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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2008

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2008, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: “Attuazione dell’articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca)”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37;

Visti i regolamenti regionali 31 ottobre 1984, n. 5, 3 aprile 1986, n. 5 e 19 aprile 1990, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-8647 del 21 aprile 2008

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Attuazione dell’articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca)”.

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), detta norme di coordinamento in materia di pesca e disciplina:

a) le licenze e i permessi temporanei di pesca, le procedure e i requisiti per il rilascio degli stessi, nonché le categorie di soggetti che non sono tenuti all’obbligo della licenza;

b) gli attrezzi di pesca, le modalità d’uso, i periodi di pesca delle diverse specie, le misure minime;

c) i casi, le specie ittiche, i luoghi e le modalità di utilizzo del tesserino regionale catture, il quantitativo di pescato;

d) l’importazione di idrofauna, i controlli sanitari, il trasporto e gli allevamenti;

e) l’attività di acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo;

f) l’esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia;

g) le disposizioni integrative e attuative dell’esercizio della pesca.

2. L’esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Piemonte è disciplinato:

a) dalla l.r. 37/2006;

b) dal presente regolamento;

c) dalla convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera;

d) dai regolamenti provinciali ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 37/2006;

e) dai provvedimenti regionali e provinciali in attuazione della l.r. 37/2006.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) pesca: ogni attività volta alla cattura di fauna ittica;

b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti del Piemonte;

c) corpo idrico: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale;

d) acque principali: corpi idrici che per portata e vastità, e condizioni ittiogeniche permettono l’esercizio della pesca professionale oltre a quella dilettantistica;

e) acque secondarie: tutte le acque interne non principali dove è possibile esercitare la pesca con attrezzi a limitata cattura;

f) acque salmonicole per la pesca: le acque in cui vivono o possono vivere prevalentemente pesci appartenenti ai salmonidi;

g) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti prevalentemente ai ciprinidi (Cyprinidae) o specie come il luccio, il pesce persico e l’anguilla;

h) acque pubbliche in disponibilità privata: bacini artificiali situati all’interno di aree di proprietà privata recintate ovvero bacini ove si pratica l’acquacoltura;

i) laghetto di pesca sportiva: stagni o altri impianti in cui la popolazione ittica è mantenuta a scopi di pesca ricreativa mediante ripopolamento con animali d’acquacoltura;

j) fauna acquatica o idrofauna: tutte le specie viventi nelle acque interne appartenenti alle classi dei ciclostomi, pesci, anfibi, crostacei, molluschi e insetti con ciclo vitale dipendente dagli ambienti acquatici;

k) fauna ittica: tutte le specie viventi nelle acque interne appartenenti alle classi dei ciclostomi e dei pesci;

l) acquacoltura: l’allevamento o la coltura specie ittiche o crostacei mediante l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente la resa degli organismi in questione, a scopo di ripopolamento o alimentare;

m) impresa di acquacoltura: ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o più attività connesse con l’allevamento, la custodia o la coltivazione degli animali d’acquacoltura;

n) animali d’acquacoltura: animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi uova e sperma o gameti, allevati in un’azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad una simile azienda;

o) Piano regionale: Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca e relative istruzioni operative previsto dall’articolo 10 della l.r. 37/2006;

p) Piano provinciale: Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca di cui all’articolo 11 della l.r. 37/2006;

q) pesca-turismo: l’attività intrapresa dal proprietario o dall’armatore, singolo o in cooperativa, di unità di navigazione adibita a pesca professionale nelle acque interne piemontesi, che imbarca sulla propria unità di navigazione persone diverse dall’equipaggio per lo svolgimento di attività turistico ricreative;

r) ittiturismo: l’attività di ospitalità, ristorazione, servizi ricreativi, culturali, finalizzata alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del settore, esercitata da imprenditori ittici attraverso l’utilizzo di propri alloggi o strutture.

Art. 3.

(Individuazione delle acque per l’esercizio della pesca)

1. Le province individuano le acque principali nei Piani provinciali.

2. Nelle more dell’approvazione del Piano regionale di cui all’articolo 10 della l.r. 37/2006, ai soli fini dell’esercizio della pesca, il presente regolamento individua:

a) le acque salmonicole per la pesca come da allegato A;

b) tutte le acque non comprese nell’allegato A dove si rileva la presenza di fauna ittica sono individuate come ciprinicole;

c) le zone ittiche a prevalente presenza di trota marmorata o temolo come da allegato B.

3. Le province, sentiti gli enti di gestione delle aree protette interessati, possono limitare ovvero vietare l’esercizio della pesca nelle acque interne comprese all’interno di:

a) aree di frega, protezione o ripopolamento della fauna ittica;

b) aree protette nazionali, regionali e provinciali;

c) siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

d) zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

TITOLO II
LICENZE E PERMESSI TEMPORANEI DI PESCA

Art. 4.

(Tipi di licenza di pesca)

1. L’esercizio della pesca è consentito a titolari che siano in possesso di una delle seguenti licenze ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158):

a) licenza per la pesca professionale di tipo A;

b) licenza di pesca dilettantistica di tipo B e D;

c) permesso di pesca temporaneo a scopi dilettantistici.

2. Le licenze di pesca rilasciate nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano hanno validità sul territorio regionale del Piemonte.

3. Non sono tenuti all’obbligo della licenza nell’esercizio delle loro funzioni:

a) gli addetti all’acquacoltura;

b) gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie;

c) il personale delle province e di altri enti o organizzazioni autorizzate dalle province, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico, di ripopolamento o reimmissione.

4. Nelle acque pubbliche in disponibilità privata è possibile esercitare la pesca senza licenza o permesso temporaneo di pesca.

Art. 5.

(Licenza di tipo A per la pesca professionale)

1. Le province rilasciano la licenza di pesca professionale ai soli soggetti che possiedono i requisiti di imprenditori ittici previsti agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e Modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).

2. La licenza di pesca professionale ha validità di 6 anni decorrenti dalla data di rilascio.

3. La validità delle licenza di pesca professionale è subordinata al pagamento a favore della Regione Piemonte delle tariffe della tassa di rilascio, della tassa annuale e della soprattassa annuale per la licenza di pesca di tipo A), licenza per la pesca con tutti gli attrezzi, di cui al d.lgs. 230/1991.

4. Le province, ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 18, comma 2 della l.r. 37/2006, stabiliscono le procedure di rilascio della licenza di pesca professionale.

5. Le province prevedono sistemi di controllo sul pescato giornaliero per le specie maggiormente rappresentative o di maggior interesse per la pesca professionale al fine di attivare interventi mirati al mantenimento e all’incremento della risorsa nel rispetto dell’equilibrio biologico del popolamento ittico.

Art. 6.

(Licenza di tipo B per la pesca dilettantistica)

1. La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalle causali di versamento a favore della Regione Piemonte delle tariffe delle tasse annuali e soprattasse annuali per la licenza di pesca di tipo B di cui al d.lgs. 230/1991.

2. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa di concessione e hanno validità di trecentosessantacinque giorni.

3. I bollettini di versamento devono riportare in modo leggibile e indelebile i dati anagrafici del titolare, nonché la causale del versamento di licenza di pesca di tipo dilettantistico.

4. La data di nascita e il comune di nascita possono essere sostituiti dall’apposizione del codice fiscale.

5. Per il legittimo esercizio della pesca, il titolare della licenza per la pesca dilettantistica deve essere munito, unitamente al bollettino di versamento, di un documento di identità ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) da esibire ad eventuale richiesta degli agenti di vigilanza.

Art. 7.

(Licenza di tipo D)

1. La licenza di pesca tipo D è costituita dalla causale di versamento della tassa di rilascio per la licenza di pesca di tipo D di cui al d.lgs. 230/1991 ed è rilasciabile unicamente a cittadini stranieri.

2. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa di concessione e hanno validità di tre mesi.

3. I bollettini di versamento devono riportare in modo leggibile e indelebile i dati anagrafici del titolare, nonché la causale del versamento di licenza di pesca per cittadini stranieri.

4. Per il legittimo esercizio della pesca, il titolare della licenza per la pesca per cittadini stranieri dovrà essere munito, unitamente al bollettino di versamento, di un documento di identità da esibire ad eventuale richiesta degli agenti di vigilanza.

Art. 8.

(Permesso temporaneo di pesca a scopi dilettantistici)

1. Le province stabiliscono le procedure di rilascio del permesso temporaneo di pesca giornaliero.

2. Il permesso temporaneo di pesca giornaliero ha validità esclusivamente nelle acque del territorio della provincia.

TITOLO III
ATTREZZI DI PESCA, MODALITÀ D’USO, PERIODI DI PESCA DELLE DIVERSE SPECIE, MISURE MINIME

Art. 9.

(Attrezzi consentiti per l’esercizio della pesca professionale)

1. I titolari di licenza professionale possono pescare con gli attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le province individuano con proprio regolamento gli attrezzi per la pesca professionale e ne stabiliscono le modalità di utilizzo nel rispetto dei seguenti criteri:

a) è vietato l’uso delle reti a strascico;

b) le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta che volanti, devono tutelare la salvaguardia delle classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;

c) ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;

d) la misurazione dell’ampiezza delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi;

e) i periodi di divieto e le misure minime si applicano anche alla pesca professionale. Le province possono prevedere deroghe in relazione all’utilizzo di attrezzi che non consentono di liberare il pesce in condizioni vitali.

3. La pesca professionale non è consentita nelle acque di cui agli allegati A e B.

Art. 10.

(Attrezzi consentiti per l’esercizio della pesca dilettantistica)

1. Nelle acque popolate prevalentemente a ciprinidi ad ogni pescatore munito di licenza di pesca dilettantistica è consentito l’uso personale dei seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:

a) massimo di due canne lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami con esche singole artificiali o naturali entro lo spazio non superiore ai metri tre;

b) bilancia di lato non superiore a m. 1,5 montata su palo di manovra non superiore a metri cinque di lunghezza. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici da misurarsi ad attrezzo bagnato.

2. L’uso della bilancia è:

a) consentito unicamente dalla sponda e greto a piede asciutto senza apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento;

b) vietato dal 1° aprile al 15 luglio;

c) vietato tutto l’anno nelle rogge, canali e fontanili.

3. Nelle acque salmonicole di particolare pregio per la pesca elencate nell’allegato A:

a) è ammesso l’uso di una sola canna per pescatore armata con un massimo di:

1) un amo con esche naturali;

2) quattro mosche artificiali;

3) un cucchiaino o pesce artificiale.

b) il sistema di pesca con l’uso di insetti artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo è vietato.

4. Durante l’esercizio della pesca da natante non è consentito l’uso dell’ecoscandaglio.

5. L’uso del guadino è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.

6. Le province, possono introdurre ulteriori limitazioni agli attrezzi e tecniche di pesca per esigenze di salvaguardia del patrimonio ittico.

7. Le province, possono altresì consentire l’uso di attrezzi tradizionali non compresi nell’elenco di cui al comma 1.

Art. 11.

(Posto di pesca e distanza degli attrezzi)

1. Il posto di pesca o postazione di pesca spetta al primo occupante.

2. Il primo occupante ha diritto che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze tra le postazioni di pesca non inferiori a:

a) 10 metri se si esercita la pesca con la canna;

b) 20 metri se si esercita la pesca con la bilancia;

c) 30 metri nel caso in cui nelle contigue postazioni di pesca si eserciti in una la pesca con la canna e nell’altra la pesca con la bilancia.

3. Le province determinano le distanze minime per le postazioni di pesca con attrezzi professionali.

Art. 12.

(Attrezzi consentiti per l’esercizio della pesca scientifica e interventi di protezione ittica)

1. La provincia può concedere autorizzazioni per la pesca con attrezzi consentiti per l’esercizio della pesca professionale o con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica per:

a) scopi scientifici;

b) studi, censimenti o monitoraggi della fauna acquatica;

c) interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;

d) prelievo di riproduttori di fauna acquatica autoctona a scopo di ripopolamento;

e) interventi di recupero di fauna ittica ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 37/2006;

f) pescate selettive;

g) interventi finalizzati alla corretta gestione e alla tutela degli ecosistemi acquatici.

2. Le province disciplinano con proprio regolamento le modalità attuative e i requisiti dei soggetti specializzati che sono autorizzati ai sensi del comma 1 nel rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria e sul benessere degli animali .

Art. 13.

(Periodi e tecniche di pesca)

1. Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di pesca e di trattenere in caso di cattura accidentale delle seguenti classi e specie di fauna acquatica:

a) lampreda padana (Lethenteron zanandreai);

b) storione comune (Acipenser sturio);

c) storione cobice (Acipenser naccarii);

d) cobite mascherato (Sabanejewa larvata).

2. E’ vietato esercitare la pesca e trattenere fauna acquatica catturata in modo accidentale delle specie indicate nei periodi di divieto di pesca a scopi riproduttivi di cui all’allegato C.

3. Nelle acque salmonicole per la pesca è vietato l’esercizio della pesca per ogni specie ittica da un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un’ora prima della levata del sole dell’ultima domenica di febbraio.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 sono derogabili in corpi idrici individuati dalle province con i piani provinciali limitatamente alle seguenti specie, periodi e tipologie di pesca:

a) temolo: in tratti di corsi d’acqua salmonicole per la pesca che non eccedano il 20 per cento delle acque salmonicole complessive è consentita la pesca anche nel periodo dalla prima domenica di ottobre fino a un’ora dopo il tramonto dell’ultima domenica di novembre per non più di 2 giorni alla settimana definiti dalla provincia e con tecniche di pesca a piede asciutto e la reimmissione di tutto il pescato ad esclusione delle specie di cui all’allegato D;

b) trota iridea: pesca tutto l’anno o in periodi definiti dalle province in acque di non particolare pregio.

5. I limiti di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nelle acque in cui si esercita l’allevamento, la stabulazione, il commercio del pesce e nelle acque pubbliche in disponibilità privata dove si esercita la pesca a pagamento.

Art. 14.

(Orari di pesca)

1. Nell’orario compreso tra un’ora dopo il tramonto e un’ora prima dell’alba è vietato esercitare la pesca e trattenere fauna acquatica catturata in modo accidentale.

2. In deroga al comma 1 è consentita, nei soli corpi idrici individuati dalle province tra le acque ciprinicole, la pesca senza limiti di tempo all’anguilla (Anguilla anguilla), alla carpa (Cyprinus carpio) e alle specie dell’allegato D.

Art. 15.

(Uso di esche e pasture)

1. E’ vietato usare come esca il sangue, le uova di pesce o loro imitazioni.

2. E’ vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue, con interiora di animali, ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire il pesce.

3. Nelle acque salmonicole per la pesca elencate nell’allegato A è vietato:

a) l’uso e la detenzione di ogni forma di pasturazione;

b) la pesca con larve di mosca carnaria o altre specie di ditteri, interiora di animali e pesce vivo o morto.

4. Nelle acque ciprinicole il pescatore dilettante può detenere ed usare, per ogni giornata di pesca non più di un kg di larve di mosca carnaria e non più di kg 2 di altra pasturazione.

5. L’utilizzo come esca di interiora di animali è consentito nei soli corpi idrici individuati dalle province tra le acque ciprinicole esclusivamente per la pesca del gambero rosso della Louisiana o altri gamberi alloctoni con tecniche di cattura senza ami.

Art. 16.

(Misure minime e quantitativo di pescato)

1. Alle attività di pesca si applicano i limiti di misura e di quantitativo di pescato per trattenere la fauna ittica catturata stabiliti all’allegato C.

2. Il pesce catturato di cui al comma 1 di misura inferiore a quella minima consentita è liberato e reimmesso in acqua senza arrecargli danno. Qualora non sia possibile slamare il pesce senza arrecagli danno è fatto obbligo di tagliare la lenza all’altezza dell’apparato boccale. Le operazioni di slamatura devono essere fatte a mano bagnata.

3. Nelle acque salmonicole al raggiungimento della quota complessiva di 8 esemplari delle specie salmerino alpino (Salvelinus alpinus,), trota fario (Salmo [trutta] trutta), trota marmorata (Salmo [trutta] marmoratus), bondella Coregonus oxyrhynchus e coregone (Coregonus lavaretus) è fatto obbligo di cessare l’attività di pesca.

Art. 17.

(Pesca di fauna acquatica senza limitazioni di periodi, misure o quantitativo)

1. Nelle acque classificate ciprinicole e nei corpi idrici indicati dalle province, le specie di fauna ittica di cui all’allegato D ovvero le specie alloctone individuate dal Piano regionale possono essere pescate senza limitazioni di periodi, misure o quantitativo.

2. E’ vietato il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato delle specie di cui al comma 1.

3. Ogni esemplare appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuati ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lettera b) della l.r. 37/2006, dopo la cattura, deve essere immediatamente soppresso.

Art. 18.

(Ulteriori limitazioni e divieti)

1. È vietato abbandonare esche, pesci residui o frammenti degli attrezzi di pesca o rifiuti lungo i corsi e specchi d’acqua o nelle loro adiacenze.

2. Le province possono individuare ulteriori limitazioni alle modalità di pesca allo scopo di tutelare la fauna ittica.

TITOLO IV
CASI, SPECIE ITTICHE, LUOGHI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL TESSERINO SEGNA-CATTURE. QUANTITATIVO DI PESCATO

Art. 19.

(Tesserino segna-catture)

1. Le province, con l’adozione dei rispettivi piani, individuano le acque ove la pesca è consentita solo ai titolari di licenza di pesca muniti di apposito tesserino segna-catture di validità annuale. Nelle more dell’adozione dei suddetti piani le province possono stabilire, nelle acque di cui all’allegato A, l’utilizzo del tesserino segna-catture.

2. Le province indicano per ciascun corpo idrico in cui si utilizza il tesserino segna-catture le specie e il limite massimo di giornate di pesca permesse, valido nell’ambito territoriale della provincia stessa.

3. Il tesserino segna-catture è rilasciato dalla provincia competente e distribuito dalla stessa o da soggetti da questa delegati.

4. Il tesserino segna-catture è strettamente personale e non cedibile.

5. Nel tesserino segna-catture gli esemplari di fauna ittica appartenenti alle specie previste al comma 2 sono registrate immediatamente ed in maniera indelebile:

a) il giorno di pesca;

b) gli esemplari catturati;

c) il corpo idrico in cui è effettuata la cattura.

6. Il tesserino segna-catture è gratuito.

7. Le province disciplinano le modalità di rilascio e riconsegna del tesserino segna-catture.

TITOLO V
IMPORTAZIONE, IMMISSIONE, TRASPORTO, ALLEVAMENTI E CONTROLLI SANITARI DELL’IDROFAUNA

Art. 20.

(Importazione di idrofauna, controlli sanitari, trasporto ed allevamenti)

1. Gli scambi e le importazioni da Paesi terzi di animali di acquacoltura avvengono nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 (Regolamento per l’attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura) e del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263 (Regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci) nonché dei loro successivi adeguamenti.

2. Agli scambi di materiale per la semina in acque pubbliche si applica l’ordinanza ministeriale 2 settembre 1996 (Misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la necrosi emopoietica infettiva dei pesci).

3. Il trasporto di animali di acquacoltura, per quanto attiene alle necessità di garantire la salute ed il benessere degli animali, avviene nel rispetto del regolamento (CE) 22 dicembre 2004, n. 1/2005 (Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/1997).

4. All’allevamento di acquacoltura si applicano inoltre i decreti legislativi 16 marzo 2006, n. 158 (Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali) e 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari), per la repressione dei trattamenti illeciti, per l’uso appropriato del farmaco veterinario e la prevenzione dei residui.

5. L’impiego di alimenti per gli animali di acquacoltura avviene nel rispetto del regolamento183/05/CE del 12 gennaio 2005 (che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi) e del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 (Attuazione della direttiva 90/167/CE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella comunità).

6. Al fine di responsabilizzare i detentori degli animali di acquacoltura per la sicurezza alimentare, l’allevamento di acquacoltura avviene in conformità ai principi generali stabiliti dai regolamenti CE 854/2004 del 29 aprile 2004 e 882/2004 del 29 aprile 2004.

7. L’Assessorato Tutela della salute e Sanità emana, ove necessario, linee guida per l’applicazione delle norme comunitarie e nazionali.

Art. 21.

(Immissione di fauna ittica)

1. L’immissione di fauna ittica nelle acque interne della Regione è soggetta ad autorizzazione della provincia ed avviene nel rispetto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.

2. L’immissione di fauna ittica nelle acque interne regionali è consentita limitatamente alle specie di fauna ittica comprese nell’allegato C ovvero alle specie autoctone individuate ai sensi del Piano regionale.

3. Per la protezione della biodiversità della specie Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus):

a) è vietata in tutte le acque della Regione Piemonte qualsiasi immissione di trote marmorate e loro ibridi ad eccezione degli esemplari prodotti in strutture di allevamento autorizzate dalle province e sottoposti a controllo genetico per la tutela degli endemismi;

b) sono consentite le immissioni di trote marmorate esclusivamente nei corsi d’acqua individuati come zone a trota marmorata elencati nell’allegato B ovvero nei limiti e secondo i criteri individuati dal Piano regionale.

4. Il presente articolo non si applica negli impianti e nelle acque destinate all’acquacoltura di cui all’articolo 23 ovvero alle zone chiuse di pesca di cui all’articolo 10, comma 5, lettera f), numero 4) della l.r. 37/2006 comprese in laghetti di pesca sportiva.

TITOLO VI
ATTIVITÀ DI ACQUACOLTURA, PESCATURISMO E ITTITURISMO

Art. 22.

(Acquacoltura)

1. Fatti salvi i requisiti e le procedure sanitarie, l’attività di acquacoltura, può essere esercitata in impianti opportunamente delimitati ed isolati rispetto alle altre acque superficiali regionali, che tengono conto del rischio di immissione, anche accidentale, nel reticolo idrografico regionale di specie di fauna acquatica alloctona in grado di riprodursi.

2. Le province disciplinano ai sensi del presente articolo i requisiti e gli obblighi degli impianti di acquacoltura.

Art. 23.

(Pescaturismo)

1. Figurano tra le iniziative di pescaturismo:

a) lo svolgimento di attività pratiche di pesca sportiva mediante l’impiego degli attrezzi per pesca dilettantistica autorizzati per tale scopo;

b) lo svolgimento di attività turistico ricreative finalizzate alla divulgazione ed all’approfondimento della conoscenza diretta dell’ambiente lacuale, della flora e della fauna, anche mediante brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra.

2. Possono esercitare l’attività di pescaturismo i titolari di licenza di pesca di tipo professionale rilasciata nell’ambito del territorio piemontese, proprietari od armatori di unità di navigazione adibite alla pesca professionale.

3. L’autorizzazione annuale all’attività di pescaturismo è rilasciata dalla provincia competente in materia di rilascio della licenza di pesca.

4. Il numero di passeggeri imbarcati per lo svolgimento dell’attività di pescaturismo non può superare, tenuto conto dei componenti l’equipaggio, il numero massimo di persone imbarcabili indicate sulla licenza di navigazione.

5. Ove l’attività di pescaturismo venga svolta in ore notturne, il numero minimo di componenti l’equipaggio è elevato a due unità.

6. L’attività di pescaturismo può avvenire mediante l’impiego di attrezzi di pesca dilettantistica per i quali, al momento dell’imbarco, non sussista divieto da parte delle competenti autorità in materia di pesca.

7. L’attività di pescaturismo si svolge sotto la diretta responsabilità del comandante dell’unità e deve avvenire con condizioni e previsioni meteo lacuali favorevoli.

8. Esclusivamente nell’ambito della navigazione intrapresa per lo svolgimento dell’attività di pescaturismo, è fatto obbligo di tenere a bordo apposito registro dei passeggeri, rilasciato dalla provincia contestualmente all’autorizzazione ad esercitare l’attività, contenente i seguenti dati: giorno ed ora di imbarco e di sbarco, nominativo dei passeggeri e dei componenti l’equipaggio, sommaria descrizione delle condizioni meteo, incidenti avvenuti o reclami presentati durante l’attività.

9. Le province disciplinano con proprio regolamento le attività di pescaturismo.

Art. 24.

(Ittiturismo)

1. L’attività di ittiturismo deve risultare in rapporto di connessione e complementarità con l’attività di pesca e acquacoltura, che deve comunque rimanere principale, per reddito e tempo dedicato.

2. Le province disciplinano con proprio regolamento le attività di ittiturismo.

TITOLO VII
ESERCIZIO DELLA PISCICOLTURA AGRICOLA NELLE ZONE DI RISAIA

Art. 25.

(Esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia)

1. L’esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia è sottoposta ad autorizzazione provinciale di durata annuale ed è consentita unicamente nelle camere di risaia per il Luccio (Esox lucius) e i ciprinidi di cui all’allegato C.

2. In deroga al comma 1 è consentita l’immissione di fauna ittica alloctona nelle camere di risaia esclusivamente in attuazione di piani o programmi regionali per la lotta alle zanzare

3. I piani o programmi regionali di cui al comma 2 prevedono opportuni accorgimenti per azzerare il rischio di immissione di fauna ittica alloctona nelle acque interne superficiali della Regione.

4. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 sono dispensati dall’obbligo di munirsi della licenza di pesca e possono esercitare la pesca stessa con qualsiasi rete ed attrezzo in deroga alle lunghezze minime legali.

5. Delle autorizzazioni rilasciate deve essere data comunicazione ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio.

6. Le province disciplinano con proprio regolamento le attività di piscicoltura nelle zone di risaia.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E ATTUATIVE DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 26.

(Diritti esclusivi di pesca)

1. I privati titolari dei diritti esclusivi di pesca possono richiedere il rilascio della licenza di pesca professionale solo se in possesso dei requisiti di imprenditore ittico.

2. In attuazione dell’articolo 1, comma 4 della l.r. 37/2006, nelle acque comuni del lago Maggiore dell’Italia e della Svizzera, le province interessate possono rilasciare ai titolari dei diritti esclusivi di pesca in possesso della licenza di pesca dilettantistica apposita attestazione con l’individuazione degli attrezzi consentiti per l’esercizio di tale diritto, in conformità alle disposizioni del Commissario Italiano per la Pesca nelle acque italo-svizzere.

3. I ripopolamenti e le immissioni di fauna ittica effettuate dai titolari di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione provinciale limitatamente alle specie di fauna acquatica comprese nell’allegato C.

Art. 27.

(Gare e manifestazioni di pesca)

1. Le gare e le manifestazioni di pesca sono autorizzate dalle province che adottano prescrizioni necessarie, nel rispetto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.

2. Le province possono autorizzare deroghe ai quantitativi di pesca stabiliti dall’allegato C e agli attrezzi consentiti purché sia resa obbligatoria la reimmissione nelle acque di provenienza di tutto il pescato ad esclusione degli esemplari di trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e delle specie ittiche di cui all’allegato D.

Art. 28.

(Impianti e bacini privati per la pesca a pagamento e acque pubbliche in disponibilità privata)

1. Le province applicano le prescrizioni previste dall’articolo 13 della l.r. 37/2006 ai corpi idrici di acque pubbliche in disponibilità privata ovvero nei laghetti di pesca sportiva ove si eserciti l’attività di pesca, anche a pagamento.

2. L’immissione di fauna ittica nei corpi idrici di cui al comma 1 avviene ai sensi dell’articolo 21.

3. L’esercizio della pesca nelle acque pubbliche in disponibilità privata avviene in deroga al presente regolamento.

Art. 29.

(Sanzioni amministrative)

1. Per le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall’articolo 26 della l.r. 37/2006.

TITOLO IX
NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 30.

(Norme generali)

1. Le province, nell’ambito della loro autonomia statutaria e nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalla l.r. 37/2006, integrano la disciplina dell’esercizio della pesca a livello provinciale in coerenza con il presente regolamento, la pianificazione regionale e provinciale.

2. Per la tutela delle specie ittiche elencate nell’allegato C ovvero per le specie di fauna acquatica in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela individuate ai sensi del Piano regionale le province possono, sentiti i comitati consultivi provinciali su tutti o su parte degli ambienti acquatici o loro porzioni:

a) vietare temporaneamente l’attività di pesca, anche per singole specie;

b) introdurre norme restrittive rispetto a tecniche, attrezzi, periodi e orari per l’esercizio della pesca, nonchè misure minime e quantitativo di pescato.

Art. 31.

(Nome transitorie)

1. Fino all’adozione del provvedimento provinciale di classificazione delle acque per la pesca di competenza di cui all’articolo 3, le acque principali sono individuate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 66-22758 del 25 gennaio 1983 (Classificazione delle acque della Regione ai fini della pesca. Art. 6 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7).

2. Fino all’adozione del provvedimento provinciale che disciplina gli attrezzi consentiti per l’esercizio della pesca professionale ai sensi dell’articolo 9, valgono le disposizioni previste all’allegato E.

Art. 32.

(Abrogazioni)

1. A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) regolamento regionale 31 ottobre 1984, n. 5 (Regolamento regionale sugli attrezzi e mezzi di pesca nelle acque interne del Piemonte);

b) regolamento regionale 3 aprile 1986, n. 5 (Modificazioni al Regolamento Regionale sugli attrezzi e mezzi di pesca nelle acque interne del Piemonte);

c) regolamento regionale 19 aprile 1990, n. 2 (Integrazioni alla tabella annessa al Regolamento regionale sugli attrezzi e mezzi di pesca nelle acque interne del Piemonte).

2. A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni amministrative di cui all’allegato F.

Art. 33.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2008.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 21 aprile 2008.

Mercedes Bresso

Allegato