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Bollettino Ufficiale n. 15 del 10 / 04 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Comune di Pinerolo (Torino)

Accordo di Programma in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità

Enti sottoscrittori: Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio Scolastico Provinciale, Provincia di Torino, ASL 10 - Pinerolo, Consorzio Intercomunale Servizi Sociali - Pinerolo, Comune di Airasca, Comune di Bricherasio, Comune di Buriasco, Comune di Cantalupa, Comune di Campiglione Fenile, Comune di Cavour; Comune di Cercenasco, Comune di Cumiana, Comune di Frossasco, Comune di Garzigliana, Comune di Macello, Comune di Osasco, Comune di Pinerolo, Comune di Piscina, Comune di Prarostino, Comune di Roletto, Comune di S. Secondo di Pinerolo, Comune di S. Pietro Val Lemina, Comune di Scalenghe, Comune di Vigone, Comune di Villafranca Piemonte, Comune di Virle Piemonte, Direzione Didattica I Circolo di Pinerolo, Direzione Didattica II Circolo di Pinerolo, Direzione Didattica III Circolo di Pinerolo, Direzione Didattica IV Circolo di Pinerolo, Scuola Secondaria di I grado “Filippo Brignone” di Pinerolo, Scuola Secondaria di I grado “Via De’ Rochis” di Pinerolo, Liceo Classico “G.F. Porporato” - Pinerolo, Liceo Scientifico “M. Curie” - Pinerolo, ITSCG “M. Buniva” - Pinerolo, Ist. Prof.le Alberghiero “A. Prever” - Pinerolo, ITIS-IPSIA Agrario “I. Porro” - Pinerolo, Istituto Comprensivo di Airasca, Istituto Comprensivo “Caffaro” di Bricherasio, Istituto Comprensivo di Cavour, Istituto Comprensivo di Cumiana, Istituto Comprensivo di Vigone, Istituto Comprensivo di Villafranca Piemonte, Pinerolo, C.F.I.Q. - Consorzio Formazione Innovazione e Qualità - Pinerolo, C.I.O.F.S. Madre Daghero - Cumiana, E.N.G.I.M. - Pinerolo

Indice Premessa - Finalità - Obiettivi - Art. 1 - Beneficiari; Art. 2 - La famiglia; Art. 3 - Strumenti di attuazione dell’Accordo; Art. 4 - Competenze degli enti aderenti in materia di Integrazione Scolastica: a) La Provincia; b) I Comuni; c) Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali; d) Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio Scolastico Provinciale di Torino; e)La scuola; f) L’Azienda Sanitaria Locale A.S.L. 10; g)Le Agenzie Formative - Art. 5 - Durata dell’Accordo - Art. 6 - Pubblicità.

Premessa - Il presente Accordo prosegue l’esperienza triennale in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità avviata con la sottoscrizione dell’accordo di programma sottoscritto nell’aprile 2004. Intende pertanto, partendo da una verifica circa l’andamento dei servizi avviati sulla base del precedente accordo, continuare nell’esperienza avviata confermando le modalità di collaborazione esistenti e migliorando, laddove possibile, le sinergie tra i vari enti coinvolti, mantenendo la logica di rete da realizzarsi attraverso modalità concrete e condivise di lavoro.

L’accordo si basa sui seguenti presupposti fondanti: - gli interventi sono rivolti alle persone con disabilità, con la prospettiva di costruire un percorso educativo/formativo per ciascuna di esse, nell’ambito di un progetto di vita; gli interventi sono dunque pensati e realizzati in una logica di continuità con riferimento al contesto di ciascuna situazione; - necessità di garantire un raccordo ed una mediazione tra le azioni - molte e diversificate - portate avanti dai vari Enti, in modo che non si realizzino attraverso una semplice sommatoria di interventi, con il rischio di sovrapposizioni o carenze in alcuni settori, ma in un sistema coordinato ed integrato; - individuazione delle competenze, delle attribuzioni in materia, delle risorse degli Enti firmatari e degli impegni assunti da ciascun ente in relazione al presente Accordo, da definirsi in modo univoco ed inequivocabile; - riconoscimento della relazione tra coloro che intervengono con il soggetto e nelle situazioni quale metodologia di lavoro prioritaria, organizzata con parità di ascolto e parola, con tempi e compiti reciproci, con impegno nel fare e nel rivedere l’intervento svolto da parte dei vari Enti coinvolti.

Finalità - Il presente accordo si propone di garantire,nell’ambito dei servizi e delle possibilità esistenti,agli alunni con disabilità servizi ed interventi integrati,quanto più possibile adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascun soggetto,all’interno di un progetto di vita.

Poiché il diritto del soggetto con disabilità allo sviluppo della propria persona, al perseguimento della maggiore autonomia possibile ed alla più ampia partecipazione alla vita sociale diviene tanto più concreto quanto più i servizi sono accessibili e mirati e quanto più gli interventi di sostegno previsti e disponibili sono coordinati tra di loro, assicurati in modo continuativo ed integrato, organizzati in modo tempestivo, flessibile e rapportato al bisogno, tutti gli Enti firmatari del presente accordo si impegnano a: - favorire, come obiettivo primario, la piena integrazione dell’alunno con disabilità nella scuola, promuovendo lo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione, riconoscendo e stimolando le sue capacità di apporto alla società a prescindere dalle possibilità psicofisiche individuali; - garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità; - promuovere la continuità di sviluppo durante tutto l’iter formativo e della frequenza scolastica a partire dall’asilo nido all’Università, attivando interventi nel passaggio da un ordine di scuola all’altro; - attivare azioni volte a favorire un corretto orientamento scolastico e/o professionale, funzionale alle abilità residue attitudinali del soggetto, ottimizzando le risorse disponibili; - favorire la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi; - favorire la piena integrazione dell’alunno con disabilità nella famiglia e nella società; - garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità; - attuare interventi precoci atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione; - prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti e le forme di emarginazione che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile, la partecipazione alla vita della collettività; - promuovere la piena formazione della personalità; - definire le modalità di collegamento fra i progetti educativo, riabilitativo e di socializzazione stilati sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato; - organizzare, nell’ambito delle competenze di ciascun ente firmatario, momenti di formazione ed aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nel processo d’inserimento e d’integrazione; - promuovere iniziative congiunte di verifica sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi definiti (sia in relazione all’Accordo che ai singoli progetti); - tendere al mantenimento di un livello omogeneo dei servizi attivati in base al presente accordo, sull’intero ambito territoriale interessato ed al miglioramento dell’efficacia degli interventi.

Il perseguimento delle finalità suesposte implica un percorso comune da parte dei vari Enti e costituisce punto di riferimento per ciascun ente firmatario ai fini del mantenimento degli impegni assunti, per l’attuazione del lavoro in rete con gli altri, con una costante attenzione alle esigenze del soggetto con disabilità ed alla sua famiglia che, salvo i casi eccezionali di pertinenza del Tribunale dei Minori, è titolare di ogni decisione e deve essere coinvolta, ascoltata e sostenuta durante tutto il percorso.

Gli incontri sistematici con le famiglie sono previsti a vari livelli nell’ambito del percorso progettato per ogni caso.

E’ altresì sostenuto il rapporto con le associazioni di volontariato, per l’attivazione di interventi di arricchimento delle possibilità di esperienza per i soggetti con disabilità, nell’ambito di ciascun progetto.

Obiettivi - L’obiettivo prioritario è quello di favorire la crescita della competenza relazionale e comunicativa dei soggetti con disabilità verso sé stessi, gli altri e la realtà, in particolare nei confronti dei soggetti con forti difficoltà legate alla gravità della disabilità;

Per tendere a tale obiettivo occorre: - garantire priorità, nei programmi e negli interventi definiti in base all’accordo, alle situazioni riconosciute come gravi; - attivare modalità di lavoro interdisciplinare che utilizzino come strumento prioritario il lavoro d’équipe, attraverso le figure professionali individuate da ogni ente ed il Piano Educativo Individualizzato, per qualunque inserimento durante il percorso scolastico (Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° e 2° grado); - attivare modalità di lavoro interdisciplinare, per gli inserimenti che coinvolgano i centri di formazione professionale nei “percorsi integrati”; -costruire un rapporto di collaborazione con la famiglia dell’alunno con disabilità, che si attui attraverso un costante coinvolgimento della medesima nella definizione e nell’attuazione del percorso di integrazione scolastica e sociale più idoneo al singolo soggetto; -utilizzare in maniera ottimale le strutture, i servizi, le figure professionali.

Art. 1 - Beneficiari

1. Vengono individuati, come soggetti aventi diritto, i bambini e gli alunni con disabilità.

2. E’ riconosciuto come tale chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità.

Art. 2 - La famiglia

1. La famiglia o l’esercente la potestà genitoriale è titolare primaria del “Progetto di vita” e tutti gli enti coinvolti nell’Accordo di programma privilegeranno la collaborazione con essa.

2. La famiglia va interpellata, consultata, coinvolta e sostenuta nella definizione del percorso di integrazione scolastica e sociale più idoneo al singolo soggetto con disabilità.

3. La famiglia, salvo i casi eccezionali di specifiche valutazioni del Tribunale per i Minorenni, è titolare di ogni decisione: essa provvede alla segnalazione dell’alunno e collabora con i docenti e con gli operatori alla definizione del progetto educativo riguardante l’alunno con disabilità. Tale collaborazione è essenziale in quanto configura un percorso ed una crescita comune famiglia - alunno, insegnante, medico di base e/o specialista, pediatra ed operatore, rispetto alla situazione iniziale ed alla sua evoluzione.

Art. 3 - Strumenti di attuazione dell’Accordo

1. Si individua come strumento privilegiato per l’attuazione del presente Accordo di Programma, il “Gruppo di Monitoraggio sull’Integrazione Scolastica”. Tale Gruppo, di natura tecnica, è composto da un rappresentante per ciascuno dei soggetti istituzionali sottoindicati: - Provincia di Torino; - CISS Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo;-Azienda Sanitaria Locale - ASL 10; per le Amministrazioni Comunali aderenti all’accordo: 1 rappresentante del Comune capofila (Comune di Pinerolo); 1 rappresentante dei Comuni pedemontani; 1 rappresentante dei Comuni non pedemontani; per la Scuola: 1 rappresentante per ogni grado di scuola; 1 rappresentante degli asili nido; 1 rappresentante delle Agenzie formative; - eventuali associazioni firmatarie del presente accordo.

La composizione del gruppo di monitoraggio potrà essere eventualmente integrata di volta in volta a seconda delle tematiche poste all’ordine del giorno. Il coordinamento del gruppo è attribuito al Comune di Pinerolo, in qualità di Comune capofila. E’ demandata a ciascun Ente firmatario la designazione del proprio rappresentante e di un sostituto, nell’ambito del “Gruppo di Monitoraggio sull’Integrazione Scolastica”. Il Gruppo di Monitoraggio sull’Integrazione Scolastica si riunisce di norma due volte all’anno, e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Tale Gruppo è rappresentativo e lavora con flessibilità. I suoi compiti sono i seguenti: - promuovere, almeno una volta all’anno, la convocazione di tutti gli Enti firmatari del presente Accordo al fine di programmare in modo coordinato i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi. - elaborare i parametri per l’effettuazione delle verifiche, da prevedere con cadenza almeno annuale, sullo stato di attuazione del presente Accordo, sul rispetto delle competenze individuate, sulla quantità e qualità degli interventi in atto, sul livello di raggiungimento delle finalità definite, sullo stato delle risorse reali e potenziali in relazione alla dimensione ed alle caratteristiche della domanda di intervento. - formulare proposte dirette agli enti rappresentati, in ordine a strategie ed interventi da attuare.

2. E’ costituito, ai sensi dell’articolo 34 comma 7 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Collegio di Vigilanza. Tale collegio ha la stessa durata del presente accordo ed è composto dal Presidente della Provincia o suo delegato in qualità di presidente, da un Sindaco (o suo delegato) dei Comuni pedemontani firmatari, da un Sindaco (o suo delegato) dei Comuni non pedemontani firmatari, da un rappresentante del CISS, da un rappresentante dell’ASL 10, da un rappresentante dei Dirigenti Scolastici delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado firmatarie, da un rappresentante delle scuole secondarie di secondo grado firmatarie, da un rappresentante delle agenzie formative firmatarie. Compiti del collegio di vigilanza sono: - controllare l’adempimento da parte dei firmatari, dei compiti a ciascuno derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo; - esercitare poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta ad adempiere, adottando provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quando questi siano dovuti; - ordinare, ove siano in futuro previsti fondi, i pagamenti il cui ammontare ed il cui stanziamento in bilancio siano espressamente indicati nel contesto dell’accordo; Il Collegio di Vigilanza e il Gruppo di Monitoraggio potranno avvalersi della consulenza del GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) di cui all’art. 15 della L. 104/92. Sull’attuazione dell’accordo, le relazioni di verifica elaborate dal GLIP saranno trasmesse al Collegio di Vigilanza per l’espletamento dei compiti istituzionali al medesimo affidati. Al Collegio di Vigilanza potranno rivolgersi i singoli Enti firmatari, al fine di richiedere specifici interventi di vigilanza.

3. E’ istituita la Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata con il compito di valutare i progetti di integrazione scolastica predisposti dalle scuole, con particolare attenzione al coinvolgimento in termini di risorse professionali e/o finanziare dei diversi enti che, ai sensi della normativa vigente, debbono concorrere alla integrazione scolastica e al complessivo progetto di vita dell’alunno. La Commissione è composta da rappresentanti di:

- Comuni; - Ciss; - ASL; Scuole; Provincia; Ufficio Scolastico Provinciale; - Agenzie Formative; I progetti di integrazione delle scuole devono essere presentati alla Commissione entro il mese di maggio. Si prevedono riunioni periodiche (almeno due all’anno) della Commissione finalizzate a garantire l’avvio ad inizio di anno scolastico dei diversi progetti e il monitoraggio e la valutazione di nuove richieste durante l’anno scolastico. Eventuali variazioni dei progetti debbono essere convalidate dalla Commissione.

Art. 4 - Competenze degli enti aderenti, in materia di Integrazione Scolastica

A) La Provincia di Torino - La Provincia di Torino, nell’ambito delle proprie competenze, si impegna a: 1) eliminare le barriere architettoniche nelle scuole secondarie di secondo grado di propria competenza; 2) sostenere, mediante l’erogazione di contributi finanziari e sostegno, le attività pedagogiche - educative progettate e realizzate dagli istituti secondari di secondo grado, possibilmente integrate nella rete dei servizi territoriali, riguardante l’integrazione scolastica degli allievi disabili che favoriscano: a) la fruizione integrale del servizio scolastico con un sostegno educativo e assistenziale di qualità; b) il collegamento con la rete dei servizi territoriali, favorendo la continuità degli interventi già avviati; c) la solidarietà tra gli studenti della stessa scuola sia a sostegno nelle attività didattiche sia di tipo relazionale stimolando, dove possibile, l’aggregazione anche nel tempo libero.

I progetti oggetto del sostegno organizzativo e finanziario della Provincia riguardano principalmente le seguenti attività: - accoglienza in ingresso dell’allievo disabile, in correlazione con i progetti di continuità previsti dalla C.M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1/1988; - interventi integrativi a sostegno del percorso didattico dello studente, anche al fine di rendere possibile l’eventuale certificazione finale di tipo ordinario del percorso di studio intrapreso; - sviluppare azioni che aiutino lo studente disabile all’inserimento in percorsi universitari, lavorativi e/o integrativi della formazione acquisita o nei servizi socio assistenziali, anche con attivazione di tirocini in formazione da effettuarsi in modo integrato, coinvolgendo il locale Centro per l’impiego, durante lo svolgimento del triennio finale del percorso scolastico;- implementare interventi educativi specifici attivati dalle comunità locali in una logica di sussidiarietà tra enti; 3) fornire arredi scolastici idonei; 4) emanare appositi bandi finalizzati all’affidamento delle azioni formative, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla regione Piemonte, che individuino progetti formativi per i disabili con età inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per ultradiciottenni con disabilità, non immediatamente occupabili; 5) assicurare, nel contesto delle direttive della Regione Piemonte e dei bandi ad esse correlate, idonee iniziative di orientamento scolastico e formativo di concerto con le istituzioni scolastiche e le agenzie formative; 6) riorganizzare il trasporto pubblico rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini con disabilità entro il limite delle competenze stabilite dalla Legge 19.11.1997 n. 422 e della L.R. 4 gennaio 2000 n. 1; 7) partecipare alla Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata di cui all’art. 3, comma 3°.

B) I Comuni - I Comuni si impegnano, nell’ambito delle proprie competenze e all’interno delle disponibilità di bilancio, a ricercare le risorse finanziarie per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità, attraverso azioni tese a: 1) sostenere i progetti di integrazione scolastica predisposti dalle scuole a favore di alunni con disabilità, a seguito di valutazione della Commissione Integrata di cui all’art. 3 comma 3°; 2) partecipare con proprio personale alla Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata di cui all’art. 3 comma 3°; 3) assicurare agli alunni con disabilità una adeguata assistenza per l’integrazione scolastica finalizzata all’autonomia e alla socializzazione, ad integrazione dell’assistenza fornita dal personale della scuola. I fondi a ciò destinati saranno assegnati al C.I.S.S. che li utilizzerà per interventi diretti da attivare nelle scuole di ogni ordine e grado. 4) promuovere la formazione permanente del personale adibito all’assistenza per l’integrazione scolastica e degli operatori dei nidi; 5) farsi garanti della predisposizione, nella fase di individuazione dell’alunno con disabilità, nei tempi successivi all’iscrizione o preiscrizione, di un piano di intervento per garantire la realizzazione del diritto allo studio, che tenga conto di tutte le informazioni raccolte dalla scuola, dal C.I.S.S. e dall’A.S.L.; partecipare attraverso i propri servizi alla formulazione e conduzione del “progetto di vita” con il soggetto con disabilità relativamente all’orientamento scolastico per facilitare l’inserimento lavorativo; 6) sostenere nella ripartizione dei fondi per l’assistenza scolastica gli interventi a favore degli alunni con disabilità; 7) eliminare le barriere architettoniche secondo il relativo Piano comunale tramite progetti specifici e richieste di finanziamento allo Stato (L. 118/71, art. 27; D.P.R. 348/78; L. 41/86; D.M. LL.PP. 14/6/89 n. 236); 8) inserire nei capitoli e nelle convenzioni la clausola di responsabilità dei progettisti, direttori lavori, collaudatori e imprese, in caso di realizzazione di opere difformi dalle leggi citate; 9) fornire trasporto specializzato gratuito per gli alunni che frequentano la scuola dell’obbligo, intendendosi per scuola dell’obbligo la scuola primaria e secondaria di I° grado (L. 118/71, art. 28 comma 1), anche per attività svolte dalla classe fuori sede, purché in orario scolastico. Trasporti verso Istituti Scolastici fuori dal Comune di residenza e “non” di competenza territoriale potranno essere attivati esclusivamente a fronte di progetti specifici concordati e firmati, prima dell’iscrizione per l’anno scolastico, dai servizi territoriali richiedenti il trasporto e dal Comune di residenza; 10) fornire nelle scuole di competenza arredi scolastici idonei; 11) fornire nelle scuole di competenza sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l’efficacia del processo educativo degli alunni con disabilità,su segnalazione dell’Unità Multidisciplinare,eventualmente anche tramite gestione dei fondi regionali per il diritto allo studio,ad eccezione dei casi di competenza dell’Ente Provincia o del Servizio Sanitario; 12) garantire l’inserimento di bambini con disabilità negli asili nido comunali,a seguito di apposite convenzioni col Comune di residenza del bambino,anche con una adeguata assistenza all’integrazione sul modello scolastico; 13) inserire nel capitolato per l’appalto del servizio refezione specifica fornitura di diete particolari, ove necessario e a dotarsi degli accessori eventualmente utili a rendere fruibile il pasto; 14)garantire la partecipazione alle attività estive,ivi compresi,se necessari,il trasporto e il personale ausiliario idoneo; 15) promuovere l’accesso degli alunni con disabilità alle attività sportive fisico-motorio-ricreative rivolte alla generalità dei cittadini e realizzare progetti sportivi e/o motori presso le strutture esistenti sul territorio che danno la loro disponibilità a collaborare. 16) assicurare una adeguata assistenza agli alunni con disabilità che intendono partecipare a viaggi e visite di istruzione; 17) collaborare, nel merito della continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola,con le altre istituzioni per attuare un percorso di continuità favorendo progetti di carattere sociale,culturale, sportivo con l’eventuale collaborazione di associazioni di volontariato e società sportive; 18) promuovere, nel corso della vigenza dell’accordo, un approfondimento sugli interventi di tipo specialistico di competenza dei Comuni e sugli interventi assistenziali di base di competenza della scuola.

C) Il Consorzio Intercomunale per i servizi sociali - Il Consorzio nell’ambito delle proprie competenze istituzionali partecipa al presente accordo,con propri operatori: - alla predisposizione del progetto individuale della persona con disabilità così come enunciato dalla normativa vigente; - alla Commissione di Valutazione Handicap gestita e presieduta dall’A.S.L. 10; - alla Commissione Invalidi Civili per l’accertamento della situazione di gravità ex L. 104/92

1) gestisce una cartella informativa per ogni soggetto con disabilità preso in carico; 2) esercita le funzioni in materia di servizi sociali, relative agli alunni con disabilità sensoriali, ai sensi dell’art. 8 comma 5, della L. 328/2000 e secondo quanto previsto dall’art. 5 della L.R. 1 dell’8/1/2004. I progetti sono concertati con la famiglia, con la neuropsichiatria Infantile, con il servizio di riabilitazione dell’ A.S.L. 10 con la scuola e con l’eventuale agenzia esterna; 3) favorisce in collaborazione con la famiglia, l’ASL e la scuola il progetto individuale dell’alunno con disabilità, fino alla fine del percorso scolastico; 4) attiva su specifico progetto individuale, predisposto dall’assistente sociale referente, interventi di: educativa territoriale presso il domicilio, la sede del C.I.S.S. e presso sedi esterne; assistenza domiciliare presso il domicilio delle persone con disabilità e presso sedi esterne; tutti gli altri interventi previsti dalla L.R. 1 dell’8/1/2004; 5) eroga su specifico progetto individuale diverse tipologie di contributi economici a favore di persone con disabilità in base alle disposizioni contenute nei regolamenti del C.I.S.S.; 6) garantisce tramite l’assistente sociale di riferimento, l’integrazione e il coordinamento di tutti gli interventi attivi per ogni singolo progetto individuale; 7) coordina e gestisce sull’ambito territoriale del Consorzio i progetti finanziati dalla Regione Piemonte ai sensi della L. 104/92 e L. 162/98, relativi alle proprie competenze; 8) promuove e sostiene la gestione di uno sportello informa-handicap in collaborazione con l’A.N.F.F.A.S. e l’ASL 10; 9) collabora in integrazione con i comuni consorziati per garantire la partecipazione degli alunni disabili ai centri estivi comunali nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Il CISS, in linea a quanto previsto all’art. 3 dello Statuto Consortile, su delega specifica dei Comuni consorziati e nei limiti delle risorse assegnate dai Comuni stessi, può gestire la funzione di assistenza per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, inseriti in tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie, nonché nei nidi, attivando un servizio adeguato.

Nell’ambito del trasferimento di questa specifica funzione il CISS: 1) partecipa alla Commissione Multidisciplinare Tecnica di cui all’art. 3 con funzioni di coordinamento, consulenza tecnica e di segreteria. 2) gestisce in nome e per conto dei Comuni del Consorzio, i progetti individuali per l’assistenza all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità inseriti nell’asilo nido e nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso personale qualificato per svolgere compiti di assistenza, facilitazione dell’autonomia e della comunicazione; 3) cura gli adempimenti relativi alla richiesta di accesso ai contributi regionali, ex L.R. 49/85 (presentazione progetti e relativi rendiconti); 4) documenta ai Comuni deleganti, ai fini del rimborso, le spese di gestione del servizio relative al personale che interviene nella scuola e al personale del consorzio impiegato per la gestione e il coordinamento del servizio di integrazione scolastica;

D) Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio Scolastico Provinciale di Torino - L’Ufficio Scolastico Regionale con il tramite dell’Ufficio Scolastico Provinciale predispone tutti gli interventi necessari per assicurare e favorire l’integrazione degli alunni con disabilità fin dalla Scuola dell’Infanzia e in particolare: a) L’assegnazione di insegnanti specializzati, nei limiti della disponibilità, e non specializzati, per le attività di sostegno, nella misura consentita dalle norme che regolano la gestione dell’organico per ciascun grado di istruzione; b) L’attivazione degli strumenti che consentano al Dirigente Scolastico la limitazione del numero degli alunni per sezione o classe, secondo le norme vigenti; c) L’erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio, per la realizzazione di iniziative di sperimentazione; d) L’erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa, per l’acquisto di attrezzature e sussidi didattici;e)Il funzionamento del Gruppo Provinciale Interno (D.M. 122/94, art. 17); f) Il funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale GLIP (L.N. 104/92, art. 15, comma I)

E) La scuola - Ciascuna istituzione scolastica,con il coordinamento del Dirigente Scolastico: - 1) garantisce l’integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado attraverso gli adempimenti previsti dalla L. 104/92 con l’istituzione dei Gruppi Tecnici, formati dal CdC, i genitori dell’alunno ed eventuali specialisti, i quali stabiliscono gli obiettivi a medio termine (PDF) e le relative modalità di verifica,gli obiettivi a breve termine e gli strumenti per raggiungerli (PEI) e si ritrovano nel mese di marzo-aprile per verificarne insieme il raggiungimento.

Il Gruppo Lavoro Handicap d’Istituto (GLHI) si riunisce almeno due volte all’anno per: a)L’elaborazione dei progetti d’integrazione d’istituto e l’inserimento dello stesso nel POF e la sua pubblicità; b) L’elaborazione di progetti finalizzati ad ottenere finanziamenti provinciali, assistenza all’integrazione scolastica da parte degli enti locali; c) garantire l’applicazione delle buone prassi di integrazione e della qualità della stessa attraverso le linee guida che la scuola si è data per garantire la realizzazione del “progetto di vita” di ogni soggetto inserito. d) la presentazione al Gruppo dei nuovi casi in ingresso e dei loro Bisogni Educativi Speciali; e) l’assegnazione del numero di ore ai singoli casi in base al monte ore assegnato dall’Ufficio Scolastico Provinciale; f) l’organizzazione di momenti formativi e di aggiornamento per i docenti ed il personale ATA; g) garantire, attraverso incarichi gestiti nell’ambito dell’organizzazione di istituto, il coordinamento delle attività e la partecipazione al polo HC territoriale; h) proporre e approvare acquisti di libri, software e ausili specifici per l’integrazione; i) discutere dei casi di disagio sociale , disturbi specifici di apprendimento, problemi legati alla condotta relativamente ad alunni “non certificati” e individuare strategie per affrontare la situazione.

2) promuove la piena contitolarità e corresponsabilità degli insegnanti di sostegno nella gestione delle attività educative, didattiche ed organizzative e si fa garante della collegialità delle iniziative didattico-educative, della progettazione e della stesura dei documenti di rito (PDF e PEI) da parte del Gruppo Tecnico, che ne valuta i risultati a metà e a fine anno scolastico; 3) provvede a garantire idonee attività didattiche e strategie educative sia attraverso gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti di classe, sia con forme di organizzazione flessibile delle attività didattiche, lavori in piccolo e grande gruppo, attività di tutoring e cooperative learning e mettendo in campo tutti gli strumenti necessari per rendere fattiva l’integrazione del soggetto in situazione di handicap nel gruppo classe. Anche nei casi di handicap grave il Gruppo Tecnico individuerà dei momenti di raccordo con il programma della classe e con le attività della stessa; 4) garantisce l’accoglienza dell’alunno con disabilità utilizzando tutte le risorse docenti disponibili fin dal primo giorno di scuola (fissato dal calendario scolastico) anche attraverso l’organizzazione flessibile del personale in servizio a qualunque titolo nella scuola e la nomina di supplenti temporanei sui posti vacanti in attesa dell’assunzione in servizio dell’avente diritto (conformemente alla normativa vigente) oltre ad incontri periodici con i genitori in modo che si sentano ascoltati e coinvolti con un ruolo attivo nel processo educativo dei propri figli; 5) coinvolge i collaboratori scolastici nella gestione della giornata scolastica dell’alunno con disabilità consistenti in difficoltà di deambulazione e/o di autonomia personale, ferme restando le indispensabili forme di assistenza specifica da parte degli Enti tenuti, affinché tale personale intervenga nei momenti di bisogno: accoglienza ed accompagnamento all’interno dei locali scolastici , spostamento da un’aula scolastica alla palestra o ad altre strutture all’interno o adiacenti alla scuola, utilizzo di specifiche attrezzature di supporto alla disabilità, accompagnamento ai servizi igienici in affiancamento ai docenti di classe/sezione o di sostegno (riferimento alla normativa vigente); 6) istituisce il gruppo di lavoro e di studio interno all’Istituto (L. 104/92, art. 15, comma 2), composto da insegnanti, genitori, operatori dei servizi e, nelle scuole secondarie di secondo grado, studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal POF. 7) Il referente d’Istituto partecipa ai lavori del Polo HC nell’ambito del quale viene designato il rappresentante di ogni grado di scuola per partecipare alla Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata per la valutazione dei progetti per il servizio di AIS. 8) ha diritto ad usufruire della consulenza degli operatori dell’Asl su problemi specifici degli alunni con disabilità e sulla gestione delle implicazioni psicologiche e relazionali dell’integrazione; 9)fornisce all’Ufficio Scolastico provinciale: - i dati relativi agli alunni con disabilità; - le segnalazioni nominative dei medesimi; la diagnosi funzionale redatta dall’Asl e dai Servizi Sociali secondo i termini di legge; -il profilo dinamico funzionale; - il Piano educativo individualizzato; 10) segnala alla Direzione Regionale il fabbisogno di ore di sostegno proposto dai Gruppi Tecnici ed ai Servizi della Provincia e/o del Comune l’eventuale necessità di personale assistente (vedasi competenze degli EE.LL. e degli Enti gestori dei Servizi Socio-Assistenziali). 11) aderisce, nei tempi e nei modi stabiliti in seno al GLHI, alle iniziative, proposte dal Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale e dall’UTS di Torino, di aggiornamento e confronto sulle tematiche proposte. 12) ogni scuola aderente al Polo HC, si impegna ad inviare un suo referente agli incontri, il quale riporterà al GLHI le tematiche discusse o i lavori realizzati, pubblicizzando corsi e iniziative organizzate dal Polo, raccogliendo le informazioni dalla propria scuola, utili per progettare le future attività del Polo.

In particolare, le scuole secondarie di secondo grado si impegnano a predisporre e presentare alla Provincia progetti a favore degli alunni con disabilità volti al miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica ed all’acquisizione di risorse da destinare a tale scopo.

Sul territorio è presente il Polo HC (istituito ai sensi della Lettera Circolare 139 Prot. 3334 del 13 settembre 2001 e Circ. Reg.le n. 694 del 19 dicembre 2001)che promuove la continuità educativa fra i diversi ordini di scuola - dalla Scuola dell’Infanzia alle scuole secondarie di secondo grado; il Polo provvede,nei limiti delle risorse disponibili,all’acquisto dei sussidi destinati agli alunni con disabilità in una logica di rete e promuove iniziative di confronto e formazione.

Le scuole aderenti al Polo, in un’ottica di rete, collaborano in termini di scambio di informazioni su esperienze efficaci di integrazione di qualità realizzate nella propria scuola, raccolgono le diverse esigenze territoriali e progettano insieme l’attività da realizzare nell’anno scolastico. I risultati dei lavori vengono poi messi a disposizione di tutte le scuole aderenti con materiali cartacei e telematici.

F) L’Azienda Sanitaria Locale A.S.L. 10 - In attuazione della legge 104 del 5/02/92, del successivo D.P.R. del 24/02/94 e della circolare regionale n. 11/SAP del 10/04/1995, l’Asl 10, per quanto di competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, si impegna a fornire le seguenti prestazioni specifiche: 1) attiva un percorso di valutazione neuro-psichiatrica finalizzato a definire ed eventualmente certificare la situazione di handicap ed il suo livello di gravità allo scopo di avviare tutti quegli interventi atti a garantire le prestazioni dovute. Alla segnalazione dell’alunno all’ASL provvedono i genitori o l’esercente la potestà genitoriale, sollecitati anche dal pediatra/medico di base oppure dalla scuola e dai centri di formazione professionale; 2) - attiva le Unità Multidisciplinari secondo quanto previsto dal dpr. 24/02/94 e dalla circolare applicativa 11/SAP del 10/04/95 e individua per ogni alunno con disabilità il “referente del caso” secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia, nella figura dell’operatore dell’ASL che meglio conosce l’alunno con disabilità, con il compito di essere riferimento tra i servizi ASL, la scuola o Asilo Nido, gli enti gestori dei servizi socio Assistenziali e la famiglia e di garantire coerenza e collaborazione tra i servizi e con la famiglia. Lo stesso referente del caso partecipa a riunioni di progettazione e verifica degli interventi connessi al PEI, per tutti gli ordini di scuola e per l’asilo nido; 3)  -svolge interventi di prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche, attraverso la diagnosi precoce, con il coinvolgimento dei propri servizi (follow up per i neonati a rischio presso l’Ospedale Civile di Pinerolo); 4) assicura l’intervento medico, psicologico e riabilitativo per gli alunni con disabilità attraverso la diagnosi clinica, l’individuazione dell’handicap, la compilazione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato; 5) fornisce su richiesta circostanziata e motivata della scuola, salvaguardando prioritariamente nell’esecutività gli interventi previsti dalla legge,consulenza agli insegnanti su problematiche relative alla gestione del gruppo classe, in cui è inserito l’alunno con disabilità, tramite i propri operatori; 6) attribuisce priorità all’intervento per le situazioni di handicap all’interno dei servizi e si impegna a favorire la priorità d’accesso ai servizi da essa erogata agli utenti con disabilità; 7) collabora al funzionamento dell’Informa Handicap gestito dall’ANFFAS e dal CISS di Pinerolo; 8) attua interventi in materia di igiene e medicina scolastica ed educazione alla salute nei confronti del personale scolastico delle famiglie e dei minori; 9) effettua prestazioni infermieristiche in ambito scolastico e di Asili nido, ove indispensabile; 10) fornisce protesi, ausili e presidi ai minori con disabilità anche se non invalidi civili, supportando la famiglia con consulenza circa l’opportunità dell’impiego dei diversi ausili, definendo con chiarezza l’obiettivo riabilitativo raggiungibile al fine di stimolare aspettative adeguate nel minore e nella famiglia e progetti congruenti in collaborazione con tutti gli operatori sanitari, sociali e scolastici coinvolti.Gli ausili indicati nel nomenclatore tariffario saranno a carico dell’ASL 10 mentre l’onere di quelli non previsti sarà a carico della famiglia o di altri Enti o Agenzie sociali; 11) attiva forme di intervento integrato fra servizi nella gestione delle problematiche della disabilità al fine di rendere il più possibile coordinati e coerenti gli interventi. Garantisce il corretto e adeguato passaggio di consegne tra un servizio e l’altro in occasione di cambio di referenza o per passaggio tra diversi ordini di scuola; 12) nell’anno precedente il compimento della maggiore età del soggetto con disabilità, il servizio di NPI contatterà il MMG per la ridefinizione comune del progetto individuale al fine di garantire una adeguata continuità assistenziale e l’individuazione del MMG quale riferimento principale per la famiglia; 13) le competenze dell’ASL 10 nell’ambito dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità inoltre si articolano nel seguente modo: - consulenza nell’ambito neurologico, psichiatrico, fisiatrico; - interventi terapeutici specifici: logopedico, fisioterapico; - interventi di diagnosi psicologica e presa in carico psicoterapeutica per i minori con problematiche psicologiche ed emotivo- relazionali; - consultazioni ai genitori dei minori seguiti; - consulenza agli insegnanti per le implicazioni psicologiche e relazionali dell’inserimento dei bambini con disabilità. - collaborazione con i Servizi Sociali per la definizione del progetto di vita. 14) partecipa, con propri rappresentanti alla Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata di cui all’art. 3, comma 3°.

G) Agenzie Formative - Sono da considerarsi inseribili nei Corsi di Formazione Professionali integrati e specifici(ai sensi delle Direttive regionali e dei Bandi provinciali sulla Formazione Professionale, gli allievi con disabilità per i quali è stato accertato l’handicap in riferimento a quanto richiamato dall’art. 12 par. 5) e 6) della legge 104 del 05.02.1992 e art. 2 del D.L. 27/08/1993, convertito il Legge n. 423 il 27.10.1993 e,per i corsi di Formazione al Lavoro,i disabili con invalidità civile sup. al 46%, collocabili ai sensi della L.68/99.

Si reputa fondamentale la collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, le strutture Socio-Assistenziali del territorio e gli enti locali per avviare e monitorare un processo di orientamento idoneo a stabilire le effettive potenzialità di questi allievi onde produrre un’individuazione corretta del Corso in cui inserirli.

La segnalazione dei soggetti alle Agenzie Formative possono essere operate durante tutto l’arco dell’anno al fine di monitorare costantemente il fabbisogno formativo territoriale; le preiscrizioni ai corsi in catalogo vanno operate a partire dal mese di gennaio precedente l’anno d’inizio delle attività.

Per finalizzare meglio e dare maggiore incisività a interventi nei percorsi integrati,si definiscono Percorsi Formativi Individualizzati (P.F.I.) con obiettivi coerenti allo sviluppo delle capacità lavorative dei soggetti. Tali percorsi prevedono la certificazione finale del raggiungimento di standard minimi di competenze di base e professionali (attestati di frequenza con profitto, qualifica professionale) così come previsto dagli standard formativi regionali.

I corsi prevedono, in alternanza alla formazione tipo teorico-pratica in aula, periodi di tirocinio presso Aziende o Attività artigianali adeguatamente scelte e seguite dal tutor formativo (formatore) e dal tutor aziendale (dipendente dell’azienda).

Per rispondere ad oggettive necessità individuate a livello territoriale, si possono attivare percorsi di “Formazione al lavoro (FAL)” per persone disabili ultra diciottenni o percorsi “Prelavorativo” destinati a disabili fisici, sensoriali o psichiatrici, psichici con età compresa tra i 14-25 anni. Gli utenti dei corsi prelavorativi devono risultare con handicap intellettivi medio e medio-gravi (secondo la diagnosi funzionale) in possesso dei necessari prerequisiti e sufficienti capacità per sostenere le attività professionali previste. Questi percorsi (Corsi FAL e Corsi Prelavorativi) vengono svolti ricercando anche le più opportune soluzioni tecnologiche per il superamento dei limiti imposti dalla disabilità ed in funzione del panorama di opportunità offerte dalla Legge 68/99.

Si riportano di seguito, schematicamente, le caratteristiche principali degli interventi di F.P. per disabili che varranno per l’AF 2007/2008.

Azioni di sostegno per l’ integrazione di disabili in corsi normali di F.P. - Il numero massimo di inserimenti è di 3 allievi/e per corso; - Prerequisiti: la tipologia e gravità della disabilità dovrà essere compatibile con la frequenza continuativa nel contesto classe; la presenza di potenzialità minime finalizzate al conseguimento della qualifica prevista dal percorso di inserimento. - la durata dell’azione di sostegno è calcolata in misura pari a 1/6 ore delle ore corso; - per la definizione delle tipologie e della gravità dell’handicap è necessario fare riferimento alla documentazione prevista dalla circolare 11/SAP/95 dell’Assessorato Regionale alla Sanità (Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato

Corsi specifici - I corsi specifici (in particolare i corsi prelavorativi) devono realizzarsi in rete con gli attori territoriali (soprattutto i Servizi Socio Assistenziali) coinvolti nei “progetti di vita” degli allievi/e disabili; inoltre le attività formative devono avere caratteristiche individualizzate, cioè devono, nel loro svolgersi, riferirsi alle caratteristiche ed ai bisogni di ogni singolo allievo/a disabile. Ciò al fine di evitare la realizzazione di corsi che creino situazioni “ghettizzanti” o di “parcheggio” e per garantire l’elaborazione di corretti “progetti individuali integrati” che, partendo dalle reali esigenze dei beneficiari finali, si pongano, per quanto possibile, l’obiettivo di favorire una loro vera integrazione sociale e lavorativa. Nella definizione degli interventi formativi, adeguato ruolo dovrà poi essere garantito alle famiglie dei disabili e alle associazioni di tutela delle stesse e delle persone con disabilità.

I gruppi classe devono avere caratteristiche di omogeneità per tipologia e gravità di handicap e di età. Le ore stage degli allievi/e disabili devono essere attribuite a competenti formatori - tutor. E’ necessaria, per la realizzazione di una adeguata azione formativa, con attenzione alla tipologia corsuale e di beneficiari, un adeguato rapporto allievi/formatori nello sviluppo del progetto.

Percorso prelavorativo (senza indirizzo) - età: 14 - 25 anni; - tipologia: corsi rivolti a persone disabili; - prerequisiti: (il dimensionamento degli obiettivi e della durata del percorso dovranno essere coerenti con le specifiche disabilità e caratteristiche possedute dagli allievi/e)

autonomia personale

• assolvere in modo autonomo alle funzioni fisiologiche primarie: uso dei servizi igienici, vestirsi, mangiare....

atteggiamento comportamentale

• capacità di vivere una esperienza formativa di gruppo in modo sufficientemente continuativo (tale capacità è da valutare rifacendosi alle esperienze scolastiche pregresse).

motivazione all’inserimento in un percorso specifico di F.P.

conoscenze scolastiche

• capacità minima di lettura e scrittura;

• capacità minima di effettuare addizioni e sottrazioni;

• il percorso dovrà realizzarsi all’interno di accordi di rete con gli attori territoriali, coinvolti nei processi di integrazione sociale - scolastica - formativa e lavorativa delle persone disabili.

Nota: per gli allievi/e con insufficienza mentale il raggiungere le agenzie formative in modo autonomo non è prerequisito, ma deve diventare, qualora necessario, obiettivo formativo vincolante da conseguire anche in collaborazione con i Servizi territoriali.

- finalità: orientative e pre - professionalizzanti; - durata: la durata massima del percorso è di 2400h, quella minima di 1200h. Il percorso potrà realizzarsi con modalità triennale o biennale.La durata annuale minima dovrà essere di 600h. Saranno possibili ingressi su base annuale, previa valutazione mediante riconoscimento dei crediti in ingresso (vedere Modello Regionale C2)

- stage: obbligatorio uno stage non inferiore al 30% e non superiore al 40% della durata del corso, di cui almeno la metà da svolgersi all’esterno della struttura formativa

- uscita prevista: attestato di frequenza come da standard regionali

- In questi corsi è possibile iscrivere allievi/e (max 1/3) appartenenti a fasce di età immediatamente superiori a quelle previste.

Formazione al lavoro - FAL (con indirizzo) - età: ultradiciottenni; - tipologia: corsi rivolti a persone disabili in possesso di certificazione di invalidità civile pari o superiore al 46% e con residue capacità lavorative. - finalità: professionalizzazione finalizzata all’inserimento lavorativo. prerequisiti: autonomia negli spostamenti casa - agenzia formativa - sede stage; motivazione al lavoro; - durata: annualità unica con durata minima 400 - massima 800h; - stage: obbligatorio, non inferiore al 30% e non superiore al 50% della durata del corso; - uscita prevista: attestato di frequenza come da standard regionali;il percorso dovrà realizzarsi all’interno di accordi di rete con gli attori territoriali coinvolti nei processi di integrazione sociale-scolastica-formativa e lavorativa delle persone disabili.

I corsi FAL devono essere il più possibile realizzati in stretta collaborazione con il CPI per consentire un effettiva opportunità di sbocco occupazionale dei disabili, ai sensi della L.68/99.

I referenti delle Agenzie Formative del territorio elaborano la “Mappa orientativa territoriale” delle Agenzie formative esistenti, creando e distribuendo materiale informativo che analizza i vari indirizzi professionali e le caratteristiche corsuali.

Le Agenzie Formative partecipano, con propri rappresentanti, alla Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata di cui all’art. 3, comma 3°.

Art. 5 - Durata dell’Accordo

1 Il presente accordo ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 6 - Pubblicità

1 I firmatari del presente accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono alla pubblicizzazione immediata, con i mezzi a disposizione, dei termini dell’accordo stesso, al fine di favorire l’utilizzazione da parte degli aventi diritto.

2 Il presente verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Comune capofila.

Pinerolo, 8 ottobre 2007