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Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2008, n. 32-8517

Approvazione schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale in materia di qualificazione dell’offerta formativa universitaria.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di approvare lo schema di Accordo di Programma, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, quale strumento di attuazione del Memorandum d’Intesa sottoscritto l’8 novembre 2007, in materia di qualificazione dell’offerta formativa;

2. di dare atto che alla realizzazione degli interventi oggetto dell’Accordo di Programma potranno partecipare altri soggetti pubblici e privati interessati, la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati che assicurino la copertura di quella parte di finanziamento ulteriore a quella garantita dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo, che sarà posta a loro carico.

3. di approvare in particolare lo schema finanziario dell’Accordo, che di seguito si riporta e che prevede i seguenti impegni programmatici da parte dei soggetti sottoscrittori, per un importo complessivo di Euro 12.000.000,00, per il biennio 2008-2009:

Fonti Finanziarie     2008     2009     totale
Ministero Lavoro e
Previdenza sociale:     4MEuro     4MEuro     8MEuro
Regione Piemonte:     2MEuro     2MEuro     4MEuro

4. di autorizzare il Direttore regionale all’Innovazione, Ricerca e Università, Erica Gay, alla firma dell’Accordo di Programma, anche in presenza di modifiche non sostanziali;

5. di individuare il Direttore della Direzione innovazione, ricerca e università, Erica Gay, responsabile - per conto della Regione Piemonte - della definizione e della successiva attuazione dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo medesimo;

6. di prevedere che alla spesa prevista di Euro 4.000.000,00, quale quota di finanziamento dell’Accordo di Programma da parte della Regione Piemonte per il biennio 2008-2009, come meglio specificato al precedente punto 2, si farà fronte con i fondi del sistema della ricerca e dell’innovazione e con i fondi dello sviluppo del sistema universitario;

7. di dare atto che con successivi atti si provvederà all’esatta quantificazione e alla specificazione delle risorse da impegnare per i progetti previsti nell’Accordo;

8. di prevedere che le funzioni attinenti alla progettazione e alla realizzazione degli interventi oggetto dell’Accordo saranno affidate a Finpiemonte Spa, tramite specifici atti, in conformità alla Convenzione quadro (approvata con DGR n. 30-8150, in data 4 febbraio 2008) sottoscritta tra Regione Piemonte e Finpiemonte spa il 25 febbraio 2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA

Vista l’Intesa programmatica tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli studi del Piemonte orientale e Università di scienze gastronomiche sottoscritta il 31 luglio 2006, per il coordinamento degli interventi nell’ambito del sistema universitario piemontese in materia di promozione delle attività di ricerca e innovazione;

Visto il Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Università e della Ricerca, la Regione Piemonte e gli atenei piemontesi sottoscritto il 13 giugno 2007, in materia di sostegno dell’alta formazione e della ricerca scientifica, diretta a favorire la competitività del sistema economico locale;

Vista l’intesa programmatica tra Regione Piemonte, Università degli studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli studi del Piemonte orientale “A. Avogadro” e Università di scienze gastronomiche, sottoscritta in data 31 luglio 2007 per il coordinamento degli interventi nell’ambito del sistema universitario piemontese, che annovera tra i settori di intervento della collaborazione tra gli attori del sistema gli interventi strutturali e infrastrutturali a favore dell’edilizia universitaria, dell’ambiente e della salute;

Visto il Memorandum d’Intesa tra il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, la Regione Piemonte e gli atenei piemontesi, sottoscritto l’8 novembre 2007, da attuarsi attraverso specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

Vista l’Intesa programmatica tra Regione Piemonte e Istituzioni statali di Alta Formazione Artistica e Musicale del Piemonte per il coordinamento degli interventi nell’ambito del Sistema universitario piemontese per la ricerca, l’innovazione e l’internazionalizzazione, approvata dalla Regione Piemonte in data 11 febbraio 2008;

Vista la legge quadro 21 dicembre 1978 n. 845 in materia di formazione professionale e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e gli Enti Locali”, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

Vista la legge regionale 30 gennaio 2006 n. 4 recante “Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione”;

Visto il documento di programmazione economica e finanziaria regionale 2007-2009, approvato con la Deliberazione del Consiglio regionale del 3 aprile 2007, n. 124-13674, nel quale si evidenzia, fra l’altro, l’esigenza di rafforzare, integrare e migliorare il sistema, tramite una maggior specializzazione in funzione delle specificità territoriali, aumentare le occasioni di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, nonché migliorare la capacità di adattamento, innovazione e competitività dei lavoratori, sostenendo la formazione superiore e la competitività delle imprese;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 32-8517 del 31 marzo 2008 che approva il presente Accordo di Programma;

Il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale e la Regione Piemonte stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1
Recepimento delle premesse

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2
Finalità e obiettivi

Il presente Accordo di Programma, di seguito denominato Accordo, costituisce strumento attuativo del Memorandum d’Intesa tra il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, la Regione Piemonte e gli atenei piemontesi, sottoscritto l’8 novembre 2007 ed indicato in premessa, attraverso l’individuazione, nel rispetto delle competenze dei soggetti sottoscrittori, delle azioni comuni ivi indicate, e precisamente:

a) incrementare le opportunità per l’inserimento più rapido e qualificato nel mondo del lavoro di giovani con formazione universitaria;

b) incrementare il livello di competitività delle imprese piemontesi attraverso la creazione di un sistema finalizzato all’alta formazione permanente, che concorra ad innalzare il livello di istruzione e formazione dei lavoratori garantendo l’aggiornamento continuo sul piano delle competenze gestionali, commerciali, organizzative e tecnologiche;

c) sperimentare il sistema del microcredito allo studio universitario e alla ricerca, con particolare riferimento ai giovani che intendono formarsi in ambito scientifico tecnologico, in favore di giovani di talento e meritevoli e in condizioni di basso reddito.

In particolare, obiettivo dell’Accordo è sviluppare una maggior competitività del sistema paese, generare occupazione di qualità, assicurare equità e pari opportunità per tutti i cittadini, creare opportunità riducendo differenze e precarietà.

L’Accordo è finalizzato al sostegno della formazione del capitale umano e dei lavoratori, alla promozione dell’alta formazione permanente, all’innalzamento della qualità delle competenze dei giovani e della forza lavoro adulta, quale asse fondamentale del rilancio dell’economia europea, nonché al miglioramento della qualità delle condizioni in cui viene esercitata l’attività lavorativa.

Art. 3
Realizzazione degli interventi

L’Accordo è costituito dai seguenti 5 interventi:

a) sperimentazione di percorsi di tirocinio universitario finalizzati a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a migliorare la corrispondenza tra profili disponibili e posizioni lavorative. L’azione intende incrementare il numero di giovani che sperimentano l’esperienza in azienda prima dell’inserimento lavorativo migliorando la qualità del processo complessivo;

b) sperimentazione di un nuovo modello formativo che integri capacità e conoscenze del mondo aziendale e del mondo accademico, finalizzandole a far crescere complessivamente le competenze degli addetti e il potenziale competitivo del sistema delle imprese. Gli addetti che beneficerebbero della formazione avrebbero così accesso ad attività di formazione permanente che darebbero luogo al riconoscimento di crediti universitari. Il progetto intende portare a sistema la sperimentazione condotta nell’anno 2007 in attuazione dell’accordo per la riconversione di una parte delle aree dello stabilimento di Mirafiori (progetto SAFI) su 10 aziende e 73 partecipanti nel settore dell’automotive;

c) riqualificazione e valorizzazione delle competenze acquisite in situazioni di lavoro che possono rappresentare la base per un aggiornamento professionale di alta qualità scientifica che, partendo da soluzioni professionali sperimentate e con metodologie di apprendimento innovative, possa portare alla riqualificazione di soggetti con potenzialità rilevanti per il sistema socio-economico;

d) attuazione del Progetto FIxO del Ministero del Lavoro diretto, tra l’altro alla:

* promozione e sviluppo dei servizi di placement universitario finalizzati all’incremento dell’occupazione e dell’occupabilità;

* promozione e sostegno di percorsi formativi di giovani laureati non occupati per l’acquisizione di competenze nel trasferimento di tecnologie e prodotti della ricerca verso imprese che intendono perseguire programmi di innovazione;

* promozione e sostegno di percorsi formativi per giovani laureati e ricercatori che intendono avviare spin-off utilizzando il patrimonio di conoscenze ed applicazioni derivanti dalla ricerca.

e) promozione e sviluppo di sistemi che permettano di migliorare la qualità delle condizioni ambientali, strumentali e organizzative in cui si svolge l’attività lavorativa attraverso l’individuazione di uno specifico progetto volto a:

1) ideare prodotti (e servizi) destinati all’uso in ambienti di lavoro, per garantirne/migliorarne la facilità d’uso, la fruibilità, le performance, il comfort, la disponibilità, l’accessibilità, la sicurezza di utilizzo, ecc

2) ideare e gestire processi produttivi in ambito lavorativo, per ridurre il carico di lavoro fisico e mentale sostenuto dall’operatore, migliorare il benessere e la produttività ed evitare l’insorgere di alcune patologie emergenti.

La Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale si impegnano a individuare le modalità organizzative più idonee alla realizzazione degli interventi predetti, definendone gli obiettivi, azioni, risorse e tutti i necessari ed opportuni criteri attuativi.

Art. 4
Impegni dei soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori, coerentemente con le finalità e gli obiettivi indicati, si impegnano a promuovere e finanziare interventi diretti alla realizzazione delle azioni di cui al Memorandum e del presente Accordo, attraverso lo sviluppo delle linee di progetto ivi indicate, finalizzate a interventi e specifiche iniziative di alta formazione universitaria, sostegno al merito per giovani con basso reddito, riduzione dei tempi di collocamento al lavoro e del mancato incontro tra domanda e offerta di alta formazione e miglioramento delle condizioni ambientali, strumentali e organizzative in cui si svolge l’attività lavorativa.

In particolare, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per le Politiche, per l’Orientamento e la Formazione, si impegna a:

a) contribuire allo sviluppo sperimentale (didattica, materiali, tecnologie, sistema di valutazione e di governance) dell’alta formazione per adulti con il modello dei crediti certificati per la formazione permanente dei lavoratori piemontesi.

b) contribuire alla sperimentazione di percorsi di tirocinio universitario finalizzati a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a migliorare la corrispondenza tra profili disponibili e posizioni lavorative;

c) contribuire alla riqualificazione e valorizzazione delle competenze acquisite in situazione di lavoro che possano rappresentare la base per un aggiornamento professionale di alta qualità scientifica;

d) continuare a dare attuazione al Programma FIxO in collaborazione con gli Atenei Piemontesi aderenti al Memorandum e con la Regione Piemonte al fine di favorire lo sviluppo e il mantenimento di un elevato standard delle attività previste dal Programma stesso.

La Regione Piemonte, dal canto suo, si impegna:

a) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

b) a stipulare gli atti convenzionali che regolano le procedure amministrative e finanziarie necessarie all’attuazione dell’Accordo;

c) a curare i rapporti con gli Atenei e con le imprese coinvolte o interessate alla realizzazione dei singoli interventi;

d) a costituire e promuovere un tavolo di lavoro, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per le Politiche, per l’Orientamento e la Formazione, che dovrà raccogliere le voci dell’accademia, della grande e piccola impresa, dei laboratori e centri di ricerca, al fine di impostare le attività e gli ambiti di intervento in tema di ergonomia e sicurezza del luogo di lavoro;

e) a promuovere interventi nell’ambito dei poli di innovazione anche in attuazione del Programma Operativo regionale Competitività regionale e Occupazione (POR);

f) a sostenere e promuovere, in coerenza con gli interventi previsti dal presente Accordo, la sperimentazione del Sistema di Alta Formazione Industriale (SAFI) rivolta alle imprese piemontesi con l’obiettivo di favorire la creazione di un originale modello di alta formazione permanente, che concorra ad elevare il livello di istruzione e formazione dei dipendenti;

g) a sperimentare forme innovative di alta formazione permanente in ambiti lavorativi riconducibili a settori produttivi;

h) a rafforzare, sostenere e garantire la continuità del sistema implementato dal Programma FixO sul territorio piemontese attraverso le 4 Azioni attuate.

Art. 5
Flusso informativo

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente all’ambito territoriale della regione.

Art. 6
Quadro finanziario degli interventi

Il costo complessivo degli interventi attivati con il presente Accordo ammonta a euro 12.000.000,00 per il biennio 2008-2009 e viene ripartito come di seguito indicato:

a) euro 8.000.000,00 quale contributo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per le Politiche, l’Orientamento e la Formazione, a carico del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all’art. 9, comma 5 del Decreto Legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni, nella Legge 19 luglio 1993 n. 236;

b) euro 4.000.000,00 quale contributo della Regione Piemonte a carico dei fondi di cui alla legge regionale 4/2006 “Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione”, nonché alla legge regionale 16/92 “Diritto allo studio universitario”.

Al presente Accordo potranno aderire ulteriori soggetti pubblici e privati la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati, assicurando la copertura finanziaria di la parte dei finanziamenti che sarà posta a loro carico.

Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, fermo restando quanto previsto nel Memorandum, le attività e gli interenti ivi previsti, saranno oggetto di successive progettazioni di dettaglio, corredate dai relativi piani finanziari e concordate con i soggetti pubblici o privati di volta in volta coinvolti nei singoli progetti attuativi.

Le modalità di rendicontazione e controllo delle risorse finanziarie di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo, saranno definite nelle singole progettazioni operative.

Art. 7
Responsabile dell’attuazione dell’Accordo di Programma

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per le Politiche, per l’Orientamento e la Formazione individua quale responsabile dell’attuazione del presente Accordo, il Dirigente della Divisione VI, l’Avv. Paola Nicastro.

La Regione Piemonte, individua quale responsabile dell’attuazione del presente Accordo il Direttore regionale all’Innovazione, Ricerca e Università, dott.ssa Erica Gay.

I Responsabili sopra indicati hanno il compito di:

a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;

b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell’Accordo;

c) promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo;

d) nel corso dell’istruttoria dell’Accordo e nei monitoraggi coordinare la raccolta dei dati effettuata dai Responsabili di intervento e verificare la completezza e la coerenza dei dati degli interventi;

e) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, segnalare l’inadempienza al Comitato Paritetico di attuazione per le necessarie valutazioni.

Art 8
Soggetto responsabile del singolo intervento

Le parti, per ogni intervento previsto dal presente Accordo, si impegnano ad individuare il responsabile della sua attuazione, che si identifica con il responsabile del procedimento.

Art. 9
Comitato tecnico

Le Parti, ai sensi dell’art. 3 del Memorandum, convengono di costituire un Comitato Tecnico, al quale spetterà lo svolgimento di compiti di valutazione, monitoraggio, indirizzo e sostegno al fine di garantire la più efficace realizzazione degli obiettivi del Memorandum medesimo nonché di governare il processo di realizzazione dello stesso, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie.

Il Comitato sarà composto da tre persone nominate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e quattro persone nominate dalla Regione Piemonte (una delle quali dalla Direzione regionale Innovazione, Ricerca e Università e una dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro) e dagli Atenei Piemontesi.

Il Presidente sarà individuato dai componenti del Comitato tra quelli designati dalla Regione Piemonte e dagli Atenei Piemontesi.

Al Comitato potranno partecipare soggetti esterni di volta in volta interessati all’attuazione dei singoli interventi.

Il Comitato, nello svolgimento delle sue funzioni, agirà nel rispetto di quanto previsto nel Memorandum e nel presente Accordo nonché in conformità alle linee di indirizzo fornite dai responsabili di cui al precedente art. 7, ove necessario.

Art. 10
Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardi e inadempienze

L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall’ordinamento vigente.

L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente Accordo fattispecie di inadempimento.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Responsabile dell’attuazione del presente Accordo invita il soggetto al quale l’inerzia, il ritardo o l’inadempimento sono imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefisso.

Art 11
Disposizioni generali

Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

Previa approvazione da parte dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all’Accordo altri soggetti pubblici e privati, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione degli interventi previsti. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

L’Accordo ha durata fino al completamento degli interventi, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori.

Qualora l’inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l’attuazione di un intervento previsto nell’Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso.