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Bollettino Ufficiale n. 15 del 10 / 04 / 2008
Codice DA1407
D.D. 21 novembre 2007, n. 503
Lago Maggiore in Comune di Meina. Istanza pervenuta in data 28.05.2007 per lottenimento del nulla osta ai soli fini idraulici inerente i lavori di realizzazione nuovo lungo lago di Meina, tratto compreso tra il Parco della Fratellanza ed il Museo di Villa Faraggiana. Ditta: Comune di Meina.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
che nulla osta, ai fini idraulici e per quanto di competenza, affinché il Comune di Meina possa provvedere allesecuzione degli interventi di realizzazione nuovo lungo lago di Meina, tratto compreso tra il Parco della Fratellanza ed il Museo di Villa Faraggiana, nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati allistanza in questione, che debitamente vistati da questo Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1) resta a carico del Comune di Meina ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dallesecuzione delle opere stesse;
2) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione delle opere dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3) il materiale di risulta proveniente dagli scavi dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello proveniente da eventuali demolizioni di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
4) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento;
5) il nulla osta si intende accordato con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo) in quanto resta obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie;
6) il Comune di Meina è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dallesercizio del presente nulla osta;
7) il Comune di Meina, ad opere realizzate, dovrà provvedere, a propria cura e spesa, allattuazione del piano di manutenzione specifico dellarea attrezzata mediante interventi di manutenzione ordinaria annuale e quinquennale, nonché straordinaria estiva, così come specificato nella relazione integrativa dellindagine geologica e geologica - tecnica allegata agli atti.
Per quanto concerne gli attraversamenti dei due rii minori che interessano il tracciato della pista ciclabile - pedonale in progetto, pur non essendo gli stessi corsi dacqua pubblici, né il loro sedime demaniale, si richiama losservanza, per quanto concerne il rio 2", delle indicazioni riportate nella relazione sopraccitata in merito al dimensionamento dellopera di attraversamento sulla portata di progetto.
8) lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato;
9) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e lesercizio dellOpera regolatrice dellinvaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dellacqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche dintesa con il Governo Svizzero.
Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per loccupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente allattuazione delle opera di che trattasi.
Il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Mauro Forno