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Bollettino Ufficiale n. 15 del 10 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2008, n. 30-8553

L.r. 6/2008. Individuazione della struttura tecnica regionale per l’espressione dei pareri di cui all’articolo 18 della l.r. n. 18/1984.

A relazione del Vicepresidente Peveraro e dell’Assessore Deorsola:

Nell’ambito del generale processo di semplificazione normativa e amministrativa avviato dalla Regione Piemonte, per assicurare la miglior efficienza e funzionalità dell’azione amministrativa, superando la frammentazione delle procedure, riducendo il numero delle fasi procedimentali e dei soggetti che intervengono nel procedimento, è stata approvata la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 (Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche), che persegue tale obiettivo demandando l’espressione dei pareri sui progetti di opere e lavori pubblici di particolare interesse regionale e di competenza regionale ad una struttura tecnica interna alla Regione, che potrà operare secondo procedure più snelle e tempestive di quelle che regolavano il funzionamento del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROP), contribuendo così ad una più rapida conclusione dei procedimenti.

A seguito della modifica apportata con la l.r. n. 6/2008, l’art. 18 della l.r. n. 18/1984 affida ora il compito di esprimere tali pareri ad una struttura tecnica interna alla Regione, che dovrà essere individuata dalla Giunta regionale, sulla base dell’articolazione organizzativa vigente.

In ordine ai criteri per l’individuazione, bisognerà tenere conto del richiamo all’"articolazione organizzativa vigente", che porta a prendere in considerazione le competenze attribuite alle diverse strutture regionali, onde individuare quali di esse siano idonee ad espletare l’attività di valutazione tecnico-amministrativa di progetti di opere e lavori pubblici che sostanzia i pareri di cui si tratta.

In ottemperanza al dettato legislativo, pertanto, considerato che sulla base dell’articolazione organizzativa regionale vigente, la competenza generale in materia di opere e lavori pubblici è attribuita alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste (in avanti indicata come Direzione OO.PP.), si ritiene che la struttura prevista dall’articolo 18 della l.r. 18/84 possa essere individuata nella predetta Direzione, che metterà a disposizione le proprie competenze tecniche per la valutazione dei progetti di cui all’articolo 18 della l.r. n. 18/84 come modificato dalla l.r. n. 6/2008 e, in particolare, quelle dei Settori che più direttamente si occupano, per le materie loro attribuite, di valutazione tecnico-amministrativa di progetti di opere e lavori pubblici (Opere pubbliche, Infrastrutture e pronto intervento, Difesa assetto idrogeologico, Idraulica forestale e tutela del territorio, Settori decentrati Opere pubbliche e Difesa dell’assetto idrogeologico).

Al fine di garantire la completa e corretta valutazione dei progetti, si ritiene che debbano essere acquisiti anche i contributi delle altre Direzioni regionali che possono esprimere competenze trasversali e generali, da individuare nelle Direzioni competenti in materia di patrimonio e di affari giuridici e legali, nonché le Direzioni competenti per le materie inerenti i progetti di volta in volta esaminati.

Dato il coinvolgimento di diverse strutture regionali, si ritiene che l’operatività della Direzione OO.PP. in merito all’espressione di cui all’art. 18 della l.r. n. 18/1984, vada conseguita attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale ai sensi dell’articolo 33, comma 2 della l.r. n. 51/1997, che sarà formato, per quanto sopra esposto, da un nucleo permanente costituito dai Settori interessati della Direzione OO.PP. e dalle Direzioni Risorse Umane e patrimonio e Affari istituzionali e avvocatura, e che sarà di volta in volta integrato con la partecipazione delle Direzioni interessate in base ai progetti da esaminare.

Quanto all’oggetto dei pareri, ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 18/1984, il Gruppo LL.PP. dovrà esprimersi, con parere obbligatorio e non vincolante, sui progetti di opere e lavori pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, e su quelli di particolare interesse regionale, intendendosi per lavori di particolare interesse regionale quelli individuati come tali in piani e programmi di intervento predisposti dalla Regione. Il Gruppo LL.PP. si esprimerà anche negli altri casi in cui il parere della struttura tecnica regionale di cui all’art. 18 della l.r. n. 18/1984 sia richiesto da altre disposizioni normative.

Il parere potrà anche essere espresso in via di sanatoria, ed è rilasciato dal Gruppo di lavoro nel termine di 45 giorni dal ricevimento della documentazione progettuale completa. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato rilasciato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 della l.r. n. 7/2005.

Poiché il Gruppo di lavoro sarà insediato presso la Direzione Regionale OO.PP., si ritiene di assegnarne il coordinamento al Direttore, mentre lo svolgimento delle funzioni di segreteria può essere attribuito ad un dirigente della Direzione OO.PP., che potrà avvalersi a tal fine di altro personale della Direzione stessa.

Quanto alle regole per il funzionamento del Gruppo di lavoro, si dovrà muovere dalla ratio sottesa alla legge, che, come sopra evidenziato, consiste nella semplificazione e accelerazione dei procedimenti, e definire, pertanto, criteri che consentano il più spedito esame dei progetti. Tra questi, si reputa che possa contribuire a raggiungere l’obiettivo anche la previsione di una modalità operativa semplificata per i lavori del Gruppo, attraverso la previsione di sezioni decentrate incaricate delle valutazione dei progetti che, per l’importo dei lavori non particolarmente rilevante, possono non essere sottoposti all’esame del Gruppo di lavoro nella sua composizione plenaria, con evidente riduzione di tempi e costi procedimentali.

Considerato che nei Settori decentrati della Direzione OO.PP. è presente personale tecnico idoneo per competenza ed esperienza alle valutazioni di cui si tratta, si ritiene che le sezioni decentrate possano essere individuate nei predetti Settori, ai quali sarà rimessa la valutazione dei progetti di opere e lavori pubblici di importo complessivo fino a 750.000 euro da realizzare nel territorio provinciale di rispettiva competenza, salvo che riguardino opere e lavori gestiti dalla Direzione competente in materia di patrimonio regionale, nel qual caso la valutazione tecnico amministrativa sarà effettuata dalla Direzione stessa.

Qualora i progetti demandati all’esame dei Settori decentrati presentino particolari complessità o specificità che esulano dalle competenze ordinariamente attribuite ai Settori stessi, i rispettivi responsabili possono richiedere che il parere venga espresso dal Gruppo.

Al Direttore della Direzione OO.PP. si demanda la definizione delle disposizioni per la regolamentazione, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nella presente deliberazione, delle attività e del funzionamento del Gruppo di lavoro, sia in riunione plenaria sia nelle articolazioni decentrate, nonché dei compiti della segreteria.

Premesso quanto sopra,

vista la l.r. n. 18/1984 come modificata con l.r. n. 6/2008;

vista la l.r. n. 51/1997;

vista la l.r. n. 7/2005;

sentita la Commissione consiliare competente;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

* la struttura tecnica di cui all’articolo 18 della legge regionale n. 18/1984, come modificato con legge regionale n. 6/2008 è individuata nella Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, presso la quale opererà il Gruppo di lavoro interdirezionale per la valutazione tecnico amministrativa dei progetti di lavori e opere pubbliche di competenza regionale e di particolare interesse regionale (Gruppo ll.pp.);

* il Gruppo ll.pp. è costituito, nel suo nucleo permanente, da dirigenti o funzionari, individuati dai Responsabili delle rispettive Direzioni, delle seguenti Strutture regionali:

- Settore Opere pubbliche;

- Settore Infrastrutture e Pronto Intervento;

- Settore Difesa assetto idrogeologico;

- Settore Idraulica forestale e tutela del territorio;

- Settori Decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico competenti per territorio;

- Direzione Risorse umane e Patrimonio;

- Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura.

Il Gruppo di lavoro come sopra individuato è di volta in volta integrato con la partecipazione di dirigenti e funzionari delle altre Direzioni regionali competenti per le materie inerenti i progetti esaminati;

* il Gruppo ll.pp. si esprime sui progetti di opere e lavori pubblici di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, e su quelli di particolare interesse regionale, individuati come tali in piani e programmi predisposti dalla Regione, nonché negli altri casi in cui sia richiesto il parere della struttura tecnica regionale di cui all’art. 18 della l.r. n. 18/1984;

* il coordinamento del Gruppo ll.pp. è attribuito al Direttore alle Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, e lo svolgimento delle funzioni di segreteria del Gruppo è demandato ad un dirigente della Direzione OO.PP., individuato dal Direttore e che potrà avvalersi a tal fine di altro personale della Direzione stessa;

* i pareri, di natura obbligatoria e non vincolante, sono rilasciati dal Gruppo di lavoro entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione completa, possono essere rilasciati anche in via di sanatoria e sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 25 della l.r. n. 7/2005;

* per l’esame dei progetti di opere o lavori di importo complessivo fino a 750.000 Euro, il Gruppo ll.pp. opera attraverso sezioni decentrate, individuate presso i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico, e il parere viene rilasciato con atto del Responsabile del Settore di volta in volta competente, salvo che riguardino opere e lavori gestiti dalla Direzione competente in materia di patrimonio regionale, nel qual caso la valutazione tecnico amministrativa sarà effettuata dalla Direzione stessa; resta ferma la possibilità per particolari casi di richiedere che il parere venga espresso dal Gruppo;

* al Direttore alle Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste è demandata la definizione delle disposizioni per la regolamentazione, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nella presente deliberazione, delle attività e del funzionamento della Gruppo ll.pp., in sessione plenaria e nelle articolazioni decentrate, nonché delle attività e dei compiti della segreteria ed è demandata, inoltre, l’organizzazione e l’attuazione di quanto necessario per la costituzione e l’avvio del Gruppo ll.pp..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)