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Bollettino Ufficiale n. 15 del 10 / 04 / 2008

Codice DA1408
D.D. 18 dicembre 2007, n. 790

Autorizzazione idraulica in sanatoria - pratica n. 65/P - Amministrazione Provinciale di Vercelli - richiesta di nulla-osta idraulico in sanatoria della Ditta Ruzzon Antonio, Barbara, Massino, Ferruccio, per opere riguardanti la derivazione d’acqua dal rio Druma La Valle ad uso agricolo in Comune di Villarboit.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- la Ditta, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all’Amministrazione Provinciale Vercelli (Settore Tutela Ambientale-Servizio Tutela Fauna e Flora) domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art, 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, non è esonerato dall’ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 16 del Regolamento regionale 8/R del 29/07/2002.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti