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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2008, n. 51-8661

Reg. (CE) n. 1698/2005. Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2007-2013 Misura 214: azione 214.8/1 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono - Disposizioni campagna 2008.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

I. Viene stabilita l’apertura dei termini per la presentazione dell’annualità 2008 delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni assunti nella campagna 2007 ai sensi dell’azione 214.8/1 - Conservazione di razze locali minacciate di abbandono del PSR 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28/11/2007;

II. Vengono definite le disposizioni specifiche delle domande di cui al punto precedente;

III. Viene stabilita l’apertura dei termini per la presentazione di domande di adesione all’azione 214.8/1 del PSR 2007-2013;

IV. Vengono definite le disposizioni specifiche delle domande di cui al punto precedente;

V. Viene stabilito al 15 maggio 2008 (ore 12) il termine ultimo per la presentazione telematica di entrambe le tipologie di domande;

VI. Vengono definite le disposizioni comuni e le modalità operative relative alla presentazione di entrambe le tipologie di domande per l’anno 2008.

Le disposizioni dei punti sopra elencati vengono specificate in dettaglio nell’allegato “Disposizioni relative alla presentazione delle domande per l’anno 2008 ai sensi dell’azione 214.8/1 del PSR” ,facente parte integrante della presente Deliberazione.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ANNO 2008 AI SENSI DELL’AZIONE 214.8/1 DEL PSR 2007-2013 “CONSERVAZIONE DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La corresponsione dei pagamenti agroambientali è legata al rispetto delle norme e degli impegni assunti ai sensi delle seguenti norme e disposizioni:

- i regolamenti europei di riferimento, costituiti dai regg. CE n. 1698/05, n. 1974/06 e n. 1975/06;

- le norme di condizionalità ed i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e dei requisiti obbligatori supplementari;

- il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (rinvenibile sul sito della Regione Piemonte all’indirizzo

www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/psr2007_13.htm), ed il testo della Misura 214 ed in particolare dell’azione 214.8/1;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 59-5652 del 2/04/2007 di apertura condizionata delle domande per la campagna 2007 e la Determinazione del Direttore Regionale n. 93 del 19/04/2007 con la quale sono stati definiti gli adempimenti operativi per l’applicazione della citata D.G.R.;

- il Decreto 20 marzo 2008 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali recante Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del reg. CE 1782/03 del Consiglio e del reg. CE 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, a seguito del quale dovranno essere elaborati i conseguenti provvedimenti attuativi ed integrativi a livello regionale.

Il regime di pagamenti è soggetto, inoltre, alla verifica del rispetto delle condizioni espresse dai regolamenti CE n. 1782/03, n. 796/04 e n. 1290/05.

Si riportano di seguito le condizioni per la presentazione delle domande ricadenti nei casi descritti nel testo della Deliberazione.

I. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA PROSECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NEL 2007 AI SENSI DELL’AZIONE 214.8/1

I beneficiari che lo scorso anno hanno aderito all’azione 214.8/1 e la cui domanda è stata ammessa ad istruttoria, devono presentare per il 2008 la domanda annuale di pagamento, a conferma degli impegni intrapresi.

La mancata presentazione della domanda oltre il ritardo ammissibile, i cui termini sono specificati al punto successivo VI.1.3 comporta la decadenza della medesima domanda in relazione all’intero periodo di impegno, compreso il 2007.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DOMANDE DI PAGAMENTO (PAR. I)

Finanziabilità delle domande 2007

Si conferma quanto previsto dalla D.G.R. n. 75-6607 del 30/07/2007 circa il finanziamento di tutte le richieste in possesso dei requisiti pervenute nel 2007 ai sensi dell’azione 214.8/1.

Aumenti del n° di UBA rispetto alla domanda 2007

Sono ritenuti ammissibili a pagamento aumenti del n° di UBA della razza (o delle razze) già oggetto di impegno lo scorso anno.

Entità del premio

Si conferma per l’intero periodo di impegno l’importo del premio fissato in euro 150 per U.B.A, stabilito con la Determinazione dirigenziale n. 93 del 19/04/2007, come integrata dalla D.D. n. 104 del 7/05/2007.

III. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE AGLI IMPEGNI DELL’AZIONE 214.8/1

E’ ammessa la presentazione di domande di aiuto (ossia, richieste di adesione) ai sensi dell’azione 214.8/1 nel rispetto delle prescrizioni previste per l’azione dal PSR 2007-2013 e di altre disposizioni, riportate al paragrafo IV.

Le stesse domande di aiuto diventano automaticamente domande di pagamento per l’annualità 2008 se rientrano tra le domande ammissibili in base ai requisiti previsti ed in relazione alla finanziabilità.

I capi sui quali grava un impegno ai sensi dell’analoga azione F9 del PSR 2000-2006 non possono essere oggetto di domanda di aiuto ai sensi dell’azione 214.8/1.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DOMANDE DI ADESIONE (PAR. III)

1 Razze minacciate di abbandono oggetto della conservazione

Sono ammissibili a premio le unità di bestiame rappresentate dalle razze oggetto dell’azione, elencate nel PSR.

Per essere ammessi al premio, nel caso delle razze bovine gli animali devono avere compiuto almeno sei mesi di età ed essere iscritti al relativo libro genealogico o registro anagrafico.

La tabella utilizzata per la conversione degli animali in unità di bestiame è rappresentata dall’allegato V del reg. CE 1974/2006 della Commissione.

2 Impegni da rispettare

Gli allevatori, singoli ed associati, per avere diritto al premio si impegnano per 5 anni:

a) a rispettare gli impegni relativi alla condizionalità, i requisiti obbligatori in materia di utilizzo dei fertilizzanti e dei fitofarmaci e gli altri pertinenti requisiti obbligatori supplementari;

b) ad allevare capi appartenenti alle razze indicate ed iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico;

c) ad aumentare (o almeno a mantenere) nel quinquennio il numero di capi dichiarato nella domanda iniziale;

d) a rispettare le condizioni dell’art. 27 del reg. CE 1974/2006 (in particolare il quarto comma).

3 Localizzazione

Tutto il territorio regionale.

4 Entità del premio

L’importo concedibile viene fissato in 150 euro per U.B.A.

5 Importo minimo ammissibile

Verranno considerate ammissibili le domande che all’atto della presentazione daranno luogo ad un premio di almeno 150 euro, come già avvenuto nell’anno 2007 (D.G.R. n. 59-5652 del 2/04/2007).

6 Criteri di selezione

Viene accordata priorità agli allevatori che si impegnano ad aumentare il n° di capi delle razze in oggetto nel corso del quinquennio.

La rilevazione verrà effettuata il 3° anno di impegno.

V. DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DOMANDE DI ADESIONE E DI PAGAMENTO

1 Trasferimento di impegno

Nel caso in cui un beneficiario durante il periodo di impegno ceda totalmente o parzialmente la propria azienda e l’allevamento, il subentrante è tenuto a mantenere gli impegni, altrimenti il primo soggetto è tenuto a restituire parzialmente o totalmente il sostegno già percepito.

2 Casi in cui il rimborso dei premi non è esigibile

La restituzione dei premi percepiti non è dovuta nel caso in cui l’interruzione dell’impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore (definiti dall’art. 47 del reg. CE 1974/2006).

Il richiedente il premio è tenuto a notificare tali evenienze all’Ente (Provincia o Comunità Montana) presso cui ha presentato la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui è in grado di provvedervi;

- alla cessazione definitiva dell’attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell’impegno (3 anni rispetto ai 5 previsti) e senza che la successione all’impegno sia realizzabile.

3 Motivi di esclusione dal pagamento

Verranno esclusi dal pagamento gli aderenti all’azione che non consentano agli organismi autorizzati l’effettuazione dei controlli, tra i quali quelli sanitari, necessari per verificare l’ottemperanza degli obblighi assunti.

Come indicato al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013, non potranno, inoltre, beneficiare degli aiuti previsti i soggetti che:

• non siano in regola con i versamenti contributivi; tale regolarità verrà accertata tramite il DURC. Per gli imprenditori agricoli che non si avvalgono di lavoratori dipendenti l’acquisizione del DURC inizierà dal 1° gennaio 2009;

• non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti in materia di quote latte;

• non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;

• non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell’ambito dell’applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali;

• abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;

• siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

La regolarità della situazione del richiedente rispetto a tali condizioni verrà dichiarata in domanda ed accertata dagli Organismi delegati nell’ambito delle verifiche svolte a carico del campione di aziende estratto per il controllo in loco.

4 Motivi di esclusione dal pagamento (o di riduzione del pagamento) per difformità riscontrate o violazioni nell’ambito del reg. CE 1782/03 e del reg. CE 1698/05

Verrà applicato il sistema di riduzioni ed esclusioni previsto dal reg. CE 1975/06, concernente l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

A tale scopo, verrà applicata la disciplina attuativa ed integrativa rispetto ai regolamenti citati dettata a livello nazionale dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 20/03/2008, a seguito del quale dovranno essere elaborati i conseguenti provvedimenti regionali.

VI MODALITA’ OPERATIVE DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE E DI PAGAMENTO

VI.1 Presentazione delle domande

1 Modulistica e compilazione delle domande

Le domande relative alla campagna 2008 riguardanti i capi delle razze oggetto di conservazione devono indicare l’insieme delle superfici e degli animali dell’azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno. Difatti, è l’intera consistenza aziendale ad avere rilevanza ai fini del controllo degli impegni agroambientali e della condizionalità.

Le domande dovranno essere predisposte utilizzando la modalità on-line messa a disposizione dalla Regione Piemonte, avvalendosi (o richiedendo, se non già disponibile) l’apposita autorizzazione per la connessione al sito: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale.

Il richiedente compila e presenta la domanda tramite i C.A.A. oppure autonomamente.

In ogni caso le domande, dopo la trasmissione on-line che associa loro la data ed un n° progressivo, dovranno essere sottoscritte dall’interessato.

Il facsimile del modello di domanda, definito dalla Direzione regionale agricoltura, sarà consultabile sul sito della Regione Piemonte.

2 Trasmissione agli Organismi delegati competenti per territorio

Gli Organismi competenti per territorio - Province e Comunità Montane - delegati dall’ARPEA ( e denominati in seguito O.D.) al compimento di alcune funzioni di autorizzazione e/o di servizio tecnico in relazione alle misure agroambientali, vengono riportati in una tabella all’ultima pagina del documento.

Il termine ultimo di scadenza per la trasmissione telematica delle domande agli Organismi delegati competenti è stabilito alle ore 12.00 del 15 maggio 2008.

Tuttavia, entro le ore 12 del 9/06/2008, in conseguenza di eventuali modifiche (a causa di variazioni colturali, errori di compilazione, ecc.), sarà possibile sostituire domande già trasmesse (che possono aver già maturato penalità se il primo invio è avvenuto oltre il 15 maggio, come descritto al par. IV.1.3) con un nuovo invio telematico.

Entrambe le domande restano tracciate a sistema.

I dati dell’ultima domanda pervenuta dovranno trovare rispondenza nell’aggiornamento del fascicolo aziendale e verranno presi in esame dagli O.D. nel corso dell’istruttoria.

Una copia di ogni domanda, compilata e sottoscritta come indicato nel punto 1.1 e munita della fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, dovrà essere consegnata agli O.D. suddetti.

La scadenza per la consegna delle domande in formato cartaceo è differita alle ore 12.00 del 22 maggio 2008.

Il formato cartaceo delle domande a sostituzione di domande precedenti potrà pervenire entro le ore.12.00 del 7° giorno di calendario successivo all’invio on-line.

In caso di spedizione a mezzo posta farà fede il timbro postale.

Le domande in formato cartaceo dovranno essere consegnate o trasmesse corredate di:

* Lettera di trasmissione riportante il riferimento della ditta richiedente il premio, nel caso venga effettuata una consegna o trasmissione di una domanda singola;

* lettera di trasmissione e report di consegna redatti secondo le modalità stabilite dall’ARPEA, nel caso venga effettuata una consegna o trasmissione di più domande;

Le Province e le Comunità montane potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria nel corso dell’istruttoria della pratica.

3 Presentazione tardiva delle domande

Verrà applicata una riduzione del premio spettante, pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo (art. 21 del reg. CE 796/2004), riconducibile ad una o due delle seguenti situazioni:

1) compilazione on-line oltre la scadenza del 15 maggio 2008;

2.a) consegna delle domande in formato cartaceo oltre il 22 maggio 2008

oppure

2.b) spedizione delle domande in formato cartaceo oltre il 22 maggio 2008.

Le domande il cui formato cartaceo non sia stato consegnato o inviato entro le ore 12.00 del 9 giugno 2008 (25 giorni di calendario successivi alla scadenza) verranno considerate irricevibili.

4 Rigetto delle domande

Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme all’apposita procedura non verranno prese in considerazione, dandone comunicazione all’interessato.

VI.2 Altre procedure

1 Situazione domande presentate

Il sistema informativo consentirà all’Assessorato Agricoltura della Regione, agli Organismi Delegati ed all’ARPEA di essere costantemente aggiornati in merito alla situazione delle domande presentate.

Altri dati potranno essere richiesti agli Organismi delegati da parte dell’ARPEA o dell’Assessorato agricoltura, tutela della fauna e della flora, anche a seguito di richieste di Organismi nazionali o comunitari.

2 Comunicazioni ed aggiornamenti delle domande

Qualora il beneficiario, dopo l’avvenuta presentazione della domanda, intenda rinunciare al premio, deve darne immediata comunicazione all’O.D. che ha in carico la sua domanda, mediante lettera raccomandata.

Qualsiasi modifica della consistenza aziendale o del piano di coltivazione dichiarati nel fascicolo aziendale comporta un adeguamento dei dati e delle dichiarazioni forniti ai fini del procedimento della misura in oggetto.

Anche le modifiche di dati o dichiarazioni utili ai fini del calcolo del premio che non comportano adeguamenti del fascicolo prevedono un adeguamento dei dati e delle dichiarazioni forniti ai fini del procedimento della misura in oggetto e possono essere valutate ai fini dell’istruttoria.

Ne consegue che qualsiasi modifica dei dati dichiarati in domanda, intervenuta dopo la presentazione ed in particolare dopo il 9 giugno 2008, va comunicata all’Organismo Delegato competente in formato cartaceo sottoscritto dall’interessato, entro 10 giorni dal verificarsi del cambiamento medesimo.

L’istruttoria sarà effettuata dagli O.D. indipendentemente dalle variazioni, e verrà riaperta nei casi necessari.

La Direzione Regionale 11 - Agricoltura è incaricata di emanare eventuali disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Potranno essere fornite disposizioni, inoltre, da parte degli organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al pagamento degli aiuti.


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