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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 40/98 - Istanza della ditta Sarizzo di Crodo S.p.A. per rinnovo e ampliamento dell’attività estrattiva inserita nel Polo estrattivo Rencio ai sensi del D.P.A.E. in loc. Rencio del Comune di Crevoladossola (VB). Determinazione n. 113 del 14/03/2008

Il Dirigente

(omissis)

Visto:

- L. 241/90 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”

- la L.R. 40/98 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”

- la D.G.P. n. 90 del 31.03.2005, avente per oggetto la “Nuova disposizione concernente la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione di cui alla L.R. 40/98".

- Il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 34/2007 del 28.12.2007 avente per oggetto “Conferimento incarichi di direzione dei Settori dell’ente”;

- La determinazione conclusiva del procedimento di competenza formulata dal Responsabile del procedimento prot. n. 0017015/7° del 14.03.2008.

Tutto ciò premesso,

determina

Di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla “Determinazione conclusiva” , relativa all’intervento in oggetto, formulata dal responsabile del procedimento, prot. n. 0017015/7° del 14.03.2008, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

avverte

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Determinazione conclusiva del procedimento prot. n. 0017015/7° del 14.03.2008.

Il Responsabile del Procedimento

(omissis)

propone

1. Di esprimere, ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. 40/98 e s.m.i., giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto decennale di “Rinnovo e ampliamento della attività estrattiva inserita nel polo estrattivo Rencio ai sensi del D.P.A.E. - II stralcio” presentato con istanza ns. prot. n. 0059507 del 22.12.2005 dalla ditta Sarizzo di Crodo spa con sede legale nel Comune di Crevoladossola (VB) in loc. Rencio.

2. Ai sensi e per gli effetti della normativa sopra elencata:

a) di approvare il progetto relativo alla coltivazione della cava di serizzo in loc. Rencio nel Comune di Crevoladossola (VB), presentato dalla ditta Sarizzo di Crodo spa;

b) di trasmettere al proponente, unitamente alla presente determinazione, n. 1 (una) copia del progetto approvato timbrata e firmata in ogni sua parte.

3. Di stabilire che il progetto approvato dovrà essere realizzato tenendo conto delle prescizioni contenute:

a) nel parere del Servizio Cave e Compatibilità Ambientale provinciale prot. n. 0012214/7° del 21.02.2008 (cfr. allegato A);

b) nel parere della Regione Piemonte, Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva prot. n. 3109/DA16.04 del 05.12.2007, ns. prot. n. 0065111 del 06.12.2007 (cfr. allegato A);

c) nel parere del Servizio Risorse Idriche provinciale prot. n. 0012488/7° del 22.02.2008 (cfr. allegato A);

d) nel parere della Regione Piemonte, Settore Gestione Beni Ambientali, che dovrà essere rilasciato entro e non oltre il giorno 08.04.2008, così come deciso dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 22.02.2008.

4. Di dare atto che ai sensi della L.R. 45/89 il progetto è realizzabile ed è intrinsecamente congruente e compatibile con la situazione idrogeologica, così come ampiamente illustrato nella 12^ seduta della Conferenza di Servizi (cfr. allegato A). In merito alle “... prescrizioni che verranno ulteriormente dettagliate,...” (cfr. verbale della 12^ seduta) che avrebbero dovuto essere contenute nella relazione istruttoria congiunta da presentarsi entro il 07.03.2008 da parte del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico, Cartografico, S.I.T. provinciale, si dà atto che, alla data odierna, nulla è stato trasmesso.

5. Di dare atto che, ai sensi del R.D. 523/1904, è autorizzato lo scarico nel rio del Groppo, accordando la possibilità di esecguire le opere, ai sensi della L.R.12/04 e del regolamento regionale 14/R del 06.12.2004, in pendenza del rilascio del provvedimento di concessione da perfezionarsi a seguito di apposita domanda corredata dai relativi elaborati tecnici.

6. Di stabilire che la ditta Sarizzo di Crodo S.p.A. potrà esercitare la coltivazione della cava solo successivamente alla osservanza delle seguenti disposizioni e per il tempo indicato al punto d).

a) Avrà ottenuto dalla Regione Piemonte, Gestione dei Beni Ambientali, la autorizzazione di competenza.

b) Avrà stipulato apposita cauzione o garanzia assicurativa a favore del Comune di Crevoladossola (VB) - in esecuzione all’art. 7, comma 3, della L.R. 69/78 e in ossequio a quanto indicato dalla D.G.R. n. 49-5886 del 14.05.2007 - per l’ammontare di euro 654.000,00, così come indicato nel parere del Servizio Cave e Compatibilità Ambientale provinciale prot.n.0012214/7° del 21.02.2008.

c) Avrà trasmesso copia della fidejussione di cui al punto precedente al Servizio Cave e Compatibilità Ambientale provinciale e questo non avrà accusato, per iscritto, ricevuta.

d) Effettuate le incombenze di cui sopra, la coltivazione potrà essere esercitata per un periodo di anni 5 (cinque) a partire dalla data di rilascio della autorizzazione della Regione Piemonte, Gestione dei Beni Ambientali.

7. Di fare salvi, in ogni caso, i diritti del Comune di Crevoladossola qualora, in ogni momento, dimostri l’esistenza di usi civici sulla zona in accertamento. In tale evenienza la ditta Sarizzo di Crodo S.p.A. dovrà presentare variante al piano di coltivazione ai sensi della L.R. 69/78, della L.R. 45/89 e del D.Lgs. 42/04, intendendosi già assolti gli obblighi di cui alla L.R. 40/98.

8. Di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dall’art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 e s.m.i., per la durata di 3 (tre) anni dalla data del presente atto; scaduto il termine senza che sia stata iniziata l’attività di coltivazione, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura deve essere integralmente rinnovata.

9. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 40/98, s.m.i., le determinazioni concordate nella conferenza di servizi sostituiscono gli atti di rispettiva competenza dei soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/98, s.m.i..

10. Di dare atto che le opere e gli interventi previsti nell’ambito del secondo quinquennio di coltivazione della cava in oggetto, ai quali è applicato il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), dovranno essere autorizzati, da parte del Comune di Crevoladossola, ai sensi della L.R. n. 28/96. Il Comune potrà procedere autonomamente all’autorizzazione del completamento del progetto.

11. Di dare atto che eventuali varianti di tipo sostanziale al progetto approvato, ad eccezione della eventualità prevista al punto 7), dovranno essere preventivamente sottoposte alla fase di verifica della procedura di VIA di cui all’art. 10 della L.R. 40/98 e s.m.i..

12. Di pubblicare la Determinazione Dirigenziale conclusiva del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e s.m.i..

13. Di trasmettere copia della Determinazione Dirigenziale conclusiva ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/98 e s.m.i. e alle autorità di supporto all’Organo Tecnico Provinciale nonché all’Ufficio di Segreteria Generale dell’Ente per la pubblicazione all’Albo ed al Segretario Generale.

Il Responsabile del Procedimento
Marco Carozza