Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 3

Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 17

Codice DA1409
D.D. 7 marzo 2008, n. 520

Nulla osta ai soli fini idraulici per la posa di un pontile galleggiante costituito da piattaforma e pontili di accesso sul Lago Maggiore in Comune di Cannero Riviera (VB) nello specchio d’acqua antistante l’area censita al N.C.T. mapp. 368 del Fg. 10. Richiedente: Sig. Ghezzi Corrado in qualita’ di Presidente della A.D. Cannero Sportiva.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

che nulla osta, ai fini idraulici e per quanto di competenza, affinché al sig. Ghezzi Corrado in qualità di Presidente della A.D. Cannero Sportiva, possa essere rilasciata l’autorizzazione per la posa di un pontile galleggiante costituito da piattaforma e pontili di accesso sul Lago Maggiore in Comune di Cannero Riviera (VB) nello specchio d’acqua antistante l’area censita al N.C.T. mapp. 368 del Fg. 10.

Il pontile galleggiante costituito da piattaforma e pontili di accesso dovrà essere collocato nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all’istanza in questione che, debitamente vistato da quest’Ufficio, viene restituito al richiedente subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) il pontile galleggiante costituito da piattaforma e pontili di accesso, dovrà essere posto in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del sig. Ghezzi Corrado ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento in relazione alle escursioni del lago e alle sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazioni intensità, direzione, etc. del vento) e dalle imbarcazioni, in particolare dovrà essere verificata la capacità di resistenza del muro di sostegno della passeggiata a lago in relazione alle sollecitazioni indotte dal pontile galleggiante realizzando tutte quelle opere che si rendessero necessarie per la sua stabilità;

3) l’ancoraggio del pontile galleggiante costituito da piattaforma e pontili di accesso alla terra ferma dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del Lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;

4) resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

5) il sig. Ghezzi Corrado è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

6) il nulla osta si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);

7) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, - alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Direttore regionale
Giovanni Ercole