Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2008, n. 10-8621

L.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita’ ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/1998 e Valutazione d’incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 e del D.P.G.R. 16/R del 16.11.2001 inerente il “Progetto di coltivazione della miniera ”Finero" nel Comune di Malesco (VB) per il rinnovo della C.M. per olivina ed associati con contestuale riduzione di area da ettari 116 ad ettari 35", presentato dalla Soc. Maffei S.p.A.

A relazione dell’Assessore De Ruggiero:

In data 6 aprile 2005 l’ing. Eugenio Salvaia, in qualità di Direttore minerario e Procuratore della Società Maffei S.p.A. (omissis) con sede legale in Castellarano (RE) Via Reni 2/L, ha depositato presso l’Ufficio regionale di deposito progetti V.I.A. istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 12, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40, in merito al “Progetto di coltivazione della miniera denominata ”Finero" sita nel territorio del Comune di Malesco (VB) per il rinnovo della concessione mineraria per olivina e contestuale riduzione di area da ettari 116 ad ettari 35";

Contestualmente, il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), della citata l.r. 40/1998, alla pubblicazione dell’avviso al pubblico dell’avvenuto deposito degli stessi nell’inserto “Il Giornale nuovo del Piemonte” del quotidiano “Il Giornale” del 19 aprile 2005 ed agli ulteriori adempimenti prescritti dal citato articolo 12.

Il progetto presentato, relativo all’attuazione di attività di miniera, rientra nella categoria progettuale n. 8 dell’allegato A1 alla l.r. 40/1998 (come aggiornato dalla D.G.R. 19 marzo 2002 n. 75-5611) “Attività di coltivazione di minerali solidi”.

Il Nucleo Centrale dell’Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall’art. 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla D.G.R. citata e s.m.i., verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato la Direzione regionale Industria, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto, nonché le strutture regionali interessate all’istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l’approccio integrato all’istruttoria.

Ciò premesso la Direzione Industria, ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 26 maggio 2005 e dell’avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. individuando il responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 241/1990.

L’intervento estrattivo si sviluppa in località “Finero” nel comune di Malesco (VB). La miniera è posta in un’area assoggettata al vincolo ambientale di cui al D.Lgs. 42/2004 ed al vincolo idrogeologico normato dalla Regione Piemonte con l.r. 45/89. Inoltre l’area, in disponibilità del richiedente, è sottoposta ad uso civico. Ad una distanza di circa 700 metri è presente il Sito di Importanza Comunitaria denominato “Val Grande” (cod. IT1140011).

Il progetto consiste nel completamento di un precedente progetto di coltivazione approvato con D.D. n. 138/95 del 21/03/95 e non completato. In occasione del procedimento in oggetto è stata richiesta una riduzione d’area della concessione mineraria da 116 ha a 35 ha.

In particolare la coltivazione interessa un giacimento massivo di olivina con potenza di oltre 100 metri. I lavori di coltivazione prevedono l’asportazione di circa 550.000 m3 di roccia per la produzione di sabbie e granulati olivinici per un periodo di cinque anni. L’accesso alla miniera è garantito da una strada esistente. E’ prevista la realizzazione di una strada di arroccamento per l’accesso alla parte sommitale del giacimento e di opere di difesa passive durante la coltivazione a varie quote. Il metodo di coltivazione è per fette orizzontali discendenti fino alla quota piazzale, con profilo finale a gradoni con altezza di 10 metri e pedata di 6 metri.

La coltivazione avverrà in tre fasi con contestuale recupero ambientale delle aree. I lavori di coltivazione saranno effettuati nelle quote comprese tra 1040 e 930 m s.l.m.m.

La prima fase (durata un anno) prevede il completamento dei lavori già avviati e la realizzazione della pista di arroccamento nonchè lavori preparatori per la seconda fase; la seconda fase (durata due anni) prevede la coltivazione del giacimento tra le quote 1040 e 1020 m s.l.m.m. e lavori preparatori per la terza fase; la terza fase (durata due anni) prevede la coltivazione del giacimento tra le quote 1020 e 930 m s.l.m.m..

Il materiale estratto sarà avviato al trattamento presso gli impianti già esistenti nel comune di Boca (NO) e per i quali non è prevista alcuna modifica.

Il progetto di recupero ambientale prevede il reinserimento dell’area nel contesto ecologico e territoriale e il mascheramento dell’area di miniera per consentire una riduzione della discontinuità paesaggistica che verrà a crearsi in seguito ai lavori di coltivazione.

Il responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 l.r. 40/1998, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all’articolo 9 della medesima l.r. 40/1998. Alla Conferenza è stato invitato a partecipare anche il proponente in attuazione del comma 6 dell’art. 13 della l.r. 40/98.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di V.I.A. non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

In data 27 maggio 2005 si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi, con contestuale sopralluogo al sito di intervento. In tale seduta si è definito il cronoprogramma dell’istruttoria e stabilito che l’autorizzazione ai sensi del d. lgs. 42/2004 sarà assorbita dal giudizio di compatibilità.

In data 28 giugno 2005 si è svolta la seconda riunione della Conferenza di Servizi in cui si è esaminata, congiuntamente al contributo dei soggetti coinvolti nell’istruttoria, la documentazione presentata. Dalla seduta è emersa la necessità di sottoporre il progetto a Valutazione di Incidenza ai sensi del DPGR 16-11-2001 n. 16/R nonché di richiedere integrazioni ed approfondimenti in merito all’inquadramento geologico, alle acque superficiali e sotterranee, ad aspetti progettuali di coltivazione e al rumore prodotto dall’intervento.

In data 13 luglio 2005 con nota prot. n. 9951/16.4 sono state richieste al Proponente le integrazioni stabilite in sede di Conferenza di Servizi. A seguito della richiesta di integrazione, sono stati interrotti i termini del procedimento come previsto dal comma 6 dell’art. 12 della l.r. 40/1998.

Il Proponente con nota del 2 agosto 2005, acquisita con prot. n. 11717/16.4 dell’11 agosto 2005, ha richiesto una proroga di sessanta giorni per provvedere alla redazione delle integrazioni richieste; con successiva nota del 6 ottobre 2005, acquisita con prot. n. 14102/16.4 del 14 ottobre 2005, è stata richiesta un’ulteriore proroga di sessanta giorni.

Con nota della Regione Piemonte Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva del 7 novembre 2005, prot. n. 15210/16.4 è stata accordata la proroga richiesta fino al 15 gennaio 2006.

Il Proponente, con nota del 16 marzo 2006, ha richiesto la sospensione dei termini del procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 14.5 della l.r. 40/98 fino al 30 settembre 2006; di tale richiesta è stata data comunicazione ai soggetti interessati dalla fase di V.I.A. con nota della Direzione Industria Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva dell’11 aprile 2006 prot. n° 4303/16.4.

In data 29 settembre 2006 l’ing. Bruno Anselmi, subentrato all’ing. Eugenio Salvaia quale Procuratore speciale della società Maffei S.p.A., ha trasmesso al Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale nuovi elaborati progettuali in copia e su supporto informatico relativi agli approfondimenti richiesti in sede di Conferenza di Servizi presentando contestualmente la domanda di attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPGR n. 16/R del 16 novembre 2001 relativamente al S.I.C. “Val Grande” (cod. IT1140011) ed allegando la necessaria documentazione. Contestualmente il proponente ha provveduto a dare avviso al pubblico sul quotidiano “Il Giornale del Piemonte” del 29 settembre 2006 riavviando la procedura con termine, per la conclusione della procedura, di 90 giorni dalla pubblicazione medesima ai sensi del comma 6 dell’art. 12 della l.r. 40/1998.

La Direzione Industria, ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito delle integrazioni progettuali, del riavvio della Fase di valutazione della procedura di V.I.A. e contestualmente dell’avvio della procedura di valutazione di Incidenza sul Bollettino ufficiale della Regione n. 45 del 9 novembre 2006 individuando il responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 241/1990.

In data 10 novembre 2006, si è tenuta la terza riunione della Conferenza di Servizi durante la quale sono stati esaminati gli elaborati integrativi depositati ed i contributi delle Direzioni regionali interessate e dell’A.R.P.A.. A seguito di approfondito esame e di successiva discussione di quanto presentato, la Conferenza di Servizi ha rilevato la sostanziale risposta alle integrazioni richieste.

La Regione Piemonte Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica - Settore Urbanistico Territoriale area Provincia di Verbania del 28 giugno 2005, con nota prot. n. 23452/19.18, acquisita con prot. n. 9216/16.4 del 1 luglio 2005, ha espresso parere favorevole all’intervento.

Il Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Verbania con nota prot. n. 6387 del 10 novembre 2006, acquisita con prot. n. 13045/16.4 del 13 novembre 2006, ha espresso parere di competenza favorevole,

Il contributo tecnico-scientifico dell’A.R.P.A. prot. n. 136182/SCOLI del 10 novembre 2006, acquisito con prot. n. 13046/16.4 del 13 novembre 2006, ha riscontrato che la documentazione integrativa soddisfa quanto richiesto ad eccezione di alcuni punti specifici che saranno oggetto di prescrizioni tecniche:

* programmare un piano di manutenzione della scogliera in massi lungo il Rio Creves, come previsto anche a pag. 9 della Relazione Tecnica integrativa, fatto salvo quanto disposto dalle Autorità competenti;

* eseguire un periodico aggiornamento del rilievo geologico-strutturale, e conseguente adeguamento delle modalità di coltivazione alle condizioni effettivamente riscontrate.

La Provincia del Verbano Cusio Ossola Settore VI Servizio Assetto Idrogeologico, Protezione Civile, Cartografico e SIT, con nota del 10 novembre 2006 prot. n. 0055287/VI acquisita con prot. n. 13123/16.4 del 14 novembre 2006, esprime parere favorevole sul progetto definitivo ai fini del giudizio di compatibilità ambientale e richiedendo quanto di seguito riportato per il progetto esecutivo:

* il modello geologico-geomorfologico rappresentativo dell’area estrattiva e di un suo intorno significativo dovrà essere reso maggiormente congruente allo stato morfologico rilevabile in sito, in particolare, sul piano quotato di progetto, dovranno essere rappresentate tutte le forme (fessure di trazione nelle coperture, orli di scarpate in erosione) osservabili sia in corrispondenza della porzione di versante posta immediatamente a ENE dell’area d’intervento sia in corrispondenza della pista di accesso al sito di coltivazione; dovrà essere fornita la caratterizzazione geomorfologia e idraulica dei solchi di ruscellamento concentrato diretti all’incirca NW-SE, rappresentati nella cartografia agli atti, valutando contestualmente l’eventuale interazione tra le modificazioni/trasformazioni d’uso del suolo previste e i processi in atto; dovrà essere rivista la caratterizzazione del rio senza nome che scorre in corrispondenza del limite nord-orientale del sito di cava, con direzione all’incirca NW-SE, attualmente in sostanziali condizioni di equilibrio;

* in riferimento alla regimazione delle acque superficiali, dovranno essere prodotti schemi esemplificativi dei particolari costruttivi di tutte le opere previste (canalette in sponda destra del Rio Creves; opera idraulica sul piazzale di quota 930 m s.l.m., per la quale inoltre dovrà esserne chiarita la funzionalità);

* dovranno essere adeguatamente progettati gli interventi necessari per la sistemazione della pista di accesso al sito di coltivazione, interessata sul parametro di monte e di valle, da processi di instabilità plano-altimetrica interessanti la copertura detritica, nonché necessari per la regimazione delle acque di origine sotterranea, le cui venute a giorno sono osservabili in due punti immediatamente a WSW del giacimento; si ritiene che l’attuazione di detti interventi possa avvenire anche tramite apposita convenzione da stipularsi con l’Amministrazione comunale;

* si esprimono forti perplessità in merito all’assetto e alla funzionalità delle piste di arroccamento interne al sito estrattivo, così come previste in progetto, e alle relative condizioni di stabilità, venendosi di fatto a configurare trincee, prevalentemente in roccia, con fronti di scavo aventi sviluppo verticale anche pari a ca 20 m, senza gradoni intermedi; sulla scorta di quanto sopra, pertanto, si ritiene necessario rivedere in fase di progettazione esecutiva, la progettazione dei tracciati proposti, ancorché aventi carattere provvisorio e temporaneo, in quanto propedeutici all’apertura dei fronti di coltivazione;

* come in precedenza richiesto, dovranno essere fornite le verifiche al superamento per sfondamento dei rilevati paramassi in progetto, i quali, inoltre, dovranno essere corredati di schemi esemplificativi della tipologia costruttiva (sc. 1:100); da ultimo, le analisi numeriche di tipo probabilistico dovranno essere aggiornate mediante la rappresentazione delle traiettorie simulate;

* estrema attenzione dovrà essere posta alla riprofilatura dei fronti di scavo residui in copertura detritica, i quali dovranno presentare pendenze adeguate alle caratteristiche geotecniche dei materiali.

La Regione Piemonte Settore Pianificazione Aree Protette con nota prot. n° 21799/21.5 del 20 novembre 2006, acquisita con prot. n° 13581/16.4 del 22 novembre 2006 ha espresso parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza e relativamente al Sito di Importanza Comunitaria “Val Grande” (codice IT1140011), con le seguenti prescrizioni:

* per evitare il disturbo provocato dai brillamenti per la salvaguardia della faune presente, si dovranno limitare le lavorazione alle ore diurne, terminando mezz’ora prima del tramonto, al fine di garantire il minor impatto acustico possibile nel momento della giornata nel quale tipicamente si osserva la massima attività delle specie animali;

* inoltre durante il periodo di nidificazione del fagiano di monte (fine maggio inizio luglio) dovrà essere limitato al minimo indispensabile l’impiego di esplosivi;

* durante le fasi di cantiere e di successiva manutenzione dovrà essere utilizzata la viabilità già esistente; si dovranno inoltre inumidire le strade utilizzate come viabilità di cantiere, anche più volte al giorno e, dove possibile, mediante bagnatura fissa con tubo di gomma fissurato, allo scopo di limitare la produzione di polveri.

L’ANAS SpA Compartimento della Viabilità per il Piemonte con nota prot. n. CTO-0035146-P del 9 novembre 2006 acquisita con prot. n. 13377/16.4 del 17 novembre 2006, ha espresso parere favorevole.

Il Comune di Malesco con nota prot. n. 83 del 9 gennaio 2007 acquisita con prot. n. 708 del 17 gennaio 2007, ha espresso parere favorevole all’intervento in oggetto.

In data 27 novembre 2006 il dott. Francesco Peres della società Gea Consulting ha presentato al Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale, per conto della Società Maffei S.p.A., integrazioni spontanee alla documentazione presentata in merito alla problematica dell’impatto acustico. La presentazione di quanto detto ha riavviato il termine di 90 giorni dalla pubblicazione medesima per la conclusione della procedura, ai sensi del comma 6 dell’art. 12 della l.r. 40/1998.

La documentazione prima detta consiste essenzialmente nella trascrizione di quanto discusso durante la terza Conferenza di Servizi in merito alle criticità dovute all’impiego di mezzi d’opera ed all’impiego di esplosivo durante la coltivazione della miniera; pertanto non risulta essere una modifica di quanto già presentato ma solamente una esplicitazione scritta di quanto discusso verbalmente in sede di Conferenza.

La Regione Piemonte Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Rifiuti con nota prot. n. 1427/22 del 1° febbraio 2007, acquisita con prot. n. 1614/16.4 dell’8 febbraio 2007, ha espresso la compatibilità dell’intervento dal punto di vista ambientale a condizione che venga realizzata la pista camionabile per evitare l’attraversamento dell’abitato di Malesco e che vengano effettuati appropriati monitoraggi acustici-ambientali, in accordo con ARPA Piemonte, al fine di verificare lo studio previsionale di impatto acustico.

In data 6 novembre 2007, per conto del proponente, il progettista ha trasmesso copia della Determinazione della Regione Piemonte Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica n° 141 del 21 agosto 2007 nella quale viene autorizzato l’intervento ai sensi dell’art. 159 del D. lgs. 42/2004 senza prescrizioni.

Pertanto, visti i verbali delle Conferenze di Servizi e le risultanze istruttorie, da cui emergono condizioni e prescrizioni volte a mitigare gli effetti sull’ambiente dei lavori di coltivazione e ad ottimizzare gli interventi di recupero dell’area, si evidenzia che il progetto proposto risulta compatibile dal punto di vista ambientale subordinatamente al rispetto delle condizioni e prescrizioni sopra richiamate.

Visto il R.D. del 29 luglio 1927 n. 1443;

vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la l.r. del 9 agosto 1989, n. 45;

vista la l.r. del 26 aprile 2000, n. 44;

visto il D. lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al “Progetto di coltivazione della miniera denominata ”Finero" sita nel territorio del Comune di Malesco (VB) per il rinnovo della concessione mineraria per olivina e contestuale riduzione di area da ettari 116 ad ettari 35", presentato dalla Soc. Maffei S.p.A. con sede in Castellarano (RE) Via Reni, 2/L, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

* la coltivazione del giacimento minerario che, a seguito della classificazione ex R.D. 1443/1927 e s.m.i. è parte del patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell’industria, in quanto dal materiale scavato si ricava una vasta gamma di prodotti che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali;

* per la prosecuzione dell’attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale;

* il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale di fronti esauriti e non ancora sottoposti a recupero ambientale;

* gli interventi di recupero ambientale da realizzare in parte con moderne tecniche di ingegneria naturalistica sono finalizzati al reinserimento dell’area nel contesto ecologico e territoriale e il mascheramento dell’area di miniera è stato elaborato per consentire una riduzione della discontinuità paesaggistica che verrà a crearsi in seguito ai lavori di coltivazione;

nonché di esprimere parere favorevole alla Valutazione di Incidenza relativamente al Sito di Importanza Comunitaria “Val Grande” (codice IT1140011), nei confronti del progetto in epigrafe per le seguenti motivazioni:

* gli interventi in progetto sono compatibili con la conservazione delle emergenze naturalistiche in considerazione della distanza del sito estrattivo e delle strade di cantiere dai confini del S.I.C. e del numero di mezzi interessati alla coltivazione.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale e l’espressione favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza in merito al S.I.C. “Val Grande”, per contenere e mitigare gli impatti indotti in corso di coltivazione e per ottimizzare l’intervento, sono validi alle seguenti condizioni:

1. sia previsto un piano di manutenzione della scogliera in massi lungo il Rio Creves, come previsto anche a pag. 9 della Relazione Tecnica integrativa, fatto salvo quanto disposto dalle Autorità competenti;

2. sia eseguito un periodico aggiornamento del rilievo geologico-strutturale, e conseguente adeguamento delle modalità di coltivazione alle condizioni effettivamente riscontrate;

3. il modello geologico-geomorfologico rappresentativo dell’area estrattiva e di un suo intorno significativo dovrà essere reso maggiormente congruente allo stato morfologico rilevabile in sito, in particolare, sul piano quotato di progetto, dovranno essere rappresentate tutte le forme (fessure di trazione nelle coperture, orli di scarpate in erosione) osservabili sia in corrispondenza della porzione di versante posta immediatamente a ENE dell’area d’intervento sia in corrispondenza della pista di accesso al sito di coltivazione; dovrà essere fornita la caratterizzazione geomorfologia e idraulica dei solchi di ruscellamento concentrato diretti all’incirca NW-SE, rappresentati nella cartografia agli atti, valutando contestualmente l’eventuale interazione tra le modificazioni/trasformazioni d’uso del suolo previste e i processi in atto; dovrà essere rivista la caratterizzazione del rio senza nome che scorre in corrispondenza del limite nord-orientale del sito di cava, con direzione all’incirca NW-SE, attualmente in sostanziali condizioni di equilibrio;

4. in riferimento alla regimazione delle acque superficiali, dovranno essere prodotti schemi esemplificativi dei particolari costruttivi di tutte le opere previste (canalette in sponda destra del Rio Creves; opera idraulica sul piazzale di quota 930 m s.l.m., per la quale inoltre dovrà esserne chiarita la funzionalità);

5. dovranno essere adeguatamente progettati gli interventi necessari per la sistemazione della pista di accesso al sito di coltivazione, interessata sul parametro di monte e di valle, da processi di instabilità plano-altimetrica interessanti la copertura detritica, nonché necessari per la regimazione delle acque di origine sotterranea, le cui venute a giorno sono osservabili in due punti immediatamente a WSW del giacimento; si ritiene che l’attuazione di detti interventi possa avvenire anche tramite apposita convenzione da stipularsi con l’Amministrazione comunale;

6. dovranno essere fornite le verifiche al superamento per sfondamento dei rilevati paramassi in progetto, i quali, inoltre, dovranno essere corredati di schemi esemplificativi della tipologia costruttiva (in scala 1:100); da ultimo, le analisi numeriche di tipo probabilistico dovranno essere aggiornate mediante la rappresentazione delle traiettorie simulate;

7. estrema attenzione dovrà essere posta alla riprofilatura dei fronti di scavo residui in copertura detritica, i quali dovranno presentare pendenze adeguate alle caratteristiche geotecniche dei materiali;

8. dovranno essere effettuati monitoraggi acustici-ambientali, da concordarsi preventivamente con ARPA Piemonte e con il Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive della Regione Piemonte al fine di verificare i risultati previsionali riportati nelle relazioni tecniche specialistiche redatte ai sensi della L. 447/95 e l.r. 52/00;

9. per evitare il disturbo provocato dai brillamenti per la salvaguardia della faune presente, si dovranno limitare le lavorazione alle ore diurne, terminando mezz’ora prima del tramonto, al fine di garantire il minor impatto acustico possibile nel momento della giornata nel quale tipicamente si osserva la massima attività delle specie animali;

10. durante il periodo di nidificazione del fagiano di monte (fine maggio inizio luglio) dovrà essere limitato al minimo indispensabile l’impiego di esplosivi;

11. durante le fasi di cantiere e di successiva manutenzione dovrà essere utilizzata la viabilità già esistente; si dovranno inoltre inumidire le strade utilizzate come viabilità di cantiere, anche più volte al giorno e, dove possibile, mediante bagnatura fissa con tubo di gomma fissurato, allo scopo di limitare la produzione di polveri.

12. le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto devono essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno);

13. al fine di tutelare l’Amministrazione regionale, relativamente alla realizzazione del piano di recupero ambientale approvato, entro 60 giorni dalla deliberazione ex art. 12 l.r. 40/1998, la Società esercente, comunque prima della determinazione relativa alla Concessione Mineraria, anche in applicazione dell’art. 9 della L. 221/1990, deve presentare a favore dell’Amministrazione regionale una fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 233.950,00 (duecentotrentatremilanovecentocinquanta/00). Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Malesco. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

a. estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte, che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

b. esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

c. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

d. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la miniera, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

La Direzione Industria provvederà, entro 60 giorni dalla data della presente deliberazione, ad adottare la determina di Concessione mineraria con contestuale riduzione d’area ai sensi del R.D. 1443/1927 e s.m.i..

E’ parte integrante della presente deliberazione l’allegato tecnico comprendente le prescrizioni di carattere minerario e di recupero ambientale (Allegato A).

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati, al Ministero competente per quanto concerne l’autorizzazione D.lgs. 42/2004, nonché depositata presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso al presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)

Allegato A

Progetto di coltivazione della miniera denominata “Finero” sita nel territorio del Comune di Malesco (VB) per il rinnovo della concessione mineraria per olivina e contestuale riduzione di area da ettari 116 ad ettari 35", presentato dalla Soc. Maffei S.p.A. con sede in Castellarano (RE) Via Reni, 2/L. ALLEGATO TECNICO.

Ai fini della coltivazione della miniera e del recupero ambientale la società proponente è tenuta ad ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche:

1. nessun lavoro di coltivazione è ammesso a quote inferiori a 930 m e a quote superiori a 1040 m s.l.m.;

2. la coltivazione sia attuata procedendo dall’alto verso il basso nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;

3. la coltivazione avvenga per fette orizzontali discendenti dall’alto verso il basso con profilo finale a gradoni con altezza di 10 m e pedata di 6 m;

4. i fossi di scolo per la regimazione delle acque superficiali e le vasche di decantazione siano oggetto di periodici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per conservare la loro funzionalità;

5. in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all’area di coltivazione, devono essere costantemente umidificate;

6. estrema attenzione dovrà essere posta alla riprofilatura dei fronti di scavo residui in copertura detritica, i quali dovranno presentare pendenze adeguate alle caratteristiche geotecniche dei materiali;

7. dovranno essere effettuati monitoraggi acustici-ambientali, da concordarsi preventivamente con ARPA Piemonte e con il Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive della Regione Piemonte al fine di verificare i risultati previsionali riportati nelle relazioni tecniche specialistiche redatte ai sensi della L. 447/95 e l.r. 52/00;

8. per evitare il disturbo provocato dai brillamenti per la salvaguardia della faune presente, si dovranno limitare le lavorazione alle ore diurne, terminando mezz’ora prima del tramonto, al fine di garantire il minor impatto acustico possibile nel momento della giornata nel quale tipicamente si osserva la massima attività delle specie animali;

9. durante il periodo di nidificazione del fagiano di monte (fine maggio inizio luglio) dovrà essere limitato al minimo indispensabile l’impiego di esplosivi;

10. durante le fasi di cantiere e di successiva manutenzione dovrà essere utilizzata la viabilità già esistente; si dovranno inoltre inumidire le strade utilizzate come viabilità di cantiere, anche più volte al giorno e, dove possibile, mediante bagnatura fissa con tubo di gomma fissurato, allo scopo di limitare la produzione di polveri.

11. il terreno vegetale e la copertura di materiale sterile devono essere accantonati separatamente nelle aree individuate nella planimetria esplicativa del cronoprogramma annuale di recupero ambientale compresa nella relazione tecnica integrativa; i cumuli del terreno vegetale da predisporre con spessori massimi di 3 metri dovranno essere opportunamente inerbiti;

12. le Amministrazioni competenti si riservano di prescrivere eventuali modifiche alle opere di recupero ambientale al fine di ottimizzare i relativi interventi;

13. siano conservati campioni dei singoli affioramenti delle aree di coltivazione autorizzate;

14. il concessionario sia tenuto a fornire ai funzionari del Settore Regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste; in particolare nei dati statistici mensili che la concessionaria è tenuta ad inviare, oltre ai volumi coltivati, deve essere indicato il tipo di utilizzo commerciale del materiale venduto indicando per ogni singolo uso il rispettivo quantitativo e la provenienza nell’ambito della miniera;

15. la Società sia tenuta a porre in opera capisaldi quotati in numero non inferiore a 6 (sei) ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell’evoluzione dei lavori ed entro 60 giorni dal giudizio positivo di compatibilità dovrà essere trasmessa al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte l’esatta ubicazione e la quota di ogni caposaldo, nonché le monografie degli stessi

16. inoltre il concessionario è tenuto:

a. ad ottemperare oltre a quanto già previsto dal R.D.1443/1927, dal D.P.R. 128/1959 anche ad altre eventuali nuove norme concernenti la conduzione della miniera;

b. ad inviare al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 20 del D. lgs. 624/1996 e degli artt. 6, 24, 25, 26, 27, 28, del D.P.R. 128/59, così come modificato dal D. lgs. 624/96, denuncia di esercizio con i nominativi del Direttore Responsabile, dei Sorveglianti, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) eventualmente coordinato;

c. ad inviare ai sensi degli artt. 37, 41, 42 e 43 del D.P.R. 128/1959 entro il mese di settembre di ogni anno il consuntivo dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale eseguiti e il preventivo per l’anno successivo;

d. inviare entro il 31 marzo di ogni anno copia dei piani topografici aggiornati alla data del 31 dicembre precedente;

e. entro il mese di dicembre di ogni anno sia inviata relazione in merito alla commercializzazione del materiale coltivato nell’area di ampliamento della concessione specificandone le caratteristiche mineralogiche.