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Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 / 04 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Esito di procedura VIA del progetto di ricollocazione dell’impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; centro di raccolta e di trattamento di veicoli fuori uso in comune di Bra - Ditta Ro.Met Snc di Genta A. & C. Bra

(omissis)

Preso atto dei pareri e delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito della Conferenza dei Servizi dell’11 ottobre 2007;

fatti salvi gli ulteriori adempimenti che si rendono eventualmente necessari per l’acquisizione delle debite autorizzazioni per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto, ed in particolare l’approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i., in capo al Gestore della Pubblica Fognatura.

Preso atto che, sulla base dell’istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati svolta dal Settore provinciale Tutela Ambiente, si è accertata la sostanziale rispondenza delle integrazioni presentate alle richieste formulate.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di ricollocazione dell’impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali (centro di raccolta e di trattamento di veicoli fuori uso) da realizzare nel Comune di Bra, presentato da parte del Sig. Giovanni Genta, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa RO.MET S.n.c. di Genta A. & C., Via Isonzo 16, Bra, in quanto:

- l’attuazione della proposta di rilocalizzazione dell’impianto andrà ad eliminare una sicura interferenza negativa sulla rilevante qualità paesistico-ambientale dell’area di Pollenzo, oggetto di Piano Paesistico;

- il sito prescelto per rilocalizzare l’impianto è ricompreso all’interno di un Piano per Insediamenti Produttivi di nuovo impianto e cioè in area appositamente individuata dal P.R.G.C. per accogliere questo tipo di insediamento;

- la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull’area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l’integrità.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. Ai fini della protezione della popolazione dai rischi delle radiazioni ionizzanti, la ditta proponente -nel caso di ritrovamento tra i materiali e rottami metallici di materie od apparecchiature radioattive dismesse- dovrà obbligatoriamente darne immediata comunicazione alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza.

b. Ai fini della prevenzione dei rischi igienico-sanitari, è fatto divieto di scarico delle acque usate di qualunque natura nei canali destinati alle acque piovane, nei fossi stradali e sui terreni in prossimità di fabbricati o in fregio a vie o spazi pubblici.

c. Ai fini di un miglior inserimento ambientale paesaggistico dell’intervento nel contesto circostante, la ditta proponente dovrà provvedere alla messa a dimora di specie arboree , per la formazione di un filtro a verde perimetrale all’impianto, impiegando specie che possano raggiungere altezze tali da mitigare l’impatto visivo delle carcasse accatastate. Per detta piantumazione resta fatto salvo l’obbligo di rispettare le distanze minime dai confini, stabilite dall’art. 13 bis del Regolamento Comunale di Polizia Rurale, nonché dal Codice Civile e dall’art.16, e relative definizioni, delle N.T.A. della Variante n. 1 del P.I.P. di Corso Monviso.

d. Al termine delle opere edilizie relative al sito ed ai relativi fabbricati, dovrà essere presentata al Comune istanza per il rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità dei locali. Dovrà altresì essere acquisito certificato di prevenzione incendi dei VV.FF., ove dovuto per l’attività di cui trattasi.

e. Obbligo per la ditta proponente di predisporre un programma di interventi efficaci da attuare con cadenza idonea a limitare la proliferazione di ratti e/o altri parassiti all’interno del perimetro aziendale.

f. Relativamente allo stoccaggio di pneumatici derivanti dalla demolizione dei veicoli, siano adottate misure atte ad evitare la diffusione della specie Aedes Albopictus (zanzara tigre), in particolare l’accatastamento regolare dei copertoni e la copertura con idonei teli plastici del cumulo o cassone di contenimento in modo da evitare la raccolta di acqua piovana al loro interno (in alternativa, dovrà essere effettuato lo stoccaggio sotto tettoia); qualora entrambe le predette misure non possano essere attuate, a cura della ditta dovrà essere effettuata la disinfestazione di eventuali cumuli di pneumatici esterni, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica di almeno 3 mm di pioggia, mediante prodotti piretroidi, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 15 ottobre di ogni anno.

g. Sia fatto assoluto divieto di accumulo di materiali derivanti dall’attività sul perimetro esterno dell’area aziendale. A cura della ditta, dovrà altresì essere effettuata regolare pulizia e spazzatura delle aree interne oltre che l’eventuale recupero di materiali che siano involontariamente dispersi nelle aree circostanti alla sede di attività.

h. L’attività sia svolta nel più rispetto delle norme igienico-sanitarie ed ambientali: in particolare, a cura della ditta dovrà essere posta ogni attenzione a limitare la produzione di polvere, odori sgradevoli, rumori non strettamente necessari allo svolgimento delle operazioni di demolizione, emissione di gas di scarico di automezzi la cui accensione non sia necessaria per lo svolgimento di attività.

i. Ai fini della tutela della qualità delle acque del Canale Naviglio di Bra, destinate all’uso irriguo, le acque di prima pioggia -dopo il trattamento- dovranno essere immesse nella rete fognaria separata e progettata per le acque reflue urbane del P.I.P., così da mantenere senza soluzione di continuità condizioni tali da limitare la potenziale contaminazione delle acque superficiali.

4. Di approvare il progetto e di autorizzarne la realizzazione e l’esercizio, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e del D.Lgs. 209/2003, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato A (comprensivo degli Allegati I, II e III), che si acclude alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

5. Di dare atto dei pareri e delle autorizzazioni espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nel verbale della Conferenza dei Servizi dell’11 ottobre 2007, conservato agli atti dell’Ente.

6. Di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione urbanistico-edilizia ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i..al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bra, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 giorni dalla presentazione:

- degli elaborati integrativi di quelli prodotti con la domanda di variante al permesso di costruire del 04.04.07 (n. 599/2007), già inoltrata al Comune di Bra, individuando anche i due piezometri (P2 e P3) dei tre indicati nella planimetria delle integrazioni tecniche al SIA;

- di una descrizione dei provvedimenti tecnici atti a contenere i livelli sonori emessi e che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica prevalente dell’area di intervento;

- del calcolo previsionale dell’incremento dei livelli sonori dovuto all’aumento del traffico veicolare e della rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli, indotti da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell’ambiente circostante.

7. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendono eventualmente necessari per l’acquisizione delle debite autorizzazioni per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto, in particolare l’approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i., in capo al Gestore della Pubblica Fognatura.

8. Di prescrivere per il proponente l’obbligo di trasmettere al Comune di Bra gli elaborati di verifica dell’impatto acustico post-operam entro 6 mesi dall’inizio dell’attività e, ove fossero evidenziate criticità a livello di emissioni o di immissioni nei recettori sensibili individuati, di dare immediato avvio ad interventi di mitigazione.

9. Di prescrivere inoltre per il proponente l’obbligo -al termine delle opere edilizie relative al sito ed ai relativi fabbricati- di presentare al Comune di Bra istanza per il rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità dei locali. Dovrà altresì essere acquisito certificato di prevenzione incendi dei VV.FF., ove dovuto per l’attività di cui trattasi.

10. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui ai punti 4, 5, 6 , sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

11. subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni riportate ai precedenti punti 3 e 6, nonché di quelle formulate ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 209/2003, così come dettagliate negli Allegati I, II e III dell’Allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

12. Di stabilire che eventuali modifiche al progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA, pena l’inefficacia del presente provvedimento.

13. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e di stabilire di conseguenza, a tal fine, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - Cuneo.

14. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell’inizio dei lavori, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

15. Di inviare il provvedimento al proponente ed a tutti i soggetti interessati.

16. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

17. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

18. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il tempestivo completamento degli adempimenti amministrativi di competenza che, ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., avrebbe già dovuto avvenire il 01.03.2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)