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Bollettino Ufficiale n. 19 del 8 / 05 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione di Giunta provinciale n. 65 del 27 febbraio 2008 - Progetto di ampliamento e modifica della cava di sabbia silicea sita in località Predere nel territorio comunale di Vicoforte

(omissis)

In conclusione, alla luce di quanto emerso a seguito degli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’Arpa, dalle risultanze del sopralluogo del 12 dicembre 2006 e delle due Conferenze dei Servizi , i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente, si ritiene che sussistano i presupposti di compatibilità ambientale dell’intervento, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall’autorità competente, in quanto l’intervento estrattivo in progetto, che riguarda un’area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà -a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l’intorno.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di ampliamento e modifica della cava di sabbia silicea sita in località Predere nel territorio comunale di Vicoforte, in quanto l’intervento estrattivo in progetto, che riguarda un’area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà -a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l’intorno.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. gli interventi di recupero ambientale afferenti le aree di futura dismissione degli impianti di lavorazione dovranno essere attuati in stretta continuità con gli interventi limitrofi, al fine di consentire un’ottimale integrazione con l’ambiente circostante;

2. prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentato al Corpo Forestale dello Stato un progetto compensativo di rimboschimento come stabilito dal D.lgs. 18/05/2001 n. 227 art.4 (Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo), individuando i tempi e le modalità di realizzazione entro i primi due anni del periodo di validità dell’autorizzazione paesaggistica al fine di garantire in breve tempo l’integrazione dell’area boscata sottratta con l’attività estrattiva;

3. entro il 31 dicembre di ogni anno la Ditta è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una relazione tecnica con allegata documentazione fotografica e cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento dell’intervento autorizzato; contestualmente dovrà essere presentata una nota che riporti i quantitativi di materiale estratto e da estrarre, specifichi i volumi di materiale di scarto già posti in opera per le operazioni di riprofilatura del fronte inferiore di cava, illustri nel dettaglio gli interventi di recupero ambientale realizzati, distinguendo tra gli interventi di neorealizzazione e i lavori di manutenzione a carico delle aree recuperate in precedenza, e fornisca una previsione delle opere da realizzare nel corso dell’anno successivo. In tale documentazione annuale dovranno inoltre essere specificate la geometria e la cubatura dei cumuli dei vari prodotti stoccati in cava, veificandone la stabilità; dovrà essere verificata anche la stabilità del pendio su cui tali cumuli prendono appoggio descrivendo il sistema di regimazione e le misure antierosive adottati;

4. per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai conseguenti lavori di recupero ambientale; in ogni caso:

- entro sei mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo dovranno essere realizzate le opere di regimazione delle acque meteoriche ed i sistemi di decantazione e di trattenuta del materiale fine trasportato dalle acque, previsti in progetto a completamento di quanto già presente;

- entro la prima stagione vegetativa utile successiva all’ottenimento dell’autorizzazione comunale ai sensi della l.r. 69/78 e comunque in stretta successione temporale al proseguimento della coltivazione, dovranno essere completati i lavori di stesa del terreno vegetale, inerbimento e successiva piantumazione delle specie arboree ed arbustive elencate in progetto, nelle aree poste al piede del versante, sia nella porzione orientale che in quella centrale;

- entro il medesimo termine di cui al punto precedente dovranno essere completati gli interventi manutentivi ed integrativi di rivegetazione, sia a carico del cotico erboso, sia del soprassuolo arboreo-arbustivo (mediante sfalci delle aree invase da vegetazione spontanea ruderale, successivi interventi localizzati correttivi di idrosemina, sostituzione delle fallanze, incrementi adeguati di densità di impianto, ecc.), in corrispondenza di tutte le aree individuate nell’elaborato B11-int. - Planimetria delle aree in cui sono avviati interventi di recupero ambientale.

Al termine degli interventi sopra prescritti dovrà essere inviata a tutti i membri della Conferenza dei Servizi una relazione di fine lavori con allegata documentazione fotografica, al ricevimento della quale la Conferenza potrà procedere allo svolgimento di un sopralluogo finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle opere;

5. sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto; in particolare la rete drenante dovrà essere prontamente adeguata con il progredire della coltivazione secondo quanto previsto in progetto;

6. tutte le canalette previste in terra dovranno essere prontamente inerbite e rivestite con georete nei tratti a maggiore acclività, avendo cura, in fase di posa in opera di tali strutture, di assicurarne la massima adesione con la superficie del substrato;

7. ad integrazione del sistema filtrante a base di sabbie silicee previsto, il metodo di regimazione delle acque progettato e in parte realizzato, dovrà essere completato mediante una fascia vegetale filtrante, costituita da specie igrofile, da collocarsi immediatamente prima del recapito finale nel reticolo idrografico naturale, al fine limitare la traslocazione di materiali fini al di fuori del sito di cava;

8. tutti i riporti di materiali sterili utilizzati per le operazioni di rimodellamento morfologico previsti in progetto dovranno avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati e dovranno essere realizzati in modo da garantire un’adeguata tessitura del substrato che verrà ricreato, al fine di consentire l’attecchimento delle specie erbacee, arbustive ed arboree impiegate nei successivi interventi di rivegetazione. In particolare dovranno essere evitati accumuli localizzati di materiali fini, mediante eventuali operazioni di miscelazione con materiale a granulometria maggiore;

9. dovrà essere garantito, sia in corso d’opera, sia al termine degli interventi necessari alla realizzazione il previsto pendio di neoformazione ottenuto dal riporto di materiale sterile, il corretto sgrondo delle acque meteoriche mediante la tempestiva e scrupolosa realizzazione del sistema di trincee drenanti, secondo quanto dettagliato negli elaborati progettuali integrativi presentati;

10. il terreno vegetale derivante dallo scotico delle zone di ampliamento o reperito all’esterno dell’area di cava in attesa del successivo utilizzo in fase di recupero ambientale dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale e dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una specie a rapido insediamento e la posa di geoiuta, come previsto nella realzione tecnica integrativa. Dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee e tali cumuli andranno mantenuti a non meno di 20 m dal Rio Groglio per evitare interferenze con il corso d’acqua;

11. al termine delle operazioni di scavo dovrà essere riportato uno strato di terreno vegetale, adeguatamente preparato, mediante operazioni di livellamento ed ammendamento, di potenza almeno pari a 40 cm sulle aree sub-pianeggianti e pari a 30 cm sulle aree di pendio;

12. al fine di superare le criticità dovute alle condizioni del sito, alle caratteristiche del substrato ricostituito su cui si opera, nonchè ad eventuali andamenti meteorici e stagionali non favorevoli nei diversi periodi di intervento, tutte le operazioni di inerbimento delle diverse aree, che raggiungeranno progressivamente la morfologia definitiva, dovranno essere realizzate mediante adeguate tecniche di idrosemina. In particolare sulle aree in pendenza dovrà essere utilizzata idrosemina potenziata a fibre legate o a spessore, avendo cura di stendere una coltre protettiva (fibre di legno o pasta di cellulosa), di idonee caratteristiche in base alle condizioni stazionali dei siti su cui si opera;

13. per quanto riguarda la realizzazione delle siepi-cespuglio previste in progetto sulle zone di pendio, lo scavo delle banchine necessarie alla messa a dimora del materiale vegetale non dovrà essere continuo e dovrà avvenire per brevi tratti successivi, inoltre la loro distribuzione non potrà essere regolare, al fine di garantire lungo il versante una disposizione a mosaico dei nuclei di vegetazione che verranno ricreati ed un conseguente aspetto naturaliforme della copertura così ottenuta;

14. gli impianti delle specie arboree-arbustive che interesseranno le diverse aree di cava e le zone di discarica dovranno seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile. In particolare dovrà essere evitata la piantumazione lineare e dovrà essere eseguita una messa a dimora delle diverse specie indicate in progetto realizzando gruppi polispecifici atti ad evitare un effetto di eccessiva artificialità. Dovranno inoltre essere scrupolosamente seguite le indicazioni progettuali circa la scelta delle diverse specie vegetali da impiegare, nelle varie aree in cui è stato suddiviso l’intero sito di cava.

15. al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

4. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 18 dicembre 2006 e del 17 gennaio 2008, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

(omissis)

5. Di considerare acquisito, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii., l’assenso dell’ASL 16 Direzione Dipartimentale di Mondovì in quanto, pur essendo stata regolarmente convocata, non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

6. Di considerare acquisito, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii., l’assenso della Comunità Montana Valli Monregalesi, in quanto, pur essendo stata regolarmente convocata, non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà,

7. Di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Idriche ed Energetiche, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato di cui alla già citata nota prot. n. 685 del 16.01.2008.

8. Di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Vicoforte, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 40 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

9. Di subordinare il rilascio dell’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 8, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

10. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 8, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

11. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto.

12. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, di cui al già citato punto 4.

13. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA, pena l’inefficacia del presente provvedimento.

14. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’arpa Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo n. 11, Cuneo.

15. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

16. Di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

17. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

18. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

19. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di garantire il completamento degli adempimenti amministrativi che, sensi dell’art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., avrebbe già dovuto avvenire il 26.01.2007

(omissis)

Posto ai voti il provvedimento, con votazione palese, viene approvato all’unanimità. Ugualmente all’unanimità, con separata votazione palese, viene dichiarata la sua immediata eseguibilità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)