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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 17

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 16 aprile 2008, n. 47

Adozione dell’accordo di programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Citta’ di Torino, il Politecnico di Torino, la Societa’ T.N.E. (Torino Nuova Economia S.p.A.), finalizzato alla realizzazione del Centro del Design sull’area Mirafiori.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

il Secondo Piano Strategico dell’area metropolitana torinese riconosce il progetto per il sito di Mirafiori come un’opportunità strategica per il territorio, fondata sui temi della conoscenza, della ricerca, della produzione tecnologica innovativa, della creatività, dell’ambiente e dell’energia. Tale progetto individua un nuovo asse interno a Mirafiori che riconnette la Città agli spazi industriali riorganizzati e trasformati mantenendo la memoria storica del luogo della produzione e ricercando una nuova immagine architettonica dell’area;

per tale area, oggetto di ampio dibattito tra gli Enti locali interessati, è stato elaborato un primo Masterplan volto a valutare complessivamente le opportunità insediative dell’area;

con deliberazione del Consiglio Comunale (n. mecc. 2005-08075/064) del 3.11.2005 è stato approvato il Protocollo di Intenti tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino e il Gruppo Fiat, finalizzato al mantenimento, nell’area industriale Mirafiori, dell’attuale attività produttiva, nonché allo sviluppo dell’ambito medesimo, con l’obiettivo di confermarne la vocazione industriale, di ricerca e di sviluppo al servizio dell’economia locale;

in data 14.10.2005 la Società Finpiemonte S.p.A. costituiva la Società Torino Nuova Economia S.p.A. - T.N.E. S.p.A., partecipata per una quota complessiva pari al 90% da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino e che, in data 23.12.2005, la Società Fiat Auto S.p.A. vendeva e, pertanto, trasferiva in piena proprietà alla predetta Società T.N.E. S.p.A. circa mq. 300.000 ubicati nel complesso immobiliare dell’area Mirafiori;

il progetto, concordato tra Enti Locali, Politecnico e SITI (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione), prevede, su una porzione della vasta area interessata dall’iniziativa, la realizzazione del Centro del Design, quale luogo destinato alla didattica e alla ricerca, dotato di spazi espositivi e congressuali, in variante al vigente Piano Regolatore Generale, finanziato anche con i fondi comunitari Docup 2000-2006, già assegnati dalla Regione Piemonte al soggetto proponente;

il progetto, come sopra citato, usufruisce dei finanziamenti Docup 2000/2006 - Misura 3.4 “Interventi multiassiali di supporto all’attività economica” Area Ob.2 “Centro del Design”, per un contributo pari a Euro 4.000.000,00, sulla base del Documento Unico di programmazione (DOCUP) Ob.2 della Regione Piemonte per il periodo di programmazione 2000/2006, redatto ai sensi del Reg. 1260/99, e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2001) 2045 assunta in data 07.09.2001 e con riferimento alle linee guida, così come indicato nella Delibera della Giunta Regionale. n. 43-6190 del 18.06.2007 del predetto DOCUP, finalizzate a disciplinare e sollecitare la presentazione di proposte progettuali mirate ad obiettivi di potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico verso le imprese ed il sistema economico-produttivo piemontese, prioritariamente verso le seguenti filiere produttive: nanotecnologie, biotecnologie, areospazio e mobilità sostenibile;

per perseguire l’obiettivo relativo alla realizzazione del Centro del Design in tempi utili per l’acquisizione del finanziamento comunitario, le parti interessate hanno ritenuto opportuno procedere con un accordo di programma che potesse prevedere l’approvazione del progetto edilizio definitivo e il contestuale rilascio del titolo abilitativo, con la formula della condizione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire; ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 267/2000 e s.m.i;

il Sindaco della Città di Torino, in data 9 novembre 2006, ha indetto, ai sensi del 3° comma dell’art. 34 del D.lgs. 267 del 2000 e s.m.i., la prima seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 30 novembre, nominando Responsabile del procedimento l’Avv. Paola Virano, Direttore della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Torino;

il Responsabile del procedimento ha curato le azioni amministrative necessarie per il perfezionamento dell’accordo di programma, pubblicando all’Albo Pretorio della Città e sul BUR n. 47 del 23.11.2006, l’avviso di avvio del procedimento, e successivamente pubblicando sul B.U.R. della Regione Piemonte del 14 dicembre 2006 e all’Albo Pretorio della Città, per la durata di trenta giorni consecutivi e precisamente dal 6 dicembre 2006 al 4 gennaio 2007 compresi, la proposta di variante urbanistica, comprensiva della relazione di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 20 della L.R. 40/98 nonché il progetto preliminare dell’intervento oggetto dell’accordo di programma;

nel periodo di pubblicazione previsto sono pervenute al Protocollo Generale della Città due osservazioni nel pubblico interesse da parte di Confesercenti di Torino e Provincia in data 27 dicembre 2006 e da parte di F.I.AT. Auto S.p.A. e F.I.AT. Partecipazioni S.p.A. in data 4 gennaio 2007;

in data 12 febbraio 2007 il Responsabile del procedimento, ai sensi del 3° comma dell’art. 34 del D.lgs. 267 del 2000 e s.m.i., ha indetto per il giorno 28 febbraio 2007 la seconda seduta della Conferenza di Servizi, durante la quale sono state esaminate e controdedotte le osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione della proposta di variante urbanistica e preso atto del contenuto favorevole della Deliberazione espressa dalla Provincia di Torino sulla compatibilità della variante con il Piano Territoriale di Coordinamento;

la variante urbanistica, modificata a seguito dei rilievi formulati durante la seconda Conferenza di Servizi ed in conseguenza, altresì, dell’accoglimento parziale delle osservazioni pervenute successivamente alla fase di pubblicazione, prevede sostanzialmente la creazione di un distretto polifunzionale integrato della ricerca e dell’innovazione che, unitamente alla riconversione produttiva qualificata dell’area, sarà caratterizzato dalla sua integrazione urbana;

il mix funzionale prevalente delle destinazioni urbanistiche ipotizzato è quello riferito ad Eurotorino, con esclusione delle attività residenziali e ricettive ma con la possibilità, per il nuovo insediamento polifunzionale, di potere essere opportunamente integrato da servizi ed attività commerciali, anche di media dimensione, ai quali potranno affiancarsi anche attività di vicinato;

l’intervento edilizio riferito al Centro del Design, insistente su parte del fabbricato ex DAI, lotto 1, Fase A e B, prevede la ristrutturazione di fabbricati industriali esistenti con la conservazione delle strutture portanti e della copertura; Il progetto relativo alla Fase A, riguardante la realizzazione, all’interno della sagoma, di tre fabbricati denominati A-C-E- a due piani fuori terra,connessi tra loro con atri e porticati di uso comune, oltre ad un piano destinato ad accogliere gli impianti tecnologici, ha le seguenti caratteristiche dimensionali: Superficie territoriale, mq 20.224,00; superficie Fondiaria mq 15.552,00, superficie Lorda di pavimento mq 7.356,00; offerta servizi pari al 63,51% della S.L.P di 4.672,00mq; Il costo di costruzione relativo al Lotto 1 Fase A è stimato in circa euro 17.700.000. Tale importo è finanziato con un contributo comunitario Docup 2000/2006 per euro 4.000.000,00 e per la parte restante con autofinanziamento da parte della società T.N.E.;

in data 19 aprile 2007 il Responsabile del procedimento, vista la complessità dell’istruttoria e considerata la difficoltà di coordinare i molteplici aspetti afferenti all’intervento ed i numerosi attori coinvolti, ha prorogato di 180 giorni il termine di conclusione del procedimento, pubblicando l’avviso all’Albo Pretorio della Città, per la durata di trenta giorni consecutivi e precisamente dal 7 maggio 2007 al 5 giugno 2007 compresi e sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 18 del 3 maggio 2007;

in data 7 maggio 2007 il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 43, comma 1 del Regolamento Comunale sul Decentramento, ha richiesto alla Circoscrizione n. 10 il parere sui contenuti della variante urbanistica;

in data 16 maggio 2007 il Responsabile del procedimento, ai sensi del 3° comma dell’art. 34 del D.lgs 267 del 2000 e s.m.i., ha indetto per il giorno 29 maggio 2007 la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, durante la quale i convenuti hanno approvato il Progetto Definitivo del Centro del Design, presentato dai progettisti alla Città di Torino in data 15.05.2007, il Masterplan relativo all’intera area, la variante urbanistica riguardante l’intero ambito “ A” Torino Design Center - Mirafiori ( A) e la porzione di area, compresa nel suddetto ambito, riguardante parte del fabbricato ex DAI, oggetto di realizzazione dell’intervento denominato “ Centro del Design ”, lotto 1, Fase A e B, considerato quale anticipazione del futuro strumento urbanistico esecutivo, di cui la fase A rappresenta nell’ambito dell’accordo di programma attuazione diretta dell’intervento con la condizione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 267/2000; nella suddetta seduta convenuti hanno inoltre valutato positivamente i contenuti generali dell’Accordo.

Preso atto che:

Ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio riguardante il lotto 1 FASE A, configurato come condizione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire, gli effetti dell’ Accordo sono subordinati alla definizione delle modalità e tempistiche delle eventuali opere di bonifica e ripristino ambientale, così come disposto dall’art. 28 delle N.U.E.A. di P.R.G., in conformità del piano di caratterizzazione condiviso tra T.N.E. S.p.A., Fiat e Città di Torino ovvero, qualora le predette bonifiche non si rendano necessarie, al rilascio dell’apposita documentazione;

con Deliberazione n. 730-702262/2007 del 3 luglio 2007, la Giunta Provinciale ha condiviso i contenuti dell’Accordo di Programma;

con Deliberazione n. 30-6378/2007 del 9 luglio 2007, la Giunta Regionale ha condiviso i contenuti dell’ Accordo di Programma e valutato coerente l’iniziativa con i contenuti della D.G.R. n. 28 -9257 del 05.05.2003 in materia di “ Valutazione dell’interesse pubblico degli accordi di Programma;

gli impegni assunti dalle parti hanno validità per anni dieci, decorrenti dall’avverarsi della condizione sospensiva di cui all’art. 12 del dispositivo dell’accordo di programma, ovvero dal prodursi degli effetti dell’accordo di programma, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dal Collegio di Vigilanza, su richiesta delle parti interessate;

in data 12 luglio 2007, la Città di Torino, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Politecnico di Torino e la Società T.N.E. hanno sottoscritto l’accordo di programma, oggetto del presente Decreto;

in data 23 luglio 2007, con deliberazione n. 74/2007, il Consiglio Comunale di Torino ha ratificato l’adesione del Sindaco alla sottoscrizione dell’Accordo di programma;

il presente Decreto di adozione dell’accordo di programma, prevede l’individuazione dei legali rappresentanti o loro delegati, facenti parte del Collegio di Vigilanza, così come previsto dall’art. 34 del D.lgs 267/2000;

la documentazione riguardante la proposta progettuale riferita all’intervento del Centro del Design, lotto 1 Fase A, la proposta della variante urbanistica, il progetto del Masterplan, gli atti amministrativi riferiti all’iniziativa, è descritta dettagliatamente al paragrafo 29 delle premesse dell’accordo di programma.

Visti:

l’art. 34 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

la D.G.R. n. 27 - 23223 del 24.11.1997 “Assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97, art 17" modificata con D.G.R. n. 60 -11776 del 16.02.2004;

la D.G.R. n. 28 -9257 del 05.05.2003 in materia di “Valutazione dell’interesse pubblico degli accordi di Programma”;

decreta

Articolo 1

E’ adottato, ai sensi del 4° e 5° comma dell’art. 34 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, l’accordo di programma sottoscritto in data 12 luglio 2007, tra la Città di Torino, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Politecnico di Torino e la Società T.N.E., finalizzato alla realizzazione del Centro del Design su una porzione dell’area dello stabilimento Mirafiori, su Corso Settembrini. Il Progetto d’intervento prevede, nell’ambito dell’accordo di programma, l’attuazione con la condizione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire a favore del legale rappresentante della Società T.N.E. la ristrutturazione di fabbricati industriali esistenti, in particolare, su parte del fabbricato ex DAI, denominato Lotto 1, Fase A, con la conservazione delle strutture portanti e della copertura e la realizzazione, all’interno della sagoma, di tre fabbricati, denominati A - B - C, a due piani fuori terra, connessi tra loro con atri e porticati d’uso, oltre ad un piano destinato ad accogliere gli impianti tecnologici.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma unitamente agli atti amministrativi, progettuali ed urbanistici allegati e depositati in originale presso gli uffici della Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata della Città.

Articolo 2

L’adozione dell’accordo di programma con il presente Decreto, assente, ai sensi del 4° e 5° comma dell’art. 34 del D.lgs. 267/2000, la variante urbanistica estesa, per coerenza con il contesto interessato, all’intero “Ambito A” di cui il progetto edilizio del Centro del Design, rappresenta anticipazione della trasformazione territoriale dell’intero ambito previsto con strumento urbanistico esecutivo. I contenuti della Variante urbanistica illustrati all’art. 3 del dispositivo dell’accordo di programma e descritti dettagliatamente nella documentazione urbanistica elencata al paragrafo 29 delle premesse dell’accordo, riguardano:

1) la modifica dell’art. 14 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C. vigente del Comune di Torino, con le disposizioni normative riportate all’articolo 3 del dispositivo dell’Accordo di programma;

2) la modifica cartografica della Tavola 1 - Azzonamento Aree normative e destinazioni d’uso in scala 1:5000 - Foglio 16 A con inserimento di apposita grafia “ Dividente ” individuante l’ambito Torino Design Center - Mirafiori (A) soggetto alle specifiche prescrizioni dell’AdP.

Gli effetti della variante urbanistica, oggetto dell’Accordo di Programma, si esplicano prioritariamente sulla porzione di area riguardante la realizzazione del Centro del Design Mirafiori, in particolare per quanto riguarda il Lotto 1 Fase A, oggetto, con l’accordo di programma, dell’applicazione della condizione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire.

I contenuti della Variante urbanistica, sulla rimanente area della Zona A, troveranno attuazione al momento della presentazione della proposta di Piano Urbanistico Esecutivo, il cui termine per la redazione è fissato in diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del Decreto di adozione dell’ Accordo di Programma;

Articolo 3

L’adozione dell’accordo di programma con il presente Decreto, assente, ai sensi del 4° e 5° comma dell’art. 34 del D.lgs 267/2000, l’applicazione della condizione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire, esclusivamente per la realizzazione del Centro del Design, lotto 1 (Fase A), a favore del Legale rappresentante della Società T.N.E., proprietaria dell’area oggetto dell’intervento, fatti salvi i diritti di terzi.

La trasformazione edilizia riferita alla successiva Fase B del progetto riguardante il lotto 1 comporterà il rilascio del permesso di costruire con procedura ordinaria.

Articolo 4

L’adozione dell’accordo di programma, con il presente Decreto, sancisce i termini di validità dell’accordo in anni 10, decorrenti dall’avverarsi della condizione sospensiva prevista all’art. 12 del dispositivo dell’accordo, ovvero dal prodursi degli effetti dell’accordo stesso.

Articolo 5

Gli effetti dell’ Accordo sono subordinati alla definizione delle modalità e tempistiche delle eventuali opere di bonifica e ripristino ambientale, così come disposto dall’art. 28 delle N.U.E.A. di P.R.G., in conformità del piano di caratterizzazione condiviso tra T.N.E. S.p.A., Fiat e Città di Torino ovvero, qualora le predette bonifiche non si rendano necessarie, al rilascio dell’apposita documentazione.

L’avveramento della predetta condizione sospensiva sarà verificato con apposito provvedimento del Collegio di Vigilanza..

Articolo 6

Per la Vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall’art. 34 del D.lgs n. 267/2000 si applicano le disposizioni contenute nell’art. 13 del dispositivo dell’accordo di programma “ Vigilanza e poteri sostituivi” . Il Collegio di Vigilanza è cosi composto:

* Sindaco del Comune di Torino o suo delegato, Presidente del Collegio;

* Presidente della Regione Piemonte o suo delegato;

* Presidente della Provincia o suo delegato;

* Rettore del Politecnico o suo delegato;

* Amministratore delegato della Società T.N.E. o suo delegato;

Il funzionamento tecnico - amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione alle singole sedute del Responsabile del procedimento con funzioni di coordinatore e dai funzionari dei singoli Enti sottoscrittori, competenti per materia.

Il presente Decreto, unitamente al testo integrale dell’accordo di programma, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Mercedes Bresso

Allegato