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Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2008, n. 14-8500

Indicazioni alle Aziende sanitarie regionali per la gestione del rischio clinico e l’attivazione dell’"Unita’ di gestione del rischio clinico" e prime linee di indirizzo su tematiche di particolare interesse.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di approvare le indicazioni da fornire alle Aziende sanitarie per la gestione del rischio clinico e l’attivazione dell “Unità di gestione del rischio clinico”, contenute nell’Allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante;

* di impegnare le ASR ad istituire tali Unità secondo le indicazioni sopra riportate e a trasmettere il relativo atto alla Direzione Sanità della Regione entro 60gg. dalla notifica del presente provvedimento;

* di prendere atto delle linee di indirizzo predisposte dal Gruppo di lavoro assessorile ex Determinazione n. 23/28 del 25.01.07 concernenti le infezioni ospedaliere, la ritenzione di materiale nel sito chirurgico, l’identificazione del paziente, la conservazione e distribuzione delle soluzioni contenenti cloruro di potassio, la vigilanza sui dispositivi medici, le procedure per la gestione dei reclami, contenute nell’Allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

GRUPPO DI LAVORO SUL RISCHIO CLINICO

Criteri per la gestione, a livello aziendale, del rischio clinico e l’attivazione della relativa Unità di Gestione del rischio clinico.

Come anticipato con la nota della Direzione Programmazione Sanitaria prot. 5288/28.2 del 11.06.07 e conformemente ai contenuti del disegno di legge nazionale inerente gli interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio Sanitario Nazionale ogni Azienda sanitaria deve organizzare una funzione permanentemente dedicata al miglioramento della sicurezza e della qualità delle cure anche mediante l’analisi e la gestione del rischio clinico.

Ciò richiede la creazione di un ambito di governo dei rischi costituito da un sistema di valori e risorse, norme, procedure, comportamenti codificati e informazioni volto a limitare i pericoli comunque presenti, in primis quelli legati all’erogazione delle cure.

Si tratta di un approccio gestionale globale alla sicurezza che comprende e tende a integrare sia gli aspetti statici (strutturali) e dinamici (organizzativi), sia le modalità di controllo degli eventi avversi (connessi a farmaci, dispositivi medici, complicazioni post chirurgiche, infezioni nosocomiali, ecc.).

Infatti gli eventi avversi e gli incidenti sono un grave problema per l’effettivo governo clinico e quindi devono rappresentare un ambito di studio e di azione per modificare i sistemi di gestione.

Oltre ai temi tradizionali dei rischi connessi alla pratica clinica è importante analizzare in profondità anche le condizioni che favoriscono l’accadere degli eventi per fornire occasione di apprendimento.

Occorre inoltre tenere presente che l’attività amministrativa e quella legale nelle Aziende sanitarie sono direttamente correlate con l’attività clinica, cui devono fornire le migliori condizioni per esprimersi e supportare nella gestione delle criticità.

Poiché la conoscenza dei fenomeni è alla base per la gestione degli stessi, è importante che le basi informative devono essere tali da creare legami, sinergie, integrazioni fra le diverse aree per aumentare la capacità interpretativa e di risposta, senza moltiplicare la raccolta delle informazioni oltre allo stretto necessario.

All’interno dell’Azienda sanitaria la funzione di gestione del rischio è da ricondurre alla direzione sanitaria aziendale, è tipicamente multidisciplinare e deve essere punto di riferimento per tutti gli operatori per quanto concerne la materia e sintetizzabile in:

- diffusione delle informazioni nazionali, regionali, locali utili agli operatori (normative, protocolli, linee guida, ecc.);

- elaborazione di documenti aziendali (protocolli, linee guida) utili alla prevenzione del rischio e gestione degli eventi avversi;

- raccolta e analisi della casistica aziendale relativa agli eventi avversi;

- supporto alle diverse strutture aziendali nella gestione dei reclami e del contenzioso;

- coordinamento generale delle azioni di competenza delle diverse strutture aziendali riguardanti la gestione del rischio clinico.

Per l’espletamento delle funzioni sopra elencate l’organizzazione aziendale deve prevedere la costituzione di un gruppo multidisciplinare e multiprofessionale, denominato “Unità di gestione del rischio clinico”.

Tale Unità è composta dalla direzione sanitaria e da operatori provenienti dalle strutture comunque coinvolte nei processi di gestione del rischio gestendo funzioni quali la medicina legale, il servizio legale, il servizio patrimoniale, l’URP, la qualità e la gestione del rischio.

Altri esperti (clinici, farmacisti, ingegneri clinici, infermieri dirigenti, ecc.) saranno coinvolti secondo le loro competenze.

Anche in considerazione di quanto indicato nel citato disegno di legge nazionale, art. 18 c.3, “…si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali complessivamente disponibili a legislazione vigente presso le aziende …”, non si ritiene, allo stato attuale, opportuno istituire nuove strutture, complesse o semplici, a ciò appositamente dedicate.

Nondimeno è evidente che per svolgere la propria attività l’Unità di gestione del rischio clinico richiede una struttura organizzativa di supporto e un coordinamento autorevole per poter realmente svolgere il ruolo centrale che gli compete.

Al fine di una dovuta uniformità di azione e comportamento si ritiene che l’Unità di gestione del rischio sia unica a livello aziendale.

Per le Aziende particolarmente estese e/o dotate di più presidi ospedalieri, si raccomanda l’attivazione di sottogruppi a livello decentrato facenti riferimento, di norma, alla direzione sanitaria di presidio o di distretto.


Allegato 2