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Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 / 04 / 2008

Codice DA1406
D.D. 17 gennaio 2008, n. 82

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “ Lavori di sistemazione idrogeologica del Rio Pogliola e difesa abitato in loc. Artesina nel comune di Frabosa Sottana ( CN)” presentato in data 20/11/2007 dal comune di Frabosa Sottana - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998 -

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Lavori di sistemazione idrogeologica del rio Pogliola e difesa abitato in località Artesina” - presentato dal Comune di Frabosa Sottana (CN), localizzato nel comune di Frabosa Sottana (CN), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento, finalizzate all’ottimizzazione del progetto dal punto di vista idraulico e ambientale:

1. per quanto riguarda in nuovo scatolare sul Rio Pogliola, nella realizzazione del progetto esecutivo dovrà essere incrementata il più possibile la sistemazione a cielo aperto dello stesso, riducendo le opere di ritombatura prospettate a quelle realmente necessarie e munendo tali tratte di ulteriori pozzetti di ispezione, di dimensioni tali da permettere agevolmente i necessari interventi di manutenzione e pulizia; dovrà essere prevista la rivegetazione di rilevati e sponde esistenti e in progetto, su tutte le aree ove sia prevista attività di movimento terra.

2. il progetto esecutivo dovrà altresì prevedere l’individuazione e la quantificazione dei materiali inerti occorrenti per la realizzazione delle opere nonché l’indicazione delle cave di approvvigionamento come previsto dagli artt. 15 e 26 del D.P.R. 554/99;

3. relativamente a tutte le superfici acclivi dovranno essere valutati, a livello di progettazione definitiva, lo spietramento, il riporto di terreno fertile, nonché la protezione con reti in fibra naturale (juta) in funzione antierosiva e di supporto alla rivegetazione;

4. gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto o alienati sul mercato: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l’uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali; nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale definitiva;

5. considerata la situazione attuale e i movimenti terra prospettati, relativamente al complesso delle opere necessarie per il drenaggio e il consolidamento delle superfici già esistenti, nonché di quelle di neo formazione, nel ribadire che queste dovranno essere realizzate il più possibile con l’impiego di tecniche di Ingegneria Naturalistica, particolare cura dovrà essere impiegata nella realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali nelle zone di eventuale riporto di materiale, al fine d’impedire l’innesco di fenomeni erosivi concentrati, attraverso l’adozione dei dispositivi già illustrati nel progetto definitivo e il loro potenziamento alla luce di una approfondita valutazione del sito, che evidenzi anche la zona di recapito delle acque con gli idonei collegamenti al reticolo idrografico presente;

6. gli strati terrosi prelevati in fase di scavo dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria, anche nel caso in cui la preesistente copertura erbacea si presenti rada, e alle operazioni di riprofilatura dovranno seguire al più presto quelle di ripristino e rivegetazione;

7. si raccomanda che nella progettazione definitiva ed esecutiva, nonché nella direzione dei lavori delle opere di sistemazione e recupero siano coinvolti professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, la sistemazione idrogeologica, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali;

8. si raccomanda che la progettazione definitiva ed esecutiva contenga specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità di realizzazione dei lavori nella logica della massima attenzione alla riduzione della alterazione dei luoghi (ad. es. tipologia dei mezzi, stagionalità delle opere ecc.);

9. in merito all’esecuzione dei lavori si raccomanda che la realizzazione delle opere a verde, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa, sia affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate;

10. si richiede inoltre che il Responsabile del Procedimento relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e alla realizzazione delle opere, trasmetta alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente - Settore Politiche di Prevenzione Tutela e Risanamento Ambientale una completa documentazione fotografica, anche in formato digitale, delle fasi realizzative dei lavori, dello stato dei luoghi a seguito dell’intervento e delle fasi di affermazione della vegetazione a seguito delle opere di recupero e mitigazione ambientale.

11. durante i lavori dovranno essere adottate tutte le precauzioni per limitare l’intorbidamento delle acque e per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da ridurre le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo. Durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua. A tutela della fauna ittica e in base a quanto disposto dall’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Cuneo, le operazioni di allontanamento della stessa, con costi a carico del proponente. Risulta comunque opportuno evitare i lavori in alveo nel periodo di riproduzione (tra metà ottobre e febbraio);

12. dovrà essere descritta più nel dettaglio l’interferenza dell’intervento con la vegetazione riparia. Dove risulterà necessario effettuare il taglio di vegetazione arborea, per lo più in corrispondenza dei punti in cui si prevede la realizzazione delle barriere in reti di acciaio e delle 10 briglie in legname e pietrame, questo dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

13. dovranno essere chiaramente individuate e localizzate le aree cantiere per le lavorazioni e lo stoccaggio dei materiali da utilizzarsi durante la realizzazione degli interventi;

14. i progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nel triennio successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arbustive ricostituite.

15. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

16. i rifiuti prodotti durante la fase di cantiere, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV, dovranno essere conferiti ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e/o recupero.

Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA di Cuneo l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della l.r. 40/1998.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo