Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 / 04 / 2008
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Esito di procedura VIA del progetto di costruzione di nuova porcilaia e prolungamento di una stalla esistente e costruzione di una vasca in cemento armato per lo stoccaggio dei liquami da realizzare nel Comune di Racconigi - Proponente Azienda agricola Barra Silvano - Racconigi
(omissis)
Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dellart. 13, comma 2, della L.R. 40/98 e s.m.i. e dellart. 14 della legge 241/90 e s.m.i., nellambito della Conferenza dei Servizi del 05.11.2007, così come sopra esplicitato;
Preso atto che, sulla base dellistruttoria tecnica e dei chiarimenti integrativi presentati, svolta dal Settore provinciale Tutela Ambiente, si è accertata la rispondenza degli stessi alle richieste formulate.
Preso atto che, a seguito della trasmissione ai soggetti interessati nella procedura di VIA dei chiarimenti forniti dal proponente su richiesta dellAutorità competente, non risulta pervenuta agli atti del procedimento osservazione alcuna da parte dei soggetti medesimi.
Preso atto che il Comune di Racconigi, sede dellintervento, non ha espresso - né notificandola allautorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà in merito allassentibilità urbanistico edilizia delle opere in progetto, in applicazione della legge 241/90 e s.m.i., è stato considerato acquisito in senso favorevole il predetto parere.
(omissis)
La Giunta Provinciale
delibera
1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.
2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di costruzione di una nuova porcilaia e prolungamento di una stalla esistente, nonché costruzione di una vasca in cemento armato per lo stoccaggio dei liquami da realizzare nel Comune di Racconigi, presentato da parte del Sig. Silvano Barra, in qualità di titolare dellomonima Azienda agricola, con sede in Racconigi, Via Polonghera 35, in quanto la realizzazione e la gestione degli interventi di ampliamento aziendale proposti, localizzati sul sito ove insiste già attualmente lattività svolta dallAzienda proponente; appare compatibile con le componenti ambientali coinvolte e non ne pregiudica in modo significativo né permanente lattuale qualità.
3. Per limitare e mitigare ulteriormente lentità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso dopera e, soprattutto, in fase di esercizio dellallevamento, la realizzazione degli interventi proposti è altresì subordinata alle seguenti prescrizioni:
a) considerato che:
- la quantità complessiva dei reflui prodotti post-ampliamento (circa 15.500 mc/anno, secondo il proponente);
- la dimensione aziendale;
- la localizzazione in area vulnerabile da nitrati di parte dei terreni destinati allo spandimento agronomico dei reflui zootecnici aziendali prodotti;
- la possibilità di ridurre la superficie di terreno per lo spandimento agronomico detenuta dal proponente a titolo di asservimento, unitamente alla possibilità di far prelevare a titolo gratuito da aziende agricole di terzi la frazione solida derivante da un trattamento aziendale di separazione solido-liquido degli effluenti prodotti,
risultano in linea generale compatibili con ladozione di un trattamento aziendale di abbattimento dellazoto, il proponente deve adottare tecniche di trattamento dei reflui zootecnici che assicurino la riduzione del carico di azoto dei reflui stessi, al fine di limitare e mitigare ulteriormente, già in fase di gestione degli effluenti presso lazienda, lentità degli impatti sulle componenti ambientali aria, suolo, acque superficiali e di falda. Il richiamato sistema di trattamento deve essere reso operativo in tempo utile, prima che gli effluenti prodotti in seguito alla realizzazione delle opere in progetto abbiano saturato le capacità di stoccaggio aziendali e, pertanto, i reflui zootecnici prodotti nellallevamento, a seguito della realizzazione delle opere in progetto, non possono essere avviati ad utilizzazione agronomica senza aver subito un trattamento di abbattimento dellazoto;
b) listante deve provvedere allannotazione periodica, su apposito registro da conservare presso linsediamento, dei dati rilevati dal misuratore di portata dellacqua attinta da pozzo e destinata ad abbeveraggio;
c) deve essere effettuata lanalisi di potabilità dellacqua del pozzo aziendale almeno una volta allanno, nei periodi di maggior rischio.
4. Di rinviare la formalizzazione della modifica sostanziale, ai sensi del D.lgs. 59/05 e s.m.i., dellAutorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 881 del 13.9.2007, a successivo separato provvedimento dirigenziale, da assumere entro sessanta giorni dalla data di presentazione al competente Settore provinciale, in cinque copie, della documentazione progettuale preliminare, a firma di tecnico abilitato, relativa alla realizzazione del sistema di trattamento di cui al precedente punto 3;
5. Di dare atto dei pareri e delle autorizzazioni espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dellart. 13, comma 2, della L.R. 40/98 e s.m.i. e dellart. 14 della legge 241/90 e s.m.i., descritte nel verbale della Conferenza dei Servizi del 5 novembre 2007, conservato agli atti dellEnte.
6. Di considerare acquisito lassenso urbanistico edilizio del Comune di Racconigi in quanto lo stesso, regolarmente convocato, non ha espresso definitivamente, né notificandola allautorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà, conformemente a quanto previsto dallart. 14 ter della L 241/90 e s.m.i..
7. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per lacquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti e/o Settori della Provincia per la realizzazione e lesercizio degli interventi in progetto.
8. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2 è rilasciato:
- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dellUfficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;
- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
- subordinatamente allosservanza delle prescrizioni riportate al precedente punto 3.
9. Di stabilire che eventuali modifiche al progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte allesame dellautorità competente alla VIA, pena linefficacia del presente provvedimento.
10. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare allARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo delleffettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e di stabilire di conseguenza, a tal fine, che il proponente dia tempestiva comunicazione dellavvio e del termine dei lavori allARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
11. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dellinizio dei lavori, ha efficacia, ai sensi dellart. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.
12. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.
13. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui allart. 49 del richiamato D.Lgs. 267/00.
14. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dellanno in corso.
15. Di dichiarare il presente provvedimento, per lurgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dellart. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00; al fine di garantire il tempestivo completamento degli adempimenti amministrativi di competenza che, ai sensi dellart. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., avrebbe già dovuto avvenire il 01.03.2008.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso lUfficio di Deposito di questa Provincia e presso lUfficio di Deposito della Regione Piemonte.
Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dellatto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.