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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2008, n. 19-8630

Art. 1-sexies del D.L. 239/2003 convertito in Legge 290/2003 e modificato dall’art. 1, comma 26 della Legge 23 agosto 2004, n. 239. Espressione intesa per autorizzazione progetto ricostruzione linee a 132 kV Crevola Toce-Domodossola e Domodossola Calice nei Comuni di Crevoladossola e Domodossola (VB).

A relazione dell’Assessore Bairati:

L’articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, a modifica dell’art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che la costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica [...] sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti [...].

Con riferimento a tale norma, Terna S.p.a. con istanza n. TE/P2006014864 del 20 dicembre 2006 ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico richiesta di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio del progetto di ricostruzione delle linee a 132 kV “Crevola Toce-Domodossola” T 456 e “Domodossola-Calice” T. 457 nei Comuni di Crevoladossola e Domodossola (VB).

Contestualmente, in data 21.12.2006, la Società elettrica ha presentato alla Regione istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 12 della L.r. 14 dicembre 1998, n. 40, ai fini dell’avvio della fase di valutazione della procedura di VIA, il cui esito positivo costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.

L’intervento in oggetto consiste nella complessiva ricostruzione delle linee a 132 kV esistenti “Crevola Toce-Domodossola” e “Domodossola-Calice” ricomprese nei Comuni di Crevoladossola e Domodossola, costituente la conclusione di un ampio programma di razionalizzazione della rete a 132 kV della Val d’Ossola Nord. Nello specifico, il progetto prevede la dismissione e il successivo smantellamento delle due linee esistenti e la loro ricostruzione su un tracciato di progetto che ottimizza l’attuale localizzazione.

La ricostruzione della direttrice elettrica in argomento, mediante il potenziamento dei conduttori, nel novero del più ampio programma d’intervento di cui costituisce opera finale, risponde all’esigenza di migliorare le condizioni di sicurezza ed affidabilità nell’esercizio della rete di trasporto dell’energia elettrica prodotta nelle centrali idroelettriche dell’alta Val d’Ossola, contribuendo nel contempo alla razionalizzazione dei tracciati e alla riduzione della densità di rete nell’area interessata. Infatti, alla ricostruzione della direttrice in progetto, pari a circa 9,8 km, si accompagna la dismissione e il recupero di svariati km di rete a 132 kV presenti nell’area e inerenti alle linee T. 460, T. 469 e T. 446 localizzate nei Comuni di Crevoladossola, Domodossola, Montecrestese, Masera, Trontano, Beura-Cardezza, Villadossola e Pallanzeno. A tali interventi di recupero della rete a 132 kV si associa, quale opera di mitigazione, il recupero di circa 10 km di linea a 50 kV tra Varzo e Crevola Toce, condizionatamente all’acquisizione da parte del proponente dell’assenso della proprietà espressa dalla società ENEL Produzione.

Per quanto riguarda l’aspetto procedimentale relativo al rilascio dell’autorizzazione all’intervento in oggetto, il Ministero delle Infrastrutture - Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo del territorio, con nota n. 253/U del 15.1.2007, ha chiesto a questa Regione di esprimersi in relazione all’accertamento di conformità dell’intervento alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ai sensi dell’art. 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239.

La fase di valutazione di impatto ambientale regionale delle opere in progetto, avviatasi con la presentazione dell’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, nonché con la pubblicazione sui quotidiani dell’avviso al pubblico dell’avvenuto deposito degli elaborati, dopo una sospensione della decorrenza dei termini per la presentazione di integrazioni progettuali, si è conclusa con giudizio di compatibilità ambientale positivo espresso con n. 60 - 7288 del 29 ottobre 2007, condizionatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni.

Successivamente, in data 5 dicembre 2007 si è svolta la Conferenza dei Servizi, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, nonché dell’art. 52-quater del DPR 8 giugno 2001, n. 327, per l’autorizzazione dell’intervento in oggetto, indetta dal Ministero per lo Sviluppo Economico con nota del 21.11.2007, a cui ha fatto seguito la trasmissione del verbale con nota n. 358 del 7.01.2008.

In attuazione della DGR n. 4 - 2195 del 20 febbraio 2006 in materia di procedure per l’espressione dell’intesa regionale nei procedimenti autorizzativi di elettrodotti della rete di trasmissione nazionale, la Direzione Ambiente, investita del ruolo di coordinamento, ha proceduto alla convocazione di una Conferenza dei servizi interna ai sensi dell’art. 23 della L.r. n. 7/2005, ai fini di effettuare una ricognizione sulle eventuali autorizzazioni previste per la realizzazione e l’esercizio dell’opera.

Nell’ambito dei lavori di suddetta Conferenza, svoltasi il 27 marzo 2008, sono state considerate le posizioni precedentemente espresse dalle Direzioni regionali coinvolte nella fase di valutazione di impatto ambientale, e compendiate nel giudizio di compatibilità ambientale di cui alla citata DGR 60 - 7288 del 29 ottobre 2007, provvedendo nel contempo ad un’integrazione del quadro prescrittivo ad esso correlato.

Per quanto attiene alle autorizzazioni ed ai nulla-osta già rilasciati in modo integrato in sede di espressione del giudizio di compatibilità ambientale, in sede di Conferenza si è dato atto dell’avvenuta acquisizione dei seguenti pareri, rilasciati dai Settori regionali competenti:

- Settore Gestione Beni Ambientali - nota prot. 29801 del 13.09.2007 (parere favorevole con condizioni, per quanto di competenza ai sensi del D. Lgs. 42/2004);

- Settore Opere Pubbliche decentrato di Verbania - nota prot. 39178 del 31.08.2007 parere tecnico favorevole ai sensi del R.D. 523/1904);

- Settore Pianificazione aree protette - nota prot. 16356 del 10.09.2007 (parere favorevole con prescrizioni).

Nel corso della Conferenza si è preso atto, altresì, dell’avvenuta pubblicazione da parte di TERNA S.p.A dell’ elenco di particelle catastali interessate dai tracciati in progetto, secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, nonché dell’avvenuta trasmissione da parte della Società elettrica al competente Settore regionale Accordi di Programma ed Esame conformità urbanistica della necessaria documentazione urbanistica.

E’ stato poi acquisito il contributo del Centro Regionale Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dell’ARPA Piemonte espresso con nota n. 35342 del 26.03.2008, in cui si conferma il parere favorevole già espresso in sede di giudizio di compatibilità ambientale dell’opera, nel quale si dava atto di una riduzione generalizzata dei livelli di esposizione della popolazione ai campi magnetici rispetto alla situazione attuale, assicurando ovunque valori inferiori a 1 micro-tesla, ben al di sotto del limite dell’obiettivo di qualità stabilito dall’art. 4 del DPCM 8.07.2003. In ogni caso, con riferimento al recettore n. 18 in Comune di Domodossola (campata tra i sostegni 1 e 2 della linea T.457 in progetto), per il quale è stata stimata l’esposizione a un valore di induzione magnetica pari a circa 1 micro-Tesla, ad implementazione del principio precauzionale della “prudent avoidance”, si raccomanda l’adozione da parte del proponente, verificatane la fattibilità tecnico-economica, di misure semplici ed a basso costo tese a mitigare ulteriormente il valore di induzione magnetica previsto.

In ultimo, si dà atto che il Settore regionale Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica della Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia non ha ancora espresso il parere di competenza.

Pertanto, in considerazione del fatto che l’intervento in progetto risulta consentire una riduzione della densità territoriale della rete aerea in alta tensione nei territori considerati e, con DGR n. 60 - 7288 del 29 ottobre 2007, ha ottenuto un giudizio di compatibilità ambientale positivo;

in considerazione del fatto che l’autorizzazione unica rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti ;

prendendo atto dell’avvenuto espletamento da parte del proponente di tutte le procedure di pubblicizzazione e di invio dell’avviso di avvio del procedimento e di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, secondo le disposizioni normative vigenti;

ritenuta la necessità di prevedere la piena osservanza del quadro prescrittivo e di raccomandazioni delineato nella DGR n. 60 - 7288 del 29 ottobre 2007 contenente il giudizio di compatibilità ambientale, costituente parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio, salvo quanto espressamente integrato nella presente deliberazione, come precedentemente illustrato;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

visto il D.P.R. 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;

visto il DPCM 8 luglio 2003;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

vista la DGR n. 4-2195 del 20 febbraio 2006;

vista la DGR n. 19 - 5515 del 19 marzo 2007

vista la DGR n. 60 - 7288 del 29 ottobre 2007;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere l’intesa di cui all’art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 e infine modificato dalla legge 239/2004, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente al progetto illustrato in premessa, sito nei Comuni di Crevoladossola e Domodossola (in provincia di Verbania);

- di dare atto, anche ai fini degli adempimenti di competenza del Ministero delle Infrastrutture, nelle more dell’espressione del parere del Settore regionale competente in ordine all’accertamento della conformità urbanistica, che con DGR n. 60 - 7288 del 29 ottobre 2007, sentiti i Comuni territorialmente interessati, la Giunta Regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale degli interventi in oggetto;

- di dare atto che, pur in assenza dell’accertamento della conformità urbanistica dell’opera, come in premessa illustrato, l’autorizzazione unica del Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;

- di stabilire che l’intesa è vincolata al rispetto:

1. delle prescrizioni/raccomandazioni contenute nella Deliberazione citata di espressione del giudizio di compatibilità ambientale, secondo le integrazioni illustrate in premessa, da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

2. dei livelli di portata di energia elettrica, dichiarati nella documentazione progettuale, atti a garantire il mantenimento dell’obiettivo di qualità per l’inquinamento elettromagnetico, di cui al DPCM 8 luglio 2003;

3. dell’impegno da parte del proponente a fornire i dati informatici relativi ai tracciati delle linee realizzate, ai fini dell’aggiornamento del catasto regionale delle linee elettriche;

4. dell’impegno da parte del proponente a dismettere e smantellare gli elettrodotti aerei di cui si prevede il recupero, nel termine di 8 mesi dall’entrata in esercizio delle nuove linee, e comunque entro 28 mesi dall’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nonché a cancellare contestualmente ogni vincolo di servitù ad essi correlato;

5. dell’impegno del Ministero per lo Sviluppo Economico a richiamare nella premessa al decreto di autorizzazione l’obbligo per i Comuni territorialmente interessati di recepire nei rispettivi strumenti urbanistici le planimetrie correlate alla rappresentazione delle fasce di rispetto e di attenzione correlate ai valori di esposizione ai campi magnetici, così come aggiornate dal proponente in sede di progettazione esecutiva e, quindi, trasmesse ai Comuni interessati;

- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero delle Infrastrutture per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza ai Comuni territorialmente interessati, nonché alla società Terna S.p.a.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)