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Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2008, n. 30-8515

AA.SS.RR - Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.- D.G.R n. 80-1700 dell’11.12.2000. ASO OIRM/S. Anna di Torino - Atto n. 135 del 30.01.2008 “Adozione piano di organizzazione transitoria dell’Azienda sanitaria ospedaliera OIRM/S. Anna” e atto n. 174 del 6.02.2008 “Modifica atto Aziendale : integrazione dei componenti del Collegio di Direzione”. Formulazione rilievi.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di prendere atto dell’adozione, da parte del Direttore Generale dell’ASO OIRM/S.ANNA di Torino, delle deliberazioni nn. 135 del 30.01.2008 “Adozione piano di organizzazione transitoria dell’Azienda sanitaria ospedaliera OIRM/S. Anna” e 174 del 6.02.2008 “Modifica atto Aziendale : integrazione dei componenti del Collegio di Direzione”;

- di formulare, ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000, i seguenti rilievi:

* l’atto Aziendale deve indicare espressamente, per ciascun dipartimento, la natura strutturale o funzionale (i Dipartimenti indicati nell’organigramma sembrerebbero tutti strutturali);

* l’Azienda prevede l’attivazione di strutture semplici a valenza interdipartimentale; tale tipologia organizzativa non è prevista dalle linee guida regionali di recente adozione (D.G.R. 59-6349 del 6/07/2007), le quali ribadiscono invece che una medesima struttura non può far parte di più dipartimenti strutturali (con ciò non escludendosi, comunque, il coordinamento e collegamento funzionale dell’attività con quella di altre strutture di dipartimenti diversi).

* per quanto concerne l’istituzione delle Aree amministrative, quali strutture di coordinamento di livello intermedio tra strutture complesse e dipartimenti, si ribadiscono i rilievi espressi con DGR n. 7-5952 del 28/05/2007, non essendo dette Aree previste dalla citata D.G.R. 59-6349 del 6/07/2007, nonché dal CCNL (esistono, peraltro, anche prescindendo da quella dipartimentale, altre forme di coordinamento delle attività di più strutture);

* l’atto aziendale deve riportare in allegato oltre che l’organigramma anche la declaratoria delle funzioni e la dotazione organica di ciascuna struttura organizzativa;

* la denominazione delle strutture complesse sanitarie deve corrispondere alle discipline ministeriali di cui al D.M. 30.01.1998 s.m.i.; con riferimento alle Strutture semplici dipartimentali si richiamano i criteri di istituzione previsti dalle disposizioni regionali di cui alla richiamata D.G.R. 59-6349 del 6/07/2007;

* a fronte della frammentazione di funzioni precedentemente riconducibili ad unica struttura organizzativa e del conseguente consistente incremento numerico di strutture semplici (tra S.S. e S.S.D. circa 50 nuove unità) è necessario motivare specificamente le nuove istituzioni, sia in ambito amministrativo che sanitario, con riferimento ai concreti dati di attività, ai vantaggi in termini di razionalizzazione organizzativa e alla compatibilità ai vincoli di spesa indotti dalla normativa nazionale e regionale;

in attesa degli elementi generali di valutazione sopra indicati si rileva comunque in particolare quanto segue:

Funzioni amministrative

* in contrasto con gli indirizzi regionali in materia, si ravvisa eccessiva frammentazione e sovrapposizione/duplicazione di funzioni nella previsione delle seguenti strutture: S.C. Pianificazione strategica, S.C. Controllo di gestione e budgeting, in staff al DG, S.S. Valutazione Attività Sanitarie, in staff al D.S., SSD Valutazione delle attività diagnostiche, nel dipartimento 5) Diagnostica e medicina trasfusionale;

Funzioni Sanitarie

Direzione sanitaria:

* la previsione delle SS.SS. Direzione dell’Assistenza alla Persona e Direzione delle professioni tecnico-sanitarie non è conforme alle recenti disposizioni regionali di indirizzo in materia, che prevedono, in via sperimentale l’attivazione di una struttura semplice in staff alla Direzione Generale;

* la SS medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro deve essere collocata in posizione di staff al D.G. e la relativa denominazione deve essere maggiormente rispondente alle funzioni indicate dal D. lgs. 626/94, art. 17;

Dipartimento 1 - Ostetricia e ginecologia ad indirizzo ostetrico e neonatologico e Dipartimento 2 - Ginecologia ed ostetricia ad indirizzo ginecologico:

* pur ritenendosi apprezzabile l’intento aziendale di perseguire l’integrazione tra attività ospedaliere e universitarie mediante la costituzione di dipartimenti misti, non appare condivisibile la proposta di istituzione di 2 nuovi dipartimenti strutturali: il dipartimento 2 aggrega solo 3 SS.CC., contrariamente agli indirizzi regionali (che pongono quale obiettivo l’aggregazione, di norma, di almeno 5 SS.CC.); inoltre, la maggior parte delle strutture semplici a valenza dipartimentale, collocate nell’uno o nell’altro dipartimento, rivestono carattere di supporto alle attività espletate da entrambi i dipartimenti; il risultato di razionalizzazione organizzativa avrebbe potuto, pertanto, essere realizzato mediante la costituzione di un dipartimento strutturale e di un dipartimento funzionale ad indirizzo ginecologico;

* non si evincono, poi, le ragioni di opportunità sottese alla collocazione della Struttura Medicina della riproduzione e fecondazione assistita (PMA 2 livello) nel dipartimento 1 (Ostetricia e ginecologia ad indirizzo ostetrico e neonatologico) e della struttura Ginecologia endocrinologia e prevenzione e terapia delle sterilità (PMA 1 livello), nel Dipartimento 2 (Ginecologia ed ostetricia ad indirizzo ginecologico);

* peraltro la citata struttura Ginecologia endocrinologia e prevenzione e terapia delle sterilità è stata trasformata da complessa con relativa articolazione semplice a semplice a valenza dipartimentale, pur a fronte del consistente volume di attività e del ruolo di riferimento regionale che di fatto esercita nel campo delle patologie endocrino-ginecologiche, oltre che delle terapie della sterilità;

* per contro, ferma restando l’esigenza di potenziamento della pertinente attività, non pare, almeno al momento, trovare giustificazione in adeguati dati di attività l’attivazione in forma complessa della struttura Ostetricia e ginecologia ad indirizzo infettivologico;

* esigenze di razionalizzazione organizzativa suggeriscono, inoltre, che la struttura Ostetricia e ginecologia ad indirizzo ecografico e diagnosi prenatale continui a configurarsi come SSD;

* eccessiva frammentazione organizzativa consegue altresì alla previsione di 2 SS.SS., dedicate rispettivamente alle gravidanze a media e bassa complessità;

* infine si evidenzia come la funzione di Follow-up, prevista nell’ambito della SCDU Neonatologia 2, sia di pertinenza anche della SC Neonatologia 1;

Dipartimento 3 - DEA:

* l’Atto aziendale deve esplicitare i vantaggi in termini di razionalizzazione organizzativa di un unico Dipartimento Emergenza-accettazione (e in particolare le risorse che i due presidi OIRM e Sant’Anna condividono all’interno del dipartimento);

* non si evince se la SSD unità di cure intensive intermedie faccia capo al Presidio OIRM o al Presidio S. Anna, o sia comune a entrambi;

* la Struttura Terapia del Dolore, istituita con valenza (inter)dipartimentale, non sembra garantire l’ottimale esercizio della funzione in entrambi i Presidi; per quanto concerne il Presidio OIRM, pertanto, la Struttura Terapia del Dolore dovrebbe essere ricondotta alla S. C. Anestesia e rianimazione OIRM e funzionalmente collegata alla S.C. Anestesia e rianimazione cardiochirurgia e trapianti ( DGR n. 31-1142 del 17 ottobre 2005 “... Sono considerate centri di terapia del dolore le strutture organizzative già dedicate a particolari sindromi dolorose”); la funzione “terapia del dolore” dovrebbe inoltre essere garantita anche nell’ambito della S.C. Anestesia e rianimazione S. Anna, ove invece è istituita una struttura organizzativa esclusivamente dedicata al parto in analgesia;

Dipartimento 4 - Oncologia

* l’atto aziendale deve esplicitare i vantaggi in termini di razionalizzazione organizzativa di un unico Dipartimento di Oncologia (e in particolare le risorse che i due presidi OIRM e Sant’Anna condividono all’interno del dipartimento);

* non pare giustificata da adeguato volume di attività la SC Trapianto di midollo, articolazione della una struttura complessa Oncoematologia pediatrica e centro trapianti;

* non si evincono i criteri seguiti per l’individuazione e collocazione delle SS.SS di nuova istituzione (Chemioterapia pediatrica, CAS, Aplasia pediatrica / Psicooncologia, Cure palliative) nell’ambito delle due SS.CC omologhe di Oncoematologia;

Dipartimento 5 - Diagnostica e Medicina trasfusionale:

* considerate le prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 19-6647 del 3.8.2007, pur con la nuova configurazione organizzativa della SC Medicina di laboratorio, persiste eccessiva frammentazione organizzativa nell’ambito delle analisi chimico-cliniche e della diagnostica microbiologica (SS Chimica analitica, SS diagnostica ematologia, SS Chimica clinica , SS Sceening neonatale e biochimica malattie rare, SS screening down e difetti del tubo neuronale SS di Sierologia e virologia, Batteriologia) ;

* non si evince se la SS di Diagnostica Senologica espleti anche le attività di screening oncologico;

Dipartimento 6 - Pediatria:

* la funzione pediatria generale, frammentata in diverse strutture, non risulta adeguatamente valorizzata, considerato che l’Azienda è sede di insegnamento universitario;

* per un più efficace intervento di razionalizzazione organizzativa la competenza endocrinologica dovrebbe essere attivata nell’ambito della SCDU pediatria generale e specialistica 2 ( Ind. Diabetol. e mal. Metaboliche), mediante l’aggregazione di una SS endocrinologia pediatrica, in luogo della istituzione di una Struttura complessa universitaria Endocrinologia pediatrica, incardinata nel Dipartimento 7 - Neuroscienze ;

* non si ravvisa l’opportunità di istituire una SSD malattie rare, considerato che dette malattie non afferiscono a branca specialistica per cui sia prevista specifica disciplina ministeriale;

Dipartimento 7 - Neuroscienze:

* l’istituzione di un dipartimento di sole SS.CC. universitarie si pone in contrasto con la volontà espressa dall’Azienda di perseguire l’integrazione tra le attività ospedaliere e universitarie anche mediante la costituzione di dipartimenti misti; peraltro detto dipartimento di nuova istituzione non è conforme alle prescrizioni di cui alle recenti disposizioni regionali di indirizzo che prevedono l’aggregazione di almeno 5 SS.CC.; inoltre la composizione di detto dipartimento privilegia la competenza neuropsichiatrica, mentre avrebbe dovuto prevedere anche l’apporto di funzioni specialistiche proprie di un’Azienda di riferimento regionale per l’età pediatrica e, in particolare, la funzione neurochirurgica, ortopedico-funzionale e riabilitativa;

Dipartimento 8 - Chirurgia:

* i dati di attività non paiono giustificare una SS prevenzione sterilità in età pediatrica;

* la partecipazione alle sedute del Collegio di Direzione deve intendersi “senza oneri per l’Azienda” non solo con riferimento ai Direttori dei Presidi Ospedalieri e al Direttore del Servizio Farmaceutico ma anche agli altri componenti;

- la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà nei termini previsti dalla D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000 e con le modalità di cui alla D.D. 18/2001.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)