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Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2008, n. 18-8456

Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012. Criteri e modalita’ per l’accesso e l’erogazione dei Fondi di garanzia.

A relazione dell’Assessore Conti:

Il Consiglio regionale, al fine di ridurre il forte disagio abitativo presente sul territorio e garantire l’ applicazione del diritto alla casa sancito dall’art 10 dello Statuto regionale, ha approvato con la D.C.R. n. 93-43238 del 20 dicembre 2006 il “Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012" articolato su tre bienni d’intervento.

Il punto 4.1.3.1 “Fondo di garanzia per gli interventi autofinanziati” dell’allegato al citato Programma prevede, al fine di incentivare il mix sociale attraverso la realizzazione di interventi che comprendano una pluralità di destinazioni, un Fondo di garanzia, a favore degli acquirenti di alloggi da destinare alla vendita realizzati in autofinanziamento nell’ambito di interventi di edilizia agevolata finanziati con il programma. Tale Fondo di garanzia è rivolto a coprire l’impossibilità a provvedere al pagamento della rata di mutuo conseguente a consistenti riduzioni del reddito dovute principalmente a perdita del lavoro o all’insorgere di grave malattia, per un importo massimo di mutuo di 60.000 euro per alloggio per complessive 4 semestralità. Il Programma casa destina per il primo biennio per tale finalità 2 milioni di euro.

Il punto 4.2.1 “Il fondo di garanzia” dell’allegato al medesimo Programma prevede, in considerazione della precarietà lavorativa e delle conseguenti difficoltà di accesso al credito bancario da parte dei giovani, in aggiunta al contributo a fondo perduto un ulteriore sostegno attraverso la concessione di una garanzia, sull’importo di mutuo eventualmente contratto per la copertura del costo complessivo dell’intervento. Analogamente al precedente, tale fondo è rivolto a coprire eventuali impossibilità a provvedere al pagamento delle rate di mutuo nei periodi intercorrenti tra la cessazione di un’attività lavorativa e l’inizio del nuovo lavoro per un importo massimo di mutuo di 60.000 euro per alloggio per complessive 4 semestralità. Il Programma casa destina per il primo biennio per tale finalità 2 milioni di euro.

La citata deliberazione del Consiglio regionale n. 93-43238 del 20 dicembre 2006 ad oggetto “Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012" consente, tra l’altro, alla Giunta regionale di apportare eventuali modifiche al Programma rese necessarie dall’attuazione o derivanti da variazioni delle condizioni di accesso al credito o in relazione all’approvazione, da parte dello Stato o del Consiglio regionale, di leggi o di atti di programmazione generale.

La deliberazione della Giunta regionale n. 10-5298 del 19 febbraio 2007, di programmazione del primo biennio di intervento, prevede al punto 1.3 dell’allegato “A” che la concessione del Fondo di garanzia per gli interventi autofinanziati e per gli interventi ammessi a contributo con il Bando giovani, sia normata attraverso uno specifico provvedimento .

L’art. 39 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007 “Legge Finanziaria 2007" prevede, al comma 1 l’istituzione di un Fondo di garanzia rivolto ai giovani, per favorire il recupero della prima abitazione, ed al comma 2 un Fondo di garanzia rivolto agli acquirenti di abitazioni realizzate in autofinanziamento dagli operatori che realizzano interventi di edilizia agevolata ammessi a contributo con il Programma casa.

Il comma 4 dell’art. 39 della Legge Finanziaria Regionale 2007 prevede che la Giunta Regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, individui con propria deliberazione i criteri e le modalità sulla base dei quali erogare i contributi relativi ai Fondi di garanzia.

Con successive determinazioni dirigenziali pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 2° e 3° supplemento al n. 51 del 31.10.2007, sono state approvate le graduatorie degli interventi e sono stati assegnati i contributi per tutte le misure del Programma casa esaurendo in tal modo tutte le risorse disponibili per il biennio.

Occorre pertanto provvedere, in applicazione dei provvedimenti sopra richiamati, all’individuazione dei criteri e delle modalità per l’accesso e l’erogazione dei Fondi di garanzia, stabilendo inoltre la loro durata e l’ammontare massimo dell’importo complessivamente erogabile a ciascun beneficiario.

Considerato che:

ai sensi dell’art. 91 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 sono delegate ai Comuni le funzioni relative all’accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica, nonché l’accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;

il Bando giovani, approvato con D.D. n. 67 del 7 marzo 2007, all’art 9 stabilisce pertanto che gli uffici comunali provvedono all’istruttoria delle domande per la verifica del possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti soggettivi previsti dal bando e per la verifica della compatibilità dell’intervento con le norme richiamate dal medesimo;

si ritiene opportuno demandare ai Comuni, in considerazione delle competenze loro attribuite ai sensi della citata L.R. 44/2000 per quanto riguarda l’edilizia residenziale pubblica nonché del ruolo di riferimento che svolgono nei confronti dei cittadini, la valutazione della sussistenza dei requisiti necessari per l’accesso e per il successivo utilizzo dei Fondi di garanzia;

occorre infine precisare che i criteri e le modalità di gestione dei Fondi di garanzia sono gli stessi, sia per il bando giovani che per gli interventi di edilizia realizzati in autofinanziamento;

informata la II Commissione consiliare permanente nella seduta del 19.9.2007;

sentita l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) in merito al contenuto della presente deliberazione

acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali nella seduta del 14.3.2008;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale;

con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- di individuare i seguenti criteri e modalità per l’accesso e l’erogazione dei Fondi di garanzia:

1. Finalità

- I Fondi di garanzia sono diretti alla copertura delle rate di ammortamento dei mutui nei periodi di diminuzione del reddito del nucleo familiare, conseguente alla perdita del lavoro, alla modifica dell’attività lavorativa o in caso di grave malattia.

2. Requisiti per l’accesso

Con riferimento al Bando giovani, possono accedere al Fondo di garanzia i soggetti che:

- nella graduatoria, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 24.10.2007, sono stati individuati quali finanziati;

- nella domanda presentata per la partecipazione al bando di concorso per la concessione di contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione hanno espresso l’opzione di avvalersi del fondo di garanzia;

- hanno stipulato con un istituto di credito un mutuo per il recupero, ovvero l’acquisto più recupero dell’abitazione indicata nella comunicazione regionale di conferma del finanziamento. Il mutuo stipulato deve riferirsi alla realizzazione dell’intervento di recupero oggetto dei finanziamento regionale ed essere stipulato prima della data di fine lavori.

Con riferimento agli alloggi realizzati in autofinanziamento, compresi in interventi più ampi di edilizia agevolata, possono accedere al Fondo di garanzia i soggetti che:

- hanno acquistato alloggi, realizzati in autofinanziamento nell’ambito degli interventi di edilizia agevolata finanziati con il Programma casa, da operatori che al momento della presentazione della domanda per l’ottenimento dei contributi per l’edilizia agevolata hanno espressamente richiesto di usufruire di tale fondo;

- possiedono, al momento del compromesso o dell’assegnazione dell’alloggio, i requisiti per l’accesso all’edilizia agevolata in proprietà accertati dal comune sede dell’intervento;

- hanno stipulato un mutuo con un istituto di credito per l’acquisto della prima abitazione.

3. Modalità per l’utilizzo

- L’intervento dei Fondi di garanzia risulta ammissibile esclusivamente qualora il reddito del nucleo familiare del richiedente, rilevabile annualmente, risulti inferiore del 30% del corrispondente reddito percepito nell’anno.

- la composizione del nucleo famigliare a cui fare riferimento per la verifica della diminuzione del reddito è quella risultante al momento della richiesta di avvalersi del Fondo di garanzia nel rispetto della definizione di nucleo familiare prevista dal bando di concorso;

- l’importo massimo di mutuo sul quale può essere richiesto il Fondo di garanzia, anche nel caso di mutui contratti per un importo superiore, è pari a Euro 60.000,00 per alloggio con un limite massimo di scoperto di 4 semestralità o di 24 mensilità nel caso di mutui con rate a scadenza mensile;

- l’erogazione complessiva a favore di ciascun beneficiario non può superare l’importo di Euro 10.000,00, compresi gli interessi di mora;

- l’intervento dei Fondi di garanzia è gratuito e non è prevista la restituzione delle somme erogate;

- i Fondi di garanzia non possono essere attivati dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per il recupero del credito;

- i Fondi di garanzia non coprono i costi necessari per la surroga o per l’eventuale rinegoziazione del mutuo;

- per gli alloggi autofinanziati il rogito notarile, con allegato l’attestato, rilasciato dal Comune, sul possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso al Fondo quale parte integrante e sostanziale dell’atto, dovrà essere notificato, a cura del notaio, all’istituto mutuante e agli uffici regionali entro 60 giorni dalla data di stipula;

- per gli alloggi autofinanziati l’intervento del Fondo di garanzia può essere richiesto limitatamente ai primi 5 anni decorrenti dalla data di stipula del rogito notarile;

- per il bando giovani l’intervento del Fondo di garanzia può essere richiesto, per i mutui già contratti alla data di protocollo della comunicazione regionale di conferma al finanziamento, nei primi 5 anni successivi a tale data e per i mutui contratti in data successiva, limitatamente a 5 anni decorrenti dalla data di entrata in ammortamento degli stessi. Per quanto riguarda i mutui già contratti l’intervento del fondo di garanzia non risulta ammissibile per la copertura delle rate che risultano insolute alla data di protocollo della comunicazione di conferma al finanziamento;

- per il bando giovani l’attestazione sull’idoneità ad accedere al fondo di garanzia, da trasmettere all’istituto mutuante, è rilasciato dagli uffici regionali su richiesta del beneficiario del contributo;

- per il bando giovani la decadenza dal contributo comporta la contestuale decadenza dalla possibilità di avvalersi del Fondo di garanzia;

- il Comune sede dell’intervento accerta la ricorrenza delle condizioni previste per l’utilizzo dei Fondi di garanzia e comunica gli esiti delle verifiche effettuate agli uffici regionali entro 30 giorni dall’acquisizione della documentazione che accerta la diminuzione del reddito;

- le erogazioni del Fondo di garanzia sono effettuate dalla Regione Piemonte direttamente agli Istituti di credito sulla base delle certificazioni rilasciate dai comuni.

- di demandare agli uffici regionali competenti la predisposizione di una nota esplicativa, indirizzata ai Comuni, sull’utilizzo dei Fondi di garanzia con l’indicazione della documentazione da acquisire ai fini della attestazione dell’incapacità del mutuatario a provvedere al pagamento delle rate di mutuo.

La presente deliberazione sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)