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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2008, n. 32-8643

L.R. 40/1998 - Fase di valutazione della procedura di VIA inerente al progetto “Consolidamento del versante delle Rocche di Barbaresco (evento alluvionale del novembre 1994)” in comune di Barbaresco (CN), presentato dal comune di Barbaresco (CN) - Giudizio di compatibilita’ ambientale e autorizzazioni coordinate.

A relazione degli Assessori De Ruggiero, Sibille:

In data 23/01/2008 il proponente sig. Alberto Bianco, in qualità di sindaco del comune di Barbaresco, con sede in Piazza del Municipio n. 1, Barbaresco (CN), ha presentato all’Organo tecnico dell’autorità competente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto “Consolidamento del versante delle Rocche di Barbaresco (evento alluvionale del novembre 1994)”, localizzato in comune di Barbaresco (CN), allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

Contestualmente il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), alla pubblicazione dell’avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano “La Stampa” del 23/01/2008, ed agli ulteriori adempimenti prescritti dall’articolo 12, determinando così l’avvio del procedimento.

Il progetto presentato, relativo ad interventi di difesa spondale sul fiume Tanaro, rientra nella categoria progettuale n. 13 dell’Allegato B1 della L.R. 40/1998 (“Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, ad eccezione delle difese spondali con materiali impiegati secondo le tecniche di ingegneria naturalistica o con massi d’alveo o di cava non intasati con conglomerato cementizio e con altezza non superiore alla quota della sponda naturale”), già sottoposto a fase di verifica ex art. 10 e rinviato a fase di Valutazione con determinazione dirigenziale n. 132 del 30/07/2007 del Settore Regionale Difesa Assetto Idrogeologico.

L’organo tecnico dell’autorità competente ha provveduto quindi a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 07/02/2008, e del conseguente avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA, individuando il relativo responsabile.

Il progetto, di importo pari a Euro 2.500.000,00 finanziato con fondi alluvione 1994, consiste nella rettifica e nel limitato spostamento dell’alveo ordinario del fiume Tanaro, che verrebbe allontanato dalla base della parete aggettante delle “Rocche” e nella realizzazione di opere di difesa spondale in grado di evitare fenomeni di erosione al piede del versante ad opera dei deflussi ordinari e di piena del fiume Tanaro. Il territorio ove insistono le opere in progetto ricade nelle fasce fluviali individuate dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del fiume Po ed è soggetto al vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004, nonché al vincolo per scopi idrogeologici di cui alla L.R. 45/1989.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

L’organo tecnico, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13, ha avviato la conferenza di servizi con i soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998.

In data 04/03/2008 si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi, alla quale ha partecipato anche il proponente e nella quale è stato definito il cronoprogramma dell’istruttoria, sono stati analizzati gli aspetti ambientali salienti e definiti le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri o altri atti di analoga natura che dovranno essere assorbiti nel giudizio di compatibilità ambientale.

In data 31/03/2008 si è svolta la seconda riunione della conferenza dei servizi, nell’ ambito della quale il proponente ha fornito opportuni chiarimenti in merito alle problematiche tecniche ed ambientali emerse.

In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall’organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze delle conferenze di servizi, emerge quanto segue:

* gli interventi in progetto sono necessari per il consolidamento del versante della Torre di Barbaresco nel suo complesso, in quanto i fenomeni di dinamica fluviale del fiume Tanaro condizionano fortemente l’evoluzione morfologica del rilievo;

* gli interventi in progetto si inseriscono congruentemente con la pianificazione di bacino, essendo rivolti alla mitigazione del rischio di frana del versante su cui sorge l’abitato di Barbaresco, interessato da un’area R.M.E. del PAI;

* gli interventi in progetto non influiscono sull’assetto delle fasce fluviali del fiume Tanaro;

* le analisi contenute negli elaborati progettuali escludono possibili interazioni negative degli interventi previsti rispetto alle due aree R.M.E. poste sul fondovalle Tanaro ed interessanti i comuni di Alba, Guarene, Castagnito e Neive, sia da un punto di vista idraulico sia per ciò che riguarda i processi morfologici legati alla dinamica fluviale del fiume Tanaro, anche nello scenario caratterizzato dall’assetto di progetto in assenza dell’argine, non ancora realizzato, previsto dalla pianificazione di bacino a difesa dell’area R.M.E. ubicata nei comuni di Castagnito e Neive;

* le opere in progetto risultano compatibili con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei pendii in accordo con quanto disposto dalla L.R. 45/1989;

* dal punto di vista ambientale, gli interventi in progetto non producono criticità significative e sono compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica, nonché con la tutela delle acque e degli ecosistemi.

Nel provvedimento che reca il giudizio di compatibilità ambientale, necessariamente comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, sono ricomprese le seguenti autorizzazioni: nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904, autorizzazione di compatibilità con l’equilibrio idrogeologico del territorio ai sensi della L.R. 45/1989, autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

Ai fini dell’ottimizzazione della realizzazione dell’opera, si è ritenuto, inoltre, di subordinare la validità del giudizio positivo di compatibilità ambientale all’osservanza delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

1. Il progetto esecutivo dovrà sviluppare adeguatamente la soluzione individuata per assicurare il miglior raccordo tra il manufatto di scarico del rio nel fiume Tanaro e l’opera di difesa di tipo C. Il progetto dovrà inoltre definire le modalità che saranno utilizzate per incanalare le acque raccolte dall’impluvio che incide la scarpata boscata della Rocca in modo da recapitarle al piede della difesa di tipo B e farle confluire nel nuovo tracciato del rio.

2. A partire dalla fase di progettazione esecutiva degli interventi, il cronoprogramma dei lavori, con particolare riferimento alle operazioni che interferiscono direttamente con le acque del Tanaro, dovrà essere concordato con ARPA Piemonte, in modo da limitare il più possibile gli impatti sull’avifauna e sull’ittiofauna. Vista l’elevata variabilità della programmazione dei lavori in alveo, soggetta all’andamento stagionale delle portate, in fase di esecuzione lavori dovrà essere effettuato un aggiornamento continuo del cronoprogramma tramite comunicazioni dirette all’organo di controllo ex art. 8 della L.R. 40/98 (ARPA Piemonte), in modo di rendere possibili controlli in fase di verifica di ottemperanza.

3. Prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere richieste al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo le concessioni relative ad eventuali occupazioni di sedime demaniale, prelievi di materiale litoide e taglio di vegetazione esterna all’alveo attivo.

4. Nelle operazioni di asportazione di materiale in sponda sinistra, si dovrà accantonare il terreno vegetale oggetto di scavo (quantificato in circa 13.700 m3), da riutilizzare per le operazioni di recupero ambientale in sponda destra; i cumuli di tale materiale dovranno essere inerbiti con specie a rapido insediamento (tipo segale) per non perdere la fertilità; inoltre i cumuli di terreno vegetale e di materiale inerte dovranno essere circondati da un fosso di guardia perimetrale.

5. Le operazioni di consolidamento a tergo dell’opera di difesa A dovranno avvenire con riporto di strati successivi non superiori a 70-80 cm, costipati e compattati.

6. La regimazione acque a tergo delle opere di difesa spondale dovrà essere particolarmente accurata, anche in relazione alla ripida sponda di monte; per evitare erosioni e sottoscalzamenti, le tubazioni di drenaggio dovranno essere abbassate presso la sottofondazione.

7. La sistemazione del rio in destra idrografica dovrà essere effettuata prima di iniziare le altre opere di difesa spondale.

8. La viabilità di accesso al cantiere dovrà essere munita di canalette longitudinali lato monte e da un sistema di raccolta in grado di smaltire le acque in direzione del corso d’acqua senza generare erosioni localizzate (si consiglia un rivestimento con piccola platea di massi nei punti di immissione delle acque delle canalette verso valle); le sponde dovranno essere inerbite con semina di idoneo miscuglio, mentre al termine dei lavori (composti da più lotti) tali piste dovranno essere chiuse, riportando la morfologia allo stato originario.

9. Il taglio della vegetazione e la rimozione del materiale legnoso dovranno precedere i movimenti di terra; il materiale dovrà essere accatastato e allontanato dalla zona di cantiere per non essere mobilizzato in corso di eventi alluvionali. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti. I lavori di recupero e compensazione previsti (impianto di specie arboree - arbustive ed erbacee adatte ad ambienti umidi perialveali) dovranno essere effettuate nel periodo di autorizzazione in tutte le aree in cui non si prevedono interventi nei lotti seguenti; in ogni caso si dovrà intervenire con l’inerbimento semplice anche sui tratti che saranno interessati da futuri movimenti terra, in modo da non lasciare scoperte le superfici.

10. Al fine di evitare artificiosità formali sia nelle linee che ridefiniscono le sponde del fiume Tanaro sia in quelle che, successivamente alle opere di consolidamento strutturale, ridisegnano, in riporto, la conformazione del versante, dovrà essere curata dal punto di vista morfologico la realizzazione di raccordi morbidi, naturali e ondulanti tra i riporti operati e la morfologia preesistente.

11. Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Cuneo e i costi di esecuzione di tali operazioni saranno a carico del proponente.

12. Poiché gli interventi in progetto interessano il fiume Tanaro, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidimento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali (con particolare attenzione ai fanghi di perforazione e al cemento), in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.

13. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del fiume Tanaro attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali (savanelle) e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile i tempi delle deviazioni del corso d’acqua e delle operazioni in alveo. Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario.

14. Dovranno essere ottemperate le misure di mitigazione ambientale contenute nella Relazione Agronomica (elaborato R 8) e nello Studio di Impatto Ambientale (elaborato R 6.1).

15. Al fine di un miglior recupero ambientale dell’area di intervento, si richiede di potenziare il previsto intervento di rimboschimento (creazione di macchie arboreo-arbustive) delle superfici cantierizzate e circostanti le difese spondali, realizzando una densità di impianto sensibilmente maggiore rispetto al previsto 10%, in modo da contrastare il più possibile l’insediamento di specie alloctone invasive. Si richiede inoltre di intervenire nelle aree demaniali intercluse tra il cantiere e la sponda fluviale, attualmente incolte, e nelle aree demaniali destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno di scotico e del materiale di scavo. Considerando le loro caratteristiche igrofile, in queste aree l’intervento di rimboschimento potrebbe essere realizzato mettendo a dimora direttamente nel terreno talee di salice derivate da interventi di taglio del saliceto ripariale.

16. Al fine di un miglior recupero ambientale dell’area di intervento, si richiede di effettuare, sul livello più elevato di fondo alveo in sponda sinistra, l’impianto di culmi di canne in modo da favorire la sua trasformazione in una fascia ripariale a specie igrofile che potrà compensare la perdita dell’ecosistema della barra di sedimentazione attualmente presente in sponda sinistra e dare luogo ad una cintura di vegetazione igrofila sulla sponda concava (più riparata dalle piene del Tanaro) in grado di attirare la nidificazione di avifauna.

17. Al fine di evitare interferenze nel corso dello svolgimento dei lavori con colonie di gruccione eventualmente presenti nell’area di intervento, si richiede di effettuare nel periodo stagionale favorevole (seconda metà di aprile - inizio settembre) una verifica relativamente alla presenza della nidificazione dei gruccioni, comunicando prontamente ad ARPA Piemonte gli eventuali esiti positivi della verifica e la localizzazione dei nidi.

18. Al fine di favorire la colonizzazione da parte dei gruccioni, la cui presenza è segnalata nell’area, attraverso la creazione di potenziali siti di nidificazione, si suggerisce di ricavare piccole pareti subverticali nude, dell’altezza di poche decine di centimetri, nella parte superiore della sponda nell’ambito degli interventi di riprofilatura della sponda sinistra. Per quanto riguarda le dune la cui realizzazione è prevista nell’ambito degli interventi di spostamento del tratto terminale del rio, si suggerisce di limitare l’acclività della scarpata rivolta verso le due aree di ristagno, in modo da favorirne la stabilità.

19. Tutti gli interventi di sistemazione, di recupero e di mitigazione ambientale indicati in progetto dovranno essere eseguiti e dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all’avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il terreno di scotico precedentemente accantonato e di assicurare la consequenzialità tra taglio e messa a dimora delle talee nell’arco di pochi giorni. In merito all’esecuzione di tali lavori si raccomanda che la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di esecuzione, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa, sia affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate. Si raccomanda inoltre che, nella direzione dei lavori delle opere di sistemazione, di recupero e di mitigazione ambientale, siano coinvolti professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, la sistemazione idrogeologica, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali.

20. Il piano di prima manutenzione delle opere a verde, da svolgersi almeno nel triennio successivo alla realizzazione delle stesse, dovrà essere integrato prevedendo la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea. Il piano dovrà inoltre definire le operazioni di manutenzione delle radure erbose per impedire la proliferazione di specie infestanti e le relative tempistiche.

21. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

22. Dovrà essere concordato preventivamente con ARPA Piemonte il piano di monitoraggi ambientali sull’ambiente idrico. Il piano di monitoraggio dovrà prevedere anche controlli in fase di cantiere sulla presenza e localizzazione della nidificazione dei gruccioni. Data la complessità e l’articolazione delle opere previste, i monitoraggi dei recuperi ambientali dovranno essere articolati in certificati di regolare esecuzione delle opere di mitigazioni ambientali in cui venga verificata la conformità degli interventi eseguiti a quanto indicato in progetto.

23. Al Settore VIA-VAS di ARPA Piemonte dovrà essere comunicato l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98.

Visti il nulla osta idraulico rilasciato dall’AIPO con nota prot. n. 13424 del 31/03/2008, la nota prot. n. 15709/08.24 del 14/04/2008 del Settore Regionale Gestione Beni Ambientali con la quale si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/2004, il parere dell’ARPA Piemonte - Settore Prevenzione del rischio geologico della Provincia di Cuneo in merito alla compatibilità con l’equilibrio idrogeologico del territorio, espresso con nota prot. n. 27616 del 06/03/2008 e il parere del Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Cuneo espresso con nota prot. n. 4430 del 11/04/2008;

considerato che il progetto è stato redatto in accordo con i criteri che regolano l’utilizzo delle risorse programmate per il finanziamento;

considerato che, ai sensi dell’ art. 6 c. 4 della L.R. 45/1989 (“Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione L.R.27/1981 ”) e dell’art. 18 c. 5 della L.R. 18/1984 (“Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”), l’atto amministrativo di approvazione dei progetti o di concessione del contributo per la realizzazione di opere e lavori pubblici in zone soggette a vincolo idrogeologico costituisce anche autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989;

vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;

visto il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;

vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;

vista la L.R. 45/1989 e s.m.i.:

vista la L.R. 18/1984 e s.m.i.;

vista la determinazione dirigenziale n. 172 del 30/01/2008 della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste;

per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte dei relatori la Giunta, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

* di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, in merito al progetto “Consolidamento del versante delle Rocche di Barbaresco (evento alluvionale del novembre 1994)”, localizzato in comune di Barbaresco (CN), presentato dal comune di Barbaresco (CN) per le motivazioni dettagliatamente evidenziate in premessa e di seguito sintetizzate:

* gli interventi in progetto si inseriscono congruentemente con la pianificazione di bacino, non influiscono sull’assetto delle fasce fluviali del fiume Tanaro, non determinano interazioni negative degli interventi previsti rispetto alle due aree R.M.E. poste sul fondovalle Tanaro interessanti i comuni di Alba, Guarene, Castagnito e Neive e sono compatibili con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei pendii in accordo con quanto predisposto dalla L.R. 45/1989;

* dal punto di vista ambientale, gli interventi in progetto non producono criticità significative e sono compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica, nonché con la tutela delle acque e degli ecosistemi.

* di condizionare l’efficacia del presente provvedimento all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Il progetto esecutivo dovrà sviluppare adeguatamente la soluzione individuata per assicurare il miglior raccordo tra il manufatto di scarico del rio nel fiume Tanaro e l’opera di difesa di tipo C. Il progetto dovrà inoltre definire le modalità che saranno utilizzate per incanalare le acque raccolte dall’impluvio che incide la scarpata boscata della Rocca in modo da recapitarle al piede della difesa di tipo B e farle confluire nel nuovo tracciato del rio.

2. A partire dalla fase di progettazione esecutiva degli interventi, il cronoprogramma dei lavori, con particolare riferimento alle operazioni che interferiscono direttamente con le acque del Tanaro, dovrà essere concordato con ARPA Piemonte, in modo da limitare il più possibile gli impatti sull’avifauna e sull’ittiofauna. Vista l’elevata variabilità della programmazione dei lavori in alveo, soggetta all’andamento stagionale delle portate, in fase di esecuzione lavori dovrà essere effettuato un aggiornamento continuo del cronoprogramma tramite comunicazioni dirette all’organo di controllo ex art. 8 della L.R. 40/98 (ARPA Piemonte), in modo di rendere possibili controlli in fase di verifica di ottemperanza.

3. Prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere richieste al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo le concessioni relative ad eventuali occupazioni di sedime demaniale, prelievi di materiale litoide e taglio di vegetazione esterna all’alveo attivo.

4. Nelle operazioni di asportazione di materiale in sponda sinistra, si dovrà accantonare il terreno vegetale oggetto di scavo (quantificato in circa 13.700 m3), da riutilizzare per le operazioni di recupero ambientale in sponda destra; i cumuli di tale materiale dovranno essere inerbiti con specie a rapido insediamento (tipo segale) per non perdere la fertilità; inoltre i cumuli di terreno vegetale e di materiale inerte dovranno essere circondati da un fosso di guardia perimetrale.

5. Le operazioni di consolidamento a tergo dell’opera di difesa A dovranno avvenire con riporto di strati successivi non superiori a 70-80 cm, costipati e compattati.

6. La regimazione acque a tergo delle opere di difesa spondale dovrà essere particolarmente accurata, anche in relazione alla ripida sponda di monte; per evitare erosioni e sottoscalzamenti, le tubazioni di drenaggio dovranno essere abbassate presso la sottofondazione.

7. La sistemazione del rio in destra idrografica dovrà essere effettuata prima di iniziare le altre opere di difesa spondale.

8. La viabilità di accesso al cantiere dovrà essere munita di canalette longitudinali lato monte e da un sistema di raccolta in grado di smaltire le acque in direzione del corso d’acqua senza generare erosioni localizzate (si consiglia un rivestimento con piccola platea di massi nei punti di immissione delle acque delle canalette verso valle); le sponde dovranno essere inerbite con semina di idoneo miscuglio, mentre al termine dei lavori (composti da più lotti) tali piste dovranno essere chiuse, riportando la morfologia allo stato originario.

9. Il taglio della vegetazione e la rimozione del materiale legnoso dovranno precedere i movimenti di terra; il materiale dovrà essere accatastato e allontanato dalla zona di cantiere per non essere mobilizzato in corso di eventi alluvionali. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti. I lavori di recupero e compensazione previsti (impianto di specie arboree - arbustive ed erbacee adatte ad ambienti umidi perialveali) dovranno essere effettuate nel periodo di autorizzazione in tutte le aree in cui non si prevedono interventi nei lotti seguenti; in ogni caso si dovrà intervenire con l’inerbimento semplice anche sui tratti che saranno interessati da futuri movimenti terra, in modo da non lasciare scoperte le superfici.

10. Al fine di evitare artificiosità formali sia nelle linee che ridefiniscono le sponde del fiume Tanaro sia in quelle che, successivamente alle opere di consolidamento strutturale, ridisegnano, in riporto, la conformazione del versante, dovrà essere curata dal punto di vista morfologico la realizzazione di raccordi morbidi, naturali e ondulanti tra i riporti operati e la morfologia preesistente.

11. Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Cuneo e i costi di esecuzione di tali operazioni saranno a carico del proponente.

12. Poiché gli interventi in progetto interessano il fiume Tanaro, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidimento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali (con particolare attenzione ai fanghi di perforazione e al cemento), in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.

13. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del fiume Tanaro attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali (savanelle) e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile i tempi delle deviazioni del corso d’acqua e delle operazioni in alveo. Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario.

14. Dovranno essere ottemperate le misure di mitigazione ambientale contenute nella Relazione Agronomica (elaborato R 8) e nello Studio di Impatto Ambientale (elaborato R 6.1).

15. Al fine di un miglior recupero ambientale dell’area di intervento, si richiede di potenziare il previsto intervento di rimboschimento (creazione di macchie arboreo-arbustive) delle superfici cantierizzate e circostanti le difese spondali, realizzando una densità di impianto sensibilmente maggiore rispetto al previsto 10%, in modo da contrastare il più possibile l’insediamento di specie alloctone invasive. Si richiede inoltre di intervenire nelle aree demaniali intercluse tra il cantiere e la sponda fluviale, attualmente incolte, e nelle aree demaniali destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno di scotico e del materiale di scavo. Considerando le loro caratteristiche igrofile, in queste aree l’intervento di rimboschimento potrebbe essere realizzato mettendo a dimora direttamente nel terreno talee di salice derivate da interventi di taglio del saliceto ripariale.

16. Al fine di un miglior recupero ambientale dell’area di intervento, si richiede di effettuare, sul livello più elevato di fondo alveo in sponda sinistra, l’impianto di culmi di canne in modo da favorire la sua trasformazione in una fascia ripariale a specie igrofile che potrà compensare la perdita dell’ecosistema della barra di sedimentazione attualmente presente in sponda sinistra e dare luogo ad una cintura di vegetazione igrofila sulla sponda concava (più riparata dalle piene del Tanaro) in grado di attirare la nidificazione di avifauna.

17. Al fine di evitare interferenze nel corso dello svolgimento dei lavori con colonie di gruccione eventualmente presenti nell’area di intervento, si richiede di effettuare nel periodo stagionale favorevole (seconda metà di aprile - inizio settembre) una verifica relativamente alla presenza della nidificazione dei gruccioni, comunicando prontamente ad ARPA Piemonte gli eventuali esiti positivi della verifica e la localizzazione dei nidi.

18. Al fine di favorire la colonizzazione da parte dei gruccioni, la cui presenza è segnalata nell’area, attraverso la creazione di potenziali siti di nidificazione, si suggerisce di ricavare piccole pareti subverticali nude, dell’altezza di poche decine di centimetri, nella parte superiore della sponda nell’ambito degli interventi di riprofilatura della sponda sinistra. Per quanto riguarda le dune la cui realizzazione è prevista nell’ambito degli interventi di spostamento del tratto terminale del rio, si suggerisce di limitare l’acclività della scarpata rivolta verso le due aree di ristagno, in modo da favorirne la stabilità.

19. Tutti gli interventi di sistemazione, di recupero e di mitigazione ambientale indicati in progetto dovranno essere eseguiti e dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all’avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il terreno di scotico precedentemente accantonato e di assicurare la consequenzialità tra taglio e messa a dimora delle talee nell’arco di pochi giorni. In merito all’esecuzione di tali lavori si raccomanda che la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di esecuzione, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa, sia affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate. Si raccomanda inoltre che, nella direzione dei lavori delle opere di sistemazione, di recupero e di mitigazione ambientale, siano coinvolti professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, la sistemazione idrogeologica, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali.

20. Il piano di prima manutenzione delle opere a verde, da svolgersi almeno nel triennio successivo alla realizzazione delle stesse, dovrà essere integrato prevedendo la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea. Il piano dovrà inoltre definire le operazioni di manutenzione delle radure erbose per impedire la proliferazione di specie infestanti e le relative tempistiche.

21. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

22. Dovrà essere concordato preventivamente con ARPA Piemonte il piano di monitoraggi ambientali sull’ambiente idrico. Il piano di monitoraggio dovrà prevedere anche controlli in fase di cantiere sulla presenza e localizzazione della nidificazione dei gruccioni. Data la complessità e l’articolazione delle opere previste, i monitoraggi dei recuperi ambientali dovranno essere articolati in certificati di regolare esecuzione delle opere di mitigazioni ambientali in cui venga verificata la conformità degli interventi eseguiti a quanto indicato in progetto.

23. Al Settore VIA-VAS di ARPA Piemonte dovrà essere comunicato l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98.

* di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/1998, il presente provvedimento ricomprende le seguenti autorizzazioni rese, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, all’interno della conferenza di servizi dalle autorità competenti alla loro emanazione:

- nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904;

- autorizzazione di compatibilità con l’equilibrio idrogeologico del territorio ai sensi della L.R. 45/1989;

- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004;

* di dare atto che il progetto è stato redatto in accordo con i criteri che regolano l’utilizzo delle risorse programmate per il finanziamento;

* di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di 3 anni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 9 della L.R. 40/1998;

* di stabilire altresì che il proponente comunichi all’ARPA competente per territorio la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo;

* di dare atto che ARPA provvederà, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 L.R. 40/1998, ad assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità competente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998.

(omissis)