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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2008

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2008, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: “Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R (Regolamento regionale di cassa economale)”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;

Visto il regolamento regionale 20 settembre 2000, n., 7/R, come modificato dal regolamento regionale 22 aprile 2002, n. 2/R,

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-8620 del 21 aprile 2008

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R (Regolamento regionale di cassa economale)”.

Art. 1.

(Sostituzione dell’articolo 3 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R)

1. L’articolo 3 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R, come modificato dall’articolo 1 del regolamento regionale 22 aprile 2002, n. 2/R, è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Casse economali periferiche)

1. Sono istituite ed operano le seguenti Casse economali periferiche:

a) sede distaccata di Roma della Presidenza della Giunta regionale;

b) sede distaccata di Bruxelles della Presidenza della Giunta regionale;

c) struttura di cooperazione del Segretariato Tecnico Congiunto di Mentone in Francia, per il Programma comunitario Interreg Italia - Francia.".

Art. 2.

(Integrazioni all’articolo 21 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R)

1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 21 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R, come inserito dall’articolo 3 del regolamento regionale 22 aprile 2002, n. 2/R, è aggiunto, infine, il seguente:

“1 quater. Con la cassa economale sede distaccata di Bruxelles della Presidenza della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) si può far fronte, con le modalità di cui ai successivi articoli, alle spese d’ufficio, come elencate all’articolo 12, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), m) e p). Non si applicano le limitazioni previste all’articolo 12, commi 2 e 4.”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 21 aprile 2008.

Mercedes Bresso