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Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2008, n. 48-8485

Linee guida per l’applicazione delle disposizioni relative ai pagamenti superiori a diecimila euro - D.M. Ministero dell’Economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2008, n. 63) .

A relazione della Presidente Bresso:

Visto l’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di adempimenti che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica effettuano prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura, introdotto dall’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 48-bis, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 48-bis;

visto l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la ricognizione degli enti ricompresi nella nozione di pubblica amministrazione;

visto l’articolo 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, che dispone che le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle entrate che le esercita mediante la Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A.;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

visto il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2008, n. 63, con il quale il Ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato le nuove modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

considerato che per “soggetti pubblici” eroganti i pagamenti debbano intendersi le pubbliche amministrazioni definite ai sensi dell’art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le società a “totale” partecipazione pubblica, rimandando ad un successivo regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze la disciplina nei confronti delle società a “prevalente” partecipazione pubblica;

considerato che per “inadempimento” s’intende il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di 60 giorni previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attuato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321;

preso atto che la procedura di verifica dell’eventuale situazione di morosità del beneficiario, comporta i seguenti adempimenti (art. 3 del D.M. 40/2008):

a) il soggetto pubblico, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 10.000 euro, deve inoltrare un’apposita richiesta ad Equitalia Servizi S.p.a.;

b) Equitalia Servizi S.p.a. controlla, tramite il sistema informatico, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario, pari almeno a 10.000 euro, derivante da cartelle esattoriali notificate e ne dà comunicazione all’Amministrazione richiedente entro 5 giorni feriali successivi alla richiesta;

preso atto che la procedura di verifica sopra indicata può portare ad un esito negativo, qualora non risultino inadempimenti in capo al beneficiario del pagamento ed in tale ipotesi:

a) Equitalia Servizi S.p.a. comunica l’inesistenza di inadempimenti o non fornisce alcuna risposta entro 5 giorni dalla richiesta da parte del soggetto pubblico (silenzio assenso);

b) il soggetto pubblico procede all’erogazione del pagamento nei confronti del beneficiario, per le somme a questi spettanti;

preso altresì atto che la procedura di verifica sopra indicata può, al contrario, portare ad un esito positivo, qualora risultino inadempimenti in capo al beneficiario del pagamento ed in tale ipotesi:

a) Equitalia Servizi S.p.a. comunica tale circostanza al soggetto pubblico richiedente, indicando l’ammontare del debito del beneficiario, per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti, e preannunciando l’intenzione di procedere alla notifica dell’ordine di versamento di cui all’art.72bis del DPR 602/1973 (pignoramento di crediti verso terzi);

b) il soggetto pubblico sospende il pagamento nei confronti del beneficiario, per un periodo di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, unicamente nei limiti dell’ammontare del debito accertato. Qualora, nel corso dei 30 giorni durante i quali opera la sospensione del pagamento, intervengano pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’Ente creditore, che facciano venir meno l’inadempimento oppure ne riducano l’importo, Equitalia Servizi S.p.a. comunica prontamente tale circostanza al soggetto pubblico interessato, indicando l’ammontare delle somme che possono essere corrisposte al beneficiario;

c) entro i 30 giorni di sospensione, l’agente della riscossione competente per territorio procede alla notifica del pignoramento del credito. Nell’ipotesi in cui i 30 giorni decorrano senza che l’agente della riscossione competente per territorio abbia notificato il pignoramento del credito, il pagamento deve essere corrisposto al beneficiario per l’intero ammontare.

ritenuto opportuno, al fine di utilizzare uno degli strumenti privilegiati dall’Amministrazione regionale per avvicinare l’Istituzione ai cittadini, pubblicare sul sito web ufficiale della Regione Piemonte:

a) il testo del Decreto MEF 18/01/2008, n.40 relativo alle modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

b) l’avviso informativo ai beneficiari, destinatari di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 10.000 euro, attestante che la procedura di verifica dell’eventuale situazione di morosità del beneficiario potrebbe comportare, nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 3 del D.M. 40/2008, tempi di pagamento più lunghi anche di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, a partire dall’entrata in vigore del provvedimento citato (il 29 marzo 2008);

ritenuto opportuno procedere:

a) al pagamento dei corrispettivi eccedenti l’inadempimento, nel caso di atti di liquidazione senza un corrispondente mandato di pagamento già emesso;

b) al pagamento con carta contabile dei corrispettivi eccedenti l’inadempimento, nel caso di atti di liquidazione con un corrispondente mandato di pagamento già emesso;

ritenuto opportuno, al fine di dar seguito ai principii di economicità ed efficacia, del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo e del giusto procedimento, nonché delle norme di tutela dei diritti dei lavoratori, di ricomprendere nell’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 qualsiasi pagamento, ad esclusione delle seguenti fattispecie:

a) stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate, in quanto inderogabili e indilazionabili;

b) crediti pensionistici, in quanto non pignorabili;

c) somme dovute in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive;

d) somme dovute per specifiche spese obbligatorie, quali gli interventi collegati alle calamità naturali, la tutela dell’incolumità pubblica, i trasferimenti finanziari al Consiglio regionale e gli oneri per il rimborso di mutui e prestiti;

e) trasferimenti ad enti di governo di livello inferiore in ragione del conferimento con trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti, in attuazione del decentramento amministrativo;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa:

a) al pagamento dei corrispettivi eccedenti l’inadempimento, nel caso di atti di liquidazione senza un corrispondente mandato di pagamento già emesso;

b) al pagamento con carta contabile dei corrispettivi eccedenti l’inadempimento, nel caso di atti di liquidazione con un corrispondente mandato di pagamento già emesso;

di ricomprendere nell’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 qualsiasi pagamento, ad esclusione delle seguenti fattispecie:

a) stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate, in quanto inderogabili e indilazionabili;

b) crediti pensionistici, in quanto non pignorabili;

c) somme dovute in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive;

d) somme dovute per specifiche spese obbligatorie, quali gli interventi collegati alle calamità naturali, la tutela dell’incolumità pubblica, i trasferimenti finanziari al Consiglio regionale e gli oneri per il rimborso di mutui e prestiti;

e) trasferimenti ad enti di governo di livello inferiore, in ragione del conferimento con trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti, in attuazione del decentramento amministrativo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)