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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 17
Codice DA1204
D.D. 16 gennaio 2008, n. 9
Lago Maggiore. Zona portuale di Verbania Intra. Rinnovo concessione di un immobile sito nella stazione lacuale per lesercizio di attivita di bar a Bar Nuovo Porto di Bottacchi e Summa. Periodo 1.1.2007 - 31.12.2015.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di rinnovare, per le ragioni espresse in premessa, a Bar Nuovo Porto di Bottacchi W. e Summa G. S.n.c. con sede in Verbania - Piazzale Flaim, esercente lattività di bar, la concessione duso di un locale di mq 105,71 con relativo dehor di mq 73,21 e di n. 1 separato servizio igienico, il tutto sito allinterno della stazione lacuale di Verbania Intra, a far data dal 1.1.2007, per anni 9, rinnovabile ai sensi dellarticolo 2, comma 4, lett. c) della L.R. 18.5.2004, n. 12 e secondo il disposto di cui allarticolo 19, comma 4 bis del Regolamento regionale n. 6/R-2004, come integrato con D.P.G.R. 7.5.2007, n. 5/R.
Di fissare in euro 22.600,00 il canone annuo per loccupazione del locale in argomento dando atto che lo stesso sarà soggetto a rivalutazione triennale ai sensi dellarticolo 2, comma 3 della legge regionale 18.5.2004, n. 12 e che dovrà essere pagato a rate trimestrali entro il giorno cinque di del mese di gennaio, il 5 del mese di aprile, il giorno 5 del mese di luglio ed il giorno 5 del mese di ottobre di ciascun anno dal 2007 al 2015.
Di fissare, per le motivazioni espresse in premessa, in euro 6.780,00 limporto del deposito cauzionale da versarsi alla Regione, dando atto che avendo la ditta in argomento gia versato Euro 4.328,43 a titolo di deposito cauzionale, in sede di rilascio della precedente concessione, dovrà integrare mediante il versamento della differenza pari ad Euro 2.451,57.
Di dare atto che alla ditta Bar Nuovo Porto verrà rilasciato specifico disciplinare di concessione conforme al modello approvato con Determinazione Dirigenziale n. 465/26.4 in data 24.9.2007, che allarticolo 5, per la specificità della concessione, verrà integrato con le seguenti prescrizioni:
Il concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinarie e straordinarie, di qualunque natura, che si rendessero necessarie, fatta eccezione per quelle di manutenzione straordinaria interessanti le parti comuni o comunque non disgiungibili da interventi di carattere complessivo (rifacimento coperture, tinteggiature di facciata, sostituzione di serramenti esterni ecc).. Il concessionario si obbliga, altresì, ad ottemperare a quanto segue. Lattività dovrà essere esercitata durante larco dellintero anno e non solo stagionalmente. Lapertura e la chiusura dellesercizio dovranno avvenire rispettivamente almeno mezzora prima della prima corsa di linea e almeno mezzora dopo lultima corsa di linea. Il concessionario dovrà condurre lesercizio in modo lodevole e con mezzi adeguati. Il personale dovrà essere idoneo alle proprie mansioni e in numero sufficiente per un sollecito servizio.
I locali e le relative pertinenze dovranno essere convenientemente e decorosamente arredati e forniti di quanto occorre per lesercizio dellattività a cura e spese del concessionario. Linstallazione sullarea esterna di eventuali strutture e attrezzature temporanee (tende parasole, ombrelloni ecc.) sarà subordinata al competente parere comunale. Il concessionario nel periodo invernale, quando il dehor non viene utilizzato, dovrà provvedere alla pulizia e non dovrà immagazzinare o accatastare allaperto le attrezzature non utilizzate. In caso di rinuncia del concessionario prima della scadenza della concessione, da notificare allAmministrazione regionale a mezzo di lettera raccomandata con almeno tre mesi di anticipo, la parte sarà tenuta al pagamento del canone dovuto per il trimestre in corso al momento del rilascio dei locali."
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 61 dello Statuto e dellarticolo dellart. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti