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Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 / 04 / 2008
Codice DA1406
D.D. 11 gennaio 2008, n. 47
Regio Decreto: 523/1904 - Polizia Fluviale: 4616 - Comune: Sommariva Bosco (Cn) - Corso dacqua: Rio Pocapaglia - Lavori: S.P. n. 661: Ponticello esistente sul rio Pocapaglia. Autorizzazione idraulica in sanatoria. Richiedente: Amministrazione Provinciale di Cuneo, C.so Nizza 21, Cuneo
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, lAmministrazione Provinciale di Cuneo, corso Nizza 21, Cuneo - per le opere in oggetto (già realizzate) nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità delle opere (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
2. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà dufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
4. lautorizzazione è accordata ai fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui allart. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo