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Bollettino Ufficiale n. 15 del 10 / 04 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2008, n. 37-8475

Regolamento (CE) 1698/2005 - Piano di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 112 (“Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori”). Misura 121 (“Ammodernamento delle aziende agricole”). Misura 311 (“Diversificazione in attivita’ non agricole”). Approvazione Linee guida e Istruzioni tecniche operative per l’applicazione e criteri Bando 2008 per presentazione domande.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

A) approvazione delle “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione” per l’attuazione delle Misure 112 (“Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori”), 121 (“Ammodernamento delle aziende agricole”) e 311 (Diversificazione in attività non agricole) del Piano di Sviluppo rurale 2007-2013.

Per l’attuazione delle Misure 112 (“Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori”), 121 (“Ammodernamento delle aziende agricole”) e 311 (Diversificazione in attività non agricole) del Piano di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte (di cui al Regolamento CE 1698/2005), in base alle considerazioni riportate in premessa, è approvato l’ allegato “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione” che fa parte integrante della presente deliberazione (allegato A);

la Direzione Regionale 11 “Agricoltura” è autorizzata a provvedere con propri atti a fornire le eventuali precisazioni che si rendessero necessarie delle sopracitate “Linee guida e Istruzioni tecniche operative per l’applicazione”;

B) Bando di apertura della presentazione delle domande di sostegno / aiuto e criteri di selezione delle domande presentate.

1) In base alle considerazioni riportate in premessa, viene disposta, alle condizioni di seguito riportate, l’apertura della presentazione di domande ai sensi delle Misure 112 (“Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori”), 121 (“Ammodernamento delle aziende agricole”) e 311 (“Diversificazione in attività non agricole”) del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte (PSR).

Le domande presentate ai sensi della Misura 311 potranno prevedere esclusivamente investimenti riferiti a:

- attività di “agriturismo” e “servizi educativi” (comprensivi di eventuali investimenti per il risparmio energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili inseriti nella realizzazione degli investimenti riferiti alle attività di “agriturismo” e “servizi educativi” ed a servizio degli investimenti stessi).

- Produzione di energia da fonte solare fotovoltaica destinata alla cessione a terzi.

La presentazione delle domande riferite alle altre attività previste dalla Misura 311 sarà attivata con successivo provvedimento.

2) Le domande dovranno essere presentate per via cartacea e telematica alla Provincia competente per territorio, utilizzando la procedura informatica e gli schemi di domanda predisposti dalla Direzione Regionale 11 “Agricoltura” secondo le modalità, le tempistiche e le condizioni precisate nelle “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione”.

Le domande dovranno essere presentate a partire dalla data di inizio ed entro la data di scadenza che saranno definite con Determinazione dirigenziale della Direzione Regionale 11 “Agricoltura”.

Le domande saranno avviate dalle Province all’istruttoria e, sussistendone le condizioni, alla ammissione al sostegno / aiuto, secondo le modalità, le tempistiche e le condizioni precisate nelle “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione”.

3) La Direzione Regionale 11 “Agricoltura” è autorizzata a definire con Determinazione dirigenziale:

- la procedura informatica per la presentazione delle domande e gli schemi di domanda che devono essere sottoscritti dagli interessati;

- le scadenze, gli adempimenti necessari per l’applicazione e le disposizioni specifiche, operative e procedurali necessarie per l’applicazione.

4) Per il finanziamento delle domande presentate ai sensi del presente bando vengono destinate le seguenti risorse:

Misura 112:

risorse cofinanziate euro 30.000.000,00;

Misura 121:

risorse cofinanziate euro 60.000.000,00;

Misura 311:

risorse cofinanziate euro 6.000.000,00.

5) E’approvato l’ allegato “Criteri di selezione bando 2008" che fa parte integrante della presente deliberazione (allegato B). Con le domande presentate ai sensi del presente bando verranno formate graduatorie regionali per singola Misura sulla base delle priorità e dei pesi indicati nel citato allegato ”Criteri di selezione bando 2008". Le graduatorie dei beneficiari verranno gestite con le modalità indicate nell’allegato A “Linee guida per l’applicazione e istruzioni tecniche operative per l’applicazione”.

6) Le domande che non trovano copertura finanziaria all’interno delle risorse indicate al precedente punto 5) saranno respinte dalla Provincia competente con esplicito provvedimento, nel rispetto di quanto indicato nell’allegato “Linee guida per l’applicazione e istruzioni tecniche operative per l’applicazione”.

Le aziende per le quali la domanda presentata è stata respinta potranno presentare una nuova domanda in occasione di eventuali bandi successivi, compatibilmente con le disposizioni dei bandi medesimi e nel rispetto di quanto indicato nell’allegato “Linee guida per l’applicazione e istruzioni tecniche operative per l’applicazione”.

7) Valgono i motivi di esclusione dal sostegno previsti dalla parte generale del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, che di seguito sono richiamati e per la cui definizione applicativa si rimanda all’allegato “Linee guida per l’applicazione e istruzioni tecniche operative per l’applicazione”.

- mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva;

- mancato rispetto delle norme sulle “quote latte”;

- mancato versamento di somme per sanzioni e penalità;

- mancata restituzione di somme non dovute;

- avere subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari;

8) I richiedenti dovranno dichiarare in modo esplicito nella domanda:

- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, degli Enti delegati (Province), dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.), dello Stato e della Commissione Europea nel caso le domande presentate non potessero essere ammesse al sostegno / aiuto per insufficienza di risorse disponibili;

- di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi / limiti / condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l’adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda, e ad integrare successivamente la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in tempi successivi.

9) I limiti di spesa massima per le domande presentate ai sensi del presente bando sono i seguenti:

Misura 121:

- euro 200.000,00 per aziende singole ;

- euro 500.000,00 per aziende cooperative o per domande presentate congiuntamente da più aziende agricole.

Valgono comunque i limiti di spesa per l’acquisto di macchine ed attrezzature mobili (compresi i veicoli stradali) indicati nelle “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione”.

Misura 311: euro 200.000,00.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte

Misure 112, 121 e 311

Linee guida e istruzioni tecniche operative
per l’applicazione

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR), in applicazione del Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio (e successive modifiche ed integrazioni), prevede per il periodo 2007-2013 l’attivazione di una serie di Misure di incentivazione della agricoltura del Piemonte, tra cui tre Misure in particolare sono rivolte a finanziare, tramite la concessione di contributi e di premi, il ricambio generazionale,lo sviluppo strutturale e la differenziazione delle attività delle aziende agricole.

Si tratta delle seguenti:

Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” che finanzia, attraverso la concessione di Premi, l’insediamento di giovani in agricoltura;

Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” che finanzia, attraverso la concessione di contributi in conto capitale calcolati in percentuale sulla spesa, la realizzazione di interventi di sviluppo nelle aziende agricole (realizzazione di opere fondiarie ed edilizie, acquisto di macchinari ed attrezzature);

Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” che finanzia, attraverso la concessione di contributi in conto capitale calcolati in percentuale sulla spesa, la realizzazione nelle aziende agricole di interventi di sviluppo tesi a realizzare forme di diversificazione della attività e dei redditi (interventi di ristrutturazione di edifici ed acquisto di attrezzature finalizzati all’offerta agrituristica, all’artigianato tipico, ai servizi sociali ed educativi, alla manutenzione e gestione del territorio, ecc. ).

Il presente documento individua le linee guida e definisce le istruzioni tecniche operative per l’applicazione delle Misure citate da parte della Regione e delle Province.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento CE 1974/2006 della Commissione - disposizioni applicative del Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione - modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Misure 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e 311 “Diversificazione in attività non agricole” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 2 aprile 2007, riadottato con modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 44-7485 del 19 novembre 2007 ed approvato dalla Commissione Europea con la Decisione n. C (2007) 5944 del 28 novembre 2007 (codice CCI2007IT06RPO009);

L.R. 17/99 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”

COMPETENZE

Gli interventi previsti dalle misure in oggetto sono gestiti dalle Province (in base alla L.R. 17/99 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” e alle convenzioni stipulate tra le Province e l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA).

Le domande di sostegno / aiuto sono presentate alle Province, a fronte di Bandi di apertura presentazione domande.

In fase di prima applicazione i bandi sono emanati esclusivamente dalla Regione.

I bandi entreranno in vigore dopo che i relativi Criteri di selezione siano stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Le Province provvedono al ricevimento, all’esame ed alla definizione (accoglimento totale o parziale o reiezione) delle domande, individuando all’interno del loro ordinamento gli Uffici competenti.

La Regione esercita inoltre le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo, coordinamento di cui all’art. 3 della L.R. 34/98.

Il pagamento ai beneficiari dei sostegni / aiuti spettanti viene effettuato dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA.

Gli elenchi di pagamento sono formati ed approvati dalle Province e, dopo i necessari controlli, sono inviati dalle Province direttamente dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA.

I rapporti della Regione e delle Province con l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA sono disciplinati dalle convenzioni appositamente sottoscritte.

In particolare per la responsabilità della Regione e delle Province per quanto riguarda la correttezza della spesa, vale quanto indicato dalle citate convenzioni.

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E L’UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Al fine di razionalizzare la gestione, è necessario definire un cronoprogramma per l’utilizzazione delle risorse, tenendo conto dell’esigenza di utilizzare prioritariamente le risorse cofinanziate (in considerazione dei vincoli temporali per l’utilizzazione delle risorse stesse) rispetto agli aiuti di stato regionali aggiuntivi e tenendo conto del fatto che la Tabella Finanziaria del PSR prevede una disponibilità delle risorse scaglionata nei sette anni dal 2007 al 2013.

In fase di prima applicazione (riferita ai bandi di presentazione domande 2008) l’attivazione delle risorse delle Misure 112, 121 e 311 viene effettuata soltanto in riferimento ad un importo pari a :

Misura 112:

risorse cofinanziate euro 30.000.000,00;

Misura 121:

risorse cofinanziate euro 60.000.000,00;

Misura 311:

risorse cofinanziate euro 6.000.000,00.

Ai bandi emanati nel 2008 vengono destinate esclusivamente le risorse sopra indicate.

Con le domande presentate ai sensi di tali bandi verranno formate graduatorie regionali per singola Misura.

Le priorità ed i pesi da utilizzare per la formazione delle graduatorie stesse sono quelli indicati nei “criteri di selezione” dei bandi stessi.

Per quanto riguarda le modalità di gestione operativa delle graduatorie, vale quanto indicato al successivo punto “Modalità di formazione e gestione delle graduatorie”.

Le domande che non trovano copertura finanziaria all’interno delle risorse sopra indicate dovranno essere respinte dalla Provincia competente con esplicito provvedimento al termine della validità delle graduatorie.

Le aziende per le quali la domanda presentata è stata respinta potranno presentare una nuova domanda in occasione di eventuali bandi successivi, compatibilmente con le disposizioni dei bandi medesimi e limitatamente a insediamenti / investimenti non ancora realizzati.

L’attivazione delle rimanenti risorse stanziate dalla Tabella Finanziaria del PSR sarà effettuata in modo graduale, con successivi provvedimenti, in base all’avanzamento della attuazione del PSR stesso.

L’ emanazione dei successivi bandi è programmata per l’anno 2010, salvo che per quanto riguarda bandi relativi a programmi speciali finalizzati.

CRITERI PER L’EMANAZIONE DEI BANDI DI APERTURA DOMANDE E PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE

Il PSR 2007-2013 prevede che i bandi di apertura presentazione domande possano avere portata generale oppure essere finalizzati, cioè rivolti a soddisfare specifiche esigenze ed a perseguire specifiche finalità e obiettivi esplicitamente indicati, scelti tra le esigenze, le finalità e gli obiettivi individuati dal PSR medesimo.

In fase di prima applicazione, in riferimento alle Misure 112, 121 e 311, vengono attuati solo bandi regionali e non vengono attuati bandi finalizzati.

Al fine di definire a quale territorio e a quale settore deve essere riferita una azienda agricola ( o una determinata domanda di sostegno) per l’attribuzione delle priorità si procede nel modo seguente:

Definizione del territorio al quale riferire una azienda agricola:

- l’attribuzione di una azienda agricola ad un determinato territorio avverrà in funzione di dove ricade il centro aziendale (sede operativa principale).

Definizione del settore (comparto produttivo)al quale riferire una azienda agricola o una determinata domanda di sostegno:

- aziende specializzate che operano in un unico settore: l’azienda verrà riferita al settore in cui opera;

- aziende miste che operano in più settori : in tale caso non è possibile riferire univocamente l’intera azienda ad un unico settore produttivo ma vi è comunque la necessità di valutare nella sua interezza una domanda di sostegno che preveda interventi in più settori diversi, onde non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi economici del piano aziendale; per cui, al fine della attribuzione della priorità settoriale l’intera azienda dovrà essere riferita al settore che contribuisce maggiormente alla PLV aziendale.

Eventuali domande di Misura 121 e di Misura 311 presentate congiuntamente ad una domanda di Misura 112 dovranno essere inserite nelle rispettive graduatorie rispettando i criteri di priorità ordinari delle Misure 121 e 311.

Eventuali domande di Misura 112 presentate congiuntamente ad una domanda di Misura 121 e/o di Misura 311 potranno essere ammesse al Premio di insediamento anche qualora le domande di Misura 121 e/o di Misura 311 non risultassero ammissibili o non risultassero inserite in posizione utile nella rispettiva graduatoria.

Per le Misure 121 e 311, una azienda agricola non può avere contemporaneamente due (o più) domande di contributo in corso sulla stessa Misura; non può pertanto presentare una nuova domanda di contributo fino a quando la precedente non è conclusa (accertamento finale dell’ultima iniziativa prevista), salvo eventuali deroghe che verranno decise nell’ambito della applicazione di programmi finalizzati.

Eventuali investimenti / insediamenti effettuati o impegni assunti dai richiedenti dopo la presentazione della domanda e prima della approvazione da parte della Provincia competente della domanda di sostegno / aiuto presentata, avvengono a rischio dei richiedenti stessi.

Le domande di sostegno / aiuto devono contenere tutti gli elementi necessari per far si che gli interventi finanziati dal PSR siano controllabili e verificabili, come richiesto dall’art 48 del Reg. CE 1974/06.

Le domande dovranno inoltre contenere:

- tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria;

- le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere circa il rispetto dei requisiti comunitari.

Le domande di accesso alle Misure 112, 121 e 311 dovranno essere pertanto predisposte e presentate utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP); la copia cartacea stampata dalla procedura dovrà essere presentata (debitamente sottoscritta) agli Uffici provinciali.

La presentazione delle domande sia per via telematica che per via cartacea dovrà avvenire entro le date indicate nei bandi.

Come data di presentazione della domanda fa fede comunque la data della presentazione della domanda in forma cartacea alla Provincia.

La presentazione di una domanda di sostegno/aiuto comporta la presenza o l’attivazione di una posizione nella Anagrafe delle Aziende Agricole.

L’attivazione di una nuova posizione è necessaria in caso di domanda di insediamento giovani; in tale caso l’attivazione della nuova posizione in Anagrafe deve essere contestuale alla presentazione della domanda di Misura 112.

L’attivazione di una posizione nella Anagrafe delle Aziende Agricole può essere effettuata esclusivamente da un soggetto gestore abilitato (CAA). L’elenco dei CAA operanti in Piemonte è disponibile sul sito Internet:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale/CAA_Piemonte.xls

Ciascuna azienda agricola che abbia una posizione attiva in Anagrafe può procedere in proprio (o avvalendosi di un consulente di fiducia) alla presentazione delle domande di Misura 121 e 311, seguendo la procedura di seguito indicata:

1) accedere alla procedura di registrazione attraverso il sito Internet:

http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/indexsistp.htm

e cliccando il link “registrazione aziende” (la procedura di registrazione attribuisce un identificativo utente per il login e una password, relative alla azienda che è stata registrata)

2) nella videata

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale

cliccare il link :

“piano di sviluppo rurale - vai” (vengono richieste per l’autenticazione l’identificativo utente e la password attribuite dalla procedura di registrazione di cui al precedente punto 1)

Al termine della procedura di compilazione della domanda, la procedura permette di stampare una copia cartacea della domanda compilata, che dovrà essere presentata debitamente sottoscritta alla Provincia competente per territorio.

La gestione delle domande dovrà avvenire in modalità informatizzata.

MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie dei richiedenti (distinte per Misura e per la Misura 112 - bando 2008 - distinte anche tra Aree C più D e A più B) saranno formate e gestite nel seguente modo:

1) In fase di compilazione delle domande, la procedura informatica di compilazione richiederà al compilatore l’inserimento di elementi corrispondenti alle varie voci che danno luogo alle priorità.

La procedura (sulla base dei dati presenti in Anagrafe, opportunamente elaborati tenendo conto di valori statistici medi) provvederà per quanto possibile a guidare l’inserimento dei dati evitando che possano essere inseriti dati incongruenti; i dati che non possono essere controllati dalla procedura saranno dichiarati dal richiedente.

La procedura stessa provvederà al termine delle compilazione ad attribuire un punteggio alla domanda (dato dalla somma dei valori delle varie tipologie di priorità); le domande entreranno in una prima graduatoria sulla base di tale punteggio autoattribuito; le domande saranno inserite in graduatoria in ordine di punteggio totale, dal più alto al più basso; a parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria in ordine di età del richiedente (o rappresentante legale), dal più giovane al più anziano.

2) Sulla base della prima graduatoria la Direzione regionale Agricoltura provvederà a comunicare alle Province di competenza i nominativi dei richiedenti che rientrano nella copertura finanziaria disponibile (“parte utile della graduatoria”) ed il punteggio minimo corrispondente all’inserimento nella parte utile della graduatoria. Le Province inizieranno le istruttorie delle domande in ordine di posizione in graduatoria.

3) In fase istruttoria, le Province provvederanno a definire l’ammissibilità delle domande, a definire i rispettivi importi ammissibili nonché a rideterminare il punteggio di priorità spettante alle singole domande istruite positivamente e ad inserire nuovamente le domande in graduatoria sulla base del punteggio rideterminato.

La rideterminazione del punteggio potrà avvenire solo in diminuzione; alle domande non potrà essere attribuito in istruttoria un punteggio superiore a quello autoattribuito in fase di compilazione.

Analogamente le Province provvederanno in fase di accertamento finale (collaudo) a rideterminare il punteggio di priorità spettante alle singole domande ammesse, sulla base di quanto effettivamente realizzato.

Le domande il cui punteggio di priorità rideterminato è inferiore al punteggio minimo di cui al precedente punto 2 (che escono quindi nella parte utile della graduatoria) non potranno essere ammesse al finanziamento.

4) Periodicamente (per la prima volta dopo sei mesi e poi a cadenza quadrimestrale) la Direzione regionale Agricoltura provvederà ad aggiornare la graduatoria regionale sulla base dei dati derivanti dalle istruttorie e dei collaudi svolti dalle Province, in modo da riutilizzare le risorse resesi disponibili a seguito del decadimento, del ridimensionamento economico e/o del riposizionamento in graduatoria (nella parte non utile della graduatoria) di alcune domande.

5) In conseguenza di tale aggiornamento della graduatoria regionale, la Direzione regionale Agricoltura provvederà a comunicare alle Province di competenza i nuovi nominativi dei richiedenti che rientrano nella copertura finanziaria disponibile ed il nuovo punteggio minimo corrispondente all’inserimento nella parte utile della graduatoria.

6) In considerazione della necessità di avere un termine certo per la gestione delle risorse, l’ultimo aggiornamento periodico delle graduatorie regionali verrà effettuato due anni dopo la predisposizione della prima graduatoria basata su punteggi autoattribuiti; eventuali economie di risorse maturate dopo tale data non saranno riutilizzate per l’avanzamento della graduatoria ma saranno messe a disposizione per nuovi bandi.

PARTE SECONDA - PROCEDURE GENERALI PER L’OPERATIVITA’

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Non sono ammissibili domande di sostegno relative a investimenti effettuati dai richiedenti prima della presentazione della domanda.

Non sono ammissibili domande di aiuto relative a insediamenti effettuati dai richiedenti prima della presentazione della domanda, salvo che per quanto riguarda le eccezioni indicate nella Misura 112.

Eventuali investimenti / insediamenti effettuati o impegni assunti dai richiedenti dopo la presentazione della domanda e prima della approvazione da parte della Provincia competente della domanda di sostegno / aiuto presentata, avvengono a rischio dei richiedenti stessi.

La domanda di sostegno / aiuto sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati (come specificato nel modello di domanda).

Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente a supporto della domanda di sostegno / aiuto, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti alla effettuazione delle istruttorie ed alla adozione dei provvedimenti di attribuzione del sostegno / aiuto, fatta comunque salva la facoltà per gli Uffici istruttori di effettuare i controlli sulle dichiarazioni medesime ritenuti necessari.

A tale scopo può essere controllato anche un numero di pratiche superiore a quello minimo previsto dalle procedure per i controlli a campione.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi e aiuti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l’idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l’azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR ed a quelli di sviluppo aziendale.

L’istruttoria delle domande comprende l’effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all’istruttoria ed alla definizione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate complete della documentazione e delle dichiarazioni previste, che saranno definite con successiva Determinazione dirigenziale.

Ulteriori documentazioni richieste dell’ufficio istruttore dovranno essere presentate, pena l’esclusione, nei tempi che da esso saranno assegnati, durante la fase istruttoria della domanda stessa.

L’istruttoria da parte degli Uffici delle domande inserite in posizione utile in graduatoria dovrà concludersi entro 120 giorni dalla data di comunicazione della graduatoria alla Provincia. Detto termine potrà essere prorogato da ciascuna Provincia in funzione del numero di domande pervenute. Le Province dovranno comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria.

Relativamente alle domande in posizione utile in graduatoria, in caso di esito positivo dell’istruttoria, la Provincia adotta il provvedimento di ammissione a finanziamento (approvazione) della domanda di sostegno / aiuto, con il quale viene altresì determinata la spesa ammessa ed il contributo massimo spettante.

Dopo l’effettuazione degli investimenti e/o degli acquisti ammessi e l’accertamento finale degli stessi (cosiddetto “collaudo”), oppure dopo la verifica dell’avanzamento lavori come previsto al successivo punto “Forma ed ammontare degli aiuti”, la Provincia determina il contributo definitivo spettante e, dopo l’effettuazione degli opportuni controlli, avvia la pratica al pagamento, con l’inserimento nell’elenco provinciale delle pratiche da liquidare.

Per gli aiuti all’insediamento la pratica viene avviata al pagamento, ferma restando l’effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica dell’avvenuto insediamento e del possesso dei requisiti necessari. L’erogazione del Premio avverrà in due tranches; la prima tranche di pagamento verrà erogata dopo la verifica dell’avvenuto insediamento; la tranche finale dopo la verifica della avvenuta realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano aziendale a cui le somme da erogare si riferiscono.

CLASSIFICAZIONE TERRITORIO

Le Misure 112 e 121 si applicano in tutto il territorio regionale. La Misura 311 si applica nelle Aree C e D; nell’Area B la Misura 311 si applica con le limitazioni previste dalla Misura stessa; la Misura 311 non si applica nell’Area A.

Per la suddivisione del territorio tra montagna, collina e pianura e tra Aree A, B, C e D valgono gli elenchi generali facenti parte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte.

Per esigenze di univoca identificazione e localizzazione delle aziende, conformemente alle indicazioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, istitutivo dell’anagrafe nazionale delle aziende agricole, nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una Provincia, le domande di sostegno / aiuto devono essere presentate, indipendentemente dalla sede legale dell’azienda stessa, esclusivamente alla Provincia in cui ricade il centro aziendale (UTE principale) dell’azienda che richiede il sostegno agli investimenti (indipendentemente da dove questi vengono realizzati) o che è oggetto dell’insediamento.

Nel caso di sedime d’opera localizzato in Provincia diversa da quella del centro aziendale, la Provincia competente a ricevere e definire la domanda potrà avvalersi per l’istruttoria tecnica e per il sopralluogo in azienda della collaborazione della Provincia in cui ricade il sedime d’opera.

Non è possibile il finanziamento di interventi fisicamente effettuati fuori regione.

Analogamente si procede nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una zona altimetrica o in più di una delle Aree individuate dal PSR (A : “Poli urbani”; B: “Aree rurali ad agricoltura intensiva”; C : “Aree rurali intermedie”; D : “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”), per l’individuazione della zona o dell’Area a cui riferire l’azienda.

COLLOCAZIONE TEMPORALE DEL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE ALL’AIUTO

Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche che seguono i requisiti necessari per l’ammissione al sostegno / aiuto devono essere già posseduti all’atto della presentazione della domanda, devono essere verificati durante l’istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi o alla data di conclusione del vincolo di permanenza a seguito dell’insediamento, come specificato in punti successivi del presente documento.

RICORRIBILITA’ DEI PROVVEDIMENTI

Secondo il disposto della Legge 241 /90 le Province nei provvedimenti di definizione delle pratiche indicano l’Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso.

Tenendo conto del disposto della L.R. 17/99 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”, contro i provvedimenti adottati dalle Province non è possibile la presentazione alla Regione di ricorso gerarchico o di istanze di riesame.

DATI PERSONALI E SENSIBILI

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole o di aiuto all’insediamento giovani costituisce, per la Regione e per la Provincia interessata, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

DIVIETO DI CUMULABILITA’ - CASI PARTICOLARI DI CUMULABILITA’

Salvo eccezioni specificate da appositi provvedimenti, le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall’ Unione Europea o da altri Enti pubblici.

ESCLUSIONI PARTICOLARI

Valgono i motivi di esclusione dal sostegno previsti dalla parte generale del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, che di seguito sono richiamati e per i quali viene precisata la definizione applicativa da adottarsi:

- mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC): in caso di domanda di insediamento giovani il requisito è riferito alla situazione successiva all’insediamento;

Per gli imprenditori agricoli che non si avvalgono di lavoratori dipendenti l’acquisizione del DURC inizierà dal 1 gennaio 2009 .

- mancato rispetto delle norme sulle “quote latte”: non è ammissibile al sostegno l’insediamento effettuato in aziende che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto; non sono ammissibili domande di Misura 121 e /o 311 riferite ad aziende che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto;

- mancato versamento di somme per sanzioni e penalità: non è ammissibile al sostegno l’insediamento effettuato in aziende non in regola con il versamento di somme per sanzioni e penalità; non sono ammissibili domande di Misura 121 e /o 311 riferite ad aziende non in regola con il versamento di somme per sanzioni e penalità;

- mancata restituzione di somme non dovute: non è ammissibile al sostegno l’insediamento effettuato in aziende che non abbiano restituito somme indebitamente percepite in quanto non dovute; non sono ammissibili domande di Misura 121 e /o 311 riferite ad aziende che non abbiano restituito somme indebitamente percepite in quanto non dovute;

- avere subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari: non è ammissibile al sostegno il richiedente (titolare di azienda o giovane insediante) che abbia subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ANNULLAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture presentate dai beneficiari alle Province per ottenere l’erogazione di contributi sulla spesa sostenuta per l’effettuazione di acquisti (di macchine, attrezzature, materiali, ecc.) dovranno essere quietanzate.

Sulle fatture utilizzate per ottenere l’erogazione di contributi sulla spesa sostenuta per l’effettuazione di acquisti (di macchine, attrezzature, e materiali), le Province dovranno apporre un apposito timbro di annullamento riportante la dicitura “Fattura utilizzata per ottenere un contributo ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte - Misura ... ”.

Delle fatture così annullate dovrà essere tenuta copia agli atti nella pratica.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA EROGAZIONE DI ANTICIPI E ACCONTI

Il saldo del contributo spettante all’azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l’effettuazione degli opportuni controlli, dopo l’effettuazione e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Su richiesta dell’interessato potranno essere erogati anticipi ed acconti corrispondenti ad avanzamento lavori, nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

1) Anticipi: per ogni pratica, dopo l’approvazione della pratica stessa da parte della Provincia e l’avvenuto inizio della realizzazione degli interventi, potrà essere erogato un solo anticipo di importo massimo pari al 20% del contributo approvato, previa fideiussione a favore dell’Organismo Pagatore di importo pari al 110% dell’anticipazione richiesta.

2) Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori: per ogni pratica, limitatamente agli investimenti finalizzati alla iniziativa/intervento e azione a cui è stato attribuito il punteggio per la collocazione in graduatoria, dopo l’approvazione della pratica stessa da parte della Provincia e l’avvenuta realizzazione di parti significative e funzionalmente autonome dell’investimento richiesto potranno essere erogati al massimo due acconti di importo corrispondente a quello del contributo spettante per la parte già realizzata.

Gli acconti corrispondenti a stato di avanzamento lavori sono erogati senza fideiussione, ma le spese a cui si riferiscono gli acconti devono essere fatturate, fatte salve le disposizioni previste dalle presenti Istruzioni per l’applicazione in materia di lavori “in economia” eseguiti direttamente dall’azienda agricola.

L’erogazione di anticipi ed acconti non è vicendevolmente escludente.

DIMENSIONE AZIENDALE MINIMA E SOSTENIBILITA’ DELL’INVESTIMENTO

Al fine di garantire adeguatamente il buon esito dell’intervento pubblico è necessario che:

- dimensione aziendale minima:

l’azienda che riceve il sostegno / aiuto di una o più delle tre Misure abbia una dimensione fisica minima (valutata in termini di giornate lavorative convenzionali annue di 8 ore, sulla base delle usuali tabelle di giornate lavorative annue per coltura ed allevamento) pari almeno a:

* 130 giornate per le zone classificate come svantaggiate (montagna)

* 180 giornate per le zone classificate di collina

* 210 giornate per le zone classificate di pianura.

Per la suddivisione del territorio tra montagna, collina e pianura valgono gli elenchi generali facenti parte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte.

- sostenibilità degli investimenti:

elementi per la valutazione della sostenibilità degli investimenti richiesti saranno introdotti con successiva Determinazione dirigenziale della Direzione regionale XI “Agricoltura”.

I sopraindicati requisiti:

- per le domande della Misura 112 (e per le eventuali domande di misura 121 e/o di Misura 311 collegate) dovranno essere soddisfatti in situazione finale (dopo la realizzazione dell’insediamento e/o degli investimenti di miglioramento) ma l’azienda, al fine dell’approvazione della domanda, dovrà dimostrare già nella situazione iniziale di avere la potenzialità necessaria;

- per le altre domande delle Misure 121 e 311 (non collegate a domande di Misura 112) dovranno essere soddisfatti in riferimento alla situazione iniziale.

COMMISSIONE CAPACITA’ PROFESSIONALE

La commissione capacità professionale istituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-13213 del 3 agosto 2004 è competente anche in riferimento alle Misure 112, 121 e 311 del PSR.

PROCEDURE DI CONTROLLO DA PARTE DELLE PROVINCE E DICHIARAZIONE ESPLICITA DA PARTE DEL RICHIEDENTE RELATIVA AL POSSESSO DI REQUISITI MINIMI NECESSARI

Le disposizioni saranno adottate d’intesa con l’Organismo Pagatore Regionale ARPEA con separato provvedimento.

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA “ 112 - INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI”

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE

Gli aspetti principali sono richiamati sinteticamente di seguito:

1) I giovani richiedenti non devono ancora avere compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda.

I giovani richiedenti al momento della presentazione della domanda devono avere compiuto 18 anni; possono essere ammessi a beneficiare dell’aiuto all’insediamento giovani di età inferiore a 18 anni, previa autorizzazione del giudice tutelare, qualora per cause di forza maggiore (decesso del genitore titolare dell’azienda agricola, ...) l’insediamento non sia differibile.

2) L’insediamento in agricoltura non può avvenire prima della presentazione della domanda di sostegno all’insediamento, tranne che se il primo insediamento è avvenuto, non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda, per cause di forza maggiore (intendendosi per cause di forza maggiore esclusivamente la morte del familiare precedente titolare della azienda agricola o l’invalidità permanente superiore al 66% del familiare precedente titolare della azienda agricola riconosciuta dalle competenti autorità).

3) Non sono ammissibili a godere dell’aiuto all’insediamento i giovani che precedentemente al momento della presentazione della domanda di aiuto all’insediamento (o precedentemente alla data dell’insediamento in riferimento al quale si richiede l’ammissione al sostegno, nel caso dei giovani insediati per cause di forza maggiore da non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda, come descritti al precedente Punto 2) risultino essere già stati, in un qualsiasi momento del passato, legalmente titolari di una azienda agricola (in quanto intestatari di Partita IVA per l’agricoltura o iscritti alla C.C.I.A.A. come titolari di impresa agricola) o che risultino essere stati soci di azienda agricola gestita in forma societaria con posizione di preminenza nella azienda stessa nei confronti degli altri soci.

Quanto sopra indicato vale anche qualora:

- l’azienda di cui risultino essere stati titolari o soci in posizione di preminenza sia diversa da quella oggetto dell’insediamento;

- l’attività imprenditoriale agricola precedentemente svolta non rappresentasse l’attività principale (agricoltori part-time con altra attività svolta in modo prevalente).

4) L’insediamento può riguardare uno o, congiuntamente, più giovani che si insediano nella stessa azienda, nel rispetto delle condizioni specifiche previste dalla Misura.

5) Dopo l’insediamento l’attività agricola aziendale deve rappresentare per il giovane l’attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo ottenuto.

6) Viene concesso un solo aiuto all’insediamento per azienda, anche in caso di insediamento congiunto di più giovani. L’importo dell’aiuto è comunque modulato tenendo conto, tra l’altro, anche del numero di giovani che si insediano.

7) L’insediamento può avvenire :

- in aziende già attive (acquisite in proprietà e/o affitto e/o comodato);

- in aziende di nuova creazione ; per “aziende di nuova creazione” si intendono aziende precedentemente non esistenti che vengono create ex-novo (con beni fondiari costitutivi acquisiti in proprietà e/o affitto e/o comodato).

Comunque :

7.1) l’azienda formatasi con l’insediamento deve costituire idonea ed autonoma unità produttiva, deve avere carattere imprenditoriale e professionale e produrre per la commercializzazione; gli elementi minimi necessari per poter considerare imprenditoriale e professionale una azienda agricola consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

Nel caso di domande di insediamento in aziende che praticano allevamento di bestiame, la domanda verrà valutata tenendo conto esclusivamente del bestiame di proprietà dell’azienda.

7.2) il richiedente deve avere, o deve conseguire al massimo entro tre anni dall’insediamento, la capacità professionale adeguata prevista dalla Misura; l’istruttoria della domanda rimane aperta fino ad avvenuto accertamento circa il conseguimento della capacità professionale.

I tre anni di attività svolta in agricoltura, a cui fa riferimento la Misura per poter considerare come presunto il possesso delle conoscenze e competenze professionali adeguate, sono riferiti al periodo precedente l’insediamento.

Pertanto, nel caso di richiedenti che non abbiano un titolo di studio in campo agricolo e che non abbiano già precedentemente al momento dell’insediamento almeno tre anni di attività documentata in agricoltura, la capacità professionale dovrà essere conseguita con la frequenza di idonei corsi di formazione (sono validi a tale fine anche i corsi previsti dal Piano aziendale che danno luogo ad attribuzione di punteggio di priorità) oppure dovrà essere accertata tramite esame presso la Commissione provinciale capacità professionale.

Qualora le esigenze istruttorie lo facciano ritenere opportuno, gli Uffici Istruttori possono sottoporre i richiedenti a detto esame anche prima del termine dei tre anni successivi alla data dall’insediamento, fermo restando che eventuali esami non superati potranno essere ripetuti prima della citata scadenza dei tre anni.

8) Il giovane richiedente deve presentare un Piano aziendale rispondente a quanto previsto dalla Misura. L’ammontare del Premio spettante verrà determinato sulla base dei contenuti del Piano aziendale, come precisato ai punti seguenti.

B - BENEFICIARI - REQUISITI

Valgono le seguenti ulteriori specificazioni :

1) L’insediamento deve avvenire in una delle forme previste dal PSR, e cioè in uno dei seguenti modi:

- un singolo giovane si insedia come titolare unico di una azienda di nuova creazione o rilevata da un cedente;

- due o più giovani costituiscono una nuova azienda o rilevano per intero da un cedente una azienda agricola esistente; all’atto dell’insediamento i giovani costituiscono tra di loro una società o una società cooperativa di cui sono gli unici soci e che gestisce l’azienda; tutti i giovani hanno pari responsabilità nell’azienda;

- un giovane, o più giovani congiuntamente, si insediano in una azienda agricola esistente condotta in forma di società di cui in fase iniziale non sono ancora soci divenendone soci e assumendo una posizione di preminenza, in sostituzione dei precedenti responsabili della società, che possono rimanere soci ma non possono conservare posizioni di responsabilità. La cessazione dalla posizione di responsabilità dei precedenti responsabili può essere contestuale all’insediamento del giovane o essere avvenuta da non oltre sei mesi.

Comunque , secondo il disposto della Misura, in caso di insediamento in cui il giovane (o i giovani in forma congiunta) si insedi come socio di società l’insediamento è ammissibile solo a condizione che, dopo l’insediamento stesso, il giovane (o i giovani) risulti in una posizione di preminenza sugli altri soci non beneficiari dell’aiuto all’insediamento.

La posizione di preminenza, che dovrà essere rilevabile dagli atti statutari della società, dovrà essere tale da consentire al giovane (o ai giovani) di gestire l’azienda con piena libertà di azione.

2) In ogni caso l’azienda interessata deve essere sempre esattamente identificata in domanda ; l’azienda individuata in domanda non può essere successivamente sostituita con una altra ai fini dell’insediamento, pena la decadenza della domanda di sostegno.

3) Non è ammesso l’insediamento :

- in sostituzione del coniuge ;

- in sostituzione di precedente titolare (o socio cedente la posizione di preminenza / responsabilità) imprenditore agricolo a titolo principale (familiare o non familiare) di età inferiore a 55 anni salvo che se riconosciuto ufficialmente come portatore di una invalidità superiore al 66 %, tale da impedire la proficua conduzione dell’azienda agricola ; se l’insediamento avviene in azienda di nuova creazione o comunque in azienda il cui precedente titolare non è imprenditore agricolo professionale (IAP), la presente clausola non si applica;

- in azienda derivante da frazionamento avvenuto dopo la data della Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del presente documento di “Istruzioni tecniche operative per l’applicazione”; ai fini dell’applicazione della presente disposizione non si devono intendere come frazionamento:

a) lo scorporo dall’azienda di quote minime di superficie (10%), che può essere fatto rientrare nel fisiologico interscambio di terreni tra aziende agricole;

b) la conservazione da parte del cedente di parte dei fabbricati e/o di una quota minima di superficie.

Non si considera valida al fine dell’ammissione all’insediamento la semplice assunzione di maggiori responsabilità di un giovane all’interno di una società di cui è già socio (in posizione non di preminenza) prima dell’insediamento.

FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI

a) Aspetti generali

L’aiuto consiste nel sostegno previsto dall’art 22 del Regolamento ed è ordinariamente concesso sotto forma di premio unico per un importo massimo di EURO 40.000; l’importo effettivo spettante a ciascun beneficiario sarà determinato come specificato al successivo punto b) calcolo del valore del sostegno all’insediamento; qualora l’Amministrazione Regionale decidesse di attivare anche il sostegno attraverso la forma dell’abbuono di interessi (fino ad un importo massimo complessivo di EURO 55.000) provvederà, con specifico provvedimento, a definire le modalità di calcolo del valore del sostegno così attivato.

b) Calcolo del valore del sostegno all’insediamento

L’ammontare effettivo del sostegno all’insediamento viene determinato valutando la qualità e l’entità degli obiettivi di sviluppo, degli impegni e degli investimenti contemplati nel Piano aziendale.

Ad ogni impegno, obiettivo di sviluppo ed investimento contemplati nel Piano aziendale viene a tal fine attribuito un punteggio di merito; tali punteggi di merito vengono sommati al fine di ottenere un punteggio di merito totale complessivo dell’insediamento.

L’ammontare del sostegno all’insediamento spettante al singolo richiedente (SSR) viene calcolato moltiplicando l’importo massimo di EURO 40.000 per il valore ottenuto eseguendo il rapporto tra il punteggio di merito complessivo attribuito al Piano aziendale (PMPA) ed il punteggio massimo teorico (PMT).

(secondo la formula SSR = 40.000*PMPA/PMT)

Per l’attribuzione dei punteggi di merito vale quanto indicato nei “criteri si selezione” adottati con i bandi

L’erogazione della prima tranche di premio (corrispondente a 15.000 euro) può essere effettuata (dietro presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa ) ad avvenuto insediamento; l’erogazione della ulteriore parte di premio, attribuita sulla base degli obiettivi di sviluppo, degli impegni e degli investimenti contemplati nel Piano aziendale può venire effettuata solo dopo l’accertamento della realizzazione degli investimenti, della effettiva assunzione degli impegni e dell’avvenuto conseguimento degli obiettivi di sviluppo.

Il giovane richiedente l’insediamento può inserire nel Piano aziendale della Misura 112 anche investimenti per la realizzazione dei quali viene richiesto il sostegno ai sensi della Misura 121 e 311 nonché impegni per i quali viene richiesto il premio ai sensi dell’Asse 2 e azioni di consulenza e formazione per i quali viene richiesto il premio ai sensi delle Misure 111 e 115 del PSR.

In tale caso, l’adesione a tali Misure dovrà essere richiesta dal giovane insediante con separate domande di ammissione, nei tempi e nei modi ordinari previsti dalla disposizioni attuative delle singole Misure e subordinatamente al fatto che tali Misure vengano attivate in tempi compatibili con la realizzazione del Piano aziendale e abbiano la necessaria disponibilità di risorse.

Qualora tali Misure non venissero attivate in tempi compatibili con la realizzazione del Piano aziendale o non avessero la necessaria disponibilità di risorse, oppure la domanda di adesione del giovane insediante a tali Misure non venisse accolta (anche per cause non imputabili al giovane stesso) nel calcolo dell’ammontare del Premio di insediamento non potrà venire preso in considerazione il punteggio corrispondente alla adesione alle Misure medesime.

Ai fini della valutazione della domanda di Misura 112 per insediamenti in aziende agricole che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietole con zuccherifici negli anni 2003, 2004 e 2005, gli investimenti richiesti in attuazione del “Piano nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero” (reg. CE 320/2006) sono parificati a tutti gli effetti agli investimenti di ammodernamento aziendale richiesti ai sensi delle Misure 121 e 311.

c) Tempo per l’insediamento

L’insediamento deve avvenire entro il termine assegnato dall’Ufficio istruttore.

VINCOLO DI PERMANENZA

I giovani che ricevono l’aiuto sono vincolati a mantenere, per almeno cinque anni dalla data dell’insediamento (almeno dieci anni per i giovani che assumono l’impegno di permanenza di lunga durata in agricoltura), le condizioni che hanno dato diritto al sostegno ed a rispettare le condizioni in tale senso stabilite dalla Misura (svolgimento della attività agricola come attività principale e mantenimento della titolarità o della qualità di socio in posizione prevalente).

In caso di mancato rispetto, il beneficiario è tenuto alle restituzione dell’aiuto ricevuto in modo proporzionale al tempo residuo intercorrente tra il momento in cui cessa il rispetto delle condizioni e la data di scadenza dell’impegno, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni adottate a proposito della Misura “121 - ammodernamento delle aziende agricole”.

PARTE QUARTA -DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA “ 121 - AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE”

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE

Gli aspetti principali sono richiamati sinteticamente di seguito:

1) Gli interventi di adeguamento a norme già in vigore sono ammissibili esclusivamente per domande presentate da giovani che beneficiano del Premio di insediamento giovani, se tale necessità è contemplata dal Piano aziendale.

2) La domanda di sostegno / aiuto può comprendere più investimenti / acquisti .

Il contributo pubblico può essere concesso esclusivamente ad investimenti che consentono di raggiungere uno o più degli obiettivi operativi indicati dalla Misura.

Il Piano aziendale in cui gli investimenti sono inseriti deve dimostrare a livello complessivo un incremento di reddito netto ( salvo che le INIZIATIVE / INTERVENTI E AZIONI tendano ad ottenere una positiva ricaduta ambientale, sanitaria, di igiene e benessere animale).

Non sono ammissibili gli investimenti di ripristino, sostituzione o di manutenzione ordinaria o straordinaria ( salvo che per gli interventi di adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza).

Per quanto riguarda la definizione di “interventi di sostituzione” vale la disposizione del Reg. CE 1857/2006, art. 2 punto 17, che di seguito si riporta:

“investimenti di sostituzione”, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un’azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato;

Pertanto al fine di evitare che l’investimento sia considerato di sostituzione il richiedente deve indicare nella domanda quale o quali obiettivi operativi si prefigge di raggiungere con l’intervento richiesto.

Infatti, tali obiettivi operativi si collegano alle INIZIATIVE / INTERVENTI E AZIONI considerate, rispettivamente, a proposito delle Priorità Territoriali e Settoriali approvate dal PSR.

Nel caso in cui il contenuto dell’INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE a cui è finalizzato l’investimento non esprima una modifica sostanziale circa la natura della produzione o della tecnologia utilizzata, è necessario che l’investimento dimostri un aumento della capacità di produzione di oltre il 25 % (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l’aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda).

Nel corso dell’istruttoria delle domande presentate, per poter procedere alla concessione del contributo, l’Ente istruttore deve accertare che gli investimenti richiesti consentono di raggiungere almeno uno di tali obiettivi e, per conseguenza deve accertare che risultino finalizzati ad almeno una INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE.

E’ attribuito un punteggio in base ai criteri di selezione ad una sola INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE, cioè a quella principale a cui è riferita la voce di spesa maggiore tra quelle richieste ed effettivamente realizzate (e comunque pari almeno al 33% della spesa totale richiesta in domanda).

Gli investimenti sono ammessi se finalizzati anche indirettamente ( cioè se consentono la funzionalità tecnico-economica agli investimenti direttamente finalizzati) ad almeno una delle INIZIATIVE / INTERVENTI E AZIONI approvati dal PSR.

Sono ammessi gli investimenti finalizzati a INIZIATIVE / INTERVENTI E AZIONI diverse dalla INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE principale del Piano aziendale a condizione che il Piano in cui sono inseriti dimostri un incremento di reddito netto.

3) L’inserimento delle pratiche in graduatoria è determinato dal punteggio attribuito alla iniziativa / intervento e azione principale della domanda (come definito dai “criteri di selezione”).

Pertanto la finanziabilità della domanda è determinata dalla realizzazione degli investimenti riferiti alla iniziativa / intervento e azione che ha determinato la posizione in graduatoria.

Qualora in fase di accertamento finale venisse riscontrata la mancata o minore realizzazione (ad un livello tale da non permettere il raggiungimento della relativa finalità) da parte del richiedente degli investimenti riferiti alla iniziativa / intervento e azione che ha determinato la posizione in graduatoria, sarà rideterminata la posizione in graduatoria sulla base del punteggio attribuibile alla INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE tra quelle realizzate.

In tale caso, se la posizione rideterminata del richiedente non è più compresa in posizione utile in graduatoria, non potranno essere finanziati neppure gli altri investimenti a suo tempo ammessi e realizzati, fatta salva la possibilità che ulteriori decadimenti/ridimensionamenti di altre pratiche non consentano il reinserimento del richiedente stesso in posizione utile.

4) Non sono ammissibili gli interventi iniziati o gli acquisiti effettuati prima della presentazione della domanda di contributo. Sono ammissibili domande relative al completamento, relativamente alle parti ancora da realizzare, di investimenti già iniziati.

5) Avvertenze particolari per alcuni comparti produttivi

5.1) comparto ortofrutticolo

Nel comparto ortofrutticolo è necessario assicurare la compatibilità con le misure previste nell’ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato e garantire la non sovrapposizione con le stesse.

A tale proposito valgono le disposizioni contenute al punto 5.2.4.4 del PSR “Investimenti nel settore ortofrutticolo dei quali si richiede l’eccezione e dei quali si prevede il sostegno da parte del PSR” , che di seguito si riporta:

< Investimenti aziendali (da finanziarsi ai sensi degli art. 20, b), i) e 26 del Reg. (CE) 1698/2005)

a) relativamente al comparto ortofrutticolo:

- impianti per la difesa attiva dei frutteti dai danni da grandine, gelo e brina, realizzati dai produttori, sia aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e sia non aderenti alle O.P. riconosciute: verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all’interno del P.S.R.

- acquisti di carri raccolta e attrezzature e macchinari specifici per l’esecuzione dei trattamenti (atomizzatori, irroratrici e simili) realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e non aderenti alle O.P. riconosciute; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all’interno del P.S.R

- impianti per lavorazione, stoccaggio, confezionamento, commercializzazione e logistica dei prodotti, realizzati da produttori sia aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e sia non aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m.; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all’interno del P.S.R.

Sarà richiesto l’assenso delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute quando gli interventi di cui si tratta sono avanzati da soci, al fine di accertare la coerenza degli interventi proposti con gli obiettivi fissati dalle medesime Organizzazioni.

Questi interventi non saranno finanziati nell’ambito dei Programmi Operativi delle O.P..

L’acquisto di attrezzature e macchinari per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili) è finanziato esclusivamente ai produttori aderenti alle O.P., dalle risorse dei Programmi Operativi, quindi è escluso il finanziamento da parte del Piano di Sviluppo Rurale.

b) relativamente al comparto corilicolo:

- impianti e reimpianti noccioleti, realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalle O.C.M.; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all’interno del P.S.R..

- acquisti di strumenti per la raccolta e di attrezzature e macchinari specifici per l’esecuzione dei trattamenti (atomizzatori, irroratrici e simili) realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute e da produttori non aderenti ad O.P; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all’interno del P.S.R..

- impianti per la raccolta, lavorazione, stoccaggio, confezionamento, commercializzazione e logistica dei prodotti, realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e da produttori non aderenti alle O.P., incluso il relativo acquisto di attrezzature e macchinari per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili): verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all’interno del P.S.R..

Questi interventi non saranno finanziati nell’ambito dei Programmi Operativi delle O.P..

Sarà richiesto l’assenso delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute quando gli interventi di cui si tratta sono avanzati da soci, al fine di accertare la coerenza degli interventi proposti con gli obiettivi fissati dalle medesime Organizzazioni. >

Le spese di impianto e di reimpianto dei noccioleti sono comprensive del costo di acquisto delle piante.

A tal fine si precisa la disposizione contenuta nella Misura 121 circa la non ammissibilità dell’acquisto di piante si riferisce esclusivamente alle piante annuali, conformemente al disposto del Reg. CE 1857/2006, art. 4 paragrafo 7 b.

Le spese di reimpianto dei noccioleti potranno essere ammesse al finanziamento solo se non si configurano quali “investimenti di sostituzione”.

A tale fine vale quanto indicato nel documento “Disposizioni sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che di seguito si riporta per estratto:

< Colture arboree

Sono considerati interventi di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura , sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto ... non sono considerati intervento di sostituzione a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale...>

5. 2) comparto zootecnico

Gli interventi relativi alla produzione zootecnica potranno essere ammessi nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa regionale di recepimento del D.lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” (nuovo testo unico sull’ambiente), in applicazione del Decreto Ministeriale del 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006".

Nel comparto lattiero caseario bovino gli interventi per essere ammissibili devono essere dimensionati al quantitativo di riferimento produttivo (“quota latte” ) di cui dispone l’azienda; in tale quantitativo devono essere comprese le “quote latte” che l’azienda dichiara di voler acquistare, il cui acquisto dovrà essere dimostrato prima del collaudo finale.

Per il dimensionamento delle stalle per le quali viene richiesto il contributo, il numero di vacche stabulabili in base alla “quota latte” di cui dispone l’azienda viene determinato dividendo la “quota latte” per la produzione media per vacca dell’azienda riferita al triennio precedente, oppure in caso di nuovo allevamento, in modo convenzionale sulla base dei valori medi di produzione di razza.

Nel caso di aziende che praticano allevamento di bestiame, le domande di ammodernamento relative a strutture per l’allevamento verranno valutate tenendo conto esclusivamente del bestiame di proprietà dell’azienda (salvo che per quanto riguarda bandi relativi a programmi speciali finalizzati).

5.3) Ex-bieticoltori

Non sono ammessi al sostegno della Misura 121 gli “ex-bieticoltori” in quanto tali imprenditori agricoli possono accedere agli aiuti previsti ai sensi del “Piano nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero” (reg. CE 320/2006) per gli stessi interventi ed investimenti di cui alla Misura 121.

Sono definiti “ex-bieticoltori” gli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici (che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) anche tramite intermediari, in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell’impianto e per produzioni conferite all’impianto medesimo. Le annate di produzione potranno essere estese a cinque qualora, per cause di forza maggiore, non sia stato possibile la coltivazione di barbabietole nel triennio di riferimento. La superficie media a barbabietola coltivata nel periodo considerato dovrà essere almeno pari a ettari 1.

Nel caso di domanda di sostegno agli investimenti presentata da forma associativa tra due o più aziende agricole per investimenti da realizzare in forma comune tra le diverse aziende, vengono considerate “ex-bieticoltori” le forme associative in cui almeno il 50% dei richiedenti è un “ex-bieticoltore”.

Non sono pertanto ammessi al sostegno della Misura 121 due o più imprenditori agricoli, ciascuno dei quali è titolare di una azienda agricola, che presentino congiuntamente una unica domanda di sostegno agli investimenti da realizzare in forma comune tra le diverse aziende, se almeno il 50% dei richiedenti è un ex bieticoltore (come sopra definito), in quanto tali imprenditori agricoli possono accedere agli aiuti previsti ai sensi del “Piano nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero” (reg. CE 320/2006) per gli stessi interventi ed investimenti di cui alla Misura 121.

6) Non sono finanziabili dalla presente Misura interventi che rientrano nel campo di applicazione della Misura “311" (relativi all’ agriturismo, all’artigianato tipico, ai servizi sociali ed educativi, alla manutenzione e gestione del territorio, ecc).

7) Non sono finanziabili dal Piano di Sviluppo Rurale gli investimenti nel settore dell’acquacoltura, in quanto tali investimenti rientrano nel campo di applicazione del FEP (Fondo Europeo per la Pesca).

8) In riferimento al punto 3.a.6 della Misura 121 (“L’attività agricola di produzione deve rimanere predominante rispetto alle attività connesse praticate dalla azienda, che devono essere compatibili con le dimensioni della azienda stessa”) si precisa che la “predominanza” della attività agricola di produzione rispetto alle attività connesse praticate dalla azienda deve essere valutata in termini di tempo-lavoro dedicato.

In riferimento al rispetto del limite minimo dei due terzi di prodotto agricolo aziendale da impiegare nella attività di trasformazione, si precisa che il raffronto tra prodotto di provenienza aziendale e prodotto di provenienza extra-aziendale deve essere effettuato in termini di valore.

9) In ogni caso sono ammissibili al sostegno della Misura esclusivamente le aziende agricole a carattere imprenditoriale e professionale che producono per la commercializzazione; gli elementi minimi necessari per poter considerare imprenditoriale e professionale una azienda agricola consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

BENEFICIARI

Valgono le disposizioni della Misura.

Le domande di sostegno possono essere presentate in riferimento ad aziende agricole condotte da persone fisiche, da società di persone , nonché da cooperative agricole e da società di capitali.

Come previsto dal PSR, due o più imprenditori agricoli, ciascuno dei quali è titolare di una azienda agricola, possono presentare congiuntamente una unica domanda di sostegno agli investimenti da realizzare in forma comune tra le diverse aziende, qualora la natura dell’intervento renda tale soluzione tecnicamente e/o economicamente preferibile rispetto alla realizzazione di singoli interventi aziendali (ad esempio per meccanizzazione, interventi di conservazione o di trasformazione dei prodotti agricoli, ecc.). In tale caso:

- Tutti gli imprenditori e le aziende richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità necessari, previsti dal Piano di Sviluppo Rurale.

- Su ciascuno degli imprenditori e delle aziende richiedenti gravano gli obblighi conseguenti al fatto di ricevere un sostegno ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale.

- Le aziende richiedenti devono associarsi e/o consorziarsi in uno dei modi previsti dalle vigenti normative.

Le domande di Misura 121 potranno altresì essere presentate da giovani in attesa di insediamento contestualmente ad una domanda di premio di insediamento.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

La domanda di sostegno può prevedere uno o più investimenti di natura edilizia / fondiaria e / o agraria.

1 - Sono ammissibili i seguenti investimenti, alle condizioni di seguito precisate:

1.a) investimenti materiali (realizzazione di opere - effettuazione di acquisiti):

- di natura fondiaria (sistemazioni idraulico - agrarie, impianti irrigui, drenaggi, impianto colture pluriennali, viabilità aziendale, spianamenti, terrazzamenti e simili),

- di natura edilizia (costruzione, ristrutturazione, riattamento di fabbricati rurali);

- acquisto di attrezzature fisse e macchinari;

- acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi, particolarmente se inseriti in interventi relativi al controllo della qualità dei prodotti.

- acquisto di terreni agricoli e spese connesse (spese notarili, ecc.), fino ad un massimo del 10% della spesa complessiva ammessa, qualora funzionale alla realizzazione dell’ammodernamento della azienda agricola e sussidiario ad altri investimenti.

1.b) investimenti immateriali direttamente connessi agli investimenti materiali (spese di certificazione o iscrizione/registrazione, spese per consulenze, studi di fattibilità, spese per acquisizione di licenze e brevetti, spese di progettazione, spese generali e tecniche, con le modalità ed i limiti indicati nel Programma di Sviluppo Rurale e nelle Istruzioni per l’applicazione del prezzario regionale).

Gli interventi richiesti ai sensi della Misura 121 saranno ammessi al sostegno solamente se conformi alle disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica emanate dalle Autorità specificamente competenti in tali materie.

Gli interventi ricadenti in aree specificamente tutelate e/o vincolate (ad esempio aree vulnerabili da nitrati, aree protette, aree “Natura 2000", ecc.) saranno ammessi al sostegno solamente se conformi alle specifiche disposizioni adottate per tali aree.

Sono esclusi :

- l’acquisto di fabbricati e strutture esistenti;

- l’acquisto di macchinari e attrezzature usati;

- l’esecuzione di interventi relativi a case di abitazione.

- l’acquisto di veicoli stradali, tranne che per le deroghe ed eccezioni di seguito specificate;

- l’acquisto di bestiame e piante, come precisato nella Misura 121;

- l’ acquisto di trattrici agricole, salvo per i giovani che si insediano avvalendo della Misura 112.

2 - Precisazioni particolari circa deroghe, eccezioni e condizioni di ammissibilità delle spese:

2.a) macchine ed attrezzature mobili (compresi i veicoli stradali):

la spesa massima che può essere ammessa per l’acquisto è la seguente:

2.a.1) per le aziende agricole singole:

- 60.000 euro in totale per ogni domanda di sostegno, di cui massimo 30.000 euro per le trattrici agricole; l’acquisto di trattrici agricole è comunque ammesso esclusivamente in domande di Misura 121 presentate congiuntamente ad una domanda di insediamento ai sensi della Misura 112.

- 100.000 euro in totale per il periodo 2007-2013.

Nel caso di acquisto di una mietitrebbiatrice, il limite massimo di spesa ammissibile per azienda agricola è elevato a 85.000 euro per la singola domanda di sostegno, con la possibilità di richiedere il sostegno per l’acquisto di una sola mietitrebbiatrice per il periodo 2007-2013.

2.a.2) per le cooperative di meccanizzazione (che praticano servizio a favore dei soci) e per le domande presentate congiuntamente da più aziende agricole:

- 200.000 euro in totale per ogni domanda di sostegno.

- 400.000 euro in totale per il periodo 2007-2013,.

Resta comunque valido quanto indicato a proposito degli investimenti di sostituzione, per cui non è ammissibile l’acquisto di macchine finalizzate semplicemente a sostituire macchine esistenti senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l’aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda) o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

quanto riguarda in particolare i veicoli stradali è ammesso esclusivamente l’acquisto di:

* veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili)

* furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;

* autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti e con portata minima di 1500 Kg.

Si precisa che l’acquisto di veicoli stradali è comunque ammissibile esclusivamente qualora l’orientamento produttivo aziendale lo richieda e deve essere dimensionato alle esigenze aziendali.

2.b) capannoni ricovero scorte / macchine / attrezzi:

Essendo necessario rispettare la regola generale della Misura per cui un intervento è ammissibile solamente se permette di raggiungere uno degli obiettivi previsti dalla Misura medesima (riferibili al miglioramento del rendimento generale della azienda agricola e/o ad una positiva ricaduta ambientale), la realizzazione di capannoni ricovero scorte / macchine / attrezzi potrà comunque essere ammessa al finanziamento:

- se si tratta di opere necessarie a supporto di altri investimenti di carattere produttivo che permettano di ottenere un miglioramento del rendimento generale della azienda agricola;

- oppure se l’intervento di ristrutturazione / adeguamento prevede anche la realizzazione di impianti di utilizzazione dell’energia solare (pannelli fotovoltaici e/o termici, che potranno essere finanziati ai sensi delle Misure 121 o 311 alle condizioni proprie di tali interventi, oppure realizzati in autofinanziamento) che permettano di ottenere una positiva ricaduta ambientale.

2.c) pannelli fotovoltaici - conto energia

Non è ammissibile al sostegno la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra ma esclusivamente su tetto di fabbricati.

Al fine di poter concedere il sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici sulla Misura 121 è necessario assicurare la compatibilità con il meccanismo di incentivazione in “conto energia” attuato in Italia ai sensi del decreto del 19 febbraio 2007 dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.

Pertanto il sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici potrà essere concesso sulla Misura 121 nei seguenti limiti:

- Spesa massima ammissibile: 6.500 euro / KW di potenza installata;

- Percentuale di contributo: 20% sulla spesa (limite massimo ammesso dal sopraccitato decreto per poter riconoscere l’incentivazione in conto energia ad impianti realizzati con contributo pubblico).

Considerando il valore della Tariffa incentivante e dell’elettricità prodotte (rispettivamente, in media, 0,44 e 0,16 euro/Kwh) riconosciute ai sensi del citato Decreto, le ore di funzionamento annuo (medio 1.200 ore), la durata media ipotizzabile dell’impianto (dai 20 ai 25 anni) ed i costi di manutenzione medi (con necessità di sostituire l’inverter dopo 10 anni di funzionamento), si può ritenere che il valore attualizzato dell’incentivazione erogata attraverso il “conto energia” corrisponda ad un contributo in conto capitale non superiore al 20% sulla spesa, per cui la concessione congiunta dell’incentivazione in “conto energia” e del sostegno di cui alla Misura 121 corrisponde in totale ad una agevolazione non superiore al 40%, conforme quindi al limite massimo previsto dal Reg. 1698/2005.

La concessione del sostegno sulla Misura 121 non è compatibile con altre forme di sostegno all’ impianto e/o all’acquisto dei pannelli fotovoltaici.

2.d) verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare l’energia prodotta da fonti rinnovabili

Nel caso di più aziende agricole che si associano per produrre energia da fonti rinnovabili, la verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare l’energia prodotta può essere effettuata in modo quantitativo facendo riferimento ai consumi energetici delle aziende associate, anche qualora la distribuzione dell’energia prodotta avvenga per il tramite di un intermediario.

2.e) cumulabilità del sostegno della Misura con altre forme di sostegno alla realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Disposizioni circa la cumulabilità del sostegno della Misura con altre forme di sostegno alla realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili potranno essere adottate con Determinazione dirigenziale della Direzione regionale XI “Agricoltura”.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA’ DI CONSERVAZIONE, MANIPOLAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE, VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI SVOLTE DALLE AZIENDE AGRICOLE

Il prodotto agricolo di base oggetto di attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dovrà essere per almeno due terzi di provenienza aziendale e pertanto la quantità totale di prodotto agricolo di base che può essere avviato alle citate attività potrà essere composta da due terzi di prodotto aziendale e al massimo da un terzo di prodotto acquistato.

Gli investimenti relativi ad attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti svolte dalle aziende agricole potranno essere ammessi solamente se dimensionati per tale quantità totale.

Alle aziende agricole che al 1.01.2007 risultavano associate ad infrastrutture cooperative (o ad altre forme associative) per attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ( o fanno comunque capo a strutture di tale genere per dette attività) non potrà essere finanziata la realizzazione di interventi che rappresentino un duplicato dei servizi offerti dalle infrastrutture associate stesse.

Il finanziamento è invece possibile qualora la forma cooperativa / associativa dia il proprio consenso alla realizzazione dell’intervento da parte del socio.

REQUISITI

Come definito nel PSR, la concessione del sostegno di cui alla presente Misura è subordinata al fatto che:

- gli investimenti materiali e/o immateriali siano conformi alla norme comunitarie applicabili all’investimento interessato;

- l’ imprenditore richiedente possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

Valgono le seguenti specificazioni :

1) Le “norme comunitarie applicabili all’investimento” sono le seguenti:

I principali contenuti ed adempimenti concreti delle sopraccitate norme sono indicati nel “documento divulgativo” predisposto dalla Amministrazione Regionale.

2) per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali adeguate:

Le “conoscenze e competenze professionali adeguate ”dovranno essere possedute dall’imprenditore oppure dalla persona designata alla direzione della attività agricola, dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate (tranne che nel caso di insediamento giovani ci cui alla Misura 112, per il quale caso valgono le disposizioni della Misura 112 in riferimento alla tempistica per il conseguimento della capacità professionale).

Per l’accertamento della capacità professionale vale quanto indicato nella Misura.

3) Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Inoltre , dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate vi dovrà essere una persona designata alla direzione della attività agricola in possesso delle “conoscenze e competenze professionali adeguate”, come definite nel PSR (tranne che nel caso di insediamento giovani ci cui alla Misura 112, per il quale caso valgono le disposizioni della Misura 112 in riferimento alla tempistica per il conseguimento della capacità professionale).

FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI

Gli aiuti vengono corrisposti sotto forma di contributi in capitale calcolati in percentuale sulla spesa ammessa.

Il volume massimo di investimenti finanziabili complessivamente per il periodo 2007-2013 ad ogni azienda richiedente è pari a (espresso in termini di spesa ammissibile, su cui viene calcolato il contributo corrispondente):

- 400.000 euro per aziende singole di dimensione fino a 1,5 ULU (per ULU = 230 giornate lavorative convenzionali di 8 ore per anno);

- 800.000 euro per aziende singole di dimensione superiore a 1,5 ULU (per ULU = 230 giornate lavorative convenzionali di 8 ore per anno);

- 1.200.000 per aziende cooperative o per domande presentate congiuntamente da più aziende agricole.

Con i singoli bandi di apertura domande viene precisato il limite di spesa massima per le domande presentate ai sensi del bando stesso.

L’importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 15.000 EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna; le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell’istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopracitato limite minimo , non saranno ammesse al finanziamento.

Le percentuali di contributo sulla spesa ammessa sono quelle indicate nella tabella inserita nella Misura.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di “giovane ” per la concessione delle percentuali di contributo maggiorate si intendono esclusivamente i giovani che contestualmente alla domanda di Misura 121 presentano un domanda di insediamento ai sensi della Misura 112, a condizione che l’insediamento venga realmente effettuato, anche se eventualmente il richiedente non venisse ammesso al Premio di insediamento della Misura 112.

I macchinari e le attrezzature fisse (stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti fondiari.

I macchinari e le attrezzature non fisse (cioè non stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti agrari.

Per quanto riguarda gli interventi / acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la data di inizio lavori dovrà essere dimostrata con certificazione rilasciata dal Comune (o copia della comunicazione al Comune di avvenuto inizio lavori) per gli interventi per i quali è necessario ottenere permesso di costruire o autorizzazione comunale oppure è necessario dare comunicazione al Comune; per gli altri interventi vale la data di fatturazione.

Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell’agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ... ) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l’applicazione del prezzario regionale medesimo.

VINCOLO DI DESTINAZIONE ED USO

La destinazione e l’uso degli investimenti finanziati non possono essere cambiati per almeno:

- 10 anni nel caso di investimenti immobiliari o fondiari;

- 5 anni nel caso di investimenti agrari,

salvo la possibilita’ di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell’attività , esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall’Ufficio Istruttore.

Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dell’investimento.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l’alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno .

TEMPO PER ESECUZIONE OPERE.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel termine massimo di 12 mesi dal provvedimento di ammissione al sostegno (termine elevato a 18 mesi per le Aree C e D).

Tali termini sono prorogabili dalle Province di un massimo di 6 mesi.

Nel rispetto di tali termini massimi, gli interventi dovranno essere realizzati nel termine assegnato dall’Ufficio istruttore.

VARIAZIONI ATTIVITA’, INIZIATIVE ED INVESTIMENTI FINANZIATI

Varianti tecnico-costruttive alle opere.

Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno, in fase istruttoria, fino alla definizione delle domande stesse da parte degli Uffici istruttori, non possono essere chieste dalla azienda agricola variazioni agli investimenti indicati in domanda.

Sono fatte salve:

- la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l’azienda;

- la possibilità per le aziende agricole presentatrici delle domande di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione dell’Ufficio istruttore.

Dopo la approvazione della domanda, le aziende agricole possono, in caso di necessità e senza aumento di spesa, chiedere di essere autorizzate ad apportare una variante alla domanda originaria (presentando domanda preventiva corredata dal progetto completo di variante - disegni, relazione, computo metrico estimativo) all’Ufficio che ha istruito la pratica.

L’autorizzazione dell’Ufficio non è necessaria per varianti minime (variazioni di importo in aumento o diminuzione tra le opere gia’ autorizzate, fino al 20% di ognuna di esse).

L’autorizzazione dell’Ufficio è necessaria anche per varianti successive alla realizzazione degli investimenti, fino alla scadenza del vincolo di destinazione.

DIVERSA DESTINAZIONE, DIVERSO USO ED ALIENAZIONE OPERE, ATTREZZATURE, BESTIAME, MACCHINE - RESTITUZIONE E RECUPERO AGEVOLAZIONI

Nei casi di:

- diversa destinazione / uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature e bestiame nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilita’ di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);

- mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;

- scioglimento anticipato di societa’ o societa’ cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;

- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;

- comunque di perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti;

all’Ufficio che aveva concesso il contributo compete l’emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

INTERVENTI REALIZZATI CON PRESTAZIONI LAVORATIVE VOLONTARIE DELL’IMPRENDITORE E DEI SUOI FAMILIARI ( cosiddetti “LAVORI IN ECONOMIA”) -

E’ ammesso il pagamento senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall’imprenditore agricolo e dai suoi familiari, finalizzate alla realizzazione diretta di interventi di miglioramento aziendale, nel rispetto delle precisazioni specificazioni e limitazioni seguenti:

- ai sensi della Misura 121 i beneficiari dovranno in modo esplicito indicare preventivamente nella domanda presentata all’Ufficio istruttore l’eventuale ricorso a prestazioni lavorative volontarie per la relativa autorizzazione da parte dell’Ufficio istruttore stesso; si precisa che tale “autorizzazione” è da intendere esclusivamente nel senso di “nulla osta ai fini della possibilità di ammissione al sostegno” e non sostituisce ne supera altre autorizzazioni alla realizzazione che debbano essere conseguite ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro;

- in fase di accertamento finale (“collaudo”) i lavori di tipo edilizio eseguiti facendo ricorso a prestazioni lavorative volontarie potranno essere riconosciuti ai fini dell’ammissione al finanziamento solamente a seguito della presentazione di dettagliata relazione del direttore dei lavori che attesti altresì che detti lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riferimento alle normative in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro.

- la possibilità di realizzazione diretta con prestazioni lavorative volontarie non retribuite dell’imprenditore agricolo e dei suoi familiari riguarda solo modesti interventi di caratteristiche non complesse, con esclusione di interventi che richiedano competenza tecniche particolari, quali ad esempio la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato o di impianti elettrici.

- dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell’intervento stesso.

Tenuto conto che deve essere rispettato il disposto dell’art. 54 paragrafo 2 del Reg. CE 1974/2006 (“La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata”), le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell’intervento dovranno essere pari ad almeno il 27% della spesa relativa all’intervento stesso.

- la quantificazione dell’importo da erogare all’imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale delle opere realizzate in agricoltura; i prezzi unitari delle opere indicate in tale prezzario sono state ricavate da una analisi prezzi che tiene conto sia dell’incidenza dei materiali che della manodopera, per cui deducendo il valore del materiale ricavato dalle relative fatture, tale prezzario è idoneo a quantificare l’apporto di manodopera;

PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA “311 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE”

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE

Gli aspetti principali sono richiamati sinteticamente di seguito:

Gli investimenti ammissibili ai sensi della presente misura sono quelli riferiti ad attività quali:

- l’agriturismo;

- l’artigianato avente caratteri di tipicità;

- i servizi educativi;

- i servizi sociali e per il tempo libero (anche di tipo ricreativo e sportivo);

- la gestione delle reti turistiche locali;

- la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinata alla cessione a terzi, fino ad un massimo di 1 MW elettrico di potenza installata.

Non è ammissibile al contributo ai sensi della presente Misura l’acquisto di fabbricati e terreni.

Per quanto riguarda in particolare la attività di agriturismo valgono le precisazioni che seguono:

1) possono essere ammessi investimenti relativi a:

a) ristrutturazione, riattamento ed adeguamento igienico sanitario (esclusa la nuova costruzione) di fabbricati rurali per la realizzazione di locali per ospitalità e / o per somministrazione sul posto di pasti (con annessi servizi igienico sanitari e opere complementari);

b) acquisto di impianti e attrezzature per lo svolgimento delle attività di ospitalità e somministrazione sul posto di pasti (con esclusione di mobili, corredi e materiale minuto);

c) realizzazione delle opere e degli impianti necessari per l’allestimento, nell’ambito del fondo su cui insiste l’azienda, di spazi all’aperto per la sosta di campeggiatori;

d) realizzazione delle opere e degli impianti necessari per attività ricreative, sportive e culturali connesse ed integrate con l’attività e le caratteristiche dell’azienda agricola e con l’ambiente rurale.

2) Gli interventi per essere ammissibili al contributo dovranno essere rispondenti a disposizioni, limiti e vincoli della L.R. 38/95 sia per natura, sia per dimensionamento, sia per ogni altro aspetto.

BENEFICIARI - REQUISITI

Il beneficiario del sostegno è un membro di una famiglia agricola (intendendosi per “membro di una famiglia agricola il titolare dell’azienda agricola, il coniuge ed i parenti di primo grado); valgono le seguenti precisazioni:

1. L’attività agricola svolta dalla famiglia deve avere carattere imprenditoriale e professionistico, finalizzato alla commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti; non è comunque necessario il possesso dei requisiti definiti dal D. Lg. 99/2004 e successive integrazioni e modificazioni per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;

2. Le domande di cui alla presente Misura possono essere presentate da aziende agricole già attive nonché da giovani contestualmente ad una domanda di aiuto all’insediamento di cui alla Misura 112.

Nel caso di domande presentate da giovani contestualmente ad una domanda di aiuto all’insediamento:

* il finanziamento della domanda di cui alla presente Misura è subordinato all’effettiva realizzazione dell’insediamento ;

* il finanziamento della domanda di cui alla presente Misura, sussistendone le condizioni, potrà avvenire anche qualora l’insediamento non venisse finanziato con l’aiuto previsto dalla Misura 112.

3. Non si fa distinzione tra aziende agricole condotte da persone fisiche e aziende agricole condotte da società di persone , nonché cooperative agricole e società di capitali.

Non sono ammessi al sostegno della Misura 311 gli ex-bieticoltori e i membri delle loro famiglie in quanto tali imprenditori agricoli possono accedere agli aiuti previsti ai sensi del “Piano nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero” (reg. CE 320/2006) per gli stessi interventi ed investimenti di cui alla Misura 311.

Sono definiti ex-bieticoltori gli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici (che hanno dimesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) anche tramite intermediari, in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell’impianto e per produzioni conferite all’impianto medesimo. Le annate di produzione potranno essere estese a cinque qualora, per cause di forza maggiore, non sia stato possibile la coltivazione di barbabietole nel triennio di riferimento. La superficie media a barbabietola coltivata nel periodo considerato dovrà essere almeno pari a ettari 1.

Non è ammissibile sulla presente Misura la presentazione congiunta di una unica domanda di sostegno da parte di due o più aziende agricole associate.

I requisiti minimi per poter considerare imprenditoriale e professionistica una azienda agricola, consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

L’azienda viene identificata dal C.U.A.A. - codice fiscale aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, ed in subordine dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.

Le iniziative di tipo agrituristico potranno essere finanziate soltanto ad imprenditori agricoli che siano in possesso dell’ autorizzazione allo svolgimento della attività agrituristica prevista dalla legge regionale 38/95 o che intendano conseguirla dopo la realizzazione degli interventi per cui viene richiesto il contributo; l’erogazione del saldo del contributo potrà avvenire solo dopo l’avvenuto conseguimento della autorizzazione stessa.

Le iniziative riferibili a servizi educativi potranno essere finanziate soltanto ad aziende agricole che siano iscritte all’ Albo regionale delle fattorie didattiche o che intendano iscriversi dopo la realizzazione degli interventi per cui viene richiesto il contributo; l’erogazione del saldo del contributo potrà avvenire solo dopo l’avvenuta iscrizione.

FORMA ED AMMONTARE DELL’AIUTO

1) Poichè la presente misura rientra nell’inquadramento “de minimis” ( Reg. CE n. 1998/2006), il contributo concedibile è pari al massimo a 200.000 EURO per triennio.

Limitazioni degli importi massimi in termini di spesa ammissibile per domanda potranno essere previste con i bandi di presentazione domanda.

L’importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 15.000 EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna ; le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell’istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopracitato limite minimo , non saranno ammesse al finanziamento.

2) Una stessa azienda richiedente può presentare contemporaneamente domanda di sostegno sia sulla Misura 121 che sulla Misura 311. Gli investimenti richiesti ai sensi della presente Misura non fanno cumulo come importo con quelli ottenuti ai sensi della Misura 121.

Ai fini del rispetto del tetto di contributo massimo di 200.000 EURO per triennio, i contributi ottenuti ai sensi della presente Misura fanno cumulo con gli altri contributi rientranti nell’inquadramento “de minimis ” eventualmente ottenuti dall’azienda agricola.

3) Gli aiuti vengono corrisposti in forma di contributi in conto capitale calcolati sulla spesa ammessa, comprensiva di eventuali spese generali e tecniche.

Non verranno finanziati interventi e acquisti realizzati in data precedente alla presentazione della domanda.

Sulla spesa ammessa il contributo viene concesso nelle seguenti percentuali:

    Interventi edilizi    Acquisti
    e fondiari    di impianti
        e attrezzature
Zone svantaggiate (Montagna)    50    35
Altre zone (Collina)    40    30
Altre zone (Pianura)    35     25

Per quanto riguarda gli interventi / acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la data di inizio lavori dovrà essere dimostrata con certificazione rilasciata dal Comune (o copia della comunicazione al Comune di avvenuto inizio lavori) per gli interventi per i quali è necessario ottenere permesso di costruire o autorizzazione comunale o per i quali è necessario dare comunicazione al Comune; per gli altri interventi vale la data di fatturazione.

Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Non è ammessa la realizzazione diretta di interventi attraverso prestazioni lavorative volontarie fornite dall’imprenditore agricolo e dai suoi familiari (cosiddetti “lavori in economia”).

Per quanto riguarda la definizione della spesa ammessa, l’uso del prezzario e la fatturazione degli interventi vale quanto indicato nella Misura 311.

Il contributo spettante all’azienda verrà messo in pagamento dopo l’effettuazione e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti.

Per la disciplina delle eventuali erogazioni di anticipi e/ acconti a stato di avanzamento lavori vale quanto indicato a tale proposito nelle disposizioni relative alla Misura 121.

VINCOLO DI DESTINAZIONE ED USO

La destinazione e l’uso degli investimenti finanziati non possono essere cambiati per almeno:

- 10 anni nel caso di investimenti immobiliari o fondiari;

- 5 anni nel caso di investimenti agrari,

salvo la possibilita’ di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell’attività , esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall’Ufficio Istruttore.

Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dell’investimento.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l’alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno .

Il contributo spettante all’azienda verrà messo in pagamento dopo l’effettuazione e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti.

Per le iniziative di carattere agrituristico, dopo la verifica dell’avvenuto conseguimento dell’autorizzazione prevista dalla L.R. 38/95, per i richiedenti che in fase iniziale non ne erano ancora in possesso.

Per le iniziative riferibili a servizi educativi dopo la verifica dell’avvenuta iscrizione all’ Albo regionale delle fattorie didattiche.

Per la disciplina delle eventuali alienazioni e variazioni d’uso / destinazione per cause di forza maggiore e delle eventuali richieste di variante vale quanto indicato a tale proposito nelle disposizioni relative alla Misura 121.

RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni adottate a proposito della Misura 121.

Allegato