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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 17

Codice DA1202
D.D. 28 gennaio 2008, n. 20

Ferrovia Torino-Ceres. Comune di Venaria. Autorizzazione ai Sig.ri Iula Euplio, Soc. Cooperativa Edilizia G. Di Vittorio, e Cifani Pasquale, Soc. Cooperativa S. Pancrazio, in qualita’ di proprietari, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, per la realizzazione di una barriera antirumore a servizio degli immobili residenziali, sul lotto distinto al C.T. del Comune di Venaria, F. 37, map. 216 e 217.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, al Sig Iula Euplio, legale rappresentante della Soc. Cooperativa Edilizia G. Di Vittorio, e al Sig. Cifani Pasquale, legale rappresentante della Soc. Cooperativa S. Pancrazio, in qualità di proprietari, l’autorizzazione per la realizzazione di una barriera antirumore a servizio degli immobili residenziali, sul lotto distinto al C.T. del Comune di Venaria, al foglio 37, particelle 216 e 217, e distante m 6,00 dalla più vicina rotaia della linea ferroviaria della Torino-Ceres (m 3,60 dal ciglio dello sterro), secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno della istanza e depositati in data 5/06/2007;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico dei Richiedenti;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato;

che ai sensi del comma n. 4 dell’art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, i Richiedenti, anche tramite il direttore dei lavori, dovranno dare comunicazione al Settore scrivente dell’ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico dei Richiedenti la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino