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Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 / 04 / 2008
Codice DA1408
D.D. 5 novembre 2007, n. 273
Nulla-osta idraulico - Pratica n. 2071 - Ditte Paracchini Fabrizio, Lanfranchini Cesare e Zani Maria Loredana - Lavori per la realizzazione di una scogliera in destra orografica del Rio Rozzo da eseguirsi in Borgosesia (VC), Via Osella n. 16, Foglio 50 mapp. 984-985.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare, ai soli fini idraulici, le Ditte Paracchini Fabrizio, Lanfranchini Cesare e Zani Maria Loredana ad eseguire lopera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
- le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 10/08/2008. è fatta salva leventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- i Committenti dellopera dovranno comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data dinizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, le Ditte dovranno inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante gli interventi di manutenzione non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
- lautorizzazione non solleva le Ditte dallincombenza di dover presentare comunicazione allAmministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486, 08/10/1931 n. 1604, del D.P.R. 10/06/1955 n. 987, relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi dacqua;
- lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo), in quanto resta lobbligo dei soggetti autorizzati di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- i soggetti autorizzati dovranno mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- lAmministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
- lautorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con lobbligo di tenere sollevata lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dalluso dellautorizzazione stessa;
- i soggetti autorizzati, prima dellinizio dei lavori, dovranno ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.
Il presente provvedimento costituisce autorizzazione alloccupazione del sedime demaniale per lesecuzione dei lavori, in virtù dellart. 23 lettera b) del Regolamento Regione Piemonte n. 14/R.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto Regionale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso allAutorità giudiziaria competente nei termini di legge.
Il Dirigente responsabile vicario
Felice Storti