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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2008, n. 54-8664

Reg. (CE) n. 1698/2005, azioni 214.1, 214.2, 214.8 della Misura 214 Pagamenti agroambientali - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2007 - 2013 - Disposizioni applicative di adeguamento circa la D.G.R. n. 59-5652 del 2.04.2007 riguardante il bando per l’apertura condizionata delle domande nell’anno 2007 ed altre disposizioni riguardanti l’anno 2008.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di stabilire le seguenti disposizioni applicative circa il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte (PSR), approvato con Decisione C (2007) 5944 del 28 novembre 2007, e alla DGR n. 59-5652 del 2.04.2007 che ha approvato il bando di apertura condizionata dei termini per la presentazione delle domande 2007 relative, tra l’altro, alle azioni agroambientali 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata), 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica):

1) le domande di aiuto relative al bando per l’anno 2007 ammesse all’istruttoria potranno essere finanziate sulla base di una graduatoria elaborata secondo i criteri di selezione presentati dal Comitato Regionale di Sorveglianza sul PSR.

2) per quanto riguarda le azioni 214.1 e 214.2, nel caso di richiedenti che nell’anno 2007 non abbiano rispettato vincoli introdotti nel novembre 2007 con l’approvazione del PSR da parte della Commissione Europea:

a) circa l’azione 214.1:

in caso di mancato rispetto del criterio di riduzione del 30% degli apporti di fertilizzanti azotati, si applica l’art. 23 del regolamento (CE) n. 1975/2006 che rimanda all’art. 66 del reg. (CE) n. 796/2004. Per il 2008 e per gli anni seguenti la mancata osservanza delle prescrizioni che saranno stabilite per la fertilizzazione, come per ogni altro aspetto disciplinato dalle Norme tecniche, comporterà l’applicazione della normativa sulle riduzioni o esclusioni di premio conseguenti alle violazioni di impegni nell’ambito dello sviluppo rurale.

Nel caso in cui sia possibile effettuare il pagamento riguardante il 2007 e il 2008 prima che sia assunta la decisione da parte della Commissione Europea circa la richiesta di modifica del PSR volta a ridefinire il criterio di riduzione del 30%, tale pagamento sarà erogato in entità ridotta applicando le penalizzazioni di cui trattasi.

Qualora la CE accolga la modifica del PSR richiesta dalla Regione Piemonte, la differenza rispetto al pagamento che, in tal caso, sarà possibile quantificare senza più applicare tali penalizzazioni sarà erogata con il primo pagamento successivo;

b) circa l’azione 214.2:

per l’anno 2007 non sono applicate penalizzazioni ai richiedenti che abbiano introdotto o mantenuto i metodi dell’agricoltura biologica su una parte della superficie agricola utilizzata (SAU), anche nel caso in cui la parte di SAU esclusa dall’impegno non rappresenti un corpo aziendale separato. Per il 2008 e per gli anni seguenti il mancato assoggettamento dell’intera SAU aziendale al metodo di coltivazione biologico(con la possibile eccezione dei corpi aziendali separati) comporterà l’applicazione della normativa sulle riduzioni o esclusioni di premio conseguenti alle violazioni di impegni nell’ambito dello sviluppo rurale.

3) gli agricoltori interessati devono essere informati circa le variazioni intervenute a proposito degli impegni delle citate azioni in base al PSR 2007-2013 approvato rispetto agli impegni in base al PSR trasmesso alla CE in data 2.04.2007 e circa le conseguenze nel caso di mancato rispetto degli impegni del PSR approvato;

Agli interessati deve essere concessa la possibilità di recedere dall’adesione alle citate azioni;

4) non si applica la norma prevista dalla D.G.R. (Allegato) prima specificata, secondo cui il prodotto deve essere commercializzato con riconoscimento biologico per almeno il 5% per il primo anno, 10% per il secondo, 15% per il terzo, 20% per il quarto e 25% per il quinto, nei casi di aziende agricole che:

- reimpiegano i prodotti di coltivazioni foraggere ottenute con il metodo di produzione biologico nella realizzazione di prodotti zootecnici (carne e/o latte);

- effettuano direttamente la vendita dei prodotti ottenuti applicando il metodo di produzione biologico.

5) In riferimento ai criteri di selezione approvati dal comitato di Sorveglianza del 29.02.2008 circa le azioni 214.1 e 214.2, oltre le domande presentate nel 2008 ed ammesse all’istruttoria, siano inserite in una graduatoria applicando i medesimi criteri anche le domande presentate ai sensi del Bando 2007 ed ammesse all’istruttoria.

Si autorizza la Direzione Regionale n. 11 Agricoltura ad emanare le disposizioni tecniche e procedurali necessarie al fine di dare attuazione alle disposizioni specificate (nel più ampio contesto riguardante l’applicazione delle azioni previste dal PSR 2007 - 2013 approvato).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)