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Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 / 04 / 2008

Codice DA1408
D.D. 5 novembre 2007, n. 272

Autorizzazione idraulica - Pratica n. 2063 - Comune di Buronzo - Lavori di sistemazioni spondali del Rio Ottina.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Buronzo ad eseguire l’opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali e integrativi, allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- dovrà essere realizzato con cura l’ammorsamento della scogliera nella sponda esistente, mediante la realizzazione di un adeguato risvolto sia della testata di monte sia di quella di valle, al fine di evitare l’aggiramento a tergo della struttura;

- i massi che costituiscono la scogliera dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, in particolare considerando l’energia e la forza erosiva del corso d’acqua durante le piene, dovranno avere un volume medio superiore a 0.8-1m3;

- la scogliera dovrà essere addossata il più possibile alla sponda esistente, limitando al minimo l’imbottimento con materiale litico a tergo della stessa, in modo da non costituire un restringimento dell’alveo;

- la scarpata alla sommità della scogliera, costituita da terreno naturale, dovrà essere riprofilata, diminuendone l’inclinazione, al fine di garantirne condizioni di maggiore stabilità;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/10/2008. è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione, il Comune di Buronzo dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- il Comune di Buronzo, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all’Amministrazione Provinciale di Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all’occupazione del sedime demaniale per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una scogliera in sponda destra del rio Ottina, in virtù dell’art. 23 lettera a) del regolamento Regionale n. 14/R.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile vicario
Felice Storti