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Bollettino Ufficiale n. 19 del 8 / 05 / 2008

Comunicato della Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, Economia montana e foreste

Chiarimenti e prime indicazioni operative in ordine alle modifiche alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 approvate con legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6.

La legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 (Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 7 febbraio 2008, ha disposto la modifica dell’articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), che nella sua previgente formulazione prevedeva che venissero sottoposti al parere del Comitato regionale per le Opere pubbliche i progetti di opere e lavori di competenza regionale o di particolare interesse regionale, come individuati nei programmi di intervento predisposti dalla Regione, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

La modifica introdotta con la l.r. 6/2008 incide sia sull’oggetto del parere sia sul soggetto deputato al rilascio del parere stesso.

In ordine all’oggetto del parere, esso viene limitato ai progetti di opere e lavori pubblici di competenza regionale o di particolare interesse regionale, come individuati in piani e programmi di intervento predisposti dalla Regione e viene esclusa la previsione di parere obbligatorio per i progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per i quali quindi deve ritenersi cessato il regime transitorio previsto dall’art. 58, comma 2 della l.r. n. 44/2000 (1).

Quanto al soggetto deputato al rilascio del parere, il Comitato regionale per le opere pubbliche viene sostituito con una struttura tecnica interna alla Regione, la cui individuazione è rimessa ad una deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Con D.G.R. n. 30-8553 del 7 aprile 2008 è stata individuata la struttura tecnica regionale di cui sopra. Come è noto, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 6/2008 dalla data di approvazione della deliberazione che individua la struttura tecnica regionale decorre l’entrata in vigore della legge stessa, con conseguente cessazione delle funzioni del CROP e avvio delle attività da parte della struttura individuata.

La D.G.R. n. 30-8553 citata individua la struttura tecnica nella Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste e ne definisce criteri e modalità generali di funzionamento per quanto riguarda lo svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dei pareri di cui all’art. 18 della l.r. 18/1984.

Al fine di consentire la corretta applicazione delle nuove disposizioni legislative e l’espletamento delle pratiche in corso, si ritiene utile fornire di seguito chiarimenti e indicazioni operative.

Struttura tecnica

Come sopra accennato, la struttura tecnica per l’espressione dei pareri di cui all’art. 18, comma 2 della l.r. n. 18/1984, come modificato con l.r. n. 6/2008, è stata individuata nella Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste. La D.G.R. n. 30-8553 ha altresì istituito, presso la stessa Direzione, un gruppo di lavoro interdirezionale cui partecipano la Direzione Risorse umane e patrimonio, la Direzione Affari istituzionali e avvocatura e i seguenti Settori della Direzione Opere pubbliche: Opere pubbliche, Infrastrutture e pronto Intervento, Difesa assetto idrogeologico, Idraulica forestale e tutela del territorio, Decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico competenti per territorio.

La struttura tecnica articola la propria attività in modo differenziato a seconda dell’importo complessivo dei progetti su cui deve essere rilasciato il parere:

- per i progetti di importo complessivo superiore a 750.000 euro, la valutazione tecnico-amministrativa dei progetti è effettuata dal gruppo di lavoro ed il parere è rilasciato dal Direttore alle Opere pubbliche;

- per i progetti di importo fino a 750.000 euro, la valutazione tecnico-amministrativa viene effettuata dai Settori decentrati Opere pubbliche territorialmente competenti ed il parere è rilasciato dai Responsabili dei Settori stessi. Se i progetti riguardano lavori gestiti dalla Direzione regionale competente in materia di patrimonio regionale, la valutazione del progetto e il rilascio del parere sono effettuati dalla stessa Direzione.

I progetti di importo fino a 750.000 euro che interessano il territorio di due o più province sono esaminati dal gruppo di lavoro.

Progetti soggetti a parere

L’art. 18 della l.r. n. 18/1984 (come modificato dalla l.r. n. 6/2008) prevede in linea generale che i progetti di opere e lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1 (2) della stessa legge regionale non devono essere sottoposti ad alcun parere tecnico o ad approvazione da parte degli organi dell’amministrazione regionale, lasciando che ciascun ente effettui la valutazione tecnico-amministrativa dei progetti relativi alle opere pubbliche di propria competenza, salvo quanto previsto nei commi successivi.

Il comma 2 dell’art. 18 individua, difatti, casi in cui i progetti devono acquisire il parere della struttura tecnica regionale. Si tratta di “...progetti di opere e lavori pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, e quelli di particolare interesse regionale...... Per progetti di opere e lavori pubblici di particolare interesse regionale si intendono quelli individuati come tali in piani e programmi di intervento predisposti dalla Regione.....”

La struttura tecnica regionale, pertanto, esprime il proprio parere su progetti di opere e lavori pubblici, di qualsiasi natura ed importo, nei seguenti casi:

a) opere e lavori pubblici di competenza regionale o finanziati dalla Regione qualora vi sia:

* un programma di intervento o di finanziamento predisposto dalla Regione;

* previsione nel programma stesso che i progetti siano valutati dalla struttura tecnica;

b) progetti di opere e lavori pubblici che siano stati individuati come di “particolare interesse regionale” in base alla specifica valutazione che sarà di volta in volta effettuata in sede di predisposizione dei programmi di intervento o di finanziamento.

Si sottolinea come l’articolo 18 non individua più categorie progettuali per le quali il parere è richiesto in via obbligatoria ex lege, come era invece disposto nella norma previgente, che assoggettava obbligatoriamente a parere i progetti di acquedotto, fognatura e impianti di depurazione. Anche per tali opere, pertanto, il parere sarà rilasciato solo nei casi in cui ciò sia previsto in piani o programmi regionali, mentre negli altri casi vale quanto previsto dall’art. 58, comma 2 della l.r. 44/2000 sopra citato che rimette la valutazione tecnico-amministrativa di tali progetti alle autorità d’ambito.

La struttura tecnica regionale rilascerà inoltre i pareri qualora altre disposizioni normative (statali o regionali) richiedano per particolari progetti l’espressione di un parere tecnico regionale.

Pareri

I pareri della struttura tecnica sono obbligatori e non vincolanti e possono essere rilasciati anche in sanatoria. Sono rilasciati entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione progettuale completa e sono soggetti alle disposizioni di cui alla l.r. n. 7/2005 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e in particolare dell’art. 25 (3).

Effetti della modifica sulle pratiche in corso.

Ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 6/2008, i procedimenti pendenti presso il Comitato regionale per le opere pubbliche alla data di entrata in vigore della legge stessa vengono presi in carico dalla struttura tecnica regionale, che procederà al rilascio dei relativi pareri. Sono da ritenere “pratiche in corso” anche quelle relative ad eventuali progetti di opere consequenziali a progetti precedentemente approvati dal CROP (progetti di lotti o stralci successivi), le perizie di variante o completamenti funzionali riferiti a progetti già valutati o, ancora, progetti già eseguiti da esaminare in sanatoria, che saranno pertanto valutati dalla struttura tecnica.

Qualora si tratti di progetti per i quali l’attuale disciplina non prevede più il rilascio obbligatorio del parere regionale (acquedotti, fognature, impianti di depurazione) l’esame relativo alle pratiche giacenti, alle opere consequenziali o già eseguite, alle perizie di variante e ai completamenti funzionali avverrà sentita la Direzione regionale competente in materia di opere fognarie, di depurazione e acquedottistiche.

Modalita’ per la richiesta di parere alla struttura tecnica

Nelle more della formalizzazione di più dettagliate disposizioni, di cui saranno tempestivamente informati i soggetti interessati, si forniscono le seguenti prime indicazioni operative al fine di consentire comunque l’avvio dell’attività della struttura tecnica.

Contenuto della richiesta di parere: Al fine di poter individuare con esattezza l’argomento da trattare, l’Ente richiedente dovrà formulare la richiesta in modo esplicito e chiaro (preferibilmente utilizzando il modello scaricabile dal sito della Regione Piemonte all’indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp/index.htm), indicando comunque nell’oggetto della nota di richiesta i seguenti elementi:

a) soggetto attuatore (se diverso da un Ente Pubblico anche gli estremi dell’Ente stesso di riferimento), corredato del relativo numero di codice fiscale;

b) descrizione sintetica dell’opera dalla quale si desuma con esattezza la natura della stessa;

c) natura della richiesta (es. parere su progetto definitivo, progetto esecutivo, progetto di lotto o stralcio e relativo numero, perizia di variante, sanatoria, ecc....); nell’ipotesi che la richiesta sia composita (es.: progetto generale, progetto 1° lotto) gli specifici casi devono essere esattamente evidenziati e descritti;

d) importo complessivo delle opere (cioè l’importo complessivo comprendente lavori, oneri della sicurezza e somme a disposizione); nell’ipotesi che la richiesta sia composita dovranno risultare chiaramente gli importi delle singole parti e, inoltre, dovranno essere prodotti gli atti del progetto originario, indispensabili per l’esame delle perizie stesse;

e) estremi leggi di riferimento e/o finanziamento;

f) estremi del provvedimento regionale in cui viene previsto il rilascio del parere della struttura tecnica;

g) indicazione delle autorizzazioni, pareri o nulla osta necessari per la realizzazione delle opere ovvero dichiarazione del R.U.P. circa la non necessaria acquisizione degli stessi;

h) per i progetti di opere consequenziali di progetti già precedentemente esaminati devono essere indicati gli estremi del relativo parere emesso dalla struttura tecnica (o dal CROP per i progetti esaminati dallo stesso); analogamente devono essere indicati gli estremi dei pareri precedenti per progetti di lotti o stralcio nonché delle perizie di varianti;

i) qualora le opere oggetto della richiesta di parere risultino eseguite, o in fase di esecuzione, detta situazione dovrà essere evidenziata e si dovrà espressamente richiedere il parere in sanatoria.

La nota di richiesta di parere dovrà riportare in calce l’elenco di tutti i documenti, tecnici e amministrativi, trasmessi. nonché gli estremi del responsabile del procedimento comprensivi dell’indirizzo, numero di telefono e di telefax.

Le medesime modalità dovranno essere osservate anche nei casi in cui i progetti vengono trasmessi alla Struttura tecnica per il tramite delle Direzioni regionali che hanno richiesto l’espressione del parere nei propri programmi.

Allegati progettuali. Alla richiesta devono essere allegati gli atti progettuali in unica copia e corredati dai provvedimenti di approvazione da parte delle amministrazioni aggiudicatici e da tutte le autorizzazioni e pareri necessari propedeutici all’esame ovvero copia delle richieste per quelli non ancora rilasciati.

L’esame da parte della struttura tecnica avverrà sulla base del progetto definitivo già approvato dall’amministrazione aggiudicatrice; il livello progettuale esecutivo, normalmente di competenza e di responsabilità esclusiva dell’amministrazione aggiudicatrice, potrà essere esaminato se richiesto da specifiche disposizioni relative a leggi speciali.

Al di fuori di tali casi, eventuali progetti esecutivi potranno essere esaminati dalla struttura tecnica evidenziando che la verifica progettuale oggetto del conseguente parere è inerente esclusivamente agli elaborati ed alle informazioni richieste per la progettazione definitiva, senza entrare nel merito della documentazione allegata e riferita al livello esecutivo.

I progetti presentati dovranno essere corredati da tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi previsti dal d.lgs 163/2006, dal relativo regolamento d’attuazione, nonché dalla normativa di settore.

Pre-istruttoria e procedibilità della richiesta di parere. Le richieste di parere relative a progetti di importo superiore a 750.000 euro e a progetti di importo fino a 750.000 euro, se ricadenti sul territorio di due o più province, saranno esaminate in pre-istruttoria dalla segreteria della Struttura tecnica al fine di verificare la completezza delle informazioni contenute nella nota di richiesta nonché della documentazione progettuale allegata. Nel caso siano riscontrate carenze, la segreteria provvederà a richiedere le opportune integrazioni, da far pervenire nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, durante i quali il procedimento è sospeso.

Per i progetti di importo fino a 750.000, gli adempimenti relativi alla pre-istruttoria e alla verifica di procedibilità delle pratiche saranno effettuate dai Settori decentrati di volta in volta competenti.

In questa fase, i Settori decentrati valuteranno anche se i progetti, per le loro particolarità, devono essere rimessi alla valutazione del gruppo di lavoro interdirezionale; in caso positivo, trasmettono i progetti alla Segreteria della Struttura tecnica, dandone comunicazione all’ente richiedente.

Recapiti per l’invio delle richieste di parere. La richiesta di parere e la documentazione progettuale, predisposte secondo le indicazioni di cui ai punti precedenti, sono inviate ai seguenti indirizzi:

- progetti di importo complessivo superiore a 750.000 euro e progetti di importo fino a 750.000 se ricadenti nell’ambito territoriale di due o più province:

Regione Piemonte
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste
Segreteria Struttura Tecnica
C.so Bolzano, 44 - 10121 Torino

- progetti di importo complessivo fino a 750.000 euro.

Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico provinciali territorialmente competenti in base alla localizzazione delle opere o lavori in progetto.

- Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico - P.za Turati, 4 Alessandria

- Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico - C.so Dante, 163 Asti

- Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico - V. Tripoli, 33 Biella

- Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico - C.so Kennedy, 7/bis Cuneo

- Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico - V. Mora e Gibin, 4 Novara

- Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico - V. Belfiore, 23 Torino

-Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico - V. Romita, 13 bis Domodossola

- Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico - L.go Brigata Cagliari, 11 Vercelli

Copia della richiesta di parere, senza allegati progettuali, deve essere inviata per conoscenza anche alla Segreteria della Struttura Tecnica.

Ulteriori chiarimenti e informazioni possono essere richiesti alla Segreteria della Struttura tecnica:

indirizzo e-mail:segreteria.strutturatecnica@regione.piemonte.it

Recapiti telefonici

dott.ssa M. Gambino (responsabile) tel. 011 4322814

ing. M.R. Buscemi tel. 011 4324746

sig.ra M. Altieri tel. 011 4323865

sig.ra G. Salis tel. 011 4324215

Il Direttore
Giovanni Ercole

Note:

(1) L.r. n. 44/2000, art. 58 (Funzioni delle autorità d’ambito e dei gestori del servizio idrico integrato).

1. (...)

2. Sono altresì trasferite agli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell’autorità d’ambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell’ambito territoriale di competenza; fino alla costituzione dell’autorità d’ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali competenti ai sensi della L.R. n. 18/1984.

3. (...)

(2) L.r. n. 18/1984, art. 3 (Soggetti attuatori)

1. I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, sono:

- la Regione, nei limiti previsti dall’articolo 9;

- gli Enti locali territoriali;

- gli Enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i Consorzi pubblici e le Comunita’ Montane;

- le Societa’ pubbliche e a partecipazione pubblica istituzionalmente preposte alla realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.

(3) L. r. n. 7/2005 Art. 25 (Pareri e valutazioni tecniche)

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, o un ente dipendente dalla Regione, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizione di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Nello stesso termine devono essere rilasciati i pareri facoltativi.

2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è facoltà del responsabile del procedimento procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere, dandone comunicazione all’organo interessato.

3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione regionale nei termini prefissati dalla disposizione stessa, o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri o di valutazioni che debbano essere rilasciati da amministrazioni pubbliche preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale ed urbanistica e alla salute dei cittadini.

5. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato al responsabile del procedimento esigenze istruttorie i termini di cui ai commi 1 e 3 possono essere interrotti per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dei soggetti che lo devono esprimere.

6. Gli organi consultivi di cui al comma 1 predispongono procedure di particolare urgenza per l’adozione dei loro pareri.