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Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2008, n. 21-8545

Definizione, ai sensi dell’art. 5 della l.r. 7/2005, dei criteri per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4, comma 1, lett. M e all’art. 58 della l.r. 1/2004 per l’attribuzione di contributi economici e la realizzazione di iniziative regionali.

A relazione dell’Assessore Migliasso:

Premesso che l’art. 4, comma 1, lett. M della l.r. 8 gennaio 2004 n. 1 prevede che la Regione realizzi iniziative di proprio interesse, promuova e concorra alla realizzazione di iniziative anche sperimentali ed innovative promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti, nonché realizzi e coordini iniziative a livello europeo ed internazionale.

Premesso inoltre che il successivo art. 58 prevede che la Giunta regionale, nell’ambito di svolgimento di tale funzione e nell’ambito della programmazione socio-sanitaria, informata la competente commissione consiliare, individui le specifiche attività finalizzate all’attuazione delle politiche settoriali di cui alle parti I, II, III, IV, e V.

Dato atto che, con D.G.R. n. 43-8391 del 10.03.2008, sono state individuate le attività e le iniziative in materia socio-assistenziale di cui è caso, informata la competente Commissione consiliare in data 07.03.2008.

Considerato inoltre che la l.r. 4 luglio 2005 n. 7, all’art. 5, prevede, nei casi in questione, l’adozione di provvedimento amministrativo della Giunta Regionale, indicante i criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.

Ricordato che le iniziative sono state individuate nelle seguenti aree di intervento.

a) iniziative a livello europeo ed internazionale - l.r. 1/2004:

b) politiche per le famiglie - capo I, titolo I, parte II, l.r. 1/2004:

c) politiche per la tutela materno-infantile - capo II, titolo I, parte II, l.r. 1/2004;

d) politiche per le persone anziane - capo III, titolo I, parte II, l.r. 1/2004;

e) politiche per le persone disabili - capo IV, titolo I, parte II, l.r. 1/2004;

f) politiche per altri soggetti deboli - capo V, titolo I, parte II, l.r. 1/2004;

g) servizio civile volontario - capo III, art. 12, l.r. 1/2004;

h) promozione del terzo settore - capo III, art. 11; l.r. 1/2004;

i) attività di comunicazione.

Ricordato inoltre che nell’ambito dei precedenti settori di intervento le iniziative si articoleranno secondo le sotto specificate tipologie:

* stampa pubblicazioni;

* organizzazione convegni, seminari, incontri;

* organizzazione manifestazioni;

* campagne di comunicazione;

* promozione di iniziative di carattere sperimentale ed innovativo;

* realizzazione attività e progetti, nonché monitoraggio progetti.

* promozione e concorso alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali e innovative promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti

* contributi per manifestazioni ed iniziative di interesse regionale

Ritenuto pertanto in ottemperanza all’art. 5, l.r. 7/2005, dianzi citata di individuare i criteri per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4, comma 1, lett. M e all’art. 58 della l.r. 1/2004 mediante l’attribuzione di contributi economici;

Dato atto che per la realizzazione di tali attività si fa riferimento agli stanziamenti previsti sul cap. 180684, istituito per tale finalità, da impegnarsi tramite specifici provvedimenti dirigenziali, volti ad individuare altresì i singoli beneficiari.

Vista la D.G.R. n. 5-8039 del 21/1/2008 “Approvazione manuale operativo relativo alla gestione della spesa”- punto B2 Manuale: Responsabilità del Dirigente e dei Funzionari istruttori, la quale prevede espressamente che “In attesa di disporre di idonea documentazione giustificativa, i contributi possono essere liquidati, ad avvenuta esecutività della determinazione di impegno, nella misura massima del 50% dell’importo assegnato, salvo diversa disposizione normativa o regolamentare”-

Tutto ciò premesso e considerato;

vista la l.r. 1/2004;

vista la l.r. 7/2005;

visto il d.lgs. 165/2001;

vista la l.r. 51/97;

vista la D.G.R. 43-8391 del 10.03.2008;

la Giunta Regionale;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

di adottare i criteri, per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4, comma 1, lett. M, e all’art. 58 della l.r. 1/2004, così come dettagliatamente indicati nell’allegato 1 alla presente deliberazione;

di dare atto che per la realizzazione di tali attività si fa riferimento agli stanziamenti previsti sul cap. 180684, istituito per le finalità di cui trattasi;

di demandare alla Direzione Regionale competente l’adozione degli atti conseguenti la presente deliberazione da adottarsi rispettivamente al 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre di ogni anno, fermo restando la possibilità di approvare nel corso dell’anno iniziative urgenti di interesse regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1)

A. STAMPA E PUBBLICAZIONI

1. Beneficiari:

Enti territoriali, Enti pubblici, Associazioni, Organismi del terzo settore, Organismi internazionali, Ordini professionali, Istituti di ricerca.

2. Aree di intervento:

* Anziani

* Disabilità

* Tutela Materno Infantile

* Famiglia

* Immigrazione

* Terzo settore

* Soggetti deboli

3. Caratteristiche

Il contributo regionale è destinato esclusivamente a stampe e pubblicazioni di diffusione almeno a livello provinciale.

Coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale.

4. Importo a contributo

Importo massimo finanziabile per ogni stampa o pubblicazione di euro 40.000,00. e nella misura fino ad un massimo dell’80% del costo complessivo dell’iniziativa. La quota di cofinanziamento può ricomprendere anche costi di personale o servizi. Relativamente alla eventuale quota di cofinanziamento trova applicazione quanto previsto dall’art. 5 della L.R. 15/2007 limitatamente ai piccoli comuni.

5. Risorse destinate

Importo pari al 10% dello stanziamento sul competente capitolo di bilancio.

6. Modalità di presentazione

Per la presentazione delle istanze si fa riferimento a quanto previsto in materia dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dalla L.R. 4/7/2005 n. 7 e secondo le istruzioni operative della competente direzione regionale .

In ogni caso deve essere trasmessa idonea documentazione contenente la denominazione completa del soggetto richiedente, nonché l’illustrazione del contenuto, dei tempi di realizzazione e delle modalità di diffusione Tale documento deve inoltre evidenziare le motivazioni sociali e le finalità a sostegno dell’iniziativa ed il preventivo di spesa.

7. Modalità di erogazione del contributo

* 50% previa adozione dell’atto dirigenziale di concessione del contributo;

* 50% previa acquisizione della rendicontazione attestante la spesa. A tal fine trova applicazione quanto disposto dall’art. 4 della l.r. 15/2007 per i piccoli Comuni.

B. CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI, MANIFESTAZIONI, CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

1. Beneficiari:

Enti territoriali, Enti pubblici, Associazioni, Organismi del terzo settore, Organismi internazionali, Ordini professionali, Istituti di ricerca.

2. Aree di intervento:

* Anziani

* Disabilità

* Tutela Materno Infantile

* Famiglia

* Immigrazione

* Soggetti deboli

* Terzo settore

3. Caratteristiche

Il sostegno regionale è destinato esclusivamente ad iniziative di rilevanza almeno provinciale finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica, a momenti di riflessione ed a confronti tra gli operatori nelle aree di intervento sociali sopra richiamate.

Coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale.

4. Importo a contributo

Importo massimo finanziabile per ogni iniziativa euro 50.000,00. e nella misura fino ad un massimo dell’80% del costo complessivo dell’iniziativa. La quota di cofinanziamento può ricomprendere anche costi di personale o servizi. Relativamente alla eventuale quota di cofinanziamento trova applicazione quanto previsto dall’art. 5 della L.R. 15/2007 limitatamente ai piccoli comuni.

5. Risorse destinate

Importo pari al 10% dello stanziamento sul competente capitolo di bilancio.

6. Modalità di presentazione

Per la presentazione delle istanze si fa riferimento a quanto previsto in materia dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dalla L.R. 4/7/2005 n. 7 e secondo le istruzioni operative della competente direzione regionale.

In ogni caso deve essere trasmessa idonea documentazione contenente la denominazione completa del soggetto richiedente, nonché il programma illustrante i luoghi del convegno, i tempi di realizzazione. Tale documento deve inoltre evidenziare le motivazioni sociali e le finalità a sostegno dell’iniziativa ed il relativo piano finanziario

7. Modalità di erogazione del contributo

* 50% previa adozione dell’atto dirigenziale di concessione del contributo;

* 50% previa acquisizione della rendicontazione attestante la spesa corredata da una relazione sull’attività svolta. A tal fine trova applicazione quanto disposto dall’art. 4 della l.r. 15/2007 per i piccoli Comuni,

C. PROMOZIONE E CONCORSO ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ANCHE SPERIMENTALI E INNOVATIVE, NONCHÉ INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE

1. Beneficiari:

Enti territoriali, Enti pubblici, Associazioni, Organismi del terzo settore, Organismi internazionali, Ordini professionali, Istituti di ricerca.

2. Aree di intervento:

* Anziani

* Disabilità

* Tutela Materno Infantile

* Famiglia

* Immigrazione

* Soggetti Deboli

* Terzo Settore

3. Caratteristiche

Iniziative, attività e progetti da realizzarsi sul territorio regionale, anche con riferimento a specifiche realtà territoriali, aventi caratteristiche innovative o sperimentali o comunque su specifici settori nelle aree sociali di riferimento.

Rientrano altresì in tale ambito di finanziamento l’adesione ad iniziative di solidarietà, le ricerche, le borse di studio e le attività di studio e monitoraggio.

Coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale

Elementi di valutazione saranno:

* il grado di dettaglio,

* il grado di coinvolgimento del territorio,

* il concorso di più soggetti associativi,

* il diretto interesse regionale.

Rientrano infine nel presente ambito di finanziamento eventuali iniziative regionali promosse anche congiuntamente con altre direzioni regionali competenti nelle citate aree di intervento per le rispettive competenze.

4. Risorse destinate

Importo pari all’80% dello stanziamento sul competente capitolo di bilancio.

5. Importo finanziabile

Misura fino ad un massimo dell’ 80% del costo complessivo dell’iniziativa. La quota di cofinanziamento può ricomprendere anche costi di personale o servizi. Relativamente alla eventuale quota di cofinanziamento trova applicazione quanto previsto dall’art. 5 della L.R. 15/2007 limitatamente ai piccoli comuni.

Possono essere definite, con specifici provvedimenti deliberativi, modalità diverse di finanziamento per la realizzazione di interventi e/o iniziative di rilevanza regionale.

6. Modalità di presentazione

Per la presentazione delle istanze si fa riferimento a quanto previsto in materia dal D.P.R. 28//12/2000 n. 445, dalla L.R. 4/7/2005 n. 7 e secondo le istruzioni operative della competente direzione regionale .

In ogni caso deve essere trasmessa idonea documentazione contenente la denominazione completa del soggetto richiedente, nonché l’illustrazione del contenuto, dei tempi e delle modalità di realizzazione Tale documento deve inoltre evidenziare le motivazioni sociali e le finalità a sostegno dell’iniziativa ed il relativo piano finanziario.

7. Modalità di erogazione del contributo

* 50% previa adozione dell’atto dirigenziale di concessione del contributo;

* 50% previa acquisizione della rendicontazione attestante la spesa corredata da una relazione sull’attività svolta. A tal fine trova applicazione quanto disposto dall’art. 4 della l.r. 15/2007 per i piccoli Comuni.