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Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2008, n. 34-8645

Legge 231/2005 art. 1-ter, comma 2, lettera a). Interventi strutturali e di prevenzione per l’eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti. Rinnovo del piano d’intervento e approvazione delle Linee generali per la concessione di contributi.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. Di approvare per il 2008 gli interventi strutturali e di prevenzione per l’eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti previsti in applicazione della Legge 231/2005 all’art. 1-ter, comma 2, lettera a).

2. Di assumere per l’erogazione dei contributi i parametri individuati al punto 3 dell’art. 1 del D.M. 9 aprile 2001.

3. Di ammettere a contributo anche il solo reimpianto di vigneti espiantati a causa della flavescenza dorata che non abbiano ancora beneficiato del contributo per il reimpianto utilizzando come parametro contributivo la differenza fra l’importo per l’estirpo-reimpianto e quello per l’estirpo pari a Euro 13.427,88.

4. Di approvare le “Linee Generali” di attuazione della Legge 231/2005 allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.

5. La Direzione Agricoltura adotterà con proprio provvedimento gli eventuali adeguamenti tecnici delle “Linee Generali” di attuazione della Legge 231/2005, i termini per l’apertura dei bandi per la presentazione delle domande presso le Province e la modulistica necessaria in base al Piano d’attuazione già approvato con la DGR n. 67-4605 del 26/11/2001 e s.m.i..

6. Di dare atto che alla copertura finanziaria per gli interventi, si provvederà con i fondi stanziati sul capitolo 217328 del bilancio per l’anno 2008

7. Di dare mandato alla Direzione Agricoltura, Settore Fitosanitario di trasferire con apposita determinazione dirigenziale le risorse alle Amministrazioni Provinciali sulla base degli elenchi di liquidazione periodicamente inviati. Per consentire l’impegno delle risorse necessarie le Amministrazioni Provinciali dovranno comunicare alla Regione l’entità dei contributi, ai sensi dei predetti regimi d’intervento entro il 30 luglio 2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Linee Generali per la concessione dei contributi di cui all’art. 1-ter, comma 2, lettera a) della legge 231/2005 e secondo le modalità previste dal Decreto 9 aprile 2001 per l’attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l’eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti.

A. Oggetto dell’intervento

Contributi per interventi strutturali e di prevenzione per l’eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti.

B. Durata dell’intervento

L’intervento finanziario disposto all’art. 1-ter, comma 2, lettera a) della legge 231/2005, viene attivato per il sostegno degli interventi necessari a seguito della precedente campagna di monitoraggio dell’anno 2007.

C. Parametri per la quantificazione del contributo e caratteristiche dei vigneti

a) Spesa finanziabile:

Intervento    Spesa finanziabile
Estirpo senza reimpianto    euro 2.065,83
Solo reimpianto    euro 13.427,88
Estirpazione e reimpianto    euro 15.493,71

b) L’entità del contributo non può superare il 60% della spesa finanziabile, stabilita secondo i parametri sopra riportati.

c) Nel caso che in fase di reimpianto venga utilizzato del materiale aziendale di recupero agli importi di spesa ammessa ed al conseguente contributo dovrà essere scorporato il costo del materiale reimpiegato in misura % agli importi stabiliti dal prezziario regionale e indicati nel costo d’impianto del vigneto.

Nel caso di vigneti a V.Q.P.R.D. il reimpianto dovrà essere effettuato su un terreno idoneo alla produzione di uno o più V.Q.P.R.D..

Le particelle ammissibili al contributo dovranno essere regolari ai sensi del Reg. CE 1493/99. Tale clausola non si applica per i vigneti di uva da tavola.

D. Beneficiari

a) I beneficiari dei contributi previsti dalla legge 231/2005 secondo le modalità stabilite dal Decreto 9 aprile 2001 sono i conduttori, a qualunque titolo, del vigneto danneggiato, che abbiano effettuato estirpazioni a seguito dell’accertamento di flavescenza dorata, secondo quanto disposto dal Settore Fitosanitario regionale.

b) Le domande sono ammesse al contributo a condizione che nel vigneto in cui sono state effettuate le estirpazioni, siano state rispettate le prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale ai fini della prevenzione, nonché le norme di impianto e di coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine.

Si precisa che gli estirpi per la campagna 2005 dovevano essere effettuati inderogabilmente entro il 15 maggio 2006, quelli la campagna 2006 dovevano essere effettuati entro il 15 maggio 2007 e quelli per la campagna 2007 devono essere effettuati entro il 15 maggio 2008; qualora non siano rispettate tali scadenze decadrà la domanda di contributo e non sarà possibile accedere al contributo di eventuali tranches successive per il vigneto oggetto della stessa domanda. Inoltre i conduttori dei vigneti situati in zona focolaio che non avranno estirpato le piante infette saranno soggetti a quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto 31 maggio 2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”.

c) I vigneti devono essere situati in zona focolaio o di insediamento individuate dal Settore Fitosanitario regionale mediante la determinazione n. 110 del 22/05/2007 e successivi aggiornamenti.

d) Il contributo di cui alla presente Deliberazione non è cumulabile con quello previsto dal Regolamento CE 1493/1999 e s.m.i., adottati dalla Regione Piemonte attraverso i Piani di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti nonché con i finanziamenti previsti dal Regolamento CE 1257/1999 attuato nella Regione Piemonte con la Misura U del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 “Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione”.

Si potrà accedere al contributo per il solo reimpianto del vigneto nel caso in cui l’ estirpazione sia stata effettuata negli anni precedenti e che abbia già usufruito di un contributo secondo gli interventi previsti sia dal Reg, CE 1257/99 P.S.R. Misura U sia dalla Legge 388/00nonchè dalla Legge 231/2005.

Potranno altresì accedere al presente contributo unità vitate che abbiano già usufruito di precedenti contributi per Flavescenza dorata a condizione che tali vigneti manifestino presenza di FD e che la stessa sia stata accertata secondo le modalità previste dai Piani Operativi Regionali.

e) Per il finanziamento del solo estirpo i diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo all’interno di territori di una o più DOC o DOCG già precedentemente individuati dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio; ovvero alla riserva regionale secondo le modalità definite in applicazione del Reg. CE 1493/99.

Ai benefici previsti dalla legge 231/2005 art. 1 ter possono essere ammesse le domande di aiuto presentate nelle campagne precedenti in riferimento alla Misura U del PSR 2000-2006, intervento 3b, e rispetto alle quali i beneficiari abbiano espresso specifica rinuncia in quanto impossibilitati a mantenere l’impegno relativo alla cessione dei diritti di reimpianto, e provvedano alla restituzione degli importi precedentemente percepiti.

f) Vincolo di destinazione d’uso: iI beneficiario deve impegnarsi a mantenere il vigneto reimpiantato per il quale ha ricevuto il contributo in buone condizione agronomiche per almeno 10 anni dalla data del collaudo delle opere (inserimento in lista di liquidazione).

g) Eventuali cause di forza maggiore dovranno essere chiaramente documentate e saranno valutate singolarmente dagli Uffici competenti.

E. Adempimenti nei casi di reimpianto.

Il reimpianto di superfici estirpate non è obbligatorio e, se effettuato, deve avvenire entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Il reimpianto deve essere effettuato utilizzando barbatelle accompagnate da Passaporto delle Piante CE, in base alle vigenti norme fitosanitarie, in particelle in cui non risultino piante infette e purché situate nella stessa zona tipica di produzione.

Il reimpianto non deve essere effettuato utilizzando i vitigni Moscato e Brachetto qualora il vigneto originario non fosse già costituito dagli stessi vitigni.

Non è consentito il passaggio ad un V.Q.P.R.D. con una resa superiore a quella massima rivendicabile dal V.Q.P.R.D. di partenza.

Procedure

1. Presentazione delle domande

I conduttori di vigneti che intendono beneficiare dei contributi devono presentare domanda alla Provincia competente secondo la tempistica ed il modello di domanda approvati con atto opportuno predisposto dalla Regione Piemonte - Direzione Agricoltura Settore Fitosanitario

La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente costituisce dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di quanto ivi dichiarato. Allo stesso Decreto si rinvia per la parte relativa ai controlli sulle dichiarazioni stesse.

Le domande relative alle infezioni accertate risultanti dalle segnalazioni pervenute nel 2005 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 36-310 del 20/06/2005 e dalla n. D.D. n. 106 del 21/06/2005, nel 2006 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 43-3137 del 12/06/2006 e dalla D.D. n. 127 del 16/06/2006, nel 2007 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 44-6067 del 4/6/2007 e dalla D.D. n. 145 del 12/06/2007 dovranno essere presentate o inviate, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Provincia competente.

I vigneti soggetti a estirpo totale o al reimpianto dal 1999 al 2006 che non hanno beneficiato del contributo, potranno essere inseriti in domanda per i contributi relativi all’anno 2007 solo se la documentazione relativa ai monitoraggi effettuati negli anni precedenti è già agli atti delle Province.

Qualora le estirpazioni per le quali viene fatta la richiesta di contributi interessino superfici vitate ricadenti in ambiti provinciali differenti, il soggetto richiedente dovrà presentare un’unica domanda, relativa all’estirpazione complessiva, alla Provincia su cui ricade la sede dell’azienda.

2. Documentazione integrativa della domanda

a) Le domande dovranno essere redatte secondo la modulistica approvata con Determinazione della Regione Piemonte.

Alla domanda, qualora non fossero già stati presentati, andranno allegati:

1. la modulistica per il rilevamento dei danni causati da Flavescenza dorata, prevista dalla nota della Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura n. 8876/12 del 26/8/99, già agli atti delle Province;

ovvero

2. la notifica di intenzione estirpo vigneto a causa Flavescenza ed il modulo per il rilevamento danni causati da Flavescenza dorata di cui alla Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20 settembre 2000, già agli atti delle Province;

in luogo dei moduli per il rilevamento danni causa Flavescenza dorata di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 potranno essere presentati eventuali altri moduli predisposti dalle Province per il medesimo scopo, già agli atti delle Province;

ovvero

3. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2001 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 24-3383 del 02/07/2001 e dalla D.D. n. 70 del 03/07/2001;

ovvero

4. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2002 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 30 - 6179 del 27/05/2002 e dalla D.D. n. 68 del 06/06/2002;

ovvero

5. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2003 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 66-9776 del 26/06/2003 e dalla D.D. n. 97 del 03/07/2003;

ovvero

6. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2004 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 81-12795 del 14/06/2004 e dalla D.D. n. 122 del 17/06/2004;

ovvero

7. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2005 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 36-310 del 20/06/2005 e dalla n. D.D. n. 106 del 21/06/2005;

ovvero

8. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2006 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 43-3137 del 12/06/2006 e dalla D.D. n. 127 del 16/06/2006;

ovvero

9. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2007 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 44-6067 del 4/6/2007 e dalla D.D. n. 145 del 12/06/2007;

10. la fotocopia delle visure catastali e dei relativi mappali, o documentazione equipollente riguardanti gli interventi di estirpazione, reimpianto e rimpiazzo, per i quali viene presentata domanda di contributo.

Ad integrazione della domanda e degli allegati previsti dalle presenti norme le Province potranno richiedere tutta la documentazione tecnica ritenuta necessaria per la valutazione dell’istanza.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell’Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione allegando, in sostituzione, una dichiarazione in cui è fatto specifico riferimento all’ufficio che li detiene.

Nel caso in cui la segnalazione non fosse stata oggetto di sopralluogo verrà considerata valida per accedere alle misure di sostegno finanziario secondo la percentuale di piante infette in essa indicata.

b) Tutti i documenti comprovanti fatti, stati e qualità dichiarati sul modulo di presentazione della domanda per i quali non sia possibile l’accertamento d’ufficio ed eventuali altri documenti necessari in fase di istruttoria o di liquidazione, dovranno essere presentati successivamente dai soggetti richiedenti ammessi a contributo su richiesta dell’Ufficio preposto.

c) Documentazione relativa alle spese sostenute per l’estirpazione e, qualora alla data di presentazione della domanda siano già stati effettuati reimpianti, anche quella relativa alle spese corrispondenti. Tale documentazione deve essere costituita dalle fatture debitamente quietanzate, o copia conforme all’originale, relative a:

1. acquisto delle barbatelle;

2. acquisto di pali e fili;

3. lavorazioni eseguite mediante contoterzisti, accompagnate da un’apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice comprovante l’avvenuto pagamento oppure da bonifico bancario.

Per le opere realizzate con l’impiego di manodopera o mezzi aziendali le spese dovranno essere documentate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente.

Nei casi in cui alla data di presentazione della domanda non siano stati effettuati i reimpianti, il beneficiario, al termine delle operazioni di reimpianto effettuati entro i termini previsti per la loro realizzazione, richiederà alla Provincia l’accertamento sulla loro avvenuta esecuzione presentando la documentazione precedentemente citata.

d) Per le barbatelle, oltre alla fattura, dovrà essere presentata copia del passaporto delle piante.

3. Criteri di priorità da applicare per la formulazione delle graduatorie

Trascorsi i termini per la presentazione delle domande e delle eventuali integrazioni le Amministrazioni Provinciali provvedono ad effettuare l’istruttoria ed a stilare una graduatoria, riferita alle singole unità vitate sulla base degli elementi riportati nella seguente tabella.

     punti
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 80% e fino al 100%     50
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 60% e fino al 80%     45
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 40% e fino al 60%     40
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 30% e fino al 40%      35
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 10% e fino al 30%      30
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 8% e fino al 10%      25
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 5% e fino al 8%      23
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 2% e fino al 5%      20
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata fino al 2%      18
Unità vitata con età inferiore o uguale 15 anni      15
Unità vitata con età superiore a 15 e inferiore o uguale a 30 anni      10
Unità vitata in zona di insediamento di flavescenza dorata     7
Beneficiario al di sotto dei 40 anni      5
Beneficiario iscritto all’ INPS per l’agricoltura      4

I dati relativi al numero delle piante dovranno essere uguali a quelli riportati sulla modulistica prevista dalla nota della Direzione 12 - Sviluppo dell’Agricoltura n. 8876/12 del 26/08/1999 o dalla Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20 settembre 2000 o su eventuale altra modulistica predisposta dalle Province allo stesso scopo o sui verbali di accertamento relativi alle segnalazioni di cui alla D.G.R. n. 24-3383 del 02/07/2001 e alla D.D. n. 70 del 03/07/2001; alla D.G.R. n. 30 - 6179 del 27/05/2002 e alla D.D. n. 68 del 06/06/2002; alla D.G.R. n. 66-9776 del 26/06/2003 e alla D.D. n. 97 del 03/07/2003; alla D.G.R. n. 81-12795 del 14/06/2004 e alla D.D. n. 122 del 17/06/2004; alla D.G.R. n. 36-310 del 20/06/2005 e alla n. D.D. n. 106 del 21/06/2005; alla D.G.R. n. 43-3137 del 12/06/2006 e alla D.D. n. 127 del 16/06/2006; alla D.G.R. n. 44-6067 del 4/6/2007 e alla D.D. n. 145 del 12/06/2007.

Nel caso in cui la segnalazione di presenza della malattia non fosse stata oggetto di sopralluogo verrà considerata valida la percentuale di piante infette in essa indicata.

L’età dell’unità vitata e del beneficiario si intendono riferite alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale delle piante infette si dovrà fare riferimento alla superficie dell’unità vitata così come definita dalla DGR 48-2240 del 12/2/2001 [unità vitata: una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto di impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, vitigno)].

Il punteggio di ogni domanda sarà pari alla media ponderata (rispetto alle superfici) dei punteggi attribuiti alle diverse unità vitate in essa inserite.

Sulla base del punteggio attribuito le Province stileranno una graduatoria che riporterà, in ordine decrescente, tutte le domande ammissibili al finanziamento.

Queste saranno ammesse a finanziamento, secondo l’ordine derivante dalla graduatoria, sino ad esaurimento dei fondi assegnati alla Provincia.

Qualora l’entità delle risorse a disposizione non fosse sufficiente a finanziare tutte le domande ammissibili, la Regione effettuerà la ripartizione finanziaria alle Province procedendo attraverso attribuzioni proporzionali all’entità del contributo complessivo delle domande che ogni Provincia ha inserito in graduatoria.

Per tutte le domande ammissibili a finanziamento, la Provincia adotta il provvedimento di approvazione della domanda (dandone comunicazione all’interessato) con il quale vengono determinati la spesa ammessa, il contributo massimo spettante ed il punteggio attribuito sulla base dei criteri riportati nella tabella sopra riportata.

4. Istruttoria delle domande e definizione delle graduatorie di ammissibilità

La Provincia territorialmente competente:

- effettuerà l’istruttoria finalizzata ad accertare che il soggetto richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti;

- approverà con atto formale la graduatoria dei beneficiari e trasmetterà la rendicontazione alla Regione Piemonte entro il 30/07/2008, in copia cartacea e su supporto magnetico;

5. Accertamento della realizzazione dei reimpianti.

L’accertamento della realizzazione dei reimpianti sarà effettuato dalle Province verificando che siano stati rispettati i requisiti previsti al punto E del presente Allegato.

In sede di verifica il soggetto beneficiario deve mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa che venga ritenuta necessaria ai fini della corretta realizzazione degli interventi.

6. Liquidazione dei contributi

Il contributo viene liquidato a saldo, ai beneficiari che ne hanno fatto richiesta dopo l’accertamento da parte delle Province della realizzazione degli interventi per i quali si è richiesto il contributo del reimpianto.

7. Norme sulla privacy

Gli enti coinvolti dal presente atto amministrativo garantiranno il rispetto della D. Lgs 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. I dati, le informazioni ed ogni altra notizia appresa nel corso delle attività svolte in esecuzione del presente atto potranno essere divulgati solo in forma aggregata.


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)