presentando domanda secondo il modello di cui all’allegato 1A, nonché per gli enti e le imprese autorizzati ex D.P.R. n. 203/88 al 29 aprile 2006, che eserciscono stabilimenti con impianti per la trasformazione di materie plastiche indicati nell’allegato 2, adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui allo stesso allegato 2, presentando domanda di primo rinnovo secondo il modello di cui all’allegato 1B entro i termini stabiliti nell’art. 281 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero:

­ entro il 31 dicembre 2010, per gli impianti anteriori al 1988,

­ tra il 1 gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1 gennaio 2000,

­ tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;

visto il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 che nell’allegato I individua le categorie di attività industriali soggette all’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e considerato che le lavorazioni di trasformazione materie plastiche, se svolte in tali impianti (stabilimenti), sono da considerarsi tecnicamente connesse all’attività industriale soggetta ad AIA e pertanto non autorizzabili in via generale;

visto il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 “Valutazione di Impatto Ambientale - VIA” e considerato che le lavorazioni di trasformazione materie plastiche, se contemplate nell’ambito di progetti assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, debbano essere valutate contestualmente al progetto complessivo e non possano, comunque, essere autorizzate in via generale;

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;

viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 7 aprile 2000, n. 43;

visto l’art. 22 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 40-23049 del 10 novembre 1997;

determina

- di attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire stabilimenti in cui verranno eserciti impianti per la trasformazione di materie plastiche indicati nell’allegato 2 adottando le soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui allo stesso allegato 2.

Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire stabilimenti nei quali verranno eserciti tali impianti, per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione, devono presentare domanda secondo il modello di cui all’allegato 1A e rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 2;

- di attivare la procedura semplificata di autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti dagli stabilimenti in cui vengono eserciti impianti per la trasformazione di materie plastiche indicati nell’allegato 2 con le soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui allo stesso allegato 2, che risultano, alla data del 29 aprile 2006, autorizzati anche in via provvisoria o in forma tacita ai sensi del D.P.R. n. 203/88, procedura utilizzabile per il primo rinnovo dell’autorizzazione previsto nell’art. 281 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, a condizione che:

­ la domanda di primo rinnovo sia presentata, seguendo il modello di cui all’allegato 1B, entro i termini indicati nell’art. 281 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;

­ le prescrizioni di cui all’allegato 2 siano rispettate entro i medesimi termini.

Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Provincia deve essere contestualmente inviata al Sindaco e all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio.

Gli enti e le imprese che presentano, almeno 45 giorni prima dell’installazione degli impianti o dell’avvio dell’attività, la domanda di autorizzazione di cui all’allegato 1A, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 272, comma 3 del medesimo, che prevedono, tra l’altro, che la Provincia possa negare l’autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria.

Gli enti e le imprese che presentano la domanda di primo rinnovo dell’autorizzazione di cui all’allegato 1B, dichiarando di rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 272, comma 3 del medesimo, che prevedono, tra l’altro, che la Provincia possa negare l’autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria.

Gli enti e le imprese che non ritengono di aderire all’autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dall’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, anche in relazione all’art. 281 comma 1 del medesimo.

Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 e s.m.i. le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all’allegato 2 sono affidate all’A.R.P.A.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie la Provincia procederà secondo quanto previsto dall’art. 278 del D.Lgs. n. 152/2006.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed all’A.R.P.A. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed all’A.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dell’attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l’eventuale smantellamento degli stessi.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Provincia, al Comune ed all’A.R.P.A. competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

­ richiesta di chiusura della pratica nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nello stabilimento della precedente sede;

­ elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nello stabilimento della precedente sede nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa.

Gli allegati 1A, 1B e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carla Contardi

Allegato