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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 17

Codice DA1204
D.D. 16 gennaio 2008, n. 8

Lago Maggiore. Comune di Baveno. Parere ai fini della disciplina della navigazione relativo alla posa di n. 3 boe di ormeggio di unita’ di navigazione. Sig. Coscia Michele.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole ai fini della disciplina della navigazione, all’occupazione di un’area demaniale mediante posa di n. 1 boa di ormeggio di unità di navigazione, sul Lago Maggiore, in comune di Arona, nelle acque antistanti il foglio 24, mappali 15, 24, da parte di Coscia Michele, così come meglio identificato in premessa.

L’impianto dovrà costantemente corrispondere alla posizione ed alle modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione, che vengono debitamente vistati da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni.

La boa deve essere di colore bianco e deve risultare conforme alle norme di cui al “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” approvato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R. Viene assegnata la sigla: A52.

L’ancoraggio della boa al corpo morto deve essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il titolare del presente parere è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

La titolare del presente parere ha altresì l’obbligo a propria cura e spese di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione l’opera in argomento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R - 2002.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti