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Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 / 04 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Esito di procedura VIA del progetto di costruzione di nuova porcilaia e prolungamento di una stalla esistente e costruzione di una vasca in cemento armato per lo stoccaggio dei liquami da realizzare nel Comune di Racconigi - Proponente Azienda agricola Barra Silvano - Racconigi

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/98 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/90 e s.m.i., nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 05.11.2007, così come sopra esplicitato;

Preso atto che, sulla base dell’istruttoria tecnica e dei chiarimenti integrativi presentati, svolta dal Settore provinciale Tutela Ambiente, si è accertata la rispondenza degli stessi alle richieste formulate.

Preso atto che, a seguito della trasmissione ai soggetti interessati nella procedura di VIA dei chiarimenti forniti dal proponente su richiesta dell’Autorità competente, non risulta pervenuta agli atti del procedimento osservazione alcuna da parte dei soggetti medesimi.

Preso atto che il Comune di Racconigi, sede dell’intervento, non ha espresso - né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà in merito all’assentibilità urbanistico edilizia delle opere in progetto, in applicazione della legge 241/90 e s.m.i., è stato considerato acquisito in senso favorevole il predetto parere.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di costruzione di una nuova porcilaia e prolungamento di una stalla esistente, nonché costruzione di una vasca in cemento armato per lo stoccaggio dei liquami da realizzare nel Comune di Racconigi, presentato da parte del Sig. Silvano Barra, in qualità di titolare dell’omonima Azienda agricola, con sede in Racconigi, Via Polonghera 35, in quanto la realizzazione e la gestione degli interventi di ampliamento aziendale proposti, localizzati sul sito ove insiste già attualmente l’attività svolta dall’Azienda proponente; appare compatibile con le componenti ambientali coinvolte e non ne pregiudica in modo significativo né permanente l’attuale qualità.

3. Per limitare e mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e, soprattutto, in fase di esercizio dell’allevamento, la realizzazione degli interventi proposti è altresì subordinata alle seguenti prescrizioni:

a) considerato che:

- la quantità complessiva dei reflui prodotti post-ampliamento (circa 15.500 mc/anno, secondo il proponente);

- la dimensione aziendale;

- la localizzazione in area vulnerabile da nitrati di parte dei terreni destinati allo spandimento agronomico dei reflui zootecnici aziendali prodotti;

- la possibilità di ridurre la superficie di terreno per lo spandimento agronomico detenuta dal proponente a titolo di asservimento, unitamente alla possibilità di far prelevare a titolo gratuito da aziende agricole di terzi la frazione solida derivante da un trattamento aziendale di separazione solido-liquido degli effluenti prodotti,

risultano in linea generale compatibili con l’adozione di un trattamento aziendale di abbattimento dell’azoto, il proponente deve adottare tecniche di trattamento dei reflui zootecnici che assicurino la riduzione del carico di azoto dei reflui stessi, al fine di limitare e mitigare ulteriormente, già in fase di gestione degli effluenti presso l’azienda, l’entità degli impatti sulle componenti ambientali aria, suolo, acque superficiali e di falda. Il richiamato sistema di trattamento deve essere reso operativo in tempo utile, prima che gli effluenti prodotti in seguito alla realizzazione delle opere in progetto abbiano saturato le capacità di stoccaggio aziendali e, pertanto, i reflui zootecnici prodotti nell’allevamento, a seguito della realizzazione delle opere in progetto, non possono essere avviati ad utilizzazione agronomica senza aver subito un trattamento di abbattimento dell’azoto;

b) l’istante deve provvedere all’annotazione periodica, su apposito registro da conservare presso l’insediamento, dei dati rilevati dal misuratore di portata dell’acqua attinta da pozzo e destinata ad abbeveraggio;

c) deve essere effettuata l’analisi di potabilità dell’acqua del pozzo aziendale almeno una volta all’anno, nei periodi di maggior rischio.

4. Di rinviare la formalizzazione della modifica sostanziale, ai sensi del D.lgs. 59/05 e s.m.i., dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 881 del 13.9.2007, a successivo separato provvedimento dirigenziale, da assumere entro sessanta giorni dalla data di presentazione al competente Settore provinciale, in cinque copie, della documentazione progettuale preliminare, a firma di tecnico abilitato, relativa alla realizzazione del sistema di trattamento di cui al precedente punto 3;

5. Di dare atto dei pareri e delle autorizzazioni espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/98 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/90 e s.m.i., descritte nel verbale della Conferenza dei Servizi del 5 novembre 2007, conservato agli atti dell’Ente.

6. Di considerare acquisito l’assenso urbanistico edilizio del Comune di Racconigi in quanto lo stesso, regolarmente convocato, non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/90 e s.m.i..

7. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti e/o Settori della Provincia per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto.

8. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2 è rilasciato:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni riportate al precedente punto 3.

9. Di stabilire che eventuali modifiche al progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA, pena l’inefficacia del presente provvedimento.

10. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e di stabilire di conseguenza, a tal fine, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.

11. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell’inizio dei lavori, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

12. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

13. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/00.

14. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

15. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00; al fine di garantire il tempestivo completamento degli adempimenti amministrativi di competenza che, ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., avrebbe già dovuto avvenire il 01.03.2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.