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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R art. 23 - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 237-24445 del 01.04.2008 - Codice univoco: TO-A-10237 - concessione di derivazione d’acqua dal T. Orco in Comune di Cuorgné ad uso energetico assentita alla N.I.E. srl

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di approvare il disciplinare suppletivo di concessione, conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale, che recepisce le varianti ad alcune clausole e disposizioni del disciplinare principale della concessione di derivazione d’acqua dal T. Orco in Comune di Cuorgné ad uso energetico assentita alla N.I.E. srl (omissis), con D.D. n. 546-271650/2002 del 07.11.2002. I nuovi parametri risultano essere i seguenti: portata massima 22.000 1/sec, portata media 10.740 l/s, salto mt 29,46, potenza nominale media prodotta kW 3.102;

2. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata delle disposizioni contenute nel disciplinare suppletivo rispetta il termine di scadenza della concessione accordata con la D.D. n. 546-271650/2002 del 07.11.2002, di anni trenta successivi e continui decorrenti dal 01.08.2002;

3. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicità definita dalle leggi, risultante dai variati parametri di concessione; in particolare il canone annuo determinato in ragione di kW 3.102, sostituisce i canoni dovuti in ragione della concessione citata in premessa;

4. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del T. Orco, dei sovracanoni dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale, risultante dai variati parametri di concessione;

5. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comuni di Cuorgné, Castellamonte e Pont C.se), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanoni dovuti a norma degli arti. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicitá fissate per il canone demaniale, risultante dai variati parametri di concessione;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7. di informare che il concessionario é tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilitá di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ció possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 01.04.2008 “(omissis)

Art. 5 - Condizioni particolari cui dovrá soddisfare la derivazione

1 punti a), h) e 1) dell’art. 10 del disciplinare principale sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

“a) garantire immediatamente a valle della traversa di derivazione, quando naturalmente disponibile in alveo, oltre alla competenza della Roggia di Oglianico, il Deflusso Minimo Vitale (DMV) pari a 2.900 1/s dal 1 dicembre al 31 marzo di ogni anno, e pari a 4.800 l/s nei restanti periodi dell’anno; qualora detta portata non sia naturalmente disponibile in corrispondenza della sezione di presa, si sovrá provvedere a rilasciare dal canale scaricatore del laghetto di Ressia la quantità d’acqua necessaria a raggiungere il sopracitato valore di DMV. Sono fatti salvi gli obblighi di maggiore rilascio previsti dal Regolamento regionale 8/R2007.”

“h) esercitare la derivazione ad acqua fluente, in modo da assicurare la continuità dei deflussi in alveo ed evitare variazioni delle disponibilità idriche a valle della restituzione, attuando le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d’acqua; in particolare é consentito l’invaso del canale di carico esclusivamente a seguito di fermo impianto; in tal caso il concessionario puó attuare la manovra di invaso gradualmente, usufruendo solo della quarta parte della portata del corso d’acqua. Per il controllo di tali manovre la Ditta concessionaria é tenuta a fare riferimento agli strumenti di cui all’art. 4 del presente disciplinare suplettivo, e tenere sempre a disposizione dell’Autoritá concedente i relativi diagrammi."

“l) rispettare sia in fase di esecuzione dei lavori che durante l’esercizio dell’impianto, le condizioni contenute nelle tre convenzioni di couso delle opere in comune, conservate agli atti, stipulate ai sensi dell’art. 47 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 con il Consorzio Irriguo Roggia di Favria (”Bozza di convenzione tra la N.I.E. s.r.l. ed il Consorzio Irriguo costituito dai Comuni di Favria, San Ponso e Salassa, per l’utilizzazione irrigua della Roggia di Favria” sottoscritta in data 26.06.2002), e con Enel Greenpower (“Convenzione per la regolamentazione degli oneri manutentivi del canale di scarico fra il laghetto della Ressia ed il Torrente Orco in Cuorgné” e “Convenzione per l’esercizio degli impianti Enel Greenpower e N.I.E. in Comune di Cuorgné”, sottoscritte in data 16.07.2002).

La portata spettante alla Roggia di Favria, attualmente da considerarsi quale valore massimo, dovrá essere garantita, fatte salve temporanee variazioni concordate tra le parti, anche qualora la disponibilitá d’acqua dal T. Orco fosse inferiore alla somma della portata massima concessa alla N.I.E. e della stessa portata spettante alla Roggia di Favria. Qualora l’utenza della Roggia di Favria dovesse essere rinnovata per portate diverse, la N.I.E. dovrà provvedere, a proprie spese, a seguito di comunicazione del Servizio Gestione Risorse Idriche, e con le tempistiche che verranno stabilite, ad adottare le necessarie misure affinché venga garantito tale rilascio, anche rivedendo il bilancio idrologico e le portate disponibili per l’uso energetico."

L’art. 10 del disciplinare principale é integrato con quanto segue: “Ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di approvazione del presente disciplinare suppletivo, il concessionario é tenuto ad applicare alla struttura esterna dell’opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell’opera.

Inoltre il titolare ha l’obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all’opera di captazione.

Il titolare dell’opera di captazione é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente."

(omissis)”