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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2008, n. 53-8663

Azioni agroambientali approvate dalla Commissione ai sensi del reg. CE 1257/99 anteriormente al primo gennaio 2007: disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni - Campagna 2008.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

I. Viene stabilita l’apertura dei termini per la presentazione dell’annualità 2008 delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni agroambientali approvati ai sensi del reg. CEE n. 2078/92 e del reg. CE 1257/99, in base alle considerazioni in premessa;

II. Viene stabilito al 15 maggio 2008 (ore 12) il termine ultimo per la presentazione telematica delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni assunti ai sensi delle azioni agroambientali (Misura F) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, che accedono al cofinanziamento del FEASR ai fini del periodo 2007-2013.

Trattasi in particolare:

a. Degli impegni assunti negli anni 2001, 2002 e 2003 da parte dei beneficiari dell’azione decennale F7 (conservazione e realizzazione di elementi dell’agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica);

b. Degli impegni assunti a partire dall’anno 2004 da parte dei beneficiari delle azioni di seguito specificate:

F1 (applicazione delle tecniche di produzione integrata),

F2 (applicazione delle tecniche di produzione biologica),

F3 (mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo),

F4 (coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica; ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali),

F6 (sistemi pascolivi estensivi),

F7 (conservazione e realizzazione di elementi dell’agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica),

F9 (allevamento di razze locali in pericolo di estinzione),

III. Viene stabilito al 15 maggio 2008 (ore 12) il termine ultimo per la presentazione telematica delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni assunti ai sensi dell’intervento F (ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione) del Programma agroambientale di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92, che accedono al cofinanziamento del FEASR ai fini del periodo 2007-2013.

IV. Vengono definite altre Disposizioni generali relative alla presentazione delle domande di pagamento per l’anno 2008.

Le disposizioni dei punti sopra elencati vengono specificate in dettaglio nell’allegato “Disposizioni relative alla presentazione delle domande di aiuto per l’anno 2008", facente parte integrante della presente Deliberazione.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER L’ANNO 2008

I. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER GLI IMPEGNI ASSUNTI AI SENSI DEL REG. CE N. 1257/99 E DEL REG. CEE N. 2078/92

La corresponsione degli aiuti agroambientali in corso di impegno, il cui finanziamento è transitato a carico del fondo europeo FEASR è legata al rispetto delle norme e degli impegni presi rispettivamente ai sensi dei punti II. e III. del dispositivo della D.G.R.:

• Per il punto II. le disposizioni da rispettare sono:

- i regolamenti europei di riferimento, costituiti dal reg. CE n. 1257/99 (sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG), dal reg. CE n. 1258/99 (relativo al finanziamento della politica agricola comune) e dal reg. CE n. 817/2004 (recante disposizioni di applicazione del reg. 1257/99);

- il Piano di Sviluppo Rurale (rinvenibile sul sito della Regione Piemonte all’indirizzo www.regione.piemonte.it/agri/speciali/ag2000/piano/indicepsr.htm), le Istruzioni applicative allegate alla D.G.R. n. 77-1961 del 7/01/2001 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.) n. 3 del 17/1/2001);

- il D.M. n. 6306 del 4/12/2002, recante disposizioni attuative dell’art. 64 del reg. CE n. 445/2002;

- le Determinazioni n. 152 del 21/07/2004 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 30 del 29/07/2004), n. 90 dell’1/06/2005 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 23 del 9/06/2005) e n. 279 del 21/11/2005 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 9/02/2006) per quanto riguarda le penalità previste a seguito di inosservanza degli impegni.

• Per il punto III. le disposizioni da rispettare sono:

- il regolamento europeo di riferimento, rappresentato dal reg. CEE n. 2078/92;

- il Programma regionale pluriennale (adottato con DGR n. 516-41385 del 30/11/1994), le Istruzioni operative allegate alla D.G.R. n. 347-42272 del 29/12/1994;

- il D.M. n.159 del 27 marzo 1998, in tema di controlli e decadenze;

- la D.G.R. n. 7-25585 del 7/10/1998 per quanto riguarda le penalità previste a seguito di inosservanza degli impegni.

Per entrambi i punti, a seguito dell’entrata in vigore del decreto 20 marzo 2008 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali recante Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del reg. CE 1782/03 del Consiglio e del reg. CE 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, potrà essere applicato il regime del menzionato Decreto nel caso in cui risulti più favorevole al beneficiario.

Si riportano di seguito le condizioni per la presentazione delle domande ricadenti nei casi descritti nel testo della Deliberazione.

II. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA PROSECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2007 AI SENSI DELLE AZIONI AGROAMBIENTALI (MISURA F) DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006

II.1 Disposizioni comuni ai punti II.a. e II.b. della D.G.R.

I beneficiari che negli anni scorsi hanno aderito alla misura F (azioni agroambientali) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (reg. CE 1257/99) con domande che sono ancora in corso, devono presentare per il 2008 la domanda annuale di pagamento, a conferma degli impegni intrapresi.

La mancata presentazione della domanda oltre il ritardo ammissibile, i cui termini sono specificati al punto successivo IV.1.3, comporta la decadenza della medesima domanda in relazione all’intero periodo di impegno.

A seguito dell’abrogazione del reg. CE 1257/99 non è possibile accettare nuove adesioni alle azioni agroambientali ai sensi di tale regolamento né è possibile prolungare il periodo di impegno oltre la durata delle azioni indicata dal PSR 2000-2006.

1 Aumenti di superficie o di Unità di Bestiame Adulto (UBA)

Vengono ammessi a premio gli aumenti di superficie o di UBA solo nel caso in cui soddisfino le condizioni specificate per le singole azioni, di cui al successivo paragrafo 2.

Ad ogni modo per i titolari delle domande di prosecuzione degli impegni ai sensi del presente capitolo, verranno ammessi a premio gli aumenti dovuti ad acquisizioni di superfici o di capi provenienti da altre aziende che hanno impegni in corso.

2 Trasferimento di impegno

Nel caso in cui un beneficiario durante il periodo di impegno ceda totalmente o parzialmente la propria azienda, il subentrante è tenuto a mantenere gli impegni, altrimenti il primo soggetto è tenuto a restituire il sostegno già percepito per la superficie ceduta.

Relativamente alle azioni F1 e F2, il nuovo soggetto che subentra è tenuto a mantenere gli impegni sia sul terreno acquisito sia su quello eventualmente già posseduto. Comunque il premio può essere concesso soltanto per il terreno acquisito e per il numero di anni mancanti al completamento del periodo di impegno originario.

3 Casi in cui il rimborso dei premi non è esigibile

La restituzione dei premi percepiti non è dovuta nel caso in cui l’interruzione dell’impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore (definiti dall’art. 39 del reg. CE 817/2004).

Il richiedente il premio è tenuto a notificare tali evenienze all’Ente (Provincia o Comunità Montana) presso cui ha presentato la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui è in grado di provvedervi;

- alla cessazione definitiva dell’attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell’impegno (3 anni rispetto ai 5 previsti o 6 anni rispetto ai 10 previsti) e senza che la successione all’impegno sia realizzabile;

o riguardi la superficie sottoposta a impegno per una frazione inferiore o uguale al limite annuo del 2,5% (a partire dal 3° anno).

II.2 Disposizioni valevoli per le specifiche azioni

Azione F1

E’ ammissibile a finanziamento l’ampliamento della superficie oggetto di impegno esclusivamente al fine di soddisfare la condizione, prevista nel PSR, di applicare le norme di produzione integrata sull’intera superficie agricola utilizzata (SAU) dell’azienda.

Per le domande presentate nel 2005 e nel 2006 ai sensi del Programma straordinario in favore dei castagneti da frutto, l’aumento di superficie ammissibile è riconducibile esclusivamente alla superficie investita a tale coltura.

In merito agli impegni facoltativi (inerbimento, installazione e manutenzione nidi in vigneti e frutteti) è finanziabile soltanto la prosecuzione degli impegni già assunti, senza aumenti della superficie interessata dall’impegno facoltativo.

Azione F2

E’ ammissibile a finanziamento l’ampliamento della superficie oggetto di impegno esclusivamente al fine di soddisfare la condizione, prevista nel PSR, di applicare le norme di produzione biologica sull’intera SAU aziendale.

Per le domande presentate nel 2005 e nel 2006 ai sensi del Programma straordinario in favore dei castagneti da frutto, l’aumento di superficie ammissibile è riconducibile esclusivamente alla superficie investita a tale coltura.

In merito agli impegni facoltativi (inerbimento, installazione e manutenzione nidi in vigneti e frutteti, zootecnia biologica) è finanziabile soltanto la prosecuzione degli impegni già assunti, senza aumenti della superficie interessata dall’impegno facoltativo.

Azione F3

Le aziende partecipanti ad un progetto collettivo approvato in passato che non avessero raggiunto il massimale aziendale di adesione pari a 10 ettari, possono estendere a tale limite la superficie aziendale impegnata.

Azione F4

Le aziende partecipanti ad un progetto collettivo approvato in passato non possono ampliare la superficie rispetto all’anno 2007.

Azione F6

Non è ammessa per l’anno 2008 la presentazione di nuovi contratti territoriali né l’adesione di singole domande a contratti preesistenti.

Non è ammissibile a premio l’ampliamento di superficie rispetto alla domanda 2007.

Tuttavia, se l’allevatore utilizza terreni acquisiti a mezzo di contratto di affitto da Enti pubblici, nel caso in cui non riesca ad ottenere la riconferma degli stessi terreni e debba, pertanto, acquisire un diverso pascolo e quest’ultimo risulti maggiore del precedente, è ammissibile a premio anche la superficie aggiuntiva.

Azione F7

E’ ammissibile a premio l’ampliamento della superficie oggetto di impegno, per rispettare la condizione prevista dal PSR in merito all’incidenza di tale superficie sulla SAU aziendale.

Azione F9

E’ ammissibile a premio l’ampliamento del n° di UBA della razza (o delle razze) già oggetto di impegno.

III. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA PROSECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI AI SENSI DELL’INTERVENTO F (RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE) DEL PROGRAMMA AGROAMBIENTALE REGIONALE

I beneficiari che nel corso della programmazione 1995-1999 hanno aderito all’intervento F previsto dal reg. CEE 2078/92 devono presentare per il 2008 la domanda annuale di pagamento, a conferma degli impegni intrapresi.

La mancata presentazione della domanda oltre il ritardo ammissibile, i cui termini sono specificati al punto successivo IV.1.3, comporta la decadenza della medesima domanda in relazione all’intero periodo di impegno.

1. Aumenti di superficie

Non sono ammissibili aumenti di superficie.

2. Trasferimento di impegno

Nel caso in cui un beneficiario durante il periodo di impegno ceda totalmente o parzialmente la propria azienda, il subentrante è tenuto a mantenere gli impegni, altrimenti il primo soggetto ha l’obbligo di rimborsare gli aiuti percepiti conformemente all’art. 20, par. 1 del reg. CE 746/96.

3. Casi in cui il rimborso dei premi non è esigibile

La restituzione deI premi percepiti non è dovuta nel caso in cui l’interruzione dell’impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore (art. 12 del reg. CE 746/96).

Il richiedente il premio è tenuto a notificare tali evenienze all’Ente presso cui ha presentato la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui è in grado di provvedervi;

- alla cessazione definitiva dell’attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell’impegno e senza che la successione all’impegno sia realizzabile.

Il reg. CE 746/96 ed il Decreto Ministeriale n. 159/98, che hanno dettato le modalità di applicazione del reg. CEE 2078/92, non stabiliscono per gli impegni ventennali la durata ritenuta significativa. Si ritiene di stabilire tale durata adottando i medesimi criteri utilizzati nel Piano di Sviluppo Rurale.

Pertanto, se l’agricoltore cessa la sua attività dopo 12 anni, senza che la successione sia possibile, non dovrà restituire i premi fino ad allora percepiti.

IV. DISPOSIZIONI GENERALI

IV.1 Presentazione delle domande

1. Modulistica e compilazione delle domande

Le domande di sostegno allo sviluppo rurale in relazione alla superficie o agli animali devono indicare l’insieme delle superfici e degli animali dell’azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno. Difatti, è l’intera consistenza aziendale ad avere rilevanza ai fini del controllo degli impegni agroambientali.

Le domande dovranno essere predisposte utilizzando la modalità on-line messa a disposizione dalla Regione Piemonte, avvalendosi (o richiedendo, se non già disponibile) l’apposita autorizzazione per la connessione al sito: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale.

Il richiedente compila e presenta la domanda tramite i C.A.A. oppure autonomamente.

In ogni caso le domande, dopo la trasmissione on-line che associa loro la data ed un n° progressivo, dovranno essere sottoscritte dall’interessato.

I facsimili dei modelli di domanda (distinti in 2 tipologie, a seconda sia richiesto il premio ai sensi del reg. CE 1257/99 con le relative azioni o del reg. CEE 2078/92) saranno consultabili sul sito della Regione Piemonte.

Rimane valida la formulazione delle dichiarazioni e degli impegni contenuti nei modelli di domanda aggiornata con la campagna 2007 (Determinazione del Direttore Regionale n. 92 del 19/04/07 come integrata per l’azione F6 con Determinazione n. 172 del 28/06/07).

2. Trasmissione agli Organismi delegati competenti per territorio

Gli Organismi competenti per territorio - Province e Comunità Montane - delegati dall’ARPEA ( e denominati in seguito O.D.) al compimento di alcune funzioni di autorizzazione e/o di servizio tecnico in relazione alle misure agroambientali, vengono riportati in una tabella all’ultima pagina del documento.

Il termine ultimo di scadenza per la trasmissione telematica delle domande agli Organismi delegati competenti è stabilito alle ore 12.00 del 15 maggio 2008.

Tuttavia, entro le ore 12 del 9/06/2008, in conseguenza di eventuali modifiche (a causa di variazioni colturali, errori di compilazione, ecc.), sarà possibile sostituire domande già trasmesse (che possono aver già maturato penalità se il primo invio è avvenuto oltre il 15 maggio, come descritto al par. IV.1.3) con un nuovo invio telematico.

Entrambe le domande restano tracciate a sistema.

I dati dell’ultima domanda pervenuta dovranno trovare rispondenza nell’aggiornamento del fascicolo aziendale e verranno presi in esame dagli O.D. nel corso dell’istruttoria.

Una copia di ogni domanda, compilata e sottoscritta come indicato nel punto 1.1 e munita della fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, dovrà essere consegnata agli O.D. suddetti.

La scadenza per la consegna delle domande in formato cartaceo è differita alle ore 12.00 del 22 maggio 2008.

Il formato cartaceo delle domande a sostituzione di domande precedenti potrà pervenire entro le ore 12.00 del 7° giorno di calendario successivo all’invio on-line.

In caso di spedizione a mezzo posta farà fede il timbro postale.

Le domande in formato cartaceo dovranno essere consegnate o trasmesse corredate di:

* Lettera di trasmissione riportante il riferimento della ditta richiedente il premio, nel caso venga effettuata una consegna o trasmissione di una domanda singola;

* lettera di trasmissione e report di consegna redatti secondo le modalità stabilite dall’ARPEA, nel caso venga effettuata una consegna o trasmissione di più domande;

* eventuale documentazione specifica dell’azione nei casi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte e dalla D.G.R. n. 77-1961 del 7/1/2001 che ne detta le istruzioni applicative.

In particolare, per l’azione F1 si ricorda di allegare il modello in cui viene dichiarato l’Ente che fornisce l’assistenza tecnica, nei casi in cui, rispetto al modello compilato in anni precedenti, sia intercorso un cambiamento nella scelta dell’Ente.

Le Province e le Comunità montane potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria nel corso dell’istruttoria della pratica.

3. Presentazione tardiva delle domande

Verrà applicata una riduzione del premio spettante, pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo (art. 21 del reg. CE 796/2004), riconducibile ad una o due delle seguenti situazioni:

1) compilazione on-line oltre la scadenza del 15 maggio 2008;

2.a) consegna delle domande in formato cartaceo oltre il 22 maggio 2008

oppure

2.b) spedizione delle domande in formato cartaceo oltre il 22 maggio 2008.

Le domande il cui formato cartaceo non sia stato consegnato o inviato entro le ore 12.00 del 9 giugno 2008 (25 giorni di calendario successivi alla scadenza) verranno considerate irricevibili.

4. Rigetto delle domande

Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme all’apposita procedura non verranno prese in considerazione, dandone comunicazione all’interessato.

IV.2 Altre scadenze procedurali

1. Assistenza tecnica

I dati relativi all’organizzazione del servizio di assistenza tecnica per le domande dell’azione F1 ancora in corso devono essere presentati entro le ore 12.00 del 26 maggio 2008 ai medesimi Organismi delegati (O. D.) cui sono state presentate le domande, indicando i nominativi dei tecnici e le relative aziende assistite.

Gli O.D. effettueranno, in occasione dei controlli aziendali a campione, il monitoraggio del servizio di assistenza tecnica fornito alle aziende agricole.

2. Situazione domande presentate

Il sistema informativo consentirà all’Assessorato Agricoltura della Regione, agli Organismi Delegati ed all’ARPEA di essere costantemente aggiornati in merito alla situazione delle domande presentate.

Altri dati potranno essere richiesti agli Organismi delegati da parte dell’ARPEA o dell’Assessorato agricoltura, tutela della fauna e della flora.

3. Comunicazioni, aggiornamenti e rettifiche delle domande

Qualora il beneficiario, dopo l’avvenuta presentazione della domanda, intenda rinunciare al premio, deve darne immediata comunicazione all’O.D. che ha in carico la sua domanda, mediante lettera raccomandata.

Qualsiasi modifica della consistenza aziendale o del piano di coltivazione dichiarati nel fascicolo aziendale comporta un adeguamento dei dati e delle dichiarazioni forniti ai fini del procedimento della misura in oggetto.

Anche le modifiche di dati o dichiarazioni utili ai fini del calcolo del premio che non comportano adeguamenti del fascicolo prevedono un adeguamento dei dati e delle dichiarazioni forniti ai fini del procedimento della misura in oggetto e possono essere valutate ai fini dell’istruttoria.

Ne consegue che qualsiasi modifica dei dati dichiarati in domanda, intervenuta dopo la presentazione ed in particolare dopo il 9 giugno 2008, va comunicata all’Organismo Delegato competente in formato cartaceo sottoscritto dall’interessato, entro 10 giorni dal verificarsi del cambiamento medesimo.

Riguardo l’azione F6, le comunicazioni relative a rettifiche che non comportano aumenti di superficie e/o modifiche del fascicolo aziendale possono essere presentate in formato cartaceo sottoscritto dall’interessato entro le ore 12.00 del 27 giugno 2008, al fine di consentire la valutazione istruttoria da parte degli O.D.

L’istruttoria sarà effettuata dagli O.D. indipendentemente dalla variazioni, e verrà riaperta nei casi necessari.

La Direzione Regionale 11 - Agricoltura è incaricata di emanare eventuali disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Potranno essere fornite disposizioni, inoltre, da parte degli organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al pagamento degli aiuti.


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