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Bollettino Ufficiale n. 15 del 10 / 04 / 2008

Codice DA1407
D.D. 21 novembre 2007, n. 503

Lago Maggiore in Comune di Meina. Istanza pervenuta in data 28.05.2007 per l’ottenimento del nulla osta ai soli fini idraulici inerente i lavori di “realizzazione nuovo lungo lago di Meina, tratto compreso tra il Parco della Fratellanza ed il Museo di Villa Faraggiana”. Ditta: Comune di Meina.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

che nulla osta, ai fini idraulici e per quanto di competenza, affinché il Comune di Meina possa provvedere all’esecuzione degli interventi di “realizzazione nuovo lungo lago di Meina, tratto compreso tra il Parco della Fratellanza ed il Museo di Villa Faraggiana”, nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione, che debitamente vistati da questo Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) resta a carico del Comune di Meina ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione delle opere dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3) il materiale di risulta proveniente dagli scavi dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente da eventuali demolizioni di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento;

5) il nulla osta si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie;

6) il Comune di Meina è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

7) il Comune di Meina, ad opere realizzate, dovrà provvedere, a propria cura e spesa, all’attuazione del piano di manutenzione specifico dell’area attrezzata mediante interventi di manutenzione ordinaria annuale e quinquennale, nonché straordinaria estiva, così come specificato nella relazione integrativa dell’indagine geologica e geologica - tecnica allegata agli atti.

Per quanto concerne gli attraversamenti dei due rii minori che interessano il tracciato della pista ciclabile - pedonale in progetto, pur non essendo gli stessi corsi d’acqua pubblici, né il loro sedime demaniale, si richiama l’osservanza, per quanto concerne il “rio 2", delle indicazioni riportate nella relazione sopraccitata in merito al dimensionamento dell’opera di attraversamento sulla portata di progetto.

8) l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato;

9) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione delle opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno