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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 17

Codice DA1406
D.D. 4 marzo 2008, n. 483

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “ Sistemazione idraulica del Torrente Ellero nell’abitato di Mondovi’ ( CN ): Borgato, Breo e Carassone” - Tip. B1 13 - Pos. 2/VER/08 - Richiedente: Comune di Mondovi’ (CN) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di considerare le premesse parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;

2. di concludere il procedimento relativo alla Fase di Verifica di compatibilità ambientale (ex art. 10 - L.R. 40/1998) del progetto: “Sistemazione idraulica del T. Ellero nell’abitato di Mondovì: Borgato, Breo e Carassone” - presentato dal Comune di Mondovì (CN) e di non sottoporre il progetto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/1998;

3. di richiedere al Comune di Mondovì che nel corso della redazione del progetto definitivo/esecutivo vengano recepite le prescrizioni vincolanti nel seguito elencate, finalizzate all’ottimizzazione del progetto dal punto di vista idraulico e ambientale:

- la progettazione definitiva dei lavori, dovrà adottare le soluzioni, peraltro previste, idraulicamente e ambientalmente destinate al miglioramento dell’officiosità delle sezioni di deflusso, con ampliamento delle stesse e con il maggior rispetto possibile della naturalità del corso d’acqua; si rammenta la stretta osservanza dei disposti del R.D. 523/1904 in materia di fasce di rispetto spondale, da cui consegue l’obbligo di evitare ogni tipo di infrastrutturazione delle sponde e di garantire la manutenzione della copertura erbaceo-arbustiva di nuova formazione;

- Il proponente dovrà produrre una chiara progettazione onde rappresentare e collocare planimetricamente gli interventi di rinaturalizzazione e recupero ambientale previsti, con la preferenziale adozione di tecniche di Ingegneria Naturalistica, per la ricostruzione morfologica, il consolidamento e la sistemazione superficiale dei terreni, nonché per il contenimento e la mitigazione dell’impatto ambientale e per il reinserimento paesaggistico dei luoghi alterati durante i lavori e delle infrastrutture edificate. A tal proposito dovranno essere prodotti elaborati completi (relazioni tecniche, planimetrie, sezioni, assonometrie, particolari costruttivi ecc.), propri della progettazione definitiva, atti a descrivere le opere progettate, nonché le opportune valutazioni sul dimensionamento delle opere di drenaggio delle acque superficiali da prevedere negli interventi di recupero e sistemazione. Ai fini di una corretta valutazione qualitativa e quantitativa delle medesime, esse devono trovare riscontro negli elaborati relativi all’analisi prezzi e nel computo metrico del progetto definitivo, nonché negli allegati relativi alla definizione dei piani di manutenzione delle opere previsti ai sensi delle vigenti normative di legge.

- ricostituite I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nel triennio successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive.

- La progettazione definitiva dovrà contenere un adeguato piano di manutenzione delle opere realizzate, con particolare riferimento a quelle di recupero e sistemazione idrogeologica ed i derivanti oneri economici dovranno trovare rispondenza nel progetto.

- Si raccomanda che nella progettazione definitiva delle opere di sistemazione e recupero siano coinvolti professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, la sistemazione idrogeologica, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali.

- Si raccomanda che le progettazione definitiva contenga specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità di realizzazione dei lavori e relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell’ultimazione dei lavori.

- Relativamente a tutte le superfici acclivi dovranno essere valutati, a livello di progettazione, lo spietramento, il riporto di terreno fertile, nonché la protezione con reti in fibra naturale (juta) in funzione antierosiva.

- Dovranno essere chiaramente individuate e localizzate le aree cantiere per le lavorazioni e lo stoccaggio dei materiali da utilizzarsi durante la realizzazione degli interventi in un’ottica di minimizzazione degli impatti connessi e prevedendo le opportune mitigazioni in corso d’opera definendo tempi e modi della fase di ripristino ambientale.

4. di richiedere al Comune di Mondovì che in fase esecutiva dei lavori vengano recepite le prescrizioni gestionali vincolanti nel seguito elencate:

- durante la fase di cantiere dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidimento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.

- Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Cuneo e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente.

- Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque dei corsi d’acqua interessati attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua. Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario.

- Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

- Dovranno essere attuati tutti gli interventi di mitigazione previsti nella documentazione presentata dal proponente (Relazione Ambientale pag. 8-11)

- Gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l’uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali; nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale definitiva.

- Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino

Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA di Cuneo l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della l.r. 40/1998

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo