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Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 / 04 / 2008

Codice DA1000
D.D. 19 marzo 2008, n. 168

Articolo 13 del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 31 dicembre 2007, “Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita’ delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla Regione Piemonte”. Deroga per il parametro arsenico.

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”, come modificato e integrato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27;

visto, in particolare, l’articolo 13 del suddetto D.Lgs. n. 31/2001 concernente la disciplina delle deroghe ai valori di parametro fissati nell’allegato I, parte B, dello stesso decreto legislativo;

visto il decreto in data 30 dicembre 2006, “Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla Regione Piemonte”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’8 marzo 2007, serie generale n. 56;

vista la determinazione della Direzione Regionale Ambiente in data 20 aprile 2007, n. 95 con la quale, in conformità al decreto interministeriale 30 dicembre 2006 sopra richiamato, è stato consentito, fino al 31 dicembre 2007, ai Sindaci e agli Enti gestori degli acquedotti di alcuni Comuni piemontesi:

- la distribuzione di acqua destinata al consumo umano con concentrazioni di arsenico superiori al valore limite di 10 µg/l previsto nell’allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, purché inferiore o pari al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 µg/l;

- la distribuzione di acqua destinata al consumo umano con concentrazioni di nichel superiori al valore limite di 20 µg/l previsto nell’allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, purché inferiore o pari al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 µg/l;

dato atto che le suddette deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano sono subordinate, tra l’altro, alla realizzazione delle misure correttive e degli interventi necessari per riportare i parametri in deroga nel valore limite di norma;

dato atto che il decreto interministeriale 30 dicembre 2006, più volte richiamato, vincola l’eventuale rinnovo delle deroghe alla presentazione di documentazione dettagliata sullo stato d’avanzamento delle misure correttive e dei relativi interventi per il rientro dei suddetti parametri nei valori di norma stabiliti all’allegato I, parte B, del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31;

dato atto che, nel relazionare sullo stato d’attuazione dei piani d’intervento e sui risultati conseguiti, l’Amministrazione Regionale, con nota in data 23 ottobre 2007, prot. N. 2099/AMB/10, evidenziava:

- il rientro nella norma delle situazioni di deroga riguardanti il parametro nichel;

- come risolvibili, entro il 31 dicembre 2007, le situazioni di deroga per il parametro arsenico relative ai Comuni di Castelletto Sopra Ticino (NO), Dormelletto (NO) e Sambuco (CN);

- la necessità d prevedere una ulteriore proroga di 12 mesi delle restanti situazioni di deroga per il parametro arsenico riguardanti i Comuni di Locana (fraz. Montepiano) (TO), Sant’Antonino di Susa (fraz. Vignassa) (TO), Pamparato (CN) e Pietraporzio (fraz. Murentz) (CN).

dato atto che sulla base dell’effettivo stato di avanzamento al 31 dicembre 2007 degli interventi di risanamento permane la necessità di prorogare, per i Comuni sopra indicati, la deroga per il parametro arsenico e che la popolazione complessivamente interessata si riduce da 7.598 abitanti iniziali a 840 unità (fluttuanti compresi).

dato atto che l’esigenza di prorogare al 31 dicembre 2008 la deroga per il parametro arsenico discende da oggettivi ritardi nell’esecuzione dei lavori di risanamento e dalla impossibilità di garantire l’approvvigionamento idrico alternativo;

dato atto che l’anomala presenza dei livelli di arsenico è dovuta alla composizione naturale dei terreni e non a cause di inquinamento antropiche e che la popolazione complessivamente interessata dal fenomeno e residente nei Comuni in precedenza richiamati ammonta ad 840 unità;

dato atto che gli interventi di risanamento necessari a superare le suddette situazioni di non conformità delle acque sono in corso di realizzazione e, salvo imprevisti, saranno ultimati entro il 31 dicembre 2008;

visto il decreto in data 31 dicembre 2007 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, “Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Piemonte”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19 febbraio 2008, serie generale n. 42, che consente il rinnovo fino al 31 dicembre 2008 della deroga già concessa al valore indicato nell’allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro arsenico, confermando in 50 µg/l il valore massimo ammissibile (VMA);

preso atto che sulla base dei controlli effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali, competenti per territorio, l’acqua distribuita dagli acquedotti in argomento è conforme a tutti gli altri parametri e la presenza anomala in eccesso del parametro arsenico é dovuta alle caratteristiche naturali degli acquiferi e non a cause d’inquinamento antropico;

considerato che il rifornimento idrico d’emergenza con sistemi alternativi aumenterebbe il rischio d’inquinamento microbiologico per la popolazione, anche per la difficoltà di garantire continui controlli qualitativi;

ritenuto necessario, per quanto sopra espresso, dover intervenire per evitare l’interruzione dell’approvvigionamento idrico ed il verificarsi di disagi e di condizioni igienico-sanitarie difficilmente controllabili;

considerato che la deroga entro il valore massimo ammissibile per il parametro arsenico, fissato dal decreto interministeriale 31 dicembre 2007, non pregiudica la tutela della salute pubblica;

atteso che gli Enti gestori degli acquedotti sono in ogni caso tenuti ad assicurare all’utenza l’erogazione di acque della migliore qualità possibile, in conformità alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;

determina

a) I Sindaci dei Comuni di Locana (TO), Sant’Antonino di Susa (TO), Pamparato (CN), Pietraporzio (CN), possono consentire agli Enti gestori degli acquedotti del territorio di loro competenza la distribuzione di acqua destinata al consumo umano con concentrazione di arsenico superiore al valore limite di 10 µg/l previsto dall’Allegato I, Parte B, del D.lgs. 31/2001, purché inferiore o pari al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 µg/l.

b) la deroga di cui sopra può essere consentita per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di risanamento, previsti nel piano d’intervento oggetto della richiesta di proroga in data 23 ottobre 2007, prot. N. 2099/AMB/10 citata in premessa.

c) a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto interministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 31 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 42 del 19 febbraio 2008, la durata della deroga non potrà comunque superare il termine massimo del 31 dicembre 2008.

d) a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto interministeriale sopra richiamato, la deroga di cui alla lettera a), non si applica alle industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale.

e) entro il 30 maggio 2008 i soggetti gestori degli acquedotti in deroga sono comunque tenuti a presentare alle rispettive Autorità d’Ambito, di cui alla l.r. n. 13/1997, alle Aziende Sanitarie Locali e alle Direzioni regionali n. 20 “Sanità Pubblica” e n. 10 “Ambiente”, una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento dei lavori di risanamento, comprensiva dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti e della relativa copertura finanziaria, della previsione aggiornata sulla data di ultimazione dei lavori e del conseguente ripristino delle condizioni di norma.

f) le Autorità d’Ambito e i Sindaci, sentito il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, sono tenuti, a dare adeguata informazione alla popolazione interessata del presente provvedimento, dei lavori di risanamento in atto e dei tempi entro i quali si concluderanno.

g) gli Enti gestori degli acquedotti sono, in ogni caso, tenuti ad assicurare all’utenza l’erogazione di acqua della migliore qualità possibile, in conformità alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio