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Bollettino Ufficiale n. 15 del 10 / 04 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - D.D. n. 165-18650 del 26.02.2008 di concessione di derivazione d’acqua dal F. Dora Baltea, nei Comuni di Mazzè e Villareggia, ad uso irriguo e idroelettrico, assentita all’Associazione dell’Agro all’Ovest Sesia e alla Associazione Irrigazione Est Sesia. Codice univoco: TO-A- 10063

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all’ Associazione dell’Agro all’Ovest Sesia ora Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia (omissis), con sede in Vercelli Via Duomo, 2 e all’Associazione Irrigazione Est Sesia (omissis), con sede in Novara Via Negroni 7, costituenti la “Coutenza Canali Cavour”, la concessione, in via di sanatoria dal 13.01.1991, data di scadenza del precedente provvedimento, per la derivazione dal F. Dora Baltea, nei Comuni di Mazzè e Villareggia, di 86.000 l/s max e 50.666 l/s medi per la produzione di una potenza nominale media di 2.881,68 kW e 7.400 l/s per gli usi irrigui, e per un periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, per l’aumento di portata derivata fino a complessivi 140.000 litri/s max e 93.470 litri/s medi per la produzione di 4.954 kW e l’irrigazione di 3.456 ettari di terreni, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comuni di Strambino, Vestignè, Vische, Borgomasino, Mazzè e Villareggia, Provincia di Vercelli e il Comune di Moncrivello), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanoni dovuti a norma degli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicitá fissate per il canone demaniale;

5. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

6. di informare che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Si informa che il canone e i sovracanoni di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d’atto della dichiarazione giurata di conformitá delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 26.02.2008:

(omissis)

Art. 10 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 18,70 mc/s.

Tale rilascio dovrà avvenire in parte attraverso la scala di risalita per l’ittiofauna, in parte dalla scarico della centrale e, in condizioni di fermo impianto, attraverso lo scaricatore, secondo i quantitativi e le modalità da definire nel progetto esecutivo di cui all’art. 15 del presente disciplinare.

L’esercizio irriguo della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

E’ facoltà dell’Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare.

L’Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

E’ fatta salva per l’Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l’applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato, in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

In tal caso ciò comporterà l’obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente. (... omissis...)