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Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 / 04 / 2008
Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2008, n. 48-8485
Linee guida per lapplicazione delle disposizioni relative ai pagamenti superiori a diecimila euro - D.M. Ministero dellEconomia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2008, n. 63) .
A relazione della Presidente Bresso:
Visto larticolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di adempimenti che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica effettuano prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura, introdotto dallarticolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 48-bis, il quale prevede che con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 48-bis;
visto larticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la ricognizione degli enti ricompresi nella nozione di pubblica amministrazione;
visto larticolo 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto allevasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, che dispone che le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite allAgenzia delle entrate che le esercita mediante la Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A.;
visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dellamministrazione digitale;
visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
visto il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2008, n. 63, con il quale il Ministero dellEconomia e delle finanze ha emanato le nuove modalità di attuazione dellarticolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
considerato che per soggetti pubblici eroganti i pagamenti debbano intendersi le pubbliche amministrazioni definite ai sensi dellart.1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le società a totale partecipazione pubblica, rimandando ad un successivo regolamento del Ministro delleconomia e delle finanze la disciplina nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica;
considerato che per inadempimento sintende il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di 60 giorni previsto dallarticolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dellobbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attuato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321;
preso atto che la procedura di verifica delleventuale situazione di morosità del beneficiario, comporta i seguenti adempimenti (art. 3 del D.M. 40/2008):
a) il soggetto pubblico, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 10.000 euro, deve inoltrare unapposita richiesta ad Equitalia Servizi S.p.a.;
b) Equitalia Servizi S.p.a. controlla, tramite il sistema informatico, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario, pari almeno a 10.000 euro, derivante da cartelle esattoriali notificate e ne dà comunicazione allAmministrazione richiedente entro 5 giorni feriali successivi alla richiesta;
preso atto che la procedura di verifica sopra indicata può portare ad un esito negativo, qualora non risultino inadempimenti in capo al beneficiario del pagamento ed in tale ipotesi:
a) Equitalia Servizi S.p.a. comunica linesistenza di inadempimenti o non fornisce alcuna risposta entro 5 giorni dalla richiesta da parte del soggetto pubblico (silenzio assenso);
b) il soggetto pubblico procede allerogazione del pagamento nei confronti del beneficiario, per le somme a questi spettanti;
preso altresì atto che la procedura di verifica sopra indicata può, al contrario, portare ad un esito positivo, qualora risultino inadempimenti in capo al beneficiario del pagamento ed in tale ipotesi:
a) Equitalia Servizi S.p.a. comunica tale circostanza al soggetto pubblico richiedente, indicando lammontare del debito del beneficiario, per cui si è verificato linadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti, e preannunciando lintenzione di procedere alla notifica dellordine di versamento di cui allart.72bis del DPR 602/1973 (pignoramento di crediti verso terzi);
b) il soggetto pubblico sospende il pagamento nei confronti del beneficiario, per un periodo di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, unicamente nei limiti dellammontare del debito accertato. Qualora, nel corso dei 30 giorni durante i quali opera la sospensione del pagamento, intervengano pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dellEnte creditore, che facciano venir meno linadempimento oppure ne riducano limporto, Equitalia Servizi S.p.a. comunica prontamente tale circostanza al soggetto pubblico interessato, indicando lammontare delle somme che possono essere corrisposte al beneficiario;
c) entro i 30 giorni di sospensione, lagente della riscossione competente per territorio procede alla notifica del pignoramento del credito. Nellipotesi in cui i 30 giorni decorrano senza che lagente della riscossione competente per territorio abbia notificato il pignoramento del credito, il pagamento deve essere corrisposto al beneficiario per lintero ammontare.
ritenuto opportuno, al fine di utilizzare uno degli strumenti privilegiati dallAmministrazione regionale per avvicinare lIstituzione ai cittadini, pubblicare sul sito web ufficiale della Regione Piemonte:
a) il testo del Decreto MEF 18/01/2008, n.40 relativo alle modalità di attuazione dellarticolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
b) lavviso informativo ai beneficiari, destinatari di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 10.000 euro, attestante che la procedura di verifica delleventuale situazione di morosità del beneficiario potrebbe comportare, nel rispetto degli adempimenti previsti dallart. 3 del D.M. 40/2008, tempi di pagamento più lunghi anche di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, a partire dallentrata in vigore del provvedimento citato (il 29 marzo 2008);
ritenuto opportuno procedere:
a) al pagamento dei corrispettivi eccedenti linadempimento, nel caso di atti di liquidazione senza un corrispondente mandato di pagamento già emesso;
b) al pagamento con carta contabile dei corrispettivi eccedenti linadempimento, nel caso di atti di liquidazione con un corrispondente mandato di pagamento già emesso;
ritenuto opportuno, al fine di dar seguito ai principii di economicità ed efficacia, del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo e del giusto procedimento, nonché delle norme di tutela dei diritti dei lavoratori, di ricomprendere nellart. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 qualsiasi pagamento, ad esclusione delle seguenti fattispecie:
a) stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate, in quanto inderogabili e indilazionabili;
b) crediti pensionistici, in quanto non pignorabili;
c) somme dovute in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive;
d) somme dovute per specifiche spese obbligatorie, quali gli interventi collegati alle calamità naturali, la tutela dellincolumità pubblica, i trasferimenti finanziari al Consiglio regionale e gli oneri per il rimborso di mutui e prestiti;
e) trasferimenti ad enti di governo di livello inferiore in ragione del conferimento con trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti, in attuazione del decentramento amministrativo;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di procedere, per le motivazioni di cui in premessa:
a) al pagamento dei corrispettivi eccedenti linadempimento, nel caso di atti di liquidazione senza un corrispondente mandato di pagamento già emesso;
b) al pagamento con carta contabile dei corrispettivi eccedenti linadempimento, nel caso di atti di liquidazione con un corrispondente mandato di pagamento già emesso;
di ricomprendere nellart. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 qualsiasi pagamento, ad esclusione delle seguenti fattispecie:
a) stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate, in quanto inderogabili e indilazionabili;
b) crediti pensionistici, in quanto non pignorabili;
c) somme dovute in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive;
d) somme dovute per specifiche spese obbligatorie, quali gli interventi collegati alle calamità naturali, la tutela dellincolumità pubblica, i trasferimenti finanziari al Consiglio regionale e gli oneri per il rimborso di mutui e prestiti;
e) trasferimenti ad enti di governo di livello inferiore, in ragione del conferimento con trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti, in attuazione del decentramento amministrativo.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)