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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 17

Codice DA1414
D.D. 21 febbraio 2008, n. 378

L.R. 06 ottobre 2003, n. 25. Art. 13 D.P.G.R. 09 novembre 2004, n. 12/R. Energie S.p.A.. Lavori di ammodernamento dell’impianto idroelettrico di Fenestrelle (TO). Diga di Pourrieres (TO01001) - Invaso di Villaretto (TO01009). Autorizzazione variante.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Si autorizzano i lavori proposti dalla Società Energie S.p.A. di Bolzano (BZ), per l’ammodernamento dell’impianto idroelettrico di Fenestrelle di cui al progetto redatto dall’ing. Nino Frosio dello studio Frosio di Brescia consegnato con nota ricevuta in data 09/11/2005 (Ns. rif. Prot.n. 7318/23.3), successivamente integrato nelle date 21/12/2007 (Ns. rif prot.n. 23175/14.14) e 16/01/2008 (Ns. rif prot.n. 3377/14.14) ed esaminato con esito favorevole nella Conferenza dei servizi del 21/01/2008.

Il progetto esecutivo derivante da quello definitivo esaminato deve essere redatto tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati, in particolare:

1. si ribadisce l’obbligatorietà della realizzazione di scale di risalita per i pesci in occasione dell’effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione di opere trasversali all’alveo che costituiscono ostacolo ai movimenti dell’ittiofauna (articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”);

2. la progettazione delle scale di risalita per i pesci previste in corrispondenza delle prese sui torrenti Assietta e Laux e nei pressi della stazione di pompaggio di Gorge sul torrente Chisone dovrà essere concordata con la Provincia di Torino e con le Direzioni regionali Ambiente e Agricoltura;

3. per un miglior inserimento ambientale delle opere in progetto, dovranno essere progettati e realizzati idonei interventi di ripristino ambientale delle superfici interessate dai lavori. Le opere a verde (inerbimenti, messa a dimora di alberi e/o arbusti) dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell’anno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive eventualmente ricostituite;

4. poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Chisone e altri torrenti minori, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

5. prima della esecuzione di interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”; il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Torino e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente;

6. il corso dei lavori e la corretta risultanza degli stessi in conformità alle modalità autorizzate dovrà essere periodicamente documentato con l’invio di idoneo rilievo fotografico;

7. laddove previsto, le opere in muratura in emergenza presentino fronte a vista in pietrame locale, lavorato secondo la tradizione edilizia dei luoghi;

8. per i piccoli manufatti esistenti che alloggiano al loro interno apparecchiature a servizio dell’impianto si prevedano appropriati interventi di riqualificazione esterna;

9. la condotta forzata esistente oggetto di smantellamento sia prontamente allontanata e collocata in idoneo sito e/o discarica autorizzata allo scopo;

10. la nuova condotta forzata posta in opera sia trattata con verniciatura tale da garantire un adeguato rapporto cromatico con effetto mimetico in coerenza con l’ambito circostante;

11. l’abbattimento della vegetazione arborea sia limitato a pochi esemplari; l’eventuale evolversi di situazioni diverse da quelle prospettate dovrà essere prontamente segnalata per consentire lo svolgimento delle attività di competenza in relazione alla normativa di riferimento;

12. al termine dei lavori proposti, si provveda al pronto smantellamento del blondin e degli ulteriori manufatti ed attrezzature installate a carattere provvisorio per il trasporto e montaggio dei materiali;

13. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco;

14. per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti nonché la ricostruzione della componente paesaggistica;

15. a recupero ambientale realizzato, dovranno essere previsti i necessari intereventi di manutenzione, indispensabili a garantire la totale e sicura risultanza delle opere di rinaturalizzazione dei luoghi interessati;

16. presso l’invaso di Pourrieres, i piani d’appoggio del manufatto in c.a., costituente l’opera di presa del by-pass, e della scogliera, prevista a protezione della sponda, dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno 1 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate; i massi che saranno posti al termine della parte cementata della platea esistente, a valle dello sbarramento, dovranno essere posizionati fino ad una profondità minima di 1,00 m rispetto al fondo alveo, prevedendo un getto di calcestruzzo in fondazione, come indicato per i massi posti a protezione della soglia dell’opera di presa del bacino di Villaretto;

17. la scogliera, prevista in corrispondenza dell’opera di presa del by-pass, dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nell’esistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;

18. i massi costituenti la suddetta difesa spondale e quelli posti al termine delle platee, sia a Pourrieres che a Villaretto, dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cave di prestito; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, e dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li; inoltre dovrà essere verificata l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente;

19. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

20. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

21. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione del Settore regionale tecnico decentrato di Torino;

22. il Settore regionale tecnico decentrato di Torino si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche agli interventi, o anche di procedere alla revoca della autorizzazione in linea idraulica rilasciata, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

23. l’autorizzazione in linea idraulica si intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

24. l’autorizzazione ai soli fini idraulici è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Per le fasi di svaso dell’invaso di Pourrieres si dovranno seguire le modalità di esecuzione delle operazioni contenute nel progetto di gestione dell’impianto nonché le prescrizioni impartite con la determinazione dirigenziale n. 140/23.3 del 07/09/2007 di approvazione del progetto stesso e le norme contenute all’interno del D.P.G.R. 29 gennaio 2008, n. 1/R - “Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49)”.

L’esercizio dell’impianto è subordinato al risultato favorevole delle verifiche di cui all’art. 15 del D.P.G.R. 09.11.2004, n. 12/R ed alla successiva autorizzazione all’invaso di cui all’art. 17 dello stesso regolamento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l’Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Masoero