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Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2008, n. 33-8471

Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, art. 48. Iniziative della Giunta regionale in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Criteri generali per la predisposizione dei programmi annuali delle Comunita’ Montane. A. S. 2008/09.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di sostenere per le motivazioni esplicitate in premessa, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani, mediante la concessione di un contributo finanziario assegnato alle Comunità Montane, per la copertura dei costi sostenuti per l’impiego di personale nella Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado, nell’ambito di iniziative finalizzate al mantenimento dell’offerta scolastica, alla razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse, ad attività integrative;

i programmi presentati dalle Comunità Montane dovranno essere redatti tenendo conto:

- degli istituti scolastici, presso i quali sussistano situazioni di sofferenza comportanti il non avvio delle lezioni, per la insufficiente dotazione di personale docente, ovvero situazioni di plessi per i quali, in base alle esigenze territoriali segnalate dagli EE.LL., non vi è uniformità nell’offerta formativa con il resto dell’Istituzione scolastica con il rischio di chiusura degli stessi a causa di diverso orientamento della popolazione scolastica;

- delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili realtà di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;

- della presenza o meno, nella zona di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli;

- della volontà di proseguire od iniziare la sperimentazione dei progetti relativi allo studio della lingua francese nella Scuola Primaria, con particolare attenzione alle classi finali di tale ciclo scolastico;

- delle necessità di ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’inserimento di attività integrative;

di attivare, ai sensi dell’art. 48 - secondo comma della L.r. 16/99, in via sperimentale e per il tramite delle Comunità Montane, l’erogazione dell’assegno di studio di cui alle premesse per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado residenti nella parte del territorio delle Comunità Montane piemontesi considerato più disagiato dal punto di vista della marginalità socio economica, dei trasporti ecc, nel limite massimo di Euro 1.000,00 da rapportarsi in relazione al reddito ISEE del nucleo famigliare ed in considerazione delle risorse disponibili, quantificabili in via presuntiva in Euro 300.000,00;

di approvare l’elenco dei comuni nei quali attivare la sperimentazione dell’assegno di studio legato alla residenzialità, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di prevedere la prosecuzione della sinergia tra l’Assessorato allo Sviluppo della Montagna e Foreste e l’Assessorato all’Istruzione - Formazione Professionale, per l’attuazione del programma regionale di intervento;

di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste la determinazione delle procedure attuative e la redazione dei relativi interventi, sulla base dei programmi proposti dalle singole Comunità Montane, volto al raggiungimento degli obiettivi descritti;

nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare le richieste, di contribuire in via prioritaria ad interventi volti a garantire il funzionamento, limitatamente ai costi per l’impiego di personale, degli istituti scolastici in accertate situazioni di sofferenza, delle situazioni di pluriclasse in condizione di difficile sostenibilità e della prosecuzione ed implementazione dei progetti relativi allo studio della lingua francese nella Scuola Primaria, con particolare attenzione alle classi finali di tale ciclo scolastico, in subordine alle attività integrative con particolare attenzione a quei progetti che presentino caratteristiche tali da risultare esportabili ed atti ad essere riferimento come buona pratica per le altre Istituzioni scolastiche;

i programmi presentati dalle Comunità Montane, inclusi nel programma regionale, possono essere attuati anche attraverso i Comuni e/o gli Istituti scolastici, fermo restando l’onere di rendiconto finale da parte delle Comunità Montane.

Al finanziamento delle iniziative di cui in atto, quantificabili in via presuntiva in Euro 1.500.000,00 si provvederà con le risorse disponibili a valere sul Bilancio di previsione 2008 - Fondo Regionale per la Montagna - Cap. 241937 e 242217 per Euro 500.000,00 e - Diritto allo studio - Cap. 151609 per Euro 1.000.000,00.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)