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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 17

Codice DA1204
D.D. 16 gennaio 2008, n. 9

Lago Maggiore. Zona portuale di Verbania Intra. Rinnovo concessione di un immobile sito nella stazione lacuale per l’esercizio di attivita’ di bar a Bar Nuovo Porto di Bottacchi e Summa. Periodo 1.1.2007 - 31.12.2015.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di rinnovare, per le ragioni espresse in premessa, a “Bar Nuovo Porto” di Bottacchi W. e Summa G. S.n.c. con sede in Verbania - Piazzale Flaim, esercente l’attività di bar, la concessione d’uso di un locale di mq 105,71 con relativo dehor di mq 73,21 e di n. 1 separato servizio igienico, il tutto sito all’interno della stazione lacuale di Verbania Intra, a far data dal 1.1.2007, per anni 9, rinnovabile ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lett. c) della L.R. 18.5.2004, n. 12 e secondo il disposto di cui all’articolo 19, comma 4 bis del Regolamento regionale n. 6/R-2004, come integrato con D.P.G.R. 7.5.2007, n. 5/R.

Di fissare in euro 22.600,00 il canone annuo per l’occupazione del locale in argomento dando atto che lo stesso sarà soggetto a rivalutazione triennale ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge regionale 18.5.2004, n. 12 e che dovrà essere pagato a rate trimestrali entro il giorno cinque di del mese di gennaio, il 5 del mese di aprile, il giorno 5 del mese di luglio ed il giorno 5 del mese di ottobre di ciascun anno dal 2007 al 2015.

Di fissare, per le motivazioni espresse in premessa, in euro 6.780,00 l’importo del deposito cauzionale da versarsi alla Regione, dando atto che avendo la ditta in argomento gia versato Euro 4.328,43 a titolo di deposito cauzionale, in sede di rilascio della precedente concessione, dovrà integrare mediante il versamento della differenza pari ad Euro 2.451,57.

Di dare atto che alla ditta “Bar Nuovo Porto” verrà rilasciato specifico disciplinare di concessione conforme al modello approvato con Determinazione Dirigenziale n. 465/26.4 in data 24.9.2007, che all’articolo 5, per la specificità della concessione, verrà integrato con le seguenti prescrizioni:

“Il concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinarie e straordinarie, di qualunque natura, che si rendessero necessarie, fatta eccezione per quelle di manutenzione straordinaria interessanti le parti comuni o comunque non disgiungibili da interventi di carattere complessivo (rifacimento coperture, tinteggiature di facciata, sostituzione di serramenti esterni ecc).. Il concessionario si obbliga, altresì, ad ottemperare a quanto segue. L’attività dovrà essere esercitata durante l’arco dell’intero anno e non solo stagionalmente. L’apertura e la chiusura dell’esercizio dovranno avvenire rispettivamente almeno mezz’ora prima della prima corsa di linea e almeno mezz’ora dopo l’ultima corsa di linea. Il concessionario dovrà condurre l’esercizio in modo lodevole e con mezzi adeguati. Il personale dovrà essere idoneo alle proprie mansioni e in numero sufficiente per un sollecito servizio.

I locali e le relative pertinenze dovranno essere convenientemente e decorosamente arredati e forniti di quanto occorre per l’esercizio dell’attività a cura e spese del concessionario. L’installazione sull’area esterna di eventuali strutture e attrezzature temporanee (tende parasole, ombrelloni ecc.) sarà subordinata al competente parere comunale. Il concessionario nel periodo invernale, quando il dehor non viene utilizzato, dovrà provvedere alla pulizia e non dovrà immagazzinare o accatastare all’aperto le attrezzature non utilizzate. In caso di rinuncia del concessionario prima della scadenza della concessione, da notificare all’Amministrazione regionale a mezzo di lettera raccomandata con almeno tre mesi di anticipo, la parte sarà tenuta al pagamento del canone dovuto per il trimestre in corso al momento del rilascio dei locali."

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti