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Bollettino Ufficiale n. 19 del 8 / 05 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione di Giunta provinciale n. 66 del 27 febbraio 2008 - Progetto di cava in località Galiverga Superiore lotti 7 fuori corso nel comune di Bagnolo Piemonte

(omissis)

In conclusione, alla luce di quanto emerso a seguito degli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze dei sopralluoghi del 3 ottobre 2006 e del 18 gennaio 2007, nonchè delle riunioni della Conferenza dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente, si ritiene che sussistano i presupposti di compatibilità ambientale dell’intervento, così come risultante a seguito delle integrazioni prodotte su richiesta dell’autorità competente in quanto l’intervento estrattivo in progetto, che riguarda un’area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di cava in località Galiverga superiore lotti 7 fuori corso nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da parte del Sig. Galfrè Tommaso in qualità di titolare della Ditta Galfrè Tommaso, con sede in Bagnolo Piemonte, Via Castello 8, in quanto l’intervento estrattivo in progetto, che interessa un’area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato alle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. entro il 31 dicembre di ogni anno la Ditta è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il dettagliato consuntivo delle opere di recupero ambientale realizzate ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell’anno successivo. In particolare, in tale relazione dovranno essere quantificate le volumetrie di materiale estratto suddividendo tra terreno vegetale, sterile, utile, blocchi da scogliera etc., specificando per ogni categoria di materiale individuata l’impiego che ne è stato fatto;

2. entro il primo anno di autorizzazione dovranno essere portati a termine i lavori di riprofilatura con inclinazione non superiore a 30° di tutte le aree, sia verso Ovest, che verso Sud e Sud-Est, in corrispondenza delle zone di contatto tra il ciglio degli scavi ed il versante indisturbato; compatibilmente con la stagione di intervento le opere di riprofilatura dovranno essere immediatamente seguite dall’idrosemina e dalla messa a dimora di talee di salici pionieri. Inoltre, dovranno essere realizzate le canalette di scolo rivestite a monte dell’attuale fronte di scavo come previsto in progetto;

3. entro dodici mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale dovrà essere conclusa l’asportazione di tutto il materiale di scarto attualmente accumulato lungo la strada di accesso alla cava;

4. entro sei mesi dall’ottenimento dell’autorizzazione comunale, dovranno essere completati gli interventi di sistemazione, mediante posa di reti, riporto di terreno vegetale e successiva idrosemina potenziata del settore posto ad Est e caratterizzato da roccia affiorante altamente degradata;

5. per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai conseguenti lavori di recupero ambientale, per i diversi lotti di cava;

6. sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche provvedendo al tempestivo adeguamento della rete scolante con il procedere dei ribassi successivi dei due piazzali di cava ed al mantenimento in perfetta efficienza per tutta la durata dell’intervento;

7. le pareti di tutte le canalette previste in terra dovranno essere prontamente inerbite mediante apposito miscuglio erbaceo;

8. i materiali di scarto derivanti dall’attività estrattiva, che non troveranno impiego come prodotti secondari, dovranno essere conferiti all’esterno del bacino estrattivo del Comune di Bagnolo P.te;

9. le pedate dei gradoni risultanti dall’evolversi della coltivazione durante le diverse fasi di progetto dovranno essere interessati da lavori di recupero ambientale, prima di procedere ai successivi ribassi;

10. la conformazione del riporto in terra previsto sulle pedate dei gradoni risultanti dalla coltivazione dovrà garantire la stabilità globale e superficiale del materiale riportato in particolare lungo il lato di valle del rilevato;

11. la posa in opera del materiale per la ricostituzione della morfologia definitiva, come previsto nella configurazione finale illustrata in progetto, dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati;

12. al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;

13. in considerazione delle difficili condizioni stazionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina potenziata.

14. l’impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà il piazzale di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile.

15. gli interventi di recupero ambientale dovranno essere realizzati anche lungo i tratti di pista di collegamento dei due cantieri una volta terminato il passaggio dei mezzi;

16. entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

17. al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

4. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 26.09.2006, dell’11.09.2007 e del 24.01.2008, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

(omissis)

5. Di considerare acquisito l’assenso dell’ASL 17 in quanto la stessa, regolarmente convocata, non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii..

6. Di considerare acquisito l’assenso della Regione Piemonte Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, in quanto la stessa, regolarmente convocata, non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii..

7. Di considerare acquisito l’assenso della Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali in quanto la stessa, regolarmente convocata, non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii..

8. Di considerare acquisito l’assenso della Comunita’ Montana Valli Po, Bronda e Infernotto in quanto la stessa, regolarmente convocata, non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii..

9. Di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Idriche ed Energetiche, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato di cui alla già citata nota prot. n. 929 del 23.01.2008.

10. Di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 40 giorni dalla notifica della presente deliberazione, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni esplicitate al precedente punto 4 lett. d.

11. Di subordinare l’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 9, al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

12. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 10 costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico.

13. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto.

14. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3 nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, elencate al già citato punto 4.

15. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA, pena l’inefficacia del presente provvedimento.

16. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’Arpa Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11 - Cuneo.

17. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

18. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

19. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

20. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

21. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000., al fine di garantire il completamento degli adempimenti amministrativi entro la scadenza del termine stabilito dall’art. 31 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e cioè entro il 01.03.2008

(omissis)

Posto ai voti il provvedimento, con votazione palese, viene approvato all’unanimità. Ugualmente all’unanimità, con separata votazione palese, viene dichiarata la sua immediata eseguibilità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)